Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 7906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7906 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07906/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04427/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4427 del 2025, proposto da IA CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Turturiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza della sentenza n. 1022/2025 del Tribunale di Napoli sezione lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IO Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente espone che:
- con sentenza n. 1022/2025, pubblicata il 7 febbraio 2025, il Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro, accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive dovute in ragione dell’anzianità di servizio maturata, condannava l’intimato Ministero al pagamento in suo favore della somma di € 2.647,02, oltre interessi legali;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data 10 febbraio 2025 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
Di qui la proposizione del presente giudizio in ottemperanza con cui la ricorrente agisce per l’ottemperanza della predetta sentenza.
La ricorrente chiede, inoltre, fin d’ora la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, nonché la condanna del Ministero intimato al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
Si è costituito solo formalmente il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata, che si è costituita solo formalmente nel presente giudizio, abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
Va, quindi, ordinato al Ministero intimato di corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 2.647,02, oltre interessi legali maturati dalla data di pubblicazione della sentenza meglio specificata in epigrafe e fino al soddisfo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
Viceversa, non va corrisposta, sulle somme indicate nel titolo, la rivalutazione monetaria, pure richiesta da parte ricorrente. Le somme liquidate in via giudiziale, infatti, costituiscono un debito di valuta, per cui ad esse non è applicabile il computo della rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore (cfr. T.A.R. Napoli, sez. II, 23 aprile 2020, n.1461). Invero, in caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell'art. 1277 c.c. - la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art. 1224, comma 1, c.c.
Nulla di tutto ciò è stato allegato e provato da parte ricorrente.
Per quanto attiene invece alle spese di lite, ci precisa quanto segue.
Con riguardo alle spese relative al giudizio svolto dinanzi al giudice ordinario, così come liquidate in sentenza in favore del procuratore antistatario, queste possono essere pretese, anche mediante il giudizio di ottemperanza, dall’avvocato che si costituisce (anche) in nome e per conto proprio.
Le spese, i diritti e gli onorari per il compimento di atti successivi al titolo azionato sono, invece, sempre dovuti, in caso di accoglimento del ricorso, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza e vengono liquidati in modo omnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite, come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite (cfr. ex multis TAR Napoli, Sez. VIII, 24 ottobre 2017, n. 4993, 4 settembre 2015, n. 4328).
Nel caso di specie, il procuratore si è costituito in giudizio in favore della ricorrente per le somme liquiate nel primo capo della sentenza e non anche in nome e per conto proprio per le somme liquidate in suo favore.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento:
-delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- delle penalità di mora secondo quanto precisato in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
NC AM, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
IO Di LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Di LO | NC AM |
IL SEGRETARIO