Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 22/12/2025, n. 8280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8280 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08280/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06018/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6018 del 2025, proposto da
Europa Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Iorio, Mirko Polzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Struttura di Missione Zes, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione:
- del provvedimento prot. n. 92556 del 23.10.2025, notificato in data 27.10.2025, con il quale il Dirigente della V Direzione SUE del Comune di Acerra ha diffidato Europa Service srl dall'iniziare i lavori di cui alla Autorizzazione Unica ZES prot. 172/2025;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Struttura di Missione Zes e del Comune di Acerra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA RA D'AL e uditi nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con il ricorso all’esame l’odierna ricorrente impugna il provvedimento del Comune di Acerra (prot. n. 92556 del 23 ottobre 2025), con il quale si diffida la Società medesima dall’iniziare i lavori di cui all’autorizzazione unica ZES n. 172/2025, rilasciata all’esito della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/1990;
- che il provvedimento di sospensione dei lavori è motivato esclusivamente in ragione dell’impugnativa proposta dallo stesso Comune di Acerra, quale ente partecipante alla Conferenza dei Servizi avverso la precisata A.U., pendente innanzi a questo Tar, con ricorso r.g. 3186/2025, nell’ambito del quale, tuttavia, nemmeno risulta presentata istanza cautelare;
Rilevato che, in assenza di provvedimento giudiziale di sospensione, l’A.U. in questione è valida ed efficace e che, come ben rilevato dalla difesa ricorrente, l’eventuale sospensione in via amministrativa spettava al più, ex art. 21 quater L. 241/1990, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, alla stessa autorità emanante il titolo autorizzatorio o ad altra autorità prevista dalla legge;
Considerato, con riferimento al caso all’esame che, in assenza di espressa previsione legale del potere in concreto esercitato dal Comune (mera sospensione in attesa della definizione del pendente giudizio di annullamento dell’A.U.) e non essendo, peraltro, emerse gravi ragioni di cura di altro interesse affidato alla sua cura, né alcun profilo di urgenza o pericolo concreto, non si giustifica l’adottata misura cautelare amministrativa, risultano il contestato provvedimento comunale affetto dai vizi prospettati in ricorso;
Rilevato, infatti, che la disposta sospensione esorbita dai poteri del Comune, al quale, nella mera veste di ente partecipante ai lavori della Conferenza dei servizi, non è riconosciuto, solo perché dissenziente, il potere di sospendere gli effetti di un atto promanante dall’autorità decidente all’esito della Conferenza dei Servizi, né di sostituirsi, nelle more della decisione di merito, all’autorità giudiziaria, salva la possibilità, nel contestare l’atto adottato in sede giurisdizionale, di richiederne in tale sede, in presenza dei presupposti di legge, la sospensione degli effetti;
Ritenuto, dunque, che il ricorso è fondato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano seguire la soccombenza a carico del Comune, potendo essere per il resto compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione comunale resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori come per legge; spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA LA EN, Presidente
IA RA D'AL, Consigliere, Estensore
AN TE, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RA D'AL | IA LA EN |
IL SEGRETARIO