Decreto cautelare 10 marzo 2021
Ordinanza cautelare 26 marzo 2021
Sentenza 4 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 26/03/2021, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/03/2021
N. 00235/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2021, proposto da
Fra & Ar Società Agricola a Responsabilità Limitata Semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Alberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rovolon, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Scuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Procedura Fallimentare della Società “ Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto s.p.a. ”, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
1. della nota prot. 001518 del 19 febbraio 2021, notifica di approvazione ed attivazione diritto di prelazione formulata dal Comune di Rovolon (PD) ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
2. della determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 8 del 18 febbraio 2021 – Reg. generale n. 31 del 18 febbraio 2021 di resa esecuzione della suddetta volontà consiliare manifestata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17 febbraio 2021;
3. della deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17 febbraio 2021 ad oggetto “ Esercizio diritto di prelazione per l'acquisizione ai sensi art. 62 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 a patrimonio comunale di parte del complesso immobiliare denominato ‘Villa Da Rio, Rubini, Canal detta La RA ”;
4. della deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 27 gennaio 2021 ad oggetto " Approvazione progetto di valorizzazione parte del Complesso immobiliare denominato ‘Villa Da Rio, Rubini, Canal detta la RA ” e atto di indirizzo all'acquisizione mediante attivazione procedura prelativa ai sensi art. 62 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ”;
5. della deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 31 dicembre 2020 ad oggetto “ Acquisizione e valorizzazione della Torre Colombara e relative pertinenze mediante attivazione procedura prelativa ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 42/2004 ”;
6. della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 14 settembre 2020 ad oggetto “ Dichiarazione interesse all'acquisizione e alla valorizzazione della Torre Colombara e delle relative pertinenze già oggetto di piano urbanistico attuativo approvato con delibera C.C. n. 45 del 29.11.2005 ”;
7. della nota della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio III, n. 0005355 –P del 17 febbraio 2021;
8. della nota della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio III, n. 0005797-P del 19 febbraio 2021;
9. di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto e non nominato;
- nonché per la condanna del Comune di Rovolon al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rovolon;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Considerato, in relazione al presupposto del periculum in mora , che nel corso della discussione in camera di consiglio il Comune resistente ha dichiarato che l’Amministrazione non intende stipulare il contratto sino alla decisione di merito del ricorso;
Considerato altresì, in relazione al presupposto del fumus boni iuris che, in base al sommario esame proprio della presente fase di giudizio, le censure proposte non sembrano fondate;
- che infatti, con riguardo al primo motivo, l’atto di esercizio della prelazione risulta notificato presso il domicilio eletto, all’indirizzo pec risultante dalla visura camerale nonché al difensore della ricorrente;
- che, in relazione al secondo motivo, risulta che le finalità di partecipazione cui è preordinata la comunicazione di avvio del procedimento siano state comunque raggiunte;
- che, in relazione al terzo motivo, l’impugnata deliberazione della Giunta municipale, concernente la decisione in ordine all’esercizio della prelazione, risulta adottata sulla base della delega approvata dal Consiglio Comunale;
- che, in relazione al quarto e al quinto motivo, il provvedimento impugnato risulta diretto alla valorizzazione e tutela del bene (come illustrato, in particolare, nella relazione allegata alla deliberazione di Giunta n. 5 del 27 gennaio 2021);
- che, in relazione al sesto motivo, la somma stanziata sembra idonea a coprire le spese necessarie per l’acquisto del bene oggetto della prelazione;
- che, in relazione al settimo motivo, la “ validità sostanziale ” del vincolo sembra essere confermata dalla Soprintendenza, come risulta anche dalla nota del 17 marzo 2021;
Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare richiesta dalla ricorrente;
Ritenuto comunque opportuno - ai fini della decisione nel merito e tenuto conto di quanto contestato dalla società ricorrente - richiedere alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso una breve relazione di chiarimenti in ordine alla sussistenza del vincolo con particolare riferimento al mappale 1171;
Ritenuto di assegnare alla Soprintendenza il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito della relazione di chiarimenti di cui sopra;
Ritenuto di rinviare al definitivo la pronuncia sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima):
- respinge la domanda cautelare;
- dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 12 maggio 2021.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti ed anche alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO