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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 21/09/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Marra Anna Maria Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 346/2024 RG di appello alla sentenza n. 396/2024 pubblicata l'8.02.2024, pendente tra in persona del legale rappresentante p.t., sig. , Parte_1 Parte_2 domiciliata in Taranto presso l'avv. Everardo J. Zilio dal quale è rappresentata e difesa;
- appellante -
e avv. domiciliato in Taranto presso l'avv. Carlo Tagariello CP_1 CP_2 dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'avv. Natalia
Boccuzzi;
- appellato -
nonché
, in persona dello Controparte_3 amministratore p.t., geom. , domiciliato in Taranto presso l'avv. Controparte_4
Massimo De Filippis dal quale è rappresentato e difeso
- appellato e appellante incidentale -
e in persona dei legali rappresentanti, domiciliata presso _5
l'Avv. Salvatore Carbone, dal quale è rappresentata e difesa;
- TA e appellante incidentale -
All'udienza del 18.07.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note conclusionali depositate ai sensi dell'art. 352 c. I n. 1 cpc alle quali si rinvia e qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 5/09/2024, la parte convenuta in primo Parte_1 grado, ha proposto appello avverso la sentenza n. 396/2024 del Tribunale di Taranto con cui, decidendo sulle domande proposte dall'Avv. nei confronti Parte_3 del in Taranto e della e sulla TE Parte_1 domanda di manleva proposta dal condominio nei confronti della terza chiamata in causa , il medesimo tribunale (1) ha rigettato la domanda di risarcimento CP_5 dei danni non patrimoniali avanzata dall'avv. (2) ha accolto la domanda CP_1 attorea per il risarcimento dei danni patrimoniali, condannando entrambi i convenuti, in quote eguali, al risarcimento dei danni da infiltrazioni di acqua piovana cagionati all'appartamento di proprietà dell'attore, quantificati a seguito di procedimento di accertamento tecnico preventivo (r.g. n. 1442/2018) in € 16.023,05, (3) ha condannato la compagnia assicuratrice a manlevare il dal pagamento della somma da CP_3 quest'ultimo dovuta (pari alla metà) all'avv. con condanna del condominio e CP_1 della al rimborso in quote eguali delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
CP_1
Premesso che a) le notevoli precipitazioni piovose verificatesi in Taranto nel pomeriggio del 16.10.2015 avevano determinato l'allagamento del terrazzo a livello e dell'appartamento al quarto piano del , all'epoca TE dei fatti entrambi di proprietà della ma nella disponibilità materiale della Parte_1 promissaria acquirente EW Play srl;
b) che tale evento aveva provocato l'imbibizione del soffitto e fenomeni infiltrativi lungo le pareti perimetrali dell'unità immobiliare ubicata al piano sottostante di proprietà dell'Avv. c) che immediatamente CP_1 allertato dall'amministratore del condominio circa l'accaduto, il legale rappresentante della si era recato sul posto unitamente ad alcuni suoi Parte_1 Parte_2 collaboratori constatando la presenza di acqua piovana impantanata sia sul terrazzo a livello che all'interno del contiguo appartamento al piano attico della d) Parte_1 che al fine di conseguire il risarcimento dei pregiudizi subiti a seguito dell'evento dannoso, con ricorso per a.t.p. ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. (n. 1442/2018 RG Trib.
Taranto), l'attore chiedeva al Tribunale di Taranto di disporre accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi, delle cause dei fenomeni infiltrativi verificatisi, nonché delle opere, dei tempi e dei costi occorrenti per il rispristino delle parti dello appartamento ammalorate;
e) che all'esito del relativo procedimento svoltosi nel contraddittorio tra tutte le parti in causa, il consulente tecnico d'ufficio, ing. Per_1 , constatava che le infiltrazioni di umidità di tipo invasivo avevano interessato
[...] principalmente i vani del terzo piano dell'avv. posti in corrispondenza di CP_1 quelli dell'appartamento del quarto piano e del terrazzino esterno della e Parte_1 che tali fenomeni erano da porre in correlazione con la notevole pioggia caduta il
16.10.2015, non tempestivamente e sufficientemente smaltita dalle grondaie esterne condominiali e defluita nell'appartamento al quarto piano della per poi Parte_1 percolare nell'appartamento sottostante dell'avv. f) che la procedura di CP_1 mediazione obbligatoria esperita ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 non aveva sortito effetti conciliativi, con citazione notificata il 10.06.2019 l'attore aveva introdotto il giudizio di merito per la condanna dei convenuti al pagamento della somma complessivamente quantificata in sede di ATP e di quella ulteriore determinata secondo equità in € 5.000,00 per i danni non patrimoniali.
Costituitisi i due convenuti contestando la sussistenza di una loro responsabilità per i danneggiamenti arrecati dalla pioggia e dalle infiltrazioni all'appartamento dell'avv.
e chiedendo il rigetto della domanda attorea, chiamata in causa a titolo di CP_1 manleva e previa autorizzazione del tribunale la da parte del _5
Condominio, acquisite la documentazione prodotta della parti e la relazione del consulente d'ufficio redatta all'esito dell'a.t.p., espletate prove per interpello e prove testimoniali, il tribunale ha deciso la causa con la sentenza qui TA e nel senso su esposto.
Con citazione notificata il 5.09.2024 la ha proposto appello. Si è costituito Parte_1 il contestando la fondatezza dell'appello avverso e proponendo appello CP_3 incidentale. Si è costituito anche l'avv. contestando la fondatezza dell'appello CP_1 principale. Si è infine costituita pure la compagnia di assicurazioni contestando la fondatezza dell'appello principale e proponendo appello incidentale.
In rito e in via pregiudiziale, va disattesa la contestazione mossa dal alla CP_6 ammissibilità dell'appello principale per mancanza, a dire del , dei CP_3 requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Premesso infatti in generale che l'art. 342 c.p.c. non richiede formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza e che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza TA e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. civ. sez. un. 13.12.2022 n. 36481, Cass. civ. sez. un.
16.11.2017 n. 27199), si ritiene che nel caso in esame sia rinvenibile una puntuale (anche se a tratti ripetitiva) critica alla sentenza impugnata in quanto è possibile ricavare dallo atto di appello principale l'indicazione sia delle parti della sentenza oggetto di censura
(quella in cui il tribunale ha ritenuto la responsabilità della che i motivi di Parte_1 fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità della decisione, (il contrasto della decisione TA con le valutazioni del consulente d'ufficio che aveva concluso per l'eccezionalità dell'evento piovoso, l'errata applicazione dell'art. 2051 c.c. nei confronti della nonostante il caso fortuito costituito dall'eccezionalità dell'evento Parte_1 piovoso e comunque, a voler escludere tale eccezionalità, la dipendenza dello allagamento del quarto piano dall'insufficienza del canale di scolo o dall'ostruzione di detto canale di cui la non aveva l'obbligo della custodia perché di proprietà Pt_1 condominiale). E a conferma dell'ammissibilità dell'appello, si rileva che tutti gli appellati si sono difesi nel merito dei motivi di impugnazione, con ciò dimostrando di averne ben compreso sia i capi oggetto di impugnazione che le ragioni dell'appello.
Ciò posto, con il primo motivo di gravame l'appellante principale deduce l'errata valutazione ed interpretazione da parte del giudice di prime cure delle evidenze istruttorie acquisite in primo grado, poiché nell'esame dei fatti di causa il Tribunale avrebbe commesso, a dire della deducente, gravi errori in iudicando e in procedendo.
Sotto tale profilo l'impugnante allega (in primo luogo) l'inconsistenza e illogicità delle ragioni addotte a fondamento della statuizione di accertamento delle responsabilità,
(in secondo luogo) il contrasto senza sufficiente motivazione delle ragioni addotte dal tribunale con gli accertamenti compiuti e le valutazioni espresse dal consulente di ufficio all'esito della c.t.u. espletata nel procedimento di a.t.p., della cui relazione il primo giudice avrebbe fatto una lettura superficiale e un'interpretazione scollegata dalle risultanze probatorie. A dire dell'appellante, infatti, non corrisponderebbe al vero l'assunto contenuto in motivazione secondo cui il consulente d'ufficio avrebbe dedotto
“in maniera chiara ed incontrovertibile che il fenomeno infiltrativo è stato causato dalla portata ridotta della bocchetta di scolo presente sul terrazzo dell'appartamento sovrastante a quello di proprietà dell'attore”, posto che, al contrario, il CTU aveva invece dichiarato che le cause di tali infiltrazioni potevano essere verosimilmente ricondotte alle abbondanti e straordinarie precipitazioni atmosferiche avvenute in data
16 ottobre 2015 di cui l'insufficienza della bocchetta di scolo era solo l'effetto, e tanto era stato ribadito anche a seguito delle osservazioni sollevate dai TP (in particolare dal consulente del condominio).
In sintesi, lamenta l'appellante l'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure dell'eccezionalità dell'evento atmosferico che, in linea con le risultanze della indagine peritale, avrebbe dovuto condurre ad una statuizione di rigetto della domanda attrice per interruzione del nesso di causalità, data la ricorrenza nel caso di specie di un fattore autonomo assolutamente fuori dal comune di per sé idoneo a determinare lo eventus damni, cioè la ricorrenza del caso fortuito.
Il motivo di appello, sostanzialmente coincidente con l'analogo motivo di gravame proposto con gli appelli incidentali anche dal e dalle CP_6 _5
e diretto ad ottenere l'accertamento del caso fortuito (costituito dall'eccezionalità e dall'imprevedibilità dell'evento piovoso) per escludere anche la loro responsabilità, non è condivisibile.
Sebbene, infatti, nessun riferimento sia rinvenibile nella relazione peritale di CP_7 alle dimensioni ed all'efficiente funzionamento della bocchetta per lo scolo delle acque pluviali in relazione - secondo le regole tecniche - alla superficie di scarico della acqua piovana, all'intensità della piovosità locale e al coefficiente di scorrimento delle acque piovane, tuttavia, pur avendo il CTU messo l'evento dannoso in relazione causale con l'abbondanza e l'eccezionalità delle precipitazioni avvenute il 16 ottobre
2015, tale elemento non appare sufficiente a far ritenere nel caso di specie ricorrente l'ipotesi del caso fortuito, inteso quale avvenimento eccezionale e imprevedibile ed inevitabile (in tal senso, per la nozione di caso fortuito, ex multis, Cass. civ. sez. un.
30.06.2022 n. 20943), posto che 182 mm di pioggia caduti nell'arco di circa otto ore, come attestato dall'Osservatorio Meteorologico “L. Ferrajolo” di Taranto, con certificazione rilasciata in data 30.09.2020 e versata in atti, rappresentano un evento metereologico di portata certamente eccezionale (nel senso di una sua ricorrenza saltuaria e non frequente) ma non assolutamente imprevedibile e inevitabile.
Nel corso dell'attività istruttoria espletata nel giudizio di merito è peraltro emerso, quale ulteriore circostanza peraltro non contestata dalle parti, che lo scolo delle acque aveva trovato un impedimento nell'ostruzione del montante di scarico a cui era collegato il pluviale per lo scolo delle acque meteoriche, ovvero nel suo malfunzionamento, elemento di per se idoneo e sufficiente ad escludere l'intervento di un fattore causale autonomo di entità tale da sfuggire al controllo umano quale la eccezionale e imprevedibile abbondanza delle piogge. Lo stesso amministratore del condominio nel corso del suo interrogatorio formale (v. verbale d'udienza del
25.11.2021) ha ammesso che una sonda fu introdotta nella bocchetta del pluviale al servizio del terrazzo a livello e l'acqua cominciò a defluire, circostanze poi confermate dal teste (v. verbale d'udienza del 7.04.2022). Proprio tale elemento porta Tes_1
a ritenere, che sebbene l'abbondanza delle piogge possa aver causato l'innalzamento del livello delle acque al dì sopra della portata del canale di scolo, l'evento meteorico in questione non possa essere considerato come un fattore causale imprevedibile ed eccezionale al punto tale da integrare il caso fortuito, invocabile come esimente da responsabilità.
Nel caso di specie, inoltre, è mancata la prova a cura della parte onerata, della eccezionalità dell'evento intesa ed “identificata come una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale“, la quale avrebbe dovuto essere accertata con scrupolosa indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) di lungo periodo e riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, indagine tesa a verificare l'eventuale ricorrenza passata di fenomeni analoghi (Cass. civ. sez. un. 26.02.2021 n. 5422/2021), non essendo sufficiente allo scopo la mera produzione di pubblicazioni relative alle cronache giornalistiche del periodo e ad un periodo limitato. Neppure è stata provata la imprevedibilità, anch'essa da accertare secondo dati statistici.
Il fatto notorio dei cambiamenti climatici, peraltro, rende prevedibili i fenomeni piovosi eccezionali. Questi, cioè, pur saltuari e non frequenti, sono divenuti comunque prevedibili.
Va pertanto esclusa la ricorrenza del caso fortuito quale causa di esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Con il secondo motivo di appello la allega che, pur a non voler considerare Parte_1
l'efficacia esimente dell'eccezionalità dell'evento piovoso e pur a voler ritenere - con il tribunale - che la causa dell'accumulo di acqua piovana al quarto piano sia stata la insufficienza della bocchetta di scolo, cioè la portata ridotta della bocchetta di scolo al servizio del terrazzo a livello, il tribunale sarebbe incorso in errore per non aver considerato che la comunque non aveva la custodia della bocchetta di Parte_1 scarico delle acque collegata al tubo montante di scolo, stante la natura condominiale della bocchetta. In sintesi, si allega la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale per averne ritenuta l'applicabilità a soggetto, quale la che non era custode della res (la bocchetta di scolo delle acque piovane) Parte_1 da cui sarebbe stata causato l'allagamento. La aggiunge inoltre che per le Parte_1 dimensioni esistenti all'epoca dei fatti (pari a 110 mm poi ridotti a 80 mm in seguito ai lavori di ristrutturazione del quarto piano eseguiti nel 2016 dal nuovo acquirente
EW Play srl) il pluviale non avrebbe comportato alcun problema al normale deflusso delle acque piovane, se non fosse stato per l'eccezionalità delle precipitazioni, posto che negli anni successivi, a dire della deducente, seppure con dimensioni ridotte, il medesimo pluviale aveva sempre assolto alla sua funzione, rivelandosi, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, di per sé sufficiente a garantire lo scolo delle acque, considerate le dimensioni del terrazzo a livello di circa 70 mq.
Il medesimo giudice avrebbe altresì errato (sempre a dire dell'appellante principale) nell'affermare che le acque piovane che normalmente si riversano sul lastrico solare di copertura dell'appartamento del quarto piano, costituito da un tetto inclinato dotato di due canali di gronda, confluiscono anch'esse sul predetto terrazzino a livello, posto che, contrariamente all'assunto, le stesse defluiscono invece direttamente sulla pubblica via da altri pluviali.
Da tali considerazioni il Tribunale avrebbe dovuto trarre l'ulteriore conseguenza per cui, nonostante la proprietà esclusiva del terrazzo, alcun profilo di responsabilità avrebbe potuto attribuirsi alla la quale non solo non avrebbe dovuto Parte_1 rispondere, in ogni caso, dell'omessa custodia e manutenzione della montante di scarico, di competenza del condominio, ma sarebbe stata a sua volta legittimata attivamente ad agire in giudizio nei confronti del predetto condominio, posto che come appurato dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento di a.t.p., la acqua confluita sul terrazzo a livello, non trovando alcuno sbocco in ragione della sua eccessiva quantità e dell'occlusione della tubazione di scolo, aveva causato lo allagamento anche della pavimentazione interna dell'appartamento posto al quarto piano, all'epoca di proprietà della medesima parte odierna appellante, ivi accedendo tramite le porte finestre.
Con il terzo motivo di appello la allega infine l'omesso esame da parte del Parte_1 tribunale delle dichiarazioni rese dalle parti e dai testi escussi, mediante cui era stato possibile appurare non solo l'esatta localizzazione dei fenomeni infiltrativi nei vani
(prospicienti ) posti in corrispondenza e sottostanti al quarto piano CP_6 interessato dall'allagamento per via delle eccezionali piogge, ma anche la presenza di acqua nel bagno di servizio del terzo piano che fuoriusciva direttamente dai servizi igienico-sanitari (wc), circostanza che avrebbe dovuto far ipotizzare una probabile ostruzione della montante di scolo, collegato alla rete fognaria e nel quale confluivano, oltre al pluviale del terrazzo, anche gli scarichi dei bagni di servizio e delle cucine dei piani sottostanti, montante di scolo la cui custodia (data la sua natura CP_8 era a carico del ex art. 2051 c.c. CP_3
Con i due motivi di appello principale è da esaminare l'appello incidentale del che, dopo aver allegato l'assenza di una sua responsabilità per la CP_3 eccezionalità dell'evento piovoso, per escludere la sua responsabilità ha anche allegato l'esistenza di un'ostruzione del canale di scarico e l'assenza di un suo obbligo di custodia del terrazzo a livello già della Parte_1
I due motivi di appello principale, da esaminare congiuntamente perché consistenti nell'allegazione della falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere responsabile la ex art. 2051 c.c. del danno Parte_1 proveniente dal canale di scolo delle acque piovane nonostante la società non ne avesse la custodia, sono condivisibili. Va invece rigettato il motivo di appello incidentale proposto dal . CP_3
Ferme restando infatti le considerazioni su esposte in ordine alla dedotta (ed esclusa) eccezionalità ed inevitabilità dell'evento metereologico, comunque non sufficiente ad integrare il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c, si ritiene e non è stato contestato che la bocchetta di scolo e il canale di scarico dell'acqua piovana abbiano natura condominiale. Attesa infatti la loro funzione di raccolta e convogliamento delle acque di origine meteorica destinate a riversarsi sul terrazzo, il quale, sebbene ad uso esclusivo o di proprietà esclusiva, assolve una indubbia funzione di copertura del fabbricato, la bocchetta di scolo e il canale di scarico sono opere destinate all'uso comune, rientranti pertanto tra i beni comuni ai sensi dell'art. 1117 n. 3 c.c. Consegue che la custodia e la manutenzione di dette opere era ed è carico solo del , CP_3 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., non a carico della Parte_1
Pur a voler ritenere per mera ipotesi l'insufficienza dello scarico dell'acqua piovana, obbligato quale custode ad installare un corretto ed idoneo sistema di tubazioni per il deflusso delle acque piovane, pertanto, era ed è solo il . CP_3 Dall'istruttoria svolta (interrogatorio formale dell'amministratore del e CP_3 deposizione del teste , è emerso che il tubo montante di scarico collegato alla Tes_1 bocchetta di scolo era in data 16.10.2015 ostruito. Non provato che detta ostruzione sia stata causata dall'uso (esclusivo) del terrazzo a livello da parte della o Parte_1 da difetto di manutenzione del terrazzo a livello, anche l'obbligo di provvedere alla manutenzione e all'eliminazione dell'ostruzione era ex art. 2051 c.c a carico del solo condominio e non della Parte_1
Non provato, neppure a mezzo dell'a.t.p. essendo stato questo peraltro espletato a distanza di circa tre anni dai fatti lesivi, che le infiltrazioni di acqua piovana siano state causate da un difetto di impermeabilizzazione e di manutenzione del terrazzo a livello di proprietà della su cui ricadeva l'obbligo di manutenzione, non Parte_1 provato (si ribadisce) che l'ostruzione del tubo di scarico sia riconducibile ad attività od omissioni dalla , escluso che la avesse l'obbligo di Parte_1 Parte_1 impermeabilizzare il pavimento interno del suo appartamento dal quale l'acqua piovana è poi percolata in quello dell'avv. , l'appello principale della Parte_3
sotto il profilo della mancanza di responsabilità per omessa custodia del Parte_1 tubo di scarico, va accolto, con il rigetto della domanda di risarcimento rivolta nei suoi confronti dall'avv. CP_1
Viceversa, va rigettato il motivo di appello incidentale proposto dal con CP_3 cui si argomenta anche dalla natura non condominiale del terrazzo a livello e dalla esistenza dell'ostruzione per escludere la sua responsabilità. La natura condominiale
(si ribadisce) del tubo di scarico occluso e l'obbligo di manutenzione che ne derivava ex art. 2051 c.c. a carico del inducono a ritenere proprio la responsabilità CP_3 del , per non aver custodito e manutenuto il tubo e non essersi attivato per CP_3 verificarne la funzionalità.
Anche l'TA , contumace in primo grado, ha proposto appello _5 incidentale al fine di ottenere la riforma della decisione di prime cure, sollevando i seguenti motivi di censura: a) l'omesso riconoscimento da parte del giudice di prime cure della ricorrenza nella fattispecie dell'ipotesi del caso fortuito o di forza maggiore, quale evento estremo, imprevisto ed imprevedibile, connotato dalla particolare eccezionalità di per sé sufficiente ad esimere qualsivoglia responsabilità risarcitoria per i danni occorsi;
b) l'inapplicabilità al della responsabilità per i danni CP_6 da cosa in custodia, in quanto quest'ultimo era privo della materiale disponibilità del terrazzo di proprietà esclusiva della e quindi di un potere di fatto sul Parte_1 medesimo e sulla bocchetta di scolo;
c) l'errore materiale commesso dal giudice di prime cure in dispositivo laddove è indicata la somma, posta a carico di ciascuna delle parti convenute, di € 80551,52 in luogo di quella corretta di € 8.011,52, pari esattamente alla metà dell'importo (€ 16.023,05) quantificato dal CTU;
d) la inoperatività della polizza con riferimento alla domanda di garanzia azionata dal nei confronti della compagnia assicurativa, la quale era stata accolta in CP_6 assenza di un valido titolo, attesa l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto sottoscritto tra le parti.
Sotto tale ultimo profilo di impugnazione si duole l'appellante che il Tribunale abbia totalmente omesso la verifica della documentazione prodotta (contratto assicurativo) in giudizio dal a sostegno della domanda di manleva, che avrebbe CP_6 condotto al rilievo dell'esclusione della garanzia in base alle condizioni di polizza, rientrando nella copertura solo i rischi legati alla rottura accidentale di tubazioni ed impianti (danni da acqua), e i danni causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi (danni da bagnatura).
L'appello è condivisibile.
Ribadito e richiamato in ordine alla ricorrenza (che non sussiste) del caso fortuito e alla responsabilità del (che non sussiste) come custode ex art. 2051 c.c. CP_3 quanto motivato e deciso in ordine ai motivi dell'appello principale che riguardavano le stesse questioni, resta da esaminare l'ulteriore censura con cui la compagnia assicurativa allega l'inoperatività della polizza ai fini del rigetto della domanda di garanzia.
L'eccezione in senso lato, sollevata solo in questo grado di giudizio, è da ritenersi senz'altro ammissibile, poiché non integrante una eccezione in senso proprio ma una mera argomentazione difensiva, investendo la sussistenza del titolo dedotto in giudizio a sostegno dell'azione di manleva, e potendo anche essere rilevata d'ufficio in appello, salvi ovviamente gli effetti del giudicato interno (Cass., Sez. III, 3 luglio 2014, n.
15228).
Nel merito la stessa risulta essere fondata, posto che in effetti le clausole contrattuali relative alla polizza n. 293472214 sottoscritta in data 16/01/2009 dall'amministratore pro tempore del , delimitanti l'oggetto della copertura assicurativa, CP_3 contemplano, in primo luogo, alla lett. m) dell'art.1 i danni da bagnatura “…purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici…”, lasciando chiaramente intendere il riferimento a fenomeni atmosferici di natura calamitosa e particolare intensità e forza distruttrice, e prevedendo espressamente l'esclusione dei danni “causati da un insufficiente deflusso dell'acqua piovana a meno che non derivino da occlusione delle relative tubazioni e condutture di raccolta e deflusso causata da grandine o neve”.
Quanto poi ai c.d. danni da acqua al fabbricato e ai terzi, contemplati agli artt.
1.1 e ss. della sezione C della suddetta polizza, anche in tal caso è espressamente prevista
(art. 2.1) quale clausola di esclusione quella relativa ai danni causati da “mancato o anormale funzionamento degli impianti senza rottura degli stessi o di una loro parte”, necessitando al fine della sussistenza della garanzia, testualmente, “lo spargimento
d'acqua avvenuto a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento”.
È evidente, pertanto, che non rientrando l'evento per cui è causa in alcuna delle ipotesi su menzionate, la domanda di manleva del deve essere rigettata e la CP_6 sentenza di prime cure riformata anche in relazione alla statuizione di condanna ivi contenuta a carico della compagnia . _5
Il tribunale non ha condannato la e il a risarcire l'avv. Parte_1 CP_6 CP_1 in solido ma nella misura del 50% dei danni quantificati nell'a.t.p. in € 16.023,05 oltre interessi legali.
L'avv. nella sua comparsa di risposta, dopo aver concluso per il rigetto dello CP_1 appello principale della , ha chiesto la condanna dei due convenuti Parte_1
( e in solido. Tale istanza non può essere accolta perché la CP_6 Parte_1 mancata condanna in solido costituirebbe falsa applicazione di legge (dell'art. 2055
c.c., nello specifico) che l'avv. avrebbe dovuto far valere con appello CP_1 incidentale.
Né il rigetto della domanda di risarcimento nei confronti della che era Parte_1 stata condannata al risarcimento del 50% dei danni, consente di “espandere” l'obbligo risarcitorio del al 100% dei danni. Anche in tal caso, chiedendosi la CP_6 riforma della pronuncia nei confronti del Condominio, l'avv. avrebbe dovuto CP_1 proporre appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello della Parte_1
[...
Consegue che tra l'avv. e il in mancanza di appello incidentale, CP_1 CP_6 resta ferma la pronuncia del a risarcire il 50% dei danni come quantificati CP_6 in sede di a.t.p.
Escluso che la compagnia debba manlevare il , va tuttavia corretta la CP_6 somma al cui pagamento in favore dell'avv. è stato condannato il CP_1
Condominio, cioè il 50% dei danni quantificati nell'a.t.p. in € 16.023,05. Tale somma ammonta ad € 8.011,53 e non a quelle di € 80051,52 indicata in sentenza per un evidente errore di calcolo.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
La particolare complessità della controversia e l'incertezza in ordine alla causa delle infiltrazioni nell'appartamento dell'avv. dovuta anche alla non esaustività delle CP_1 risultanze dell'espletata consulenza di ATP, giustificano la compensazione delle spese di lite del procedimento di a.t.p. e di entrambi i gradi di giudizio tra l'attore avv. CP_1
e la convenuta La posizione sovrastante dell'appartamento e del terrazzo a
Parte_1 livello della la mancata conoscenza alla data dei fatti della manutenzione e
Parte_1 delle condizioni dell'impermeabilizzazione del terrazzo a livello della e il suo Pt_1 utilizzo esclusivo ad opera della detta società sono elementi che inducevano a ritenere probabile la responsabilità della e ragionevole dunque la proposizione (in
Parte_1 buona fede) dell'azione risarcitoria anche nei confronti della poi non
Parte_1 risultata responsabile dei danni.
Diversamente, la conferma della pronuncia di condanna di primo grado del
[...]
in favore dell'avv. e l'esclusione della Parte_4 CP_1 condanna della (a cui carico per la metà erano state poste le spese di lite di Parte_1 primo grado dell'avv. comportano, secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.), la CP_1 condanna del , perché il era ben consapevole della natura CP_6 CP_6 condominiale del tubo di scarico e degli obblighi di custodia e manutenzione che ne derivavano, a rimborsare per intero all'avv. le spese di dell'a.t.p. e del primo CP_1 grado. Premesso che alla riforma parziale della sentenza consegue una nuova e diversa liquidazione delle spese di lite di primo grado compresa la liquidazione anche delle spese di a.t.p., si ritiene di liquidare le spese di a.t.p. in € 1.300,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, quelle del primo grado in € 3.500,00 per compensi di avvocato, tutte nella misura compresa tra i minimi e i medi di cui ai parametri di cui al DM 10.3.2014 n. 55, non essendo state affrontate questioni giuridiche complesse, oltre le spese non imponibili in atti documentate.
Le spese della c.t.u. espletata in sede di a.t.p., del cui pagamento a titolo di anticipazione non vi è qui prova, vanno poste definitivamente a carico del secondo CP_6 soccombenza.
Anche per il secondo grado il va condannato secondo soccombenza al CP_6 rimborso in favore dell'avv. delle spese di lite, da liquidare in € 2.000,00 per CP_1 compensi di avvocato, prossima ai minimi dei parametri di cui al DM 10.02.3.2014 n.
55.
Anche il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia,
, contumace in primo grado, deve essere posto a carico del _5 secondo soccombenza, ovvero della parte che ha chiamato o fatto chiamare CP_6 in causa il terzo, essendosi tale iniziativa difensiva rivelatasi manifestamente infondata, avendo il Condominio avanzato domanda di manleva pur non ricorrendo alcuno dei casi di copertura assicurativa. Dette spese vanno liquidate in € 2.000,00 per compensi di avvocato, secondo i parametri prossimi ai minimi di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 per la non complessità delle questioni di diritto affrontate, oltre spese non imponibili in atti documentate.
Al rigetto dell'appello incidentale del consegue, altresì, l'obbligo dello CP_6 stesso di versare di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n.
115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 396/2024 del Tribunale di Taranto proposto dalla nei confronti dell'avv. e del Parte_1 Parte_3 [...]
in Taranto con atto di citazione notificato il 5.09.2024, sullo TE appello incidentale proposto dal con comparsa di risposta depositata il CP_6 23.12.202e e sull'appello incidentale proposto dalle con comparsa _5 di risposta depositata il 24.12.2024, così provvede:
1) accoglie l'appello principale proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1 parziale della sentenza impugnata, rigetta per intero la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'avv. nei confronti della Parte_3 Parte_1
2) compensa tra la e l'avv. le spese di lite Parte_1 Parte_3 dell'accertamento tecnico preventivo e di entrambi i gradi del giudizio di merito;
3) rigetta l'appello incidentale proposto dal TE in Taranto e per l'effetto conferma la condanna del TE
in Taranto al pagamento in favore dell'Avv.
[...] Parte_3 della somma di € 8.011,53 e degli interessi legali su detto importo dal dì dello evento lesivo fino al saldo, nonché il rigetto della domanda dell'avv. al CP_1 risarcimento dei danni non patrimoniali;
4) condanna il in Taranto al rimborso in favore TE dell'Avv. delle spese dell'accertamento tecnico preventivo Parte_3 liquidate in € 1.300,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15%), CAP ed IVA come per legge, nonché al rimborso delle spese di lite di primo grado liquidate in € 302,02 per spese non imponibili e in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
5) condanna il in Taranto al rimborso in favore TE dell'Avv. delle spese di lite di appello liquidate in € 2.000,00 Parte_3 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
6) accoglie l'appello incidentale di nei confronti del _5
Condominio, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di garanzia proposta nei confronti di dal _5
in Taranto;
TE
7) condanna il in Taranto a rimborsare a TE le spese di lite del presente giudizio di appello in favore di _5
, che si liquidano in € 355,50 per spese non imponibili ed € 2.000,00 CP_5 per compensi avvocato, oltre a spese forfettarie (15%), CAP e IVA come per legge;
8) pone definitivamente a carico del le spese della consulenza tecnica CP_6
d'ufficio espletata nell'accertamento tecnico preventivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del TE
, appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo
[...] unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 19.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale dr.ssa Marra Anna Maria
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Marra Anna Maria Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 346/2024 RG di appello alla sentenza n. 396/2024 pubblicata l'8.02.2024, pendente tra in persona del legale rappresentante p.t., sig. , Parte_1 Parte_2 domiciliata in Taranto presso l'avv. Everardo J. Zilio dal quale è rappresentata e difesa;
- appellante -
e avv. domiciliato in Taranto presso l'avv. Carlo Tagariello CP_1 CP_2 dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'avv. Natalia
Boccuzzi;
- appellato -
nonché
, in persona dello Controparte_3 amministratore p.t., geom. , domiciliato in Taranto presso l'avv. Controparte_4
Massimo De Filippis dal quale è rappresentato e difeso
- appellato e appellante incidentale -
e in persona dei legali rappresentanti, domiciliata presso _5
l'Avv. Salvatore Carbone, dal quale è rappresentata e difesa;
- TA e appellante incidentale -
All'udienza del 18.07.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note conclusionali depositate ai sensi dell'art. 352 c. I n. 1 cpc alle quali si rinvia e qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 5/09/2024, la parte convenuta in primo Parte_1 grado, ha proposto appello avverso la sentenza n. 396/2024 del Tribunale di Taranto con cui, decidendo sulle domande proposte dall'Avv. nei confronti Parte_3 del in Taranto e della e sulla TE Parte_1 domanda di manleva proposta dal condominio nei confronti della terza chiamata in causa , il medesimo tribunale (1) ha rigettato la domanda di risarcimento CP_5 dei danni non patrimoniali avanzata dall'avv. (2) ha accolto la domanda CP_1 attorea per il risarcimento dei danni patrimoniali, condannando entrambi i convenuti, in quote eguali, al risarcimento dei danni da infiltrazioni di acqua piovana cagionati all'appartamento di proprietà dell'attore, quantificati a seguito di procedimento di accertamento tecnico preventivo (r.g. n. 1442/2018) in € 16.023,05, (3) ha condannato la compagnia assicuratrice a manlevare il dal pagamento della somma da CP_3 quest'ultimo dovuta (pari alla metà) all'avv. con condanna del condominio e CP_1 della al rimborso in quote eguali delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
CP_1
Premesso che a) le notevoli precipitazioni piovose verificatesi in Taranto nel pomeriggio del 16.10.2015 avevano determinato l'allagamento del terrazzo a livello e dell'appartamento al quarto piano del , all'epoca TE dei fatti entrambi di proprietà della ma nella disponibilità materiale della Parte_1 promissaria acquirente EW Play srl;
b) che tale evento aveva provocato l'imbibizione del soffitto e fenomeni infiltrativi lungo le pareti perimetrali dell'unità immobiliare ubicata al piano sottostante di proprietà dell'Avv. c) che immediatamente CP_1 allertato dall'amministratore del condominio circa l'accaduto, il legale rappresentante della si era recato sul posto unitamente ad alcuni suoi Parte_1 Parte_2 collaboratori constatando la presenza di acqua piovana impantanata sia sul terrazzo a livello che all'interno del contiguo appartamento al piano attico della d) Parte_1 che al fine di conseguire il risarcimento dei pregiudizi subiti a seguito dell'evento dannoso, con ricorso per a.t.p. ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. (n. 1442/2018 RG Trib.
Taranto), l'attore chiedeva al Tribunale di Taranto di disporre accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi, delle cause dei fenomeni infiltrativi verificatisi, nonché delle opere, dei tempi e dei costi occorrenti per il rispristino delle parti dello appartamento ammalorate;
e) che all'esito del relativo procedimento svoltosi nel contraddittorio tra tutte le parti in causa, il consulente tecnico d'ufficio, ing. Per_1 , constatava che le infiltrazioni di umidità di tipo invasivo avevano interessato
[...] principalmente i vani del terzo piano dell'avv. posti in corrispondenza di CP_1 quelli dell'appartamento del quarto piano e del terrazzino esterno della e Parte_1 che tali fenomeni erano da porre in correlazione con la notevole pioggia caduta il
16.10.2015, non tempestivamente e sufficientemente smaltita dalle grondaie esterne condominiali e defluita nell'appartamento al quarto piano della per poi Parte_1 percolare nell'appartamento sottostante dell'avv. f) che la procedura di CP_1 mediazione obbligatoria esperita ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 non aveva sortito effetti conciliativi, con citazione notificata il 10.06.2019 l'attore aveva introdotto il giudizio di merito per la condanna dei convenuti al pagamento della somma complessivamente quantificata in sede di ATP e di quella ulteriore determinata secondo equità in € 5.000,00 per i danni non patrimoniali.
Costituitisi i due convenuti contestando la sussistenza di una loro responsabilità per i danneggiamenti arrecati dalla pioggia e dalle infiltrazioni all'appartamento dell'avv.
e chiedendo il rigetto della domanda attorea, chiamata in causa a titolo di CP_1 manleva e previa autorizzazione del tribunale la da parte del _5
Condominio, acquisite la documentazione prodotta della parti e la relazione del consulente d'ufficio redatta all'esito dell'a.t.p., espletate prove per interpello e prove testimoniali, il tribunale ha deciso la causa con la sentenza qui TA e nel senso su esposto.
Con citazione notificata il 5.09.2024 la ha proposto appello. Si è costituito Parte_1 il contestando la fondatezza dell'appello avverso e proponendo appello CP_3 incidentale. Si è costituito anche l'avv. contestando la fondatezza dell'appello CP_1 principale. Si è infine costituita pure la compagnia di assicurazioni contestando la fondatezza dell'appello principale e proponendo appello incidentale.
In rito e in via pregiudiziale, va disattesa la contestazione mossa dal alla CP_6 ammissibilità dell'appello principale per mancanza, a dire del , dei CP_3 requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Premesso infatti in generale che l'art. 342 c.p.c. non richiede formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza e che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza TA e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. civ. sez. un. 13.12.2022 n. 36481, Cass. civ. sez. un.
16.11.2017 n. 27199), si ritiene che nel caso in esame sia rinvenibile una puntuale (anche se a tratti ripetitiva) critica alla sentenza impugnata in quanto è possibile ricavare dallo atto di appello principale l'indicazione sia delle parti della sentenza oggetto di censura
(quella in cui il tribunale ha ritenuto la responsabilità della che i motivi di Parte_1 fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità della decisione, (il contrasto della decisione TA con le valutazioni del consulente d'ufficio che aveva concluso per l'eccezionalità dell'evento piovoso, l'errata applicazione dell'art. 2051 c.c. nei confronti della nonostante il caso fortuito costituito dall'eccezionalità dell'evento Parte_1 piovoso e comunque, a voler escludere tale eccezionalità, la dipendenza dello allagamento del quarto piano dall'insufficienza del canale di scolo o dall'ostruzione di detto canale di cui la non aveva l'obbligo della custodia perché di proprietà Pt_1 condominiale). E a conferma dell'ammissibilità dell'appello, si rileva che tutti gli appellati si sono difesi nel merito dei motivi di impugnazione, con ciò dimostrando di averne ben compreso sia i capi oggetto di impugnazione che le ragioni dell'appello.
Ciò posto, con il primo motivo di gravame l'appellante principale deduce l'errata valutazione ed interpretazione da parte del giudice di prime cure delle evidenze istruttorie acquisite in primo grado, poiché nell'esame dei fatti di causa il Tribunale avrebbe commesso, a dire della deducente, gravi errori in iudicando e in procedendo.
Sotto tale profilo l'impugnante allega (in primo luogo) l'inconsistenza e illogicità delle ragioni addotte a fondamento della statuizione di accertamento delle responsabilità,
(in secondo luogo) il contrasto senza sufficiente motivazione delle ragioni addotte dal tribunale con gli accertamenti compiuti e le valutazioni espresse dal consulente di ufficio all'esito della c.t.u. espletata nel procedimento di a.t.p., della cui relazione il primo giudice avrebbe fatto una lettura superficiale e un'interpretazione scollegata dalle risultanze probatorie. A dire dell'appellante, infatti, non corrisponderebbe al vero l'assunto contenuto in motivazione secondo cui il consulente d'ufficio avrebbe dedotto
“in maniera chiara ed incontrovertibile che il fenomeno infiltrativo è stato causato dalla portata ridotta della bocchetta di scolo presente sul terrazzo dell'appartamento sovrastante a quello di proprietà dell'attore”, posto che, al contrario, il CTU aveva invece dichiarato che le cause di tali infiltrazioni potevano essere verosimilmente ricondotte alle abbondanti e straordinarie precipitazioni atmosferiche avvenute in data
16 ottobre 2015 di cui l'insufficienza della bocchetta di scolo era solo l'effetto, e tanto era stato ribadito anche a seguito delle osservazioni sollevate dai TP (in particolare dal consulente del condominio).
In sintesi, lamenta l'appellante l'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure dell'eccezionalità dell'evento atmosferico che, in linea con le risultanze della indagine peritale, avrebbe dovuto condurre ad una statuizione di rigetto della domanda attrice per interruzione del nesso di causalità, data la ricorrenza nel caso di specie di un fattore autonomo assolutamente fuori dal comune di per sé idoneo a determinare lo eventus damni, cioè la ricorrenza del caso fortuito.
Il motivo di appello, sostanzialmente coincidente con l'analogo motivo di gravame proposto con gli appelli incidentali anche dal e dalle CP_6 _5
e diretto ad ottenere l'accertamento del caso fortuito (costituito dall'eccezionalità e dall'imprevedibilità dell'evento piovoso) per escludere anche la loro responsabilità, non è condivisibile.
Sebbene, infatti, nessun riferimento sia rinvenibile nella relazione peritale di CP_7 alle dimensioni ed all'efficiente funzionamento della bocchetta per lo scolo delle acque pluviali in relazione - secondo le regole tecniche - alla superficie di scarico della acqua piovana, all'intensità della piovosità locale e al coefficiente di scorrimento delle acque piovane, tuttavia, pur avendo il CTU messo l'evento dannoso in relazione causale con l'abbondanza e l'eccezionalità delle precipitazioni avvenute il 16 ottobre
2015, tale elemento non appare sufficiente a far ritenere nel caso di specie ricorrente l'ipotesi del caso fortuito, inteso quale avvenimento eccezionale e imprevedibile ed inevitabile (in tal senso, per la nozione di caso fortuito, ex multis, Cass. civ. sez. un.
30.06.2022 n. 20943), posto che 182 mm di pioggia caduti nell'arco di circa otto ore, come attestato dall'Osservatorio Meteorologico “L. Ferrajolo” di Taranto, con certificazione rilasciata in data 30.09.2020 e versata in atti, rappresentano un evento metereologico di portata certamente eccezionale (nel senso di una sua ricorrenza saltuaria e non frequente) ma non assolutamente imprevedibile e inevitabile.
Nel corso dell'attività istruttoria espletata nel giudizio di merito è peraltro emerso, quale ulteriore circostanza peraltro non contestata dalle parti, che lo scolo delle acque aveva trovato un impedimento nell'ostruzione del montante di scarico a cui era collegato il pluviale per lo scolo delle acque meteoriche, ovvero nel suo malfunzionamento, elemento di per se idoneo e sufficiente ad escludere l'intervento di un fattore causale autonomo di entità tale da sfuggire al controllo umano quale la eccezionale e imprevedibile abbondanza delle piogge. Lo stesso amministratore del condominio nel corso del suo interrogatorio formale (v. verbale d'udienza del
25.11.2021) ha ammesso che una sonda fu introdotta nella bocchetta del pluviale al servizio del terrazzo a livello e l'acqua cominciò a defluire, circostanze poi confermate dal teste (v. verbale d'udienza del 7.04.2022). Proprio tale elemento porta Tes_1
a ritenere, che sebbene l'abbondanza delle piogge possa aver causato l'innalzamento del livello delle acque al dì sopra della portata del canale di scolo, l'evento meteorico in questione non possa essere considerato come un fattore causale imprevedibile ed eccezionale al punto tale da integrare il caso fortuito, invocabile come esimente da responsabilità.
Nel caso di specie, inoltre, è mancata la prova a cura della parte onerata, della eccezionalità dell'evento intesa ed “identificata come una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale“, la quale avrebbe dovuto essere accertata con scrupolosa indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) di lungo periodo e riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, indagine tesa a verificare l'eventuale ricorrenza passata di fenomeni analoghi (Cass. civ. sez. un. 26.02.2021 n. 5422/2021), non essendo sufficiente allo scopo la mera produzione di pubblicazioni relative alle cronache giornalistiche del periodo e ad un periodo limitato. Neppure è stata provata la imprevedibilità, anch'essa da accertare secondo dati statistici.
Il fatto notorio dei cambiamenti climatici, peraltro, rende prevedibili i fenomeni piovosi eccezionali. Questi, cioè, pur saltuari e non frequenti, sono divenuti comunque prevedibili.
Va pertanto esclusa la ricorrenza del caso fortuito quale causa di esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Con il secondo motivo di appello la allega che, pur a non voler considerare Parte_1
l'efficacia esimente dell'eccezionalità dell'evento piovoso e pur a voler ritenere - con il tribunale - che la causa dell'accumulo di acqua piovana al quarto piano sia stata la insufficienza della bocchetta di scolo, cioè la portata ridotta della bocchetta di scolo al servizio del terrazzo a livello, il tribunale sarebbe incorso in errore per non aver considerato che la comunque non aveva la custodia della bocchetta di Parte_1 scarico delle acque collegata al tubo montante di scolo, stante la natura condominiale della bocchetta. In sintesi, si allega la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale per averne ritenuta l'applicabilità a soggetto, quale la che non era custode della res (la bocchetta di scolo delle acque piovane) Parte_1 da cui sarebbe stata causato l'allagamento. La aggiunge inoltre che per le Parte_1 dimensioni esistenti all'epoca dei fatti (pari a 110 mm poi ridotti a 80 mm in seguito ai lavori di ristrutturazione del quarto piano eseguiti nel 2016 dal nuovo acquirente
EW Play srl) il pluviale non avrebbe comportato alcun problema al normale deflusso delle acque piovane, se non fosse stato per l'eccezionalità delle precipitazioni, posto che negli anni successivi, a dire della deducente, seppure con dimensioni ridotte, il medesimo pluviale aveva sempre assolto alla sua funzione, rivelandosi, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, di per sé sufficiente a garantire lo scolo delle acque, considerate le dimensioni del terrazzo a livello di circa 70 mq.
Il medesimo giudice avrebbe altresì errato (sempre a dire dell'appellante principale) nell'affermare che le acque piovane che normalmente si riversano sul lastrico solare di copertura dell'appartamento del quarto piano, costituito da un tetto inclinato dotato di due canali di gronda, confluiscono anch'esse sul predetto terrazzino a livello, posto che, contrariamente all'assunto, le stesse defluiscono invece direttamente sulla pubblica via da altri pluviali.
Da tali considerazioni il Tribunale avrebbe dovuto trarre l'ulteriore conseguenza per cui, nonostante la proprietà esclusiva del terrazzo, alcun profilo di responsabilità avrebbe potuto attribuirsi alla la quale non solo non avrebbe dovuto Parte_1 rispondere, in ogni caso, dell'omessa custodia e manutenzione della montante di scarico, di competenza del condominio, ma sarebbe stata a sua volta legittimata attivamente ad agire in giudizio nei confronti del predetto condominio, posto che come appurato dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento di a.t.p., la acqua confluita sul terrazzo a livello, non trovando alcuno sbocco in ragione della sua eccessiva quantità e dell'occlusione della tubazione di scolo, aveva causato lo allagamento anche della pavimentazione interna dell'appartamento posto al quarto piano, all'epoca di proprietà della medesima parte odierna appellante, ivi accedendo tramite le porte finestre.
Con il terzo motivo di appello la allega infine l'omesso esame da parte del Parte_1 tribunale delle dichiarazioni rese dalle parti e dai testi escussi, mediante cui era stato possibile appurare non solo l'esatta localizzazione dei fenomeni infiltrativi nei vani
(prospicienti ) posti in corrispondenza e sottostanti al quarto piano CP_6 interessato dall'allagamento per via delle eccezionali piogge, ma anche la presenza di acqua nel bagno di servizio del terzo piano che fuoriusciva direttamente dai servizi igienico-sanitari (wc), circostanza che avrebbe dovuto far ipotizzare una probabile ostruzione della montante di scolo, collegato alla rete fognaria e nel quale confluivano, oltre al pluviale del terrazzo, anche gli scarichi dei bagni di servizio e delle cucine dei piani sottostanti, montante di scolo la cui custodia (data la sua natura CP_8 era a carico del ex art. 2051 c.c. CP_3
Con i due motivi di appello principale è da esaminare l'appello incidentale del che, dopo aver allegato l'assenza di una sua responsabilità per la CP_3 eccezionalità dell'evento piovoso, per escludere la sua responsabilità ha anche allegato l'esistenza di un'ostruzione del canale di scarico e l'assenza di un suo obbligo di custodia del terrazzo a livello già della Parte_1
I due motivi di appello principale, da esaminare congiuntamente perché consistenti nell'allegazione della falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere responsabile la ex art. 2051 c.c. del danno Parte_1 proveniente dal canale di scolo delle acque piovane nonostante la società non ne avesse la custodia, sono condivisibili. Va invece rigettato il motivo di appello incidentale proposto dal . CP_3
Ferme restando infatti le considerazioni su esposte in ordine alla dedotta (ed esclusa) eccezionalità ed inevitabilità dell'evento metereologico, comunque non sufficiente ad integrare il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c, si ritiene e non è stato contestato che la bocchetta di scolo e il canale di scarico dell'acqua piovana abbiano natura condominiale. Attesa infatti la loro funzione di raccolta e convogliamento delle acque di origine meteorica destinate a riversarsi sul terrazzo, il quale, sebbene ad uso esclusivo o di proprietà esclusiva, assolve una indubbia funzione di copertura del fabbricato, la bocchetta di scolo e il canale di scarico sono opere destinate all'uso comune, rientranti pertanto tra i beni comuni ai sensi dell'art. 1117 n. 3 c.c. Consegue che la custodia e la manutenzione di dette opere era ed è carico solo del , CP_3 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., non a carico della Parte_1
Pur a voler ritenere per mera ipotesi l'insufficienza dello scarico dell'acqua piovana, obbligato quale custode ad installare un corretto ed idoneo sistema di tubazioni per il deflusso delle acque piovane, pertanto, era ed è solo il . CP_3 Dall'istruttoria svolta (interrogatorio formale dell'amministratore del e CP_3 deposizione del teste , è emerso che il tubo montante di scarico collegato alla Tes_1 bocchetta di scolo era in data 16.10.2015 ostruito. Non provato che detta ostruzione sia stata causata dall'uso (esclusivo) del terrazzo a livello da parte della o Parte_1 da difetto di manutenzione del terrazzo a livello, anche l'obbligo di provvedere alla manutenzione e all'eliminazione dell'ostruzione era ex art. 2051 c.c a carico del solo condominio e non della Parte_1
Non provato, neppure a mezzo dell'a.t.p. essendo stato questo peraltro espletato a distanza di circa tre anni dai fatti lesivi, che le infiltrazioni di acqua piovana siano state causate da un difetto di impermeabilizzazione e di manutenzione del terrazzo a livello di proprietà della su cui ricadeva l'obbligo di manutenzione, non Parte_1 provato (si ribadisce) che l'ostruzione del tubo di scarico sia riconducibile ad attività od omissioni dalla , escluso che la avesse l'obbligo di Parte_1 Parte_1 impermeabilizzare il pavimento interno del suo appartamento dal quale l'acqua piovana è poi percolata in quello dell'avv. , l'appello principale della Parte_3
sotto il profilo della mancanza di responsabilità per omessa custodia del Parte_1 tubo di scarico, va accolto, con il rigetto della domanda di risarcimento rivolta nei suoi confronti dall'avv. CP_1
Viceversa, va rigettato il motivo di appello incidentale proposto dal con CP_3 cui si argomenta anche dalla natura non condominiale del terrazzo a livello e dalla esistenza dell'ostruzione per escludere la sua responsabilità. La natura condominiale
(si ribadisce) del tubo di scarico occluso e l'obbligo di manutenzione che ne derivava ex art. 2051 c.c. a carico del inducono a ritenere proprio la responsabilità CP_3 del , per non aver custodito e manutenuto il tubo e non essersi attivato per CP_3 verificarne la funzionalità.
Anche l'TA , contumace in primo grado, ha proposto appello _5 incidentale al fine di ottenere la riforma della decisione di prime cure, sollevando i seguenti motivi di censura: a) l'omesso riconoscimento da parte del giudice di prime cure della ricorrenza nella fattispecie dell'ipotesi del caso fortuito o di forza maggiore, quale evento estremo, imprevisto ed imprevedibile, connotato dalla particolare eccezionalità di per sé sufficiente ad esimere qualsivoglia responsabilità risarcitoria per i danni occorsi;
b) l'inapplicabilità al della responsabilità per i danni CP_6 da cosa in custodia, in quanto quest'ultimo era privo della materiale disponibilità del terrazzo di proprietà esclusiva della e quindi di un potere di fatto sul Parte_1 medesimo e sulla bocchetta di scolo;
c) l'errore materiale commesso dal giudice di prime cure in dispositivo laddove è indicata la somma, posta a carico di ciascuna delle parti convenute, di € 80551,52 in luogo di quella corretta di € 8.011,52, pari esattamente alla metà dell'importo (€ 16.023,05) quantificato dal CTU;
d) la inoperatività della polizza con riferimento alla domanda di garanzia azionata dal nei confronti della compagnia assicurativa, la quale era stata accolta in CP_6 assenza di un valido titolo, attesa l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto sottoscritto tra le parti.
Sotto tale ultimo profilo di impugnazione si duole l'appellante che il Tribunale abbia totalmente omesso la verifica della documentazione prodotta (contratto assicurativo) in giudizio dal a sostegno della domanda di manleva, che avrebbe CP_6 condotto al rilievo dell'esclusione della garanzia in base alle condizioni di polizza, rientrando nella copertura solo i rischi legati alla rottura accidentale di tubazioni ed impianti (danni da acqua), e i danni causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi (danni da bagnatura).
L'appello è condivisibile.
Ribadito e richiamato in ordine alla ricorrenza (che non sussiste) del caso fortuito e alla responsabilità del (che non sussiste) come custode ex art. 2051 c.c. CP_3 quanto motivato e deciso in ordine ai motivi dell'appello principale che riguardavano le stesse questioni, resta da esaminare l'ulteriore censura con cui la compagnia assicurativa allega l'inoperatività della polizza ai fini del rigetto della domanda di garanzia.
L'eccezione in senso lato, sollevata solo in questo grado di giudizio, è da ritenersi senz'altro ammissibile, poiché non integrante una eccezione in senso proprio ma una mera argomentazione difensiva, investendo la sussistenza del titolo dedotto in giudizio a sostegno dell'azione di manleva, e potendo anche essere rilevata d'ufficio in appello, salvi ovviamente gli effetti del giudicato interno (Cass., Sez. III, 3 luglio 2014, n.
15228).
Nel merito la stessa risulta essere fondata, posto che in effetti le clausole contrattuali relative alla polizza n. 293472214 sottoscritta in data 16/01/2009 dall'amministratore pro tempore del , delimitanti l'oggetto della copertura assicurativa, CP_3 contemplano, in primo luogo, alla lett. m) dell'art.1 i danni da bagnatura “…purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici…”, lasciando chiaramente intendere il riferimento a fenomeni atmosferici di natura calamitosa e particolare intensità e forza distruttrice, e prevedendo espressamente l'esclusione dei danni “causati da un insufficiente deflusso dell'acqua piovana a meno che non derivino da occlusione delle relative tubazioni e condutture di raccolta e deflusso causata da grandine o neve”.
Quanto poi ai c.d. danni da acqua al fabbricato e ai terzi, contemplati agli artt.
1.1 e ss. della sezione C della suddetta polizza, anche in tal caso è espressamente prevista
(art. 2.1) quale clausola di esclusione quella relativa ai danni causati da “mancato o anormale funzionamento degli impianti senza rottura degli stessi o di una loro parte”, necessitando al fine della sussistenza della garanzia, testualmente, “lo spargimento
d'acqua avvenuto a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento”.
È evidente, pertanto, che non rientrando l'evento per cui è causa in alcuna delle ipotesi su menzionate, la domanda di manleva del deve essere rigettata e la CP_6 sentenza di prime cure riformata anche in relazione alla statuizione di condanna ivi contenuta a carico della compagnia . _5
Il tribunale non ha condannato la e il a risarcire l'avv. Parte_1 CP_6 CP_1 in solido ma nella misura del 50% dei danni quantificati nell'a.t.p. in € 16.023,05 oltre interessi legali.
L'avv. nella sua comparsa di risposta, dopo aver concluso per il rigetto dello CP_1 appello principale della , ha chiesto la condanna dei due convenuti Parte_1
( e in solido. Tale istanza non può essere accolta perché la CP_6 Parte_1 mancata condanna in solido costituirebbe falsa applicazione di legge (dell'art. 2055
c.c., nello specifico) che l'avv. avrebbe dovuto far valere con appello CP_1 incidentale.
Né il rigetto della domanda di risarcimento nei confronti della che era Parte_1 stata condannata al risarcimento del 50% dei danni, consente di “espandere” l'obbligo risarcitorio del al 100% dei danni. Anche in tal caso, chiedendosi la CP_6 riforma della pronuncia nei confronti del Condominio, l'avv. avrebbe dovuto CP_1 proporre appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello della Parte_1
[...
Consegue che tra l'avv. e il in mancanza di appello incidentale, CP_1 CP_6 resta ferma la pronuncia del a risarcire il 50% dei danni come quantificati CP_6 in sede di a.t.p.
Escluso che la compagnia debba manlevare il , va tuttavia corretta la CP_6 somma al cui pagamento in favore dell'avv. è stato condannato il CP_1
Condominio, cioè il 50% dei danni quantificati nell'a.t.p. in € 16.023,05. Tale somma ammonta ad € 8.011,53 e non a quelle di € 80051,52 indicata in sentenza per un evidente errore di calcolo.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
La particolare complessità della controversia e l'incertezza in ordine alla causa delle infiltrazioni nell'appartamento dell'avv. dovuta anche alla non esaustività delle CP_1 risultanze dell'espletata consulenza di ATP, giustificano la compensazione delle spese di lite del procedimento di a.t.p. e di entrambi i gradi di giudizio tra l'attore avv. CP_1
e la convenuta La posizione sovrastante dell'appartamento e del terrazzo a
Parte_1 livello della la mancata conoscenza alla data dei fatti della manutenzione e
Parte_1 delle condizioni dell'impermeabilizzazione del terrazzo a livello della e il suo Pt_1 utilizzo esclusivo ad opera della detta società sono elementi che inducevano a ritenere probabile la responsabilità della e ragionevole dunque la proposizione (in
Parte_1 buona fede) dell'azione risarcitoria anche nei confronti della poi non
Parte_1 risultata responsabile dei danni.
Diversamente, la conferma della pronuncia di condanna di primo grado del
[...]
in favore dell'avv. e l'esclusione della Parte_4 CP_1 condanna della (a cui carico per la metà erano state poste le spese di lite di Parte_1 primo grado dell'avv. comportano, secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.), la CP_1 condanna del , perché il era ben consapevole della natura CP_6 CP_6 condominiale del tubo di scarico e degli obblighi di custodia e manutenzione che ne derivavano, a rimborsare per intero all'avv. le spese di dell'a.t.p. e del primo CP_1 grado. Premesso che alla riforma parziale della sentenza consegue una nuova e diversa liquidazione delle spese di lite di primo grado compresa la liquidazione anche delle spese di a.t.p., si ritiene di liquidare le spese di a.t.p. in € 1.300,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, quelle del primo grado in € 3.500,00 per compensi di avvocato, tutte nella misura compresa tra i minimi e i medi di cui ai parametri di cui al DM 10.3.2014 n. 55, non essendo state affrontate questioni giuridiche complesse, oltre le spese non imponibili in atti documentate.
Le spese della c.t.u. espletata in sede di a.t.p., del cui pagamento a titolo di anticipazione non vi è qui prova, vanno poste definitivamente a carico del secondo CP_6 soccombenza.
Anche per il secondo grado il va condannato secondo soccombenza al CP_6 rimborso in favore dell'avv. delle spese di lite, da liquidare in € 2.000,00 per CP_1 compensi di avvocato, prossima ai minimi dei parametri di cui al DM 10.02.3.2014 n.
55.
Anche il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia,
, contumace in primo grado, deve essere posto a carico del _5 secondo soccombenza, ovvero della parte che ha chiamato o fatto chiamare CP_6 in causa il terzo, essendosi tale iniziativa difensiva rivelatasi manifestamente infondata, avendo il Condominio avanzato domanda di manleva pur non ricorrendo alcuno dei casi di copertura assicurativa. Dette spese vanno liquidate in € 2.000,00 per compensi di avvocato, secondo i parametri prossimi ai minimi di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 per la non complessità delle questioni di diritto affrontate, oltre spese non imponibili in atti documentate.
Al rigetto dell'appello incidentale del consegue, altresì, l'obbligo dello CP_6 stesso di versare di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n.
115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 396/2024 del Tribunale di Taranto proposto dalla nei confronti dell'avv. e del Parte_1 Parte_3 [...]
in Taranto con atto di citazione notificato il 5.09.2024, sullo TE appello incidentale proposto dal con comparsa di risposta depositata il CP_6 23.12.202e e sull'appello incidentale proposto dalle con comparsa _5 di risposta depositata il 24.12.2024, così provvede:
1) accoglie l'appello principale proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1 parziale della sentenza impugnata, rigetta per intero la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'avv. nei confronti della Parte_3 Parte_1
2) compensa tra la e l'avv. le spese di lite Parte_1 Parte_3 dell'accertamento tecnico preventivo e di entrambi i gradi del giudizio di merito;
3) rigetta l'appello incidentale proposto dal TE in Taranto e per l'effetto conferma la condanna del TE
in Taranto al pagamento in favore dell'Avv.
[...] Parte_3 della somma di € 8.011,53 e degli interessi legali su detto importo dal dì dello evento lesivo fino al saldo, nonché il rigetto della domanda dell'avv. al CP_1 risarcimento dei danni non patrimoniali;
4) condanna il in Taranto al rimborso in favore TE dell'Avv. delle spese dell'accertamento tecnico preventivo Parte_3 liquidate in € 1.300,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15%), CAP ed IVA come per legge, nonché al rimborso delle spese di lite di primo grado liquidate in € 302,02 per spese non imponibili e in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
5) condanna il in Taranto al rimborso in favore TE dell'Avv. delle spese di lite di appello liquidate in € 2.000,00 Parte_3 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
6) accoglie l'appello incidentale di nei confronti del _5
Condominio, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di garanzia proposta nei confronti di dal _5
in Taranto;
TE
7) condanna il in Taranto a rimborsare a TE le spese di lite del presente giudizio di appello in favore di _5
, che si liquidano in € 355,50 per spese non imponibili ed € 2.000,00 CP_5 per compensi avvocato, oltre a spese forfettarie (15%), CAP e IVA come per legge;
8) pone definitivamente a carico del le spese della consulenza tecnica CP_6
d'ufficio espletata nell'accertamento tecnico preventivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del TE
, appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo
[...] unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 19.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale dr.ssa Marra Anna Maria