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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 4456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4456 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5831/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa ON RI, in esito all'udienza del 12 dicembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5831/2025 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Bummacaro n. 16, C.F.: , genitore esercente la responsabilità CodiceFiscale_1 genitoriale nei confronti di , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1 residente in [...], C.F.: , rappresentata e difesa CodiceFiscale_2 dall'avv. Giovanni Palazzo, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di frequenza)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 12 giugno 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
10305/2024 ed ha chiesto “… accertare e dichiarare che il piccolo ha Persona_1 diritto all'indennità di frequenza ex legge 289/90 dalla data della domanda amministrativa presentata il 10.07.2023 o da quell'altra data ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare
l' per quanto di sua competenza, all'erogazione in favore del piccolo CP_1 Persona_1 dell'indennità di frequenza a far data dalla domanda amministrativa del 10.07.2023, ovvero da quell'altra data che Codesto On.le Giudicante riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc al sottoscritto procuratore. Salvo ogni altro diritto”. CP_ L' si è costituito tempestivamente con memoria depositata in data 3 luglio 2025, ha contestato la fondatezza della domanda e ha chiesto “respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare
e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art.
39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 CP_2 CP_1 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
pagina 2 di 5 In esito all'udienza del 12 dicembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 12 giugno 2025 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 13 maggio 2025, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 14 aprile 2025.
Nel merito, le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoponendo a visita il minore in data 3 febbraio 2025, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che il minore è affetto da “immaturità neuropsicologica con marcato ritardo negli apprendimenti e ritardo del linguaggio””, non riscontrando i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di frequenza.
Il perito nominato nella presente fase del giudizio ha sottoposto il minore a nuova visita in data 23 settembre 2025, ha esaminato la documentazione in atti, ha concluso che il minore, di anni 5, è affetto da “Immaturità neuropsicologica con marcato ritardo degli apprendimenti e del linguaggio”.
Al riguardo, ha osservato “… nel caso de quo, oltre al disturbo dell'apprendimento,
è documentata anche l'esistenza di una disabilità intellettiva con compromissione del linguaggio. Tale condizione può essere tale da determinare una minorazione funzionale persistente che incide significativamente sulle capacità del minore di svolgere attività tipiche della sua età (es. comunicazione, apprendimento, socializzazione), come anche anamnesticamente riportato. Detta condizione neuropsicologica è debitamente documentata
(cfr. certificazioni di neuropsichiatria infantile, ultima quella del 05/12/2024) e il minore risulta inserito in un percorso riabilitativo di logopedia e psicomotricità, nonché scolastico, congruo e compatibile con la stessa. La gravità e l'incidenza funzionale della situazione neuropsicologica del minore, clinicamente valutata e gestita mediante trattamenti riabilitativi e socio-educativi, costituiscono quindi titolo per la richiesta concessione dell'indennità di frequenza per lo stesso, a conferma di quanto in precedenza statuito dalla stessa commissione del CML in prima istanza a seguito della domanda del 10/07/2023 CP_1
pagina 3 di 5 e coerentemente con il riconoscimento della condizione di minore portatore di handicap ex comma 1, art. 3 della legge n. 104 del 1992”.
Ha concluso pertanto “ritengo che a fronte delle suddette conclusioni diagnostiche il sunnominato minore debba essere considerato quale MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L289/90) – indennità di frequenza anche alla data della visita di revisione del 18/09/2024. Le sue condizioni di salute mentale, pertanto, risultano tali da legittimare la conferma della concessione della richiesta indennità di frequenza ex Legge n. 289/90, in precedenza revocata. In considerazione dell'età infantile del minore e della natura potenzialmente evolutiva dei disturbi individuati, si ritiene inoltre di condividere la proposta di revisione del caso al mese di settembre dell'anno 2027”
Tali conclusioni, pur contestate dalla parte ricorrente nelle note da ultimo depositate, non possono che essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate tenuto conto della documentazione sanitaria in atti e dell'esame obiettivo effettuato sul minore.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e il minore deve essere dichiarato in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza fin dalla revisione con revisione suggerita a settembre 2027.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascuna fase del giudizio ex d.m. 55/2014, con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria.
Di esse va concessa la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. in atti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , quale Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore con ricorso Persona_1 depositato in data 12 giugno 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
pagina 4 di 5 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara il minore in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza fin dalla revisione con revisione suggerita a settembre 2027; CP_
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite per la fase di atp che liquida in € 1168,50 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, CP_
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite per la fase di opposizione che liquida in € 2695,50 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 15 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
ON RI
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa ON RI, in esito all'udienza del 12 dicembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5831/2025 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Bummacaro n. 16, C.F.: , genitore esercente la responsabilità CodiceFiscale_1 genitoriale nei confronti di , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1 residente in [...], C.F.: , rappresentata e difesa CodiceFiscale_2 dall'avv. Giovanni Palazzo, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di frequenza)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 12 giugno 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
10305/2024 ed ha chiesto “… accertare e dichiarare che il piccolo ha Persona_1 diritto all'indennità di frequenza ex legge 289/90 dalla data della domanda amministrativa presentata il 10.07.2023 o da quell'altra data ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare
l' per quanto di sua competenza, all'erogazione in favore del piccolo CP_1 Persona_1 dell'indennità di frequenza a far data dalla domanda amministrativa del 10.07.2023, ovvero da quell'altra data che Codesto On.le Giudicante riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc al sottoscritto procuratore. Salvo ogni altro diritto”. CP_ L' si è costituito tempestivamente con memoria depositata in data 3 luglio 2025, ha contestato la fondatezza della domanda e ha chiesto “respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare
e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art.
39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 CP_2 CP_1 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
pagina 2 di 5 In esito all'udienza del 12 dicembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 12 giugno 2025 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 13 maggio 2025, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 14 aprile 2025.
Nel merito, le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoponendo a visita il minore in data 3 febbraio 2025, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che il minore è affetto da “immaturità neuropsicologica con marcato ritardo negli apprendimenti e ritardo del linguaggio””, non riscontrando i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di frequenza.
Il perito nominato nella presente fase del giudizio ha sottoposto il minore a nuova visita in data 23 settembre 2025, ha esaminato la documentazione in atti, ha concluso che il minore, di anni 5, è affetto da “Immaturità neuropsicologica con marcato ritardo degli apprendimenti e del linguaggio”.
Al riguardo, ha osservato “… nel caso de quo, oltre al disturbo dell'apprendimento,
è documentata anche l'esistenza di una disabilità intellettiva con compromissione del linguaggio. Tale condizione può essere tale da determinare una minorazione funzionale persistente che incide significativamente sulle capacità del minore di svolgere attività tipiche della sua età (es. comunicazione, apprendimento, socializzazione), come anche anamnesticamente riportato. Detta condizione neuropsicologica è debitamente documentata
(cfr. certificazioni di neuropsichiatria infantile, ultima quella del 05/12/2024) e il minore risulta inserito in un percorso riabilitativo di logopedia e psicomotricità, nonché scolastico, congruo e compatibile con la stessa. La gravità e l'incidenza funzionale della situazione neuropsicologica del minore, clinicamente valutata e gestita mediante trattamenti riabilitativi e socio-educativi, costituiscono quindi titolo per la richiesta concessione dell'indennità di frequenza per lo stesso, a conferma di quanto in precedenza statuito dalla stessa commissione del CML in prima istanza a seguito della domanda del 10/07/2023 CP_1
pagina 3 di 5 e coerentemente con il riconoscimento della condizione di minore portatore di handicap ex comma 1, art. 3 della legge n. 104 del 1992”.
Ha concluso pertanto “ritengo che a fronte delle suddette conclusioni diagnostiche il sunnominato minore debba essere considerato quale MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L289/90) – indennità di frequenza anche alla data della visita di revisione del 18/09/2024. Le sue condizioni di salute mentale, pertanto, risultano tali da legittimare la conferma della concessione della richiesta indennità di frequenza ex Legge n. 289/90, in precedenza revocata. In considerazione dell'età infantile del minore e della natura potenzialmente evolutiva dei disturbi individuati, si ritiene inoltre di condividere la proposta di revisione del caso al mese di settembre dell'anno 2027”
Tali conclusioni, pur contestate dalla parte ricorrente nelle note da ultimo depositate, non possono che essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate tenuto conto della documentazione sanitaria in atti e dell'esame obiettivo effettuato sul minore.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e il minore deve essere dichiarato in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza fin dalla revisione con revisione suggerita a settembre 2027.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascuna fase del giudizio ex d.m. 55/2014, con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria.
Di esse va concessa la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. in atti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , quale Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore con ricorso Persona_1 depositato in data 12 giugno 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
pagina 4 di 5 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara il minore in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza fin dalla revisione con revisione suggerita a settembre 2027; CP_
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite per la fase di atp che liquida in € 1168,50 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, CP_
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite per la fase di opposizione che liquida in € 2695,50 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 15 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
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