CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Giuliana Giuliano, Presidente
dott. Guerino Iannicelli, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1288 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
[...]
in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Picozzi ed
Antonio Losco, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Controparte_1 avvocati Marisa Meola, Vitantonio Marchesano e Carlo
Miele, come in atti domiciliato,
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
5062/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 25 ottobre 2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 27 novembre 2024, la società
[...]
Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a
[...] quattro motivi di gravame, avverso la sentenza numero
5062/24, pubblicata in data 25 ottobre 2024, con la quale il
Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda proposta da
, tendente ad ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 sopravvenuti e non presi in considerazione nell'atto di transazione del 20 settembre 2007 (in seguito al quale era stato cancellato, per inattività delle parti, il giudizio iscritto al numero
862 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2002, instaurato da al fine di ottenere il risarcimento Controparte_1 dei danni non patrimoniali subiti a causa di un intervento chirurgico di erniectomia, al quale era stato sottoposto in data
16 marzo 2001, che, tuttavia, non era stato risolutivo, avendo determinato, anzi, un peggioramento delle sue condizioni di salute), e l'aveva condannata al pagamento, in favore del paziente, della somma di euro 232.313,00, oltre accessori e spese di lite.
2. Costituitosi in giudizio, impugnava le Controparte_1 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado ed accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, avanzata dalla società appellante, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dalla società
[...]
è Parte_1 fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.
2. Con i primi due motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, la società appellante ha messo in rilievo che:
a) il Tribunale di Salerno, sulla base di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, aveva trascurato di considerare che, nell'anno 2007, era intervenuta una transazione tra le parti, in virtù della quale aveva incassato dalla Controparte_1
-“compagnia assicurativa del Controparte_2
- la somma di euro 750.000,00, a Controparte_3 tacitazione integrale di tutti i danni subiti, conosciuti e conoscibili al momento della stipula dell'atto transattivo, che non era stato nemmeno esaminato dal Giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto che la società convenuta non avesse assolto all'onere probatorio -asseritamente su di essa gravante- di versarlo in atti;
b) inoltre, avendo la controversia ad oggetto un presunto aggravamento delle condizioni di salute del danneggiato, il Tribunale di Salerno avrebbe dovuto verificare se il paziente avesse fornito o meno la dimostrazione del suddetto aggravamento e della sua natura imprevedibile, con riferimento, ovviamente, all'epoca in cui era stato sottoscritto l'atto di transazione;
c) tale dimostrazione, però, non era stata affatto fornita, non essendo desumibile lo stato patologico di
, all'epoca dell'accordo transattivo, dai Controparte_1 documenti da prodotti in giudizio dal paziente, né l'evoluzione delle sue condizioni di salute, in termini peggiorativi, né, tanto meno, la sua imprevedibilità; d) non erano sufficienti, all'uopo, nemmeno le perizie di parte versate in atti, risalenti, la prima,
a firma del dott. , all'anno 2001, epoca di gran Persona_1
3 lunga antecedente al momento in cui era stato sottoscritto l'atto di transazione, che non dava conto, attestando meramente le condizioni di salute del paziente immediatamente dopo l'intervento, degli aggravamenti e delle complicanze che sarebbero insorti dal 2001 al 2007, e la seconda, a firma del dott. all'anno 2014, che nulla permetteva di arguire Per_2 riguardo alle condizioni di salute del paziente nell'anno 2007, né riguardo all'esistenza di uno stato peggiorativo dovuto a conseguenze imprevedibili e non conoscibili che non fossero il frutto di un'evoluzione negativa della patologia già conclamata, tanto è vero che, viceversa, sconfessava -la suddetta seconda perizia- la fondatezza delle pretese azionate da _1
, confermando la prevedibilità di un'evoluzione
[...] peggiorativa della patologia dalla quale era affetto il danneggiato;
e) nonostante fosse stata trattenuta in decisione, del resto, la causa era stata inopinatamente rimessa sul ruolo al fine di espletare una consulenza tecnica d'ufficio, ancorché
l'attore non avesse fornito -appunto- alcuna dimostrazione della fondatezza dei propri assunti, ed era stata decisa sulla scorta delle valutazioni fatte dall'ausiliario, il quale, nonostante le deficienze documentali e probatorie in cui era incorso _1
, aveva sostenuto che le sue attuali condizioni non
[...] fossero tali al momento della stipula dell'atto di transazione - essendo peggiorato il suo stato di salute- e che non fossero prevedibili, pur essendo in diretta correlazione con le conseguenze dell'originario intervento;
f) ed, infatti, omettendo di esplicitare il fondamento medico-legale delle sue considerazioni, il consulente tecnico d'ufficio aveva ritenuto che la sindrome della cauda equina fosse insorta “recentemente”, benché fosse presente e manifesta -come aveva affermato il suo perito di parte- già dopo l'inidoneo trattamento chirurgico del 2001, essendone diretta conseguenza;
g) ad ogni modo, le
4 conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio sarebbero dovute essere disattese, non avendo l'ausiliario indicato di quanto gli esiti del succitato intervento si fossero aggravati e, soprattutto, quali e quante delle attuali condizioni di salute del paziente fossero prevedibili e quali e quante non lo fossero, né era stata presa in considerazione la rilevante circostanza che già prima del 2007 l'attore era invalido al 100%, era paraplegico con incontinenza urinaria e fecale e, proprio per tale ragione, aveva ottenuto dalla
[...] il pagamento dell'ingente somma di euro Controparte_2
750.000,00, giusta sottoscrizione del più volte menzionato atto di transazione (cfr. l'atto d'appello del 27 novembre 2024, da pagina 5 a pagina 26).
3. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in evidenza che: a) “la derivazione iatrogena di tutte le lesioni patite dall'attore” poteva ritenersi “circostanza pacifica e pienamente confermata, non essendo stata … oggetto di specifiche contestazioni da parte della struttura convenuta, la quale, per l'inverso, aveva acconsentito ad una liquidazione extragiudiziale del danno biologico sofferto nella misura di euro
750.000,00 già in occasione della prima vertenza giudiziaria insorta tra le parti”; b) -e questo costituiva il Controparte_1 proprium della vertenza successivamente instaurata, sulla quale occorreva pronunciarsi- aveva lamentato la sussistenza di ulteriori danni, “intervenuti in epoca successiva alla stipula dell'accordo transattivo” e, quindi, “non inclusi nel complessivo risarcimento corrisposto dalla struttura sanitaria”; c)
l'istruttoria espletata aveva confermato gli assunti attorei, in quanto “il profilo dei rapporti tra il quadro patologico presentato allo stato attuale … e le precedenti conseguenze dannose dell'intervento … già manifestatesi in epoca pregressa rispetto all'originaria richiesta risarcitoria … era stato oggetto … di
5 specifico accertamento per il tramite di consulenza tecnica d'ufficio”, che aveva tendenzialmente confermato “la derivazione causale delle ulteriori lesioni … dall'intervento chirurgico” e “la qualificazione di esse in termini di danno ulteriore non prevedibile, né preventivabile sulla base dell'originario decorso patologico del quadro clinico del paziente”; d) il consulente tecnico d'ufficio, infatti, aveva accertato che le condizioni di non erano Controparte_1 paragonabili a quelle dell'epoca della transazione, come poteva evincersi dalla perizia di parte a firma del dott. , Persona_1 non essendo presenti “le severe manifestazioni algiche su base neurologica, che avevano determinato la somministrazione subcontinua di morfina”, né potevano reputarsi previsti o prevedibili “i ripetuti interventi per il posizionamento di pompa di infusione del potente analgesico, né di neurostimolazione sacrale, funzionali ad attutire il dolore cronico e ad elidere le clonie”, fermo restando che “l'incapacità funzionale dello sfintere anale e, quindi, l'abolizione di ambo le fasi dell'evacuazione, con necessitato svuotamento idrico e/o manuale dall'esterno, in uno con la provocata distonia e stasi rettale”, avevano sistematicamente reso necessarie manovre che avevano favorito, se non causato, “il prolasso ano-rettale, con necessità di correzione chirurgica non definitiva”; e) i risultati ai quali era addivenuto l'ausiliario, d'altronde, avevano trovato ulteriori conferme “in sede di risposta alle osservazioni … del consulente tecnico di parte convenuta”, avendo il professionista nominato dal Tribunale di Salerno evidenziato che, “nella documentazione esibita”, non era stata mai diagnosticata “una sindrome della cauda equina”, elemento di per sé già “indicativo di un aggravamento delle condizioni precedenti”, né erano condivisibili i rilievi critici articolati dalla difesa della struttura sanitaria, “tesi a negare la qualificazione
6 dei danni rilevati dal perito in termini di danni nuovi ed ulteriori non riconducibili all'ordinario decorso della malattia sofferta da
”; f) in particolare, “con riguardo all'asserita Controparte_1 erronea ricostruzione del quadro clinico del paziente, in quanto effettuata sulla base di diagnosi risalenti all'anno dell'intervento e, dunque, senza considerare gli ulteriori sviluppi che avevano portato all'instaurazione del giudizio iscritto al numero 862 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2002”, era possibile rilevare che le operazioni peritali avevano assunto “come punto di riferimento … non solo la relazione a firma del dott.
, risalente al 2001 e, dunque, disposta da parte Persona_1 attrice nell'immediatezza dell'evento lesivo, ma anche quella a firma del dott. datata 12 dicembre 2014 e, quindi, Per_2 indiscutibilmente successiva rispetto alla precedente, idonea ad attestare le condizioni obiettive di come Controparte_1 risultanti a distanza di diversi anni dalla conclusione del giudizio del 2002”; g) con riguardo, invece, “alle contestazioni articolate dalla parte convenuta nei suoi scritti difensivi”, doveva rammentarsi che, avuto riguardo “al principio generale desumibile dalla previsione normativa di cui all'articolo 2697 del codice civile” e vertendo la controversia sulla sussistenza di
“danni ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti e liquidati in altra sede, spettava all'attore fornire la prova tanto dell'esistenza dei suddetti danni, quanto della loro concreta qualificazione in termini di danni ulteriori frutto di un'evoluzione imprevedibile e non ipotizzabile delle lesioni già accertate”, mentre spettava alla struttura sanitaria, viceversa, “dimostrare alternativamente la carenza del nesso eziologico tra le lesioni ulteriori lamentate e le conseguenze dell'intervento chirurgico non andato a buon fine o che le lesioni stesse, essendo state già adeguatamente prese in considerazione al momento della conclusione in sede stragiudiziale della prima vertenza insorta
7 tra le parti, fossero state ricomprese nella complessiva determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento per la natura iatrogena del danno”; h) “nessuna prova in ambedue i sensi esposti era stata prodotta dalla società convenuta”, attesa “la mancata produzione tanto dell'accordo transattivo, quanto di altri elementi … utili ai fini della deduzione degli accertamenti e dei parametri medico-sanitari sulla base dei quali la società convenuta era pervenuta alla concreta qualificazione e determinazione delle lesioni emerse a carico dell'attore, poi liquidate attraverso la corresponsione dell'importo di euro 750.000,00”, per cui non poteva condividersi la tesi secondo la quale tale somma fosse stata satisfattiva delle pretese creditorie azionate da _1
, “mancando qualsivoglia documentazione idonea ad
[...] accertare sia lo stato di avanzamento raggiunto dalla malattia dell'attore al momento della stipula dell'accordo transattivo, sia l'eventuale presenza nello stesso periodo di indizi che lasciassero prevedere il possibile sviluppo in pejus del quadro clinico secondo le modalità poi effettivamente verificatesi e rappresentate in questa sede dall'attore (sindrome della cauda equina)”; i) conseguentemente, doveva essere rigettata, innanzi tutto, l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto azionato, vertendosi nell'ambito di danni nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già fatti valere nell'ambito del giudizio iscritto al numero 862 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2002 e, pertanto, “assoggettati ad un nuovo e diverso termine prescrizionale decorrente dal momento di effettiva presa di conoscenza degli stessi da parte del danneggiato”, e, “nel merito”, doveva ritenersi non adeguata la somma di euro
750.000,00 a risarcire i pregiudizi complessivamente occorsi al paziente, il quale aveva diritto ad ottenere “l'ulteriore ristoro per i danni, pur sempre eziologicamente riconducibili
8 all'intervento … manifestatisi successivamente all'accordo e che non erano stati ancora risarciti”; l) in merito al quantum debeatur, conformemente a quanto era stato accertato dal consulente tecnico d'ufficio, “l'omessa produzione agli atti del giudizio dell'accordo transattivo” non permetteva “di individuare la concreta prospettazione del danno alla salute seguita … nell'ambito della procedura di quantificazione del danno riconosciuto all'attore”, ma, ciò nonostante, era possibile
“aderire alla prospettazione attorea, resa all'interno della propria comparsa conclusionale del 25 settembre 2024, di un incremento della percentuale di invalidità a titolo di danno biologico nella misura del 35%, a cui andava aggiunto l'ulteriore danno da inabilità temporanea determinato dal consulente tecnico d'ufficio in 45 giorni di inabilità temporanea totale al
100% ed in 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%”;
m) in applicazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico predisposte dal Tribunale di Milano per il 2024, a dovevano essere riconosciute, quindi, le Controparte_1 somme di euro 223.688,00, a titolo di danno non patrimoniale derivante dalla lesione permanente dell'integrità psico-fisica, ed euro 8.625,00, a titolo di danno biologico temporaneo, per un totale di euro 232.313,00, oltre accessori (cfr. la sentenza impugnata, da pagina 3 a pagina 8).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Salerno non sono condivisibili e devono essere rivisitate criticamente in questa sede, non essendo in linea con i principi che sovrintendono alla materia, soprattutto sul piano del riparto dell'onere probatorio, e non essendo coerenti, altresì, con il quadro fattuale emerso all'esito del giudizio.
5. Come è noto, il danneggiato che abbia transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni alla persona manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento
9 della transazione, quand'anche le parti avessero fatto riferimento, nell'accordo transattivo, ai danni futuri (cfr. Cass. civ. n. 20981/11), essendo necessario, tuttavia, che, ai fini dell'instaurazione di un nuovo giudizio, la parte individui specificamente gli elementi idonei a consentire la revisione della liquidazione del danno a causa di aggravamenti successivi e sopravvenuti, da ricondurre ad un'obiettiva impossibilità di accertare, al momento della prima liquidazione, fattori attuali capaci, nell'ambito di una ragionevole previsione, di determinare l'aggravamento futuro ed all'impossibilità, ancora con riferimento alla prima liquidazione, di prevederne gli effetti, nonché all'insussistenza di un evento successivo avente efficacia concausale dell'aggravamento (cfr. Cass. civ. n.
27031/16).
Quanto all'onere della prova, ai fini della domanda di risarcimento dei danni manifestatisi dopo una transazione sul medesimo fatto, l'imprevedibilità dei danni futuri deve ritenersi requisito costitutivo della domanda e come tale deve essere allegato e provato in entrambe le sue componenti
(l'aggravamento e l'imprevedibilità al momento della liquidazione) da parte di chi agisce in giudizio invocando il superamento della normale efficacia preclusiva della transazione sullo stesso fatto (cfr. Cass. civ. n. 25603/23).
Né è possibile efficacemente obiettare che, in tal modo, si porrebbe a carico dell'attore un onere probatorio “negativo”, attinente all'imprevedibilità dell'aggravamento, considerato che l'onere probatorio gravante, a norma dell'articolo 2697 del codice civile, su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, né inverte, il relativo onere, tanto più
10 se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'articolo 24 della
Costituzione ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio (cfr. Cass. civ. n. 22244/22).
5.1. Nel caso di specie, -sul quale Controparte_1 incombeva il relativo onere probatorio- non ha dimostrato quali fossero esattamente le sue condizioni di salute al momento della stipula dell'atto di transazione, né che, avuto riguardo ad esse, le patologie riscontrate successivamente fossero imprevedibili.
Ed, infatti, le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, sostanzialmente recepite dal Giudice di primo grado, sono caratterizzate da una patente debolezza argomentativa, poggiando sulla perizia di parte a firma del dott.
(cfr., allegata in copia al fascicolo dell'appellato, la Persona_1 perizia di parte a firma del dott. , alla quale si è or Persona_1 ora fatto cenno), che, tuttavia, risale ad un'epoca -2001- di gran lunga antecedente rispetto a quella dell'atto transattivo, riconducibile al mese di settembre dell'anno 2007 (cfr., allegato in copia al fascicolo della società appellante, l'atto del 20 settembre 2007, in virtù del quale ha ricevuto Controparte_1 la somma di euro 750.000,00 “in via di transazione e comunque a tacitazione definitiva di ogni proprio diritto presente e futuro”, rilasciando “ampia e liberativa quietanza di saldo, dichiarando di nulla più dover avere da chicchessia”).
La perizia di parte a firma del dott. invece, risale Per_2 all'anno 2014 (cfr., allegata in copia al fascicolo dell'appellato, la perizia di parte a firma del dott. alla quale si è appena Per_2 fatto riferimento), epoca anch'essa molto lontana -di circa sette anni- rispetto a quella di stipula dell'atto di transazione, per cui
11 non è possibile dire se e quali patologie -ulteriori e diverse rispetto a quelle sussistenti nel mese di settembre del 2007- fossero effettivamente frutto di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, né, tanto meno, se e quali patologie costituissero realmente uno sviluppo imprevedibile dello stato patologico che già affliggeva il danneggiato.
5.2. D'altro canto, giova rimarcare che non è stata prodotta in giudizio documentazione comprovante, in maniera dettagliata e specifica, in quali condizioni di salute _1
si trovasse al momento dell'accordo transattivo,
[...] circostanza idonea a precludere qualsivoglia valutazione anche riguardo alla prevedibilità, rispetto a quelle condizioni, delle patologie riscontrate successivamente, come sostanzialmente ha riconosciuto lo stesso Giudice di primo grado, il quale, però, ha ritenuto che tale carenza di prova ridondasse a danno della società appellante e non del danneggiato, il quale, invece, in ossequio ai principi segnalati nelle pagine che precedono, avrebbe dovuto fornire la dimostrazione dell'aggravamento, rispetto all'epoca di stipula dell'atto di transazione, delle sue condizioni di salute, nonché la sua imprevedibilità.
L'impossibilità di stabilire “le condizioni psico-fisiche” del paziente, peraltro, era stata evidenziata anche dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. l'elaborato peritale a firma del dott.
, da pagina 8 a pagina 9), il quale, tuttavia, si Persona_3 era ispirato, nelle sue valutazioni, alla perizia di parte a firma del dott. , in tal modo erroneamente considerando Persona_1 una situazione antecedente di circa sei anni rispetto al momento dell'accordo transattivo, giustapponendola -errando ancora una volta- a quella desumibile dalla perizia di parte a firma del dott. successiva di circa sette anni rispetto al Per_2 suddetto accordo, nonché a quella riscontrata all'attualità.
12 5.3. Tali carenze probatorie -incidenti già sull'an della pretesa creditoria azionata- sono suscettibili di riverberarsi anche sul quantum debeatur, giacché l'impossibilità di stabilire quali fossero le condizioni di salute di all'epoca della Controparte_1 stipula dell'atto di transazione e, quindi, se e quali patologie successivamente riscontrate costituissero un aggravamento di quelle condizioni ed, ancor più, costituissero l'effetto di un aggravamento imprevedibile comporta, specularmente,
l'impossibilità di quantificarne monetariamente l'ammontare, non essendo ipotizzabile alcuna liquidazione al cospetto di un'assoluta incertezza riguardo all'effettiva sussistenza di danni
-nonché alla loro precipua natura, alla loro esatta tipologia ed alla loro reale consistenza- asseritamente non esistenti al momento dell'accordo transattivo, asseritamente manifestatisi successivamente, ed asseritamente, a quel tempo, non prevedibili.
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, tra cui quelle sottese al terzo ed al quarto motivo di gravame, inerenti al quantum liquidato (cfr. l'atto d'appello del
27 novembre 2024, da pagina 26 a pagina 36), l'impugnazione proposta dalla società
[...] deve essere accolta Parte_1
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda proposta da . Controparte_1
7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sia con riferimento al giudizio di primo grado, che con riferimento al giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente
13 pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da _1
;
[...]
2) condanna alla refusione, in favore della Controparte_1 società Parte_1
delle spese di lite del giudizio
[...] di primo grado, che liquida in euro 14.150,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge e spese di consulenza tecnica d'ufficio;
3) condanna alla refusione, in favore della Controparte_1 società Parte_1
delle spese di lite del giudizio
[...] di secondo grado, che liquida in euro 14.350,00 per compensi di avvocato ed euro 1.165,50 per esborsi, oltre
Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Salerno, 12 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Giuliana Giuliano
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Giuliana Giuliano, Presidente
dott. Guerino Iannicelli, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1288 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
[...]
in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Picozzi ed
Antonio Losco, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Controparte_1 avvocati Marisa Meola, Vitantonio Marchesano e Carlo
Miele, come in atti domiciliato,
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
5062/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 25 ottobre 2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 27 novembre 2024, la società
[...]
Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a
[...] quattro motivi di gravame, avverso la sentenza numero
5062/24, pubblicata in data 25 ottobre 2024, con la quale il
Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda proposta da
, tendente ad ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 sopravvenuti e non presi in considerazione nell'atto di transazione del 20 settembre 2007 (in seguito al quale era stato cancellato, per inattività delle parti, il giudizio iscritto al numero
862 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2002, instaurato da al fine di ottenere il risarcimento Controparte_1 dei danni non patrimoniali subiti a causa di un intervento chirurgico di erniectomia, al quale era stato sottoposto in data
16 marzo 2001, che, tuttavia, non era stato risolutivo, avendo determinato, anzi, un peggioramento delle sue condizioni di salute), e l'aveva condannata al pagamento, in favore del paziente, della somma di euro 232.313,00, oltre accessori e spese di lite.
2. Costituitosi in giudizio, impugnava le Controparte_1 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado ed accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, avanzata dalla società appellante, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dalla società
[...]
è Parte_1 fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.
2. Con i primi due motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, la società appellante ha messo in rilievo che:
a) il Tribunale di Salerno, sulla base di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, aveva trascurato di considerare che, nell'anno 2007, era intervenuta una transazione tra le parti, in virtù della quale aveva incassato dalla Controparte_1
-“compagnia assicurativa del Controparte_2
- la somma di euro 750.000,00, a Controparte_3 tacitazione integrale di tutti i danni subiti, conosciuti e conoscibili al momento della stipula dell'atto transattivo, che non era stato nemmeno esaminato dal Giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto che la società convenuta non avesse assolto all'onere probatorio -asseritamente su di essa gravante- di versarlo in atti;
b) inoltre, avendo la controversia ad oggetto un presunto aggravamento delle condizioni di salute del danneggiato, il Tribunale di Salerno avrebbe dovuto verificare se il paziente avesse fornito o meno la dimostrazione del suddetto aggravamento e della sua natura imprevedibile, con riferimento, ovviamente, all'epoca in cui era stato sottoscritto l'atto di transazione;
c) tale dimostrazione, però, non era stata affatto fornita, non essendo desumibile lo stato patologico di
, all'epoca dell'accordo transattivo, dai Controparte_1 documenti da prodotti in giudizio dal paziente, né l'evoluzione delle sue condizioni di salute, in termini peggiorativi, né, tanto meno, la sua imprevedibilità; d) non erano sufficienti, all'uopo, nemmeno le perizie di parte versate in atti, risalenti, la prima,
a firma del dott. , all'anno 2001, epoca di gran Persona_1
3 lunga antecedente al momento in cui era stato sottoscritto l'atto di transazione, che non dava conto, attestando meramente le condizioni di salute del paziente immediatamente dopo l'intervento, degli aggravamenti e delle complicanze che sarebbero insorti dal 2001 al 2007, e la seconda, a firma del dott. all'anno 2014, che nulla permetteva di arguire Per_2 riguardo alle condizioni di salute del paziente nell'anno 2007, né riguardo all'esistenza di uno stato peggiorativo dovuto a conseguenze imprevedibili e non conoscibili che non fossero il frutto di un'evoluzione negativa della patologia già conclamata, tanto è vero che, viceversa, sconfessava -la suddetta seconda perizia- la fondatezza delle pretese azionate da _1
, confermando la prevedibilità di un'evoluzione
[...] peggiorativa della patologia dalla quale era affetto il danneggiato;
e) nonostante fosse stata trattenuta in decisione, del resto, la causa era stata inopinatamente rimessa sul ruolo al fine di espletare una consulenza tecnica d'ufficio, ancorché
l'attore non avesse fornito -appunto- alcuna dimostrazione della fondatezza dei propri assunti, ed era stata decisa sulla scorta delle valutazioni fatte dall'ausiliario, il quale, nonostante le deficienze documentali e probatorie in cui era incorso _1
, aveva sostenuto che le sue attuali condizioni non
[...] fossero tali al momento della stipula dell'atto di transazione - essendo peggiorato il suo stato di salute- e che non fossero prevedibili, pur essendo in diretta correlazione con le conseguenze dell'originario intervento;
f) ed, infatti, omettendo di esplicitare il fondamento medico-legale delle sue considerazioni, il consulente tecnico d'ufficio aveva ritenuto che la sindrome della cauda equina fosse insorta “recentemente”, benché fosse presente e manifesta -come aveva affermato il suo perito di parte- già dopo l'inidoneo trattamento chirurgico del 2001, essendone diretta conseguenza;
g) ad ogni modo, le
4 conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio sarebbero dovute essere disattese, non avendo l'ausiliario indicato di quanto gli esiti del succitato intervento si fossero aggravati e, soprattutto, quali e quante delle attuali condizioni di salute del paziente fossero prevedibili e quali e quante non lo fossero, né era stata presa in considerazione la rilevante circostanza che già prima del 2007 l'attore era invalido al 100%, era paraplegico con incontinenza urinaria e fecale e, proprio per tale ragione, aveva ottenuto dalla
[...] il pagamento dell'ingente somma di euro Controparte_2
750.000,00, giusta sottoscrizione del più volte menzionato atto di transazione (cfr. l'atto d'appello del 27 novembre 2024, da pagina 5 a pagina 26).
3. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in evidenza che: a) “la derivazione iatrogena di tutte le lesioni patite dall'attore” poteva ritenersi “circostanza pacifica e pienamente confermata, non essendo stata … oggetto di specifiche contestazioni da parte della struttura convenuta, la quale, per l'inverso, aveva acconsentito ad una liquidazione extragiudiziale del danno biologico sofferto nella misura di euro
750.000,00 già in occasione della prima vertenza giudiziaria insorta tra le parti”; b) -e questo costituiva il Controparte_1 proprium della vertenza successivamente instaurata, sulla quale occorreva pronunciarsi- aveva lamentato la sussistenza di ulteriori danni, “intervenuti in epoca successiva alla stipula dell'accordo transattivo” e, quindi, “non inclusi nel complessivo risarcimento corrisposto dalla struttura sanitaria”; c)
l'istruttoria espletata aveva confermato gli assunti attorei, in quanto “il profilo dei rapporti tra il quadro patologico presentato allo stato attuale … e le precedenti conseguenze dannose dell'intervento … già manifestatesi in epoca pregressa rispetto all'originaria richiesta risarcitoria … era stato oggetto … di
5 specifico accertamento per il tramite di consulenza tecnica d'ufficio”, che aveva tendenzialmente confermato “la derivazione causale delle ulteriori lesioni … dall'intervento chirurgico” e “la qualificazione di esse in termini di danno ulteriore non prevedibile, né preventivabile sulla base dell'originario decorso patologico del quadro clinico del paziente”; d) il consulente tecnico d'ufficio, infatti, aveva accertato che le condizioni di non erano Controparte_1 paragonabili a quelle dell'epoca della transazione, come poteva evincersi dalla perizia di parte a firma del dott. , Persona_1 non essendo presenti “le severe manifestazioni algiche su base neurologica, che avevano determinato la somministrazione subcontinua di morfina”, né potevano reputarsi previsti o prevedibili “i ripetuti interventi per il posizionamento di pompa di infusione del potente analgesico, né di neurostimolazione sacrale, funzionali ad attutire il dolore cronico e ad elidere le clonie”, fermo restando che “l'incapacità funzionale dello sfintere anale e, quindi, l'abolizione di ambo le fasi dell'evacuazione, con necessitato svuotamento idrico e/o manuale dall'esterno, in uno con la provocata distonia e stasi rettale”, avevano sistematicamente reso necessarie manovre che avevano favorito, se non causato, “il prolasso ano-rettale, con necessità di correzione chirurgica non definitiva”; e) i risultati ai quali era addivenuto l'ausiliario, d'altronde, avevano trovato ulteriori conferme “in sede di risposta alle osservazioni … del consulente tecnico di parte convenuta”, avendo il professionista nominato dal Tribunale di Salerno evidenziato che, “nella documentazione esibita”, non era stata mai diagnosticata “una sindrome della cauda equina”, elemento di per sé già “indicativo di un aggravamento delle condizioni precedenti”, né erano condivisibili i rilievi critici articolati dalla difesa della struttura sanitaria, “tesi a negare la qualificazione
6 dei danni rilevati dal perito in termini di danni nuovi ed ulteriori non riconducibili all'ordinario decorso della malattia sofferta da
”; f) in particolare, “con riguardo all'asserita Controparte_1 erronea ricostruzione del quadro clinico del paziente, in quanto effettuata sulla base di diagnosi risalenti all'anno dell'intervento e, dunque, senza considerare gli ulteriori sviluppi che avevano portato all'instaurazione del giudizio iscritto al numero 862 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2002”, era possibile rilevare che le operazioni peritali avevano assunto “come punto di riferimento … non solo la relazione a firma del dott.
, risalente al 2001 e, dunque, disposta da parte Persona_1 attrice nell'immediatezza dell'evento lesivo, ma anche quella a firma del dott. datata 12 dicembre 2014 e, quindi, Per_2 indiscutibilmente successiva rispetto alla precedente, idonea ad attestare le condizioni obiettive di come Controparte_1 risultanti a distanza di diversi anni dalla conclusione del giudizio del 2002”; g) con riguardo, invece, “alle contestazioni articolate dalla parte convenuta nei suoi scritti difensivi”, doveva rammentarsi che, avuto riguardo “al principio generale desumibile dalla previsione normativa di cui all'articolo 2697 del codice civile” e vertendo la controversia sulla sussistenza di
“danni ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti e liquidati in altra sede, spettava all'attore fornire la prova tanto dell'esistenza dei suddetti danni, quanto della loro concreta qualificazione in termini di danni ulteriori frutto di un'evoluzione imprevedibile e non ipotizzabile delle lesioni già accertate”, mentre spettava alla struttura sanitaria, viceversa, “dimostrare alternativamente la carenza del nesso eziologico tra le lesioni ulteriori lamentate e le conseguenze dell'intervento chirurgico non andato a buon fine o che le lesioni stesse, essendo state già adeguatamente prese in considerazione al momento della conclusione in sede stragiudiziale della prima vertenza insorta
7 tra le parti, fossero state ricomprese nella complessiva determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento per la natura iatrogena del danno”; h) “nessuna prova in ambedue i sensi esposti era stata prodotta dalla società convenuta”, attesa “la mancata produzione tanto dell'accordo transattivo, quanto di altri elementi … utili ai fini della deduzione degli accertamenti e dei parametri medico-sanitari sulla base dei quali la società convenuta era pervenuta alla concreta qualificazione e determinazione delle lesioni emerse a carico dell'attore, poi liquidate attraverso la corresponsione dell'importo di euro 750.000,00”, per cui non poteva condividersi la tesi secondo la quale tale somma fosse stata satisfattiva delle pretese creditorie azionate da _1
, “mancando qualsivoglia documentazione idonea ad
[...] accertare sia lo stato di avanzamento raggiunto dalla malattia dell'attore al momento della stipula dell'accordo transattivo, sia l'eventuale presenza nello stesso periodo di indizi che lasciassero prevedere il possibile sviluppo in pejus del quadro clinico secondo le modalità poi effettivamente verificatesi e rappresentate in questa sede dall'attore (sindrome della cauda equina)”; i) conseguentemente, doveva essere rigettata, innanzi tutto, l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto azionato, vertendosi nell'ambito di danni nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già fatti valere nell'ambito del giudizio iscritto al numero 862 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2002 e, pertanto, “assoggettati ad un nuovo e diverso termine prescrizionale decorrente dal momento di effettiva presa di conoscenza degli stessi da parte del danneggiato”, e, “nel merito”, doveva ritenersi non adeguata la somma di euro
750.000,00 a risarcire i pregiudizi complessivamente occorsi al paziente, il quale aveva diritto ad ottenere “l'ulteriore ristoro per i danni, pur sempre eziologicamente riconducibili
8 all'intervento … manifestatisi successivamente all'accordo e che non erano stati ancora risarciti”; l) in merito al quantum debeatur, conformemente a quanto era stato accertato dal consulente tecnico d'ufficio, “l'omessa produzione agli atti del giudizio dell'accordo transattivo” non permetteva “di individuare la concreta prospettazione del danno alla salute seguita … nell'ambito della procedura di quantificazione del danno riconosciuto all'attore”, ma, ciò nonostante, era possibile
“aderire alla prospettazione attorea, resa all'interno della propria comparsa conclusionale del 25 settembre 2024, di un incremento della percentuale di invalidità a titolo di danno biologico nella misura del 35%, a cui andava aggiunto l'ulteriore danno da inabilità temporanea determinato dal consulente tecnico d'ufficio in 45 giorni di inabilità temporanea totale al
100% ed in 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%”;
m) in applicazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico predisposte dal Tribunale di Milano per il 2024, a dovevano essere riconosciute, quindi, le Controparte_1 somme di euro 223.688,00, a titolo di danno non patrimoniale derivante dalla lesione permanente dell'integrità psico-fisica, ed euro 8.625,00, a titolo di danno biologico temporaneo, per un totale di euro 232.313,00, oltre accessori (cfr. la sentenza impugnata, da pagina 3 a pagina 8).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Salerno non sono condivisibili e devono essere rivisitate criticamente in questa sede, non essendo in linea con i principi che sovrintendono alla materia, soprattutto sul piano del riparto dell'onere probatorio, e non essendo coerenti, altresì, con il quadro fattuale emerso all'esito del giudizio.
5. Come è noto, il danneggiato che abbia transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni alla persona manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento
9 della transazione, quand'anche le parti avessero fatto riferimento, nell'accordo transattivo, ai danni futuri (cfr. Cass. civ. n. 20981/11), essendo necessario, tuttavia, che, ai fini dell'instaurazione di un nuovo giudizio, la parte individui specificamente gli elementi idonei a consentire la revisione della liquidazione del danno a causa di aggravamenti successivi e sopravvenuti, da ricondurre ad un'obiettiva impossibilità di accertare, al momento della prima liquidazione, fattori attuali capaci, nell'ambito di una ragionevole previsione, di determinare l'aggravamento futuro ed all'impossibilità, ancora con riferimento alla prima liquidazione, di prevederne gli effetti, nonché all'insussistenza di un evento successivo avente efficacia concausale dell'aggravamento (cfr. Cass. civ. n.
27031/16).
Quanto all'onere della prova, ai fini della domanda di risarcimento dei danni manifestatisi dopo una transazione sul medesimo fatto, l'imprevedibilità dei danni futuri deve ritenersi requisito costitutivo della domanda e come tale deve essere allegato e provato in entrambe le sue componenti
(l'aggravamento e l'imprevedibilità al momento della liquidazione) da parte di chi agisce in giudizio invocando il superamento della normale efficacia preclusiva della transazione sullo stesso fatto (cfr. Cass. civ. n. 25603/23).
Né è possibile efficacemente obiettare che, in tal modo, si porrebbe a carico dell'attore un onere probatorio “negativo”, attinente all'imprevedibilità dell'aggravamento, considerato che l'onere probatorio gravante, a norma dell'articolo 2697 del codice civile, su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, né inverte, il relativo onere, tanto più
10 se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'articolo 24 della
Costituzione ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio (cfr. Cass. civ. n. 22244/22).
5.1. Nel caso di specie, -sul quale Controparte_1 incombeva il relativo onere probatorio- non ha dimostrato quali fossero esattamente le sue condizioni di salute al momento della stipula dell'atto di transazione, né che, avuto riguardo ad esse, le patologie riscontrate successivamente fossero imprevedibili.
Ed, infatti, le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, sostanzialmente recepite dal Giudice di primo grado, sono caratterizzate da una patente debolezza argomentativa, poggiando sulla perizia di parte a firma del dott.
(cfr., allegata in copia al fascicolo dell'appellato, la Persona_1 perizia di parte a firma del dott. , alla quale si è or Persona_1 ora fatto cenno), che, tuttavia, risale ad un'epoca -2001- di gran lunga antecedente rispetto a quella dell'atto transattivo, riconducibile al mese di settembre dell'anno 2007 (cfr., allegato in copia al fascicolo della società appellante, l'atto del 20 settembre 2007, in virtù del quale ha ricevuto Controparte_1 la somma di euro 750.000,00 “in via di transazione e comunque a tacitazione definitiva di ogni proprio diritto presente e futuro”, rilasciando “ampia e liberativa quietanza di saldo, dichiarando di nulla più dover avere da chicchessia”).
La perizia di parte a firma del dott. invece, risale Per_2 all'anno 2014 (cfr., allegata in copia al fascicolo dell'appellato, la perizia di parte a firma del dott. alla quale si è appena Per_2 fatto riferimento), epoca anch'essa molto lontana -di circa sette anni- rispetto a quella di stipula dell'atto di transazione, per cui
11 non è possibile dire se e quali patologie -ulteriori e diverse rispetto a quelle sussistenti nel mese di settembre del 2007- fossero effettivamente frutto di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, né, tanto meno, se e quali patologie costituissero realmente uno sviluppo imprevedibile dello stato patologico che già affliggeva il danneggiato.
5.2. D'altro canto, giova rimarcare che non è stata prodotta in giudizio documentazione comprovante, in maniera dettagliata e specifica, in quali condizioni di salute _1
si trovasse al momento dell'accordo transattivo,
[...] circostanza idonea a precludere qualsivoglia valutazione anche riguardo alla prevedibilità, rispetto a quelle condizioni, delle patologie riscontrate successivamente, come sostanzialmente ha riconosciuto lo stesso Giudice di primo grado, il quale, però, ha ritenuto che tale carenza di prova ridondasse a danno della società appellante e non del danneggiato, il quale, invece, in ossequio ai principi segnalati nelle pagine che precedono, avrebbe dovuto fornire la dimostrazione dell'aggravamento, rispetto all'epoca di stipula dell'atto di transazione, delle sue condizioni di salute, nonché la sua imprevedibilità.
L'impossibilità di stabilire “le condizioni psico-fisiche” del paziente, peraltro, era stata evidenziata anche dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. l'elaborato peritale a firma del dott.
, da pagina 8 a pagina 9), il quale, tuttavia, si Persona_3 era ispirato, nelle sue valutazioni, alla perizia di parte a firma del dott. , in tal modo erroneamente considerando Persona_1 una situazione antecedente di circa sei anni rispetto al momento dell'accordo transattivo, giustapponendola -errando ancora una volta- a quella desumibile dalla perizia di parte a firma del dott. successiva di circa sette anni rispetto al Per_2 suddetto accordo, nonché a quella riscontrata all'attualità.
12 5.3. Tali carenze probatorie -incidenti già sull'an della pretesa creditoria azionata- sono suscettibili di riverberarsi anche sul quantum debeatur, giacché l'impossibilità di stabilire quali fossero le condizioni di salute di all'epoca della Controparte_1 stipula dell'atto di transazione e, quindi, se e quali patologie successivamente riscontrate costituissero un aggravamento di quelle condizioni ed, ancor più, costituissero l'effetto di un aggravamento imprevedibile comporta, specularmente,
l'impossibilità di quantificarne monetariamente l'ammontare, non essendo ipotizzabile alcuna liquidazione al cospetto di un'assoluta incertezza riguardo all'effettiva sussistenza di danni
-nonché alla loro precipua natura, alla loro esatta tipologia ed alla loro reale consistenza- asseritamente non esistenti al momento dell'accordo transattivo, asseritamente manifestatisi successivamente, ed asseritamente, a quel tempo, non prevedibili.
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, tra cui quelle sottese al terzo ed al quarto motivo di gravame, inerenti al quantum liquidato (cfr. l'atto d'appello del
27 novembre 2024, da pagina 26 a pagina 36), l'impugnazione proposta dalla società
[...] deve essere accolta Parte_1
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda proposta da . Controparte_1
7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sia con riferimento al giudizio di primo grado, che con riferimento al giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente
13 pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da _1
;
[...]
2) condanna alla refusione, in favore della Controparte_1 società Parte_1
delle spese di lite del giudizio
[...] di primo grado, che liquida in euro 14.150,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge e spese di consulenza tecnica d'ufficio;
3) condanna alla refusione, in favore della Controparte_1 società Parte_1
delle spese di lite del giudizio
[...] di secondo grado, che liquida in euro 14.350,00 per compensi di avvocato ed euro 1.165,50 per esborsi, oltre
Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Salerno, 12 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Giuliana Giuliano
14