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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/11/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale in materia di indennità di disoccupazione iscritta al numero 13 del Ruolo generale delle cause dell'anno 2021 T R A
rappresentata e difesa dall'avv. CAZZATO STEFANIA Parte_1
Appellante E
-, rappr. e dif. dagli avv.ti Antonio Andriulli, Controparte_1
ES ER e RI IA
Controparte_2
Appellati RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 07/01/2021, , ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 2873 del 24.11.2020 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la domanda proposta dalla volta alla condanna della al regolarizzazione della sua posizione Pt_1 CP_2 contributiva in relazione al rapporti di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra le parti dal
18.7.2016 al 31.12.2016 e dall'1.1.2017 al 31.5.2017 con versamento dei relativi contributi, nonché alla CP_ condanna dell' al pagamento della indennità di disoccupazione (cd. DIS-COLL) di cui all'art. 15 dlgs 22/2015, avendo ritenuto non provato lo svolgimento del rapporto di lavoro nell'anno 2017 in quanto non esaustivi i dati riportati nei prospetti paga allegati in primo grado. CP_ 1.2. Parte appellata costituita in giudizio ha contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto.
1.3. La è rimasta contumace non ostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di CP_2 fissazione dell'udienza.
1.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 12.11.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo letto in udienza.
2. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione.
2.1. Parte appellante lamenta l'erroenità ed insufficiente motivazione della sentenza in quanto il giudice di prime cure non ha ritenuto utili i dati riportati nei prospetti paga ai fini della prova del rapporto di lavoro, non avendo, peraltro, consentito alla lavoratrice di produrre il contratto di lavoro non inserito materialmente nel fascicolo di parte, per svista nella collazione del fascicolo, benchè riportato nell'indice dei documenti e prodotto nel presente grado di giudizio con richiesta di acquisizione ex art. 437 cpc.
2.2. L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- DIS-COLL) è prevista dall'art. Art. 15 dlgs 22/2015 a norma del quale: “1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.
2. La è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti Pt_2 requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
3. La è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi Pt_2 effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione,
o frazione di essi. (….)
7. Per i periodi di fruizione della non sono riconosciuti i contributi figurativi. Pt_2 CP_
8. La domanda di è presentata all in via telematica, entro il termine di decadenza di Pt_2 sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. (8)
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
10. L'erogazione della è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui Pt_2 all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo”.
2.3. E' utile richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, la recente sentenza della Corte Cassazione civile sez. lav., 26/11/2024 n.30474 esplicativa sia della normativa che dei principi elaborati in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori iscritti, come nel caso di specie, nella Gestione Separata.
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato ed affermato quanto segue: “4.– Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, "il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, mentre costituisce regola generale di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti a prescindere da qualsiasi richiamo esplicito della relativa disciplina, essendo semmai necessaria, giusta l'insegnamento di Corte cost. n. 374 del 1997, una disposizione esplicita per derogarvi, non trova invece applicazione, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, in cui invece il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce di regola la stessa costituzione del rapporto previdenziale e comunque la maturazione del diritto alle prestazioni" (Cass., sez. lav., 30 aprile 2021, n. 11430, in motivazione).
Né tale esclusione presta il fianco a censure d'irragionevolezza, "dal momento che nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale l'obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete il diritto alle prestazioni, il quale, coerentemente, non può che subire le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento" (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione, con il richiamo alle pertinenti pronunce di questa Corte).
Il principio di automaticità non può essere esteso a beneficio dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata sol perché l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 maggio 1996, n. 281, pone anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi. Invero, la fonte regolamentare configura soltanto una forma di delegazione legale di pagamento, che si prefigge di semplificare la riscossione, senza modificare, tuttavia, i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva. L'assetto così delineato per il titolare di collaborazioni coordinate e continuative "non può certo comportare, rispetto al rapporto contributivo, alcuna equiparazione della sua situazione a quella del lavoratore subordinato" (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione), cui s'indirizza la protezione apprestata dall'art. 2116 cod. civ.
Al collaboratore coordinato e continuativo è concessa la facoltà, entro un congruo termine, individuato in CP_ quello di prescrizione dei contributi, "di dichiarare all di rinunciare all'effetto privativo dell'accollo ex lege disposto in suo favore dall'art. 2, comma 30, legge n. 335/1995, e di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo ovviamente rivalersi nei confronti di costui per i danni" (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione).
Il collaboratore coordinato e continuativo può, in alternativa, rivendicare il risarcimento dei danni (art. 2116, secondo comma, cod. civ.) o esperire l'azione di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
"trattandosi di disposizione che – come più volte riconosciuto da questa Corte di legittimità, sulla scorta dell'indicazione di Corte cost. n. 18 del 1995 – possiede quei connotati di generalità e astrattezza tali da consentirne l'applicazione a tutte le categorie di lavoratori non abilitati al versamento diretto dei contributi, ma sottoposti a tal fine alle determinazioni di altri soggetti (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione).
La posizione del collaboratore autonomo e continuativo non resta, dunque, sguarnita di tutela. Tali principi sono stati ribaditi a più riprese da questa Corte (da ultimo, Cass., sez. lav., 15 dicembre 2023, n.
35162; nello stesso senso, già Cass., sez. lav., 12 agosto 2022, n. 24753, e 17 marzo 2022, n. 8789), che, nella complessiva ricognizione del dato normativo, ha vagliato tutti gli argomenti prospettati dai giudici d'appello, escludendone la portata dirimente ai fini della soluzione estensiva addotta a fondamento della decisione impugnata. 5.– L'art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015, nell'introdurre una disciplina sperimentale e destinata a protrarsi per un circoscritto arco temporale, non soltanto non apporta una deroga esplicita ai principi richiamati, ma ne racchiude una indiretta ed eloquente conferma, nel disporre che l'indennità DIS-COLL sia rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati (comma 3). La dizione letterale è nitida nel conferire rilievo ai contributi effettivamente accreditati (in tal senso, pagine 28 e 29 del ricorso per cassazione).
Anche il comma 6, nel prevedere che l'indennità sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, discorre di contribuzione accreditata e non offre un solido ubi consistam all'applicabilità del principio di cui all'art. 2116 cod. civ., che prescinde dal regolare versamento dei contributi. Non è senza significato, inoltre, che il legislatore, allorché ha inteso ampliare l'operatività del principio di automaticità, l'abbia stabilito ex professo (cfr., su tale profilo, pagina 31 del ricorso per cassazione) e con una particolare modulazione temporale, che denota il carattere innovativo e speciale della disciplina così introdotta.
L'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha inserito nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l'art. 64-ter, intitolato "Automaticità delle prestazioni" e riguardante proprio i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e non iscritti ad altre forme obbligatorie.
Il legislatore ha riconosciuto, a decorrere dal 25 giugno 2015, l'indennità di maternità "anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente". La scelta adottata dal legislatore presenta un'innegabile valenza ermeneutica (Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit) anche per la disciplina applicabile alla fattispecie controversa. Il D.Lgs. n. 80 del 2015, al pari del D.Lgs. n. 22 del 2015, rilevante nell'odierno giudizio, s'inquadra nell'attuazione delle deleghe conferite dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro). È indicativo che il legislatore, nell'attuare la medesima delega, non abbia esteso all'indennità DIS-COLL quel principio di automaticità che, per la medesima fattispecie delle collaborazioni continuate e continuative, ha applicato ad altri effetti (l'indennità di maternità). D'altro canto, una scelta d'impatto sistematico così ragguardevole non potrebbe che essere inequivocabile”.
2.4. In applicazione dei sopra esposti richiami normativi e giurisprudenziali, la domanda deve ritenersi infondata non avendo parte appellante dimostrato il versamento dei contributi – essendo a suo carico il relativo onere secondo quanto affermato dalla Suprema Corte – utili e necessari per l'accesso alla tutela previdenziale oggetto di causa e potendo esperire nei confronti del datore di lavoro diversa tutela rispetto a quella azionata nel presente giudizio.
Inoltre, come correttamente, seppure sinteticamente, motivato dal primo giudice non risulta provato lo svolgimento del rapporto di lavoro non evincibile con adeguata certezza dal contratto di lavoro prodotto solo nel presente giudizio – pur prescindendo dalla ammissibilità della sua produzione - portante peraltro la sola firma della società mancando ulteriori elementi di prova a supporto dell'effettività dello stesso
(manca altresì la produzione del fascicolo di parte del primo grado risultando ritirato in data 26.11.2020 come riportato nella copertina del fascicolo di ufficio di primo grado).
2.5. Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'appello, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309). CP_
3. Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. cpc. nei rapporti con l' costituito. Nulla per le spese nei rapporti con la non costituita in giudizio. CP_2
Dispone il versamento della ulteriore somma ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, ove dovuto (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta l'appello; nulla per le spese di lite;
dà atto dei presupposti per il versamento della ulteriore somma ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Taranto, 12 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale in materia di indennità di disoccupazione iscritta al numero 13 del Ruolo generale delle cause dell'anno 2021 T R A
rappresentata e difesa dall'avv. CAZZATO STEFANIA Parte_1
Appellante E
-, rappr. e dif. dagli avv.ti Antonio Andriulli, Controparte_1
ES ER e RI IA
Controparte_2
Appellati RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 07/01/2021, , ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 2873 del 24.11.2020 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la domanda proposta dalla volta alla condanna della al regolarizzazione della sua posizione Pt_1 CP_2 contributiva in relazione al rapporti di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra le parti dal
18.7.2016 al 31.12.2016 e dall'1.1.2017 al 31.5.2017 con versamento dei relativi contributi, nonché alla CP_ condanna dell' al pagamento della indennità di disoccupazione (cd. DIS-COLL) di cui all'art. 15 dlgs 22/2015, avendo ritenuto non provato lo svolgimento del rapporto di lavoro nell'anno 2017 in quanto non esaustivi i dati riportati nei prospetti paga allegati in primo grado. CP_ 1.2. Parte appellata costituita in giudizio ha contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto.
1.3. La è rimasta contumace non ostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di CP_2 fissazione dell'udienza.
1.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 12.11.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo letto in udienza.
2. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione.
2.1. Parte appellante lamenta l'erroenità ed insufficiente motivazione della sentenza in quanto il giudice di prime cure non ha ritenuto utili i dati riportati nei prospetti paga ai fini della prova del rapporto di lavoro, non avendo, peraltro, consentito alla lavoratrice di produrre il contratto di lavoro non inserito materialmente nel fascicolo di parte, per svista nella collazione del fascicolo, benchè riportato nell'indice dei documenti e prodotto nel presente grado di giudizio con richiesta di acquisizione ex art. 437 cpc.
2.2. L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- DIS-COLL) è prevista dall'art. Art. 15 dlgs 22/2015 a norma del quale: “1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.
2. La è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti Pt_2 requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
3. La è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi Pt_2 effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione,
o frazione di essi. (….)
7. Per i periodi di fruizione della non sono riconosciuti i contributi figurativi. Pt_2 CP_
8. La domanda di è presentata all in via telematica, entro il termine di decadenza di Pt_2 sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. (8)
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
10. L'erogazione della è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui Pt_2 all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo”.
2.3. E' utile richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, la recente sentenza della Corte Cassazione civile sez. lav., 26/11/2024 n.30474 esplicativa sia della normativa che dei principi elaborati in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori iscritti, come nel caso di specie, nella Gestione Separata.
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato ed affermato quanto segue: “4.– Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, "il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, mentre costituisce regola generale di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti a prescindere da qualsiasi richiamo esplicito della relativa disciplina, essendo semmai necessaria, giusta l'insegnamento di Corte cost. n. 374 del 1997, una disposizione esplicita per derogarvi, non trova invece applicazione, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, in cui invece il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce di regola la stessa costituzione del rapporto previdenziale e comunque la maturazione del diritto alle prestazioni" (Cass., sez. lav., 30 aprile 2021, n. 11430, in motivazione).
Né tale esclusione presta il fianco a censure d'irragionevolezza, "dal momento che nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale l'obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete il diritto alle prestazioni, il quale, coerentemente, non può che subire le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento" (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione, con il richiamo alle pertinenti pronunce di questa Corte).
Il principio di automaticità non può essere esteso a beneficio dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata sol perché l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 maggio 1996, n. 281, pone anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi. Invero, la fonte regolamentare configura soltanto una forma di delegazione legale di pagamento, che si prefigge di semplificare la riscossione, senza modificare, tuttavia, i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva. L'assetto così delineato per il titolare di collaborazioni coordinate e continuative "non può certo comportare, rispetto al rapporto contributivo, alcuna equiparazione della sua situazione a quella del lavoratore subordinato" (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione), cui s'indirizza la protezione apprestata dall'art. 2116 cod. civ.
Al collaboratore coordinato e continuativo è concessa la facoltà, entro un congruo termine, individuato in CP_ quello di prescrizione dei contributi, "di dichiarare all di rinunciare all'effetto privativo dell'accollo ex lege disposto in suo favore dall'art. 2, comma 30, legge n. 335/1995, e di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo ovviamente rivalersi nei confronti di costui per i danni" (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione).
Il collaboratore coordinato e continuativo può, in alternativa, rivendicare il risarcimento dei danni (art. 2116, secondo comma, cod. civ.) o esperire l'azione di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
"trattandosi di disposizione che – come più volte riconosciuto da questa Corte di legittimità, sulla scorta dell'indicazione di Corte cost. n. 18 del 1995 – possiede quei connotati di generalità e astrattezza tali da consentirne l'applicazione a tutte le categorie di lavoratori non abilitati al versamento diretto dei contributi, ma sottoposti a tal fine alle determinazioni di altri soggetti (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione).
La posizione del collaboratore autonomo e continuativo non resta, dunque, sguarnita di tutela. Tali principi sono stati ribaditi a più riprese da questa Corte (da ultimo, Cass., sez. lav., 15 dicembre 2023, n.
35162; nello stesso senso, già Cass., sez. lav., 12 agosto 2022, n. 24753, e 17 marzo 2022, n. 8789), che, nella complessiva ricognizione del dato normativo, ha vagliato tutti gli argomenti prospettati dai giudici d'appello, escludendone la portata dirimente ai fini della soluzione estensiva addotta a fondamento della decisione impugnata. 5.– L'art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015, nell'introdurre una disciplina sperimentale e destinata a protrarsi per un circoscritto arco temporale, non soltanto non apporta una deroga esplicita ai principi richiamati, ma ne racchiude una indiretta ed eloquente conferma, nel disporre che l'indennità DIS-COLL sia rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati (comma 3). La dizione letterale è nitida nel conferire rilievo ai contributi effettivamente accreditati (in tal senso, pagine 28 e 29 del ricorso per cassazione).
Anche il comma 6, nel prevedere che l'indennità sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, discorre di contribuzione accreditata e non offre un solido ubi consistam all'applicabilità del principio di cui all'art. 2116 cod. civ., che prescinde dal regolare versamento dei contributi. Non è senza significato, inoltre, che il legislatore, allorché ha inteso ampliare l'operatività del principio di automaticità, l'abbia stabilito ex professo (cfr., su tale profilo, pagina 31 del ricorso per cassazione) e con una particolare modulazione temporale, che denota il carattere innovativo e speciale della disciplina così introdotta.
L'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha inserito nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l'art. 64-ter, intitolato "Automaticità delle prestazioni" e riguardante proprio i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e non iscritti ad altre forme obbligatorie.
Il legislatore ha riconosciuto, a decorrere dal 25 giugno 2015, l'indennità di maternità "anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente". La scelta adottata dal legislatore presenta un'innegabile valenza ermeneutica (Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit) anche per la disciplina applicabile alla fattispecie controversa. Il D.Lgs. n. 80 del 2015, al pari del D.Lgs. n. 22 del 2015, rilevante nell'odierno giudizio, s'inquadra nell'attuazione delle deleghe conferite dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro). È indicativo che il legislatore, nell'attuare la medesima delega, non abbia esteso all'indennità DIS-COLL quel principio di automaticità che, per la medesima fattispecie delle collaborazioni continuate e continuative, ha applicato ad altri effetti (l'indennità di maternità). D'altro canto, una scelta d'impatto sistematico così ragguardevole non potrebbe che essere inequivocabile”.
2.4. In applicazione dei sopra esposti richiami normativi e giurisprudenziali, la domanda deve ritenersi infondata non avendo parte appellante dimostrato il versamento dei contributi – essendo a suo carico il relativo onere secondo quanto affermato dalla Suprema Corte – utili e necessari per l'accesso alla tutela previdenziale oggetto di causa e potendo esperire nei confronti del datore di lavoro diversa tutela rispetto a quella azionata nel presente giudizio.
Inoltre, come correttamente, seppure sinteticamente, motivato dal primo giudice non risulta provato lo svolgimento del rapporto di lavoro non evincibile con adeguata certezza dal contratto di lavoro prodotto solo nel presente giudizio – pur prescindendo dalla ammissibilità della sua produzione - portante peraltro la sola firma della società mancando ulteriori elementi di prova a supporto dell'effettività dello stesso
(manca altresì la produzione del fascicolo di parte del primo grado risultando ritirato in data 26.11.2020 come riportato nella copertina del fascicolo di ufficio di primo grado).
2.5. Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'appello, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309). CP_
3. Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. cpc. nei rapporti con l' costituito. Nulla per le spese nei rapporti con la non costituita in giudizio. CP_2
Dispone il versamento della ulteriore somma ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, ove dovuto (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta l'appello; nulla per le spese di lite;
dà atto dei presupposti per il versamento della ulteriore somma ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Taranto, 12 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella