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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/12/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 2125/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Michele DELLI PAOLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2125/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti ANDREA SERRAO e MAURIZIO MANTELLI, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti ANDREA SERRAO e MAURIZIO MANTELLI, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata;
ricorrente
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
con l'intervento del Pubblico Ministero in data 15/12/2025.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate: “- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.12.1994 e trascritto in data 31.12.1994 nei registri dello Stato Civile del Comune di PA al n.77, Parte
II, Serie A, Anno 1994;
- ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PA di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'art.5 L.898/70;
- omologarsi le seguenti condizioni:
1. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
l'esercizio separato della potestà genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione principale e residenza presso la madre, con la facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé in qualunque momento, previo ragionevole preavviso e tenuto conto delle esigenze familiari, di salute e/o scolastiche della minore, e comunque di tenerla con sé a weekend alterni dal pomeriggio del sabato alla sera della domenica, nonché un giorno infrasettimanale a sua scelta, sempre previo congruo preavviso alla madre. Per le festività natalizie e pasquali e per il compleanno della figlia varrà il libero accordo tra i genitori nel rispetto del principio dell'alternanza. Per le vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori, la
figlia trascorrerà con il padre un periodo massimo di quindici giorni consecutivi che dovrà essere concordato con la madre entro il mese di giugno. I genitori potranno concordare di volta in volta scambi di periodi o soluzioni compensative in base ai loro impegni e/o alle esigenze e alle condizioni di salute della figlia;
2 La casa già coniugale, sita in Sale (AL), via Mons. A. Boccio n.41, condotta in locazione dalla signora e già assegnata alla stessa in sede di separazione, continuerà ad essere Pt_1
assegnata, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti, alla medesima signora , la quale Pt_1
continuerà a risiedervi insieme alla figlia maggiorenne e alla figlia minorenne;
Per_2 Per_1
3. Il signor verserà alla signora , a titolo di concorso nelle spese ordinarie di CP_1 Pt_1
mantenimento della figlia minore , la somma mensile di euro 400,00= Per_1
(quattrocento/00=), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, e corrisponderà, altresì, alla signora il 50% delle spese straordinarie medico-farmaceutiche non mutuabili e di Pt_1
quelle scolastiche e sportive della figlia, che ove possibile dovranno essere previamente concordate e comunque documentate. Il signor autorizza fin d'ora la signora a CP_1 Pt_1
richiedere all'INPS l'Assegno Unico per la figlia ed ogni altra eventuale provvidenza, e a Per_1
trattenerli per intero. 4. I sigg. e dichiarano di essere economicamente indipendenti ed Parte_1 CP_1
autosufficienti e di rinunziare reciprocamente all'assegno di mantenimento;
5. Con l'adempimento di quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di carattere economico e patrimoniale e di nulla aver reciprocamente a pretendere per nessun titolo dipendente dal rapporto coniugale, rinunciandovi ove d'uopo;
6. I coniugi danno altresì atto di avere provveduto a dividere tra loro ogni altro bene non menzionato;
7. Per quanto possa occorrere, gli stessi si rilasciano reciproca autorizzazione all'ottenimento ed al rinnovo del passaporto e della carta di identità anche per la figlia minore come Per_1
documenti validi all'espatrio.”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano:
di aver contratto matrimonio concordatario in PA (CT) il 29/12/1994 (trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n.77, parte II, serie A, anno 1994);
dalla loro unione sono nate tre figlie: il 21/02/1991 e il 30/06/1994, oggi Per_3 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e il 15/05/2012, minorenne;
Per_1
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
con sentenza n. 823/2023 pubbl. il 07/10/2023, RG n. 1865/2023, il Tribunale di Alessandria omologava le condizioni formulate dai coniugi nel ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte depositate nel termine assegnato i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui alla domanda introduttiva, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I ricorrenti sono addivenuti a separazione personale nel 2023 (Tribunale di Alessandria, sentenza n. 823/2023 pubbl. il 07/10/2023, RG n. 1865), e da tale data non si sono più riconciliati.
Nel caso concreto, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie alle norme imperative di legge e all'interesse dei minori. Con riferimento agli aspetti patrimoniali osserva il Tribunale che le stesse appaiono coerenti con la situazione reddituale patrimoniale delle parti. La frequentazione della figlia minore con il genitore non collocatario appare coerente con il diritto alla bigenitorialità.
La proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , codice fiscale Parte_1
, nata a [...] il [...], e , codice fiscale C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...], celebrato con rito concordatario in C.F._2
PA (CT) il 29/12/1994, trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 77, parte II, serie A, anno 1994.
Ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PA (CT) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 77, parte II, serie A, anno 1994).
Dispone che
1. La figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
l'esercizio separato della potestà genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione principale e residenza presso la madre, con la facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé in qualunque momento, previo ragionevole preavviso e tenuto conto delle esigenze familiari, di salute e/o scolastiche della minore, e comunque di tenerla con sé a weekend alterni dal pomeriggio del sabato alla sera della domenica, nonché un giorno infrasettimanale a sua scelta, sempre previo congruo preavviso alla madre. Per le festività natalizie e pasquali e per il compleanno della figlia varrà il libero accordo tra i genitori nel rispetto del principio dell'alternanza. Per le vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori, la figlia trascorrerà con il padre un periodo massimo di quindici giorni consecutivi che dovrà essere concordato con la madre entro il mese di giugno. I genitori potranno concordare di volta in volta scambi di periodi o soluzioni compensative in base ai loro impegni e/o alle esigenze e alle condizioni di salute della figlia;
2 La casa già coniugale, sita in Sale (AL), via Mons. A. Boccio n.41, condotta in locazione dalla signora e già assegnata alla stessa in sede di separazione, continuerà ad essere Pt_1
assegnata - con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti - alla medesima signora , la quale Pt_1
continuerà a risiedervi insieme alla figlia maggiorenne e alla figlia minorenne;
Per_2 Per_1
3. Il signor verserà alla signora , a titolo di concorso nelle spese ordinarie di CP_1 Pt_1
mantenimento della figlia minore , la somma mensile di euro 400,00= Per_1
(quattrocento/00=), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, e corrisponderà, altresì, alla signora il 50% delle spese straordinarie medico-farmaceutiche non mutuabili e di Pt_1
quelle scolastiche e sportive della figlia, che ove possibile dovranno essere previamente concordate e comunque documentate. Il signor autorizza fin d'ora la signora a CP_1 Pt_1
richiedere all'INPS l'Assegno Unico per la figlia ed ogni altra eventuale provvidenza, e a Per_1
trattenerli per intero.
Prende atto degli accordi intercorsi tra le parti
4. I sigg. e dichiarano di essere economicamente indipendenti ed Parte_1 CP_1
autosufficienti e di rinunziare reciprocamente all'assegno di mantenimento;
5. Con l'adempimento di quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di carattere economico e patrimoniale e di nulla aver reciprocamente a pretendere per nessun titolo dipendente dal rapporto coniugale, rinunciandovi ove d'uopo;
6. I coniugi danno altresì atto di avere provveduto a dividere tra loro ogni altro bene non menzionato;
7. Per quanto possa occorrere, gli stessi si rilasciano reciproca autorizzazione all'ottenimento ed al rinnovo del passaporto e della carta di identità anche per la figlia minore come Per_1
documenti validi all'espatrio. Spese legali compensate.
Così deciso in Alessandria, lì 25 novembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Michele DELLI PAOLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2125/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti ANDREA SERRAO e MAURIZIO MANTELLI, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti ANDREA SERRAO e MAURIZIO MANTELLI, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata;
ricorrente
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
con l'intervento del Pubblico Ministero in data 15/12/2025.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate: “- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.12.1994 e trascritto in data 31.12.1994 nei registri dello Stato Civile del Comune di PA al n.77, Parte
II, Serie A, Anno 1994;
- ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PA di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'art.5 L.898/70;
- omologarsi le seguenti condizioni:
1. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
l'esercizio separato della potestà genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione principale e residenza presso la madre, con la facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé in qualunque momento, previo ragionevole preavviso e tenuto conto delle esigenze familiari, di salute e/o scolastiche della minore, e comunque di tenerla con sé a weekend alterni dal pomeriggio del sabato alla sera della domenica, nonché un giorno infrasettimanale a sua scelta, sempre previo congruo preavviso alla madre. Per le festività natalizie e pasquali e per il compleanno della figlia varrà il libero accordo tra i genitori nel rispetto del principio dell'alternanza. Per le vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori, la
figlia trascorrerà con il padre un periodo massimo di quindici giorni consecutivi che dovrà essere concordato con la madre entro il mese di giugno. I genitori potranno concordare di volta in volta scambi di periodi o soluzioni compensative in base ai loro impegni e/o alle esigenze e alle condizioni di salute della figlia;
2 La casa già coniugale, sita in Sale (AL), via Mons. A. Boccio n.41, condotta in locazione dalla signora e già assegnata alla stessa in sede di separazione, continuerà ad essere Pt_1
assegnata, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti, alla medesima signora , la quale Pt_1
continuerà a risiedervi insieme alla figlia maggiorenne e alla figlia minorenne;
Per_2 Per_1
3. Il signor verserà alla signora , a titolo di concorso nelle spese ordinarie di CP_1 Pt_1
mantenimento della figlia minore , la somma mensile di euro 400,00= Per_1
(quattrocento/00=), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, e corrisponderà, altresì, alla signora il 50% delle spese straordinarie medico-farmaceutiche non mutuabili e di Pt_1
quelle scolastiche e sportive della figlia, che ove possibile dovranno essere previamente concordate e comunque documentate. Il signor autorizza fin d'ora la signora a CP_1 Pt_1
richiedere all'INPS l'Assegno Unico per la figlia ed ogni altra eventuale provvidenza, e a Per_1
trattenerli per intero. 4. I sigg. e dichiarano di essere economicamente indipendenti ed Parte_1 CP_1
autosufficienti e di rinunziare reciprocamente all'assegno di mantenimento;
5. Con l'adempimento di quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di carattere economico e patrimoniale e di nulla aver reciprocamente a pretendere per nessun titolo dipendente dal rapporto coniugale, rinunciandovi ove d'uopo;
6. I coniugi danno altresì atto di avere provveduto a dividere tra loro ogni altro bene non menzionato;
7. Per quanto possa occorrere, gli stessi si rilasciano reciproca autorizzazione all'ottenimento ed al rinnovo del passaporto e della carta di identità anche per la figlia minore come Per_1
documenti validi all'espatrio.”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano:
di aver contratto matrimonio concordatario in PA (CT) il 29/12/1994 (trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n.77, parte II, serie A, anno 1994);
dalla loro unione sono nate tre figlie: il 21/02/1991 e il 30/06/1994, oggi Per_3 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e il 15/05/2012, minorenne;
Per_1
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
con sentenza n. 823/2023 pubbl. il 07/10/2023, RG n. 1865/2023, il Tribunale di Alessandria omologava le condizioni formulate dai coniugi nel ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte depositate nel termine assegnato i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui alla domanda introduttiva, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I ricorrenti sono addivenuti a separazione personale nel 2023 (Tribunale di Alessandria, sentenza n. 823/2023 pubbl. il 07/10/2023, RG n. 1865), e da tale data non si sono più riconciliati.
Nel caso concreto, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie alle norme imperative di legge e all'interesse dei minori. Con riferimento agli aspetti patrimoniali osserva il Tribunale che le stesse appaiono coerenti con la situazione reddituale patrimoniale delle parti. La frequentazione della figlia minore con il genitore non collocatario appare coerente con il diritto alla bigenitorialità.
La proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , codice fiscale Parte_1
, nata a [...] il [...], e , codice fiscale C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...], celebrato con rito concordatario in C.F._2
PA (CT) il 29/12/1994, trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 77, parte II, serie A, anno 1994.
Ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PA (CT) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 77, parte II, serie A, anno 1994).
Dispone che
1. La figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
l'esercizio separato della potestà genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione principale e residenza presso la madre, con la facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé in qualunque momento, previo ragionevole preavviso e tenuto conto delle esigenze familiari, di salute e/o scolastiche della minore, e comunque di tenerla con sé a weekend alterni dal pomeriggio del sabato alla sera della domenica, nonché un giorno infrasettimanale a sua scelta, sempre previo congruo preavviso alla madre. Per le festività natalizie e pasquali e per il compleanno della figlia varrà il libero accordo tra i genitori nel rispetto del principio dell'alternanza. Per le vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori, la figlia trascorrerà con il padre un periodo massimo di quindici giorni consecutivi che dovrà essere concordato con la madre entro il mese di giugno. I genitori potranno concordare di volta in volta scambi di periodi o soluzioni compensative in base ai loro impegni e/o alle esigenze e alle condizioni di salute della figlia;
2 La casa già coniugale, sita in Sale (AL), via Mons. A. Boccio n.41, condotta in locazione dalla signora e già assegnata alla stessa in sede di separazione, continuerà ad essere Pt_1
assegnata - con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti - alla medesima signora , la quale Pt_1
continuerà a risiedervi insieme alla figlia maggiorenne e alla figlia minorenne;
Per_2 Per_1
3. Il signor verserà alla signora , a titolo di concorso nelle spese ordinarie di CP_1 Pt_1
mantenimento della figlia minore , la somma mensile di euro 400,00= Per_1
(quattrocento/00=), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, e corrisponderà, altresì, alla signora il 50% delle spese straordinarie medico-farmaceutiche non mutuabili e di Pt_1
quelle scolastiche e sportive della figlia, che ove possibile dovranno essere previamente concordate e comunque documentate. Il signor autorizza fin d'ora la signora a CP_1 Pt_1
richiedere all'INPS l'Assegno Unico per la figlia ed ogni altra eventuale provvidenza, e a Per_1
trattenerli per intero.
Prende atto degli accordi intercorsi tra le parti
4. I sigg. e dichiarano di essere economicamente indipendenti ed Parte_1 CP_1
autosufficienti e di rinunziare reciprocamente all'assegno di mantenimento;
5. Con l'adempimento di quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di carattere economico e patrimoniale e di nulla aver reciprocamente a pretendere per nessun titolo dipendente dal rapporto coniugale, rinunciandovi ove d'uopo;
6. I coniugi danno altresì atto di avere provveduto a dividere tra loro ogni altro bene non menzionato;
7. Per quanto possa occorrere, gli stessi si rilasciano reciproca autorizzazione all'ottenimento ed al rinnovo del passaporto e della carta di identità anche per la figlia minore come Per_1
documenti validi all'espatrio. Spese legali compensate.
Così deciso in Alessandria, lì 25 novembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI