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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4880/2025 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa discussa all'udienza del 5/11/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nata a [...], il Parte_1
17/7/1969, residente a [...], rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Anna Panico
Ricorrente
C O N T R O
- in qualità di titolare e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore della omonima impresa individuale, corrente in Felline di Alliste (LE)
Contumace
Oggetto: Impugnazione licenziamento individuale
FATTO DIRITTO
Con atto depositato il 14/4/2025 la ricorrente di cui in epigrafe espone di aver lavorato alle dipendenze della impresa individuale di presso Controparte_1 il Ristorante “Geco” sito in Ugento (LE), Corso Umberto I°, n.3 in forza di contratto a tempo pieno e indeterminato decorrente dal 30/4/2024, con mansioni di aiuto cuoco e con inquadramento al V° livello del CCNL Commercio
e di essere stata assente dal lavoro per malattia dal 16/9/2024 al 16/10/2024 come da certificati medici comunicati a parte datoriale, lamenta che in data
7/10/2024, non appena inviata la certificazione della proroga dello stato di malattia a mezzo whatsapp, ella ha ricevuto in risposta un messaggio contenente l'immagine di nel quale era indicata la cessazione del rapporto CP_2 lavorativo per “cessazione attività” e rappresenta di aver invano impugnato il licenziamento con lettera via PEC del 30/10/2024. La ricorrente deduce nullità del licenziamento per difetto di forma scritta, per natura ritorsiva del medesimo (assumendo che il licenziamento sia stato intimato perché ella proprio nella data del 3/10/2024 aveva chiesto al datore di lavoro con messaggio whatsapp se le era stato versata la retribuzione di
Settembre), nonché perché intimato durante lo stato di malattia della lavoratrice e per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, sostenendo mancata cessazione della attività imprenditoriale indicata nel Modello UNILAV e chiede, testualmente, di:
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”
1) accertare e dichiarare la inefficacia del provvedimento di licenziamento comunicato in data 07.10.24, ma con effetto dal 03.10.24, per difetto di forma, o in subordine la sua nullità poiché provvedimento a carattere discriminatorio o comunque ritorsivo;
2) per lo effetto, condannare il datore di lavoro alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
3) gradatamente, in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di cessazione del rapporto di lavoro del 07.10.24 e con decorrenza 03.10.24, per insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, della cessazione dell'attività;
4) per lo effetto, annullare il prefato provvedimento di licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolodel trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
5) in via estremamente subordinata, nel caso in cui l'On.le Giudice adito accerti che, nella fattispecie, non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ex art.
3. c.1, D.Lgs n. 23/15, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla datadel licenziamento del 03.10.24 e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima
2 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, o nella diversa tutela che l'On.le Giudicante adito riterrà equa e di ragione;
6) in ogni caso, condannare ancora la resistente, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
7) ai fini dell'art.14 del T.U. delle spese di giustizia – dpr 115\02, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato, ma la ricorrente ha fatto istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
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Non si è costituito in giudizio nonostante la rituale Controparte_1 notificazione del ricorso, e alla udienza del 18/6/2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Tali risultando gli avversi assunti, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre in primo luogo rilevare che l'art.2 della Legge 15 Luglio 1966 n.604 recita:
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1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti
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Nel caso in esame parte ricorrente afferma di aver ricevuto attraverso il telefono messaggio whatsapp contenente il Modello recante licenziamento per CP_2 cessazione attività.
Si deve pertanto ritenere che il licenziamento sia stato intimato in forma scritta
(il Modulo fotografato su whatsapp) e che sia stato motivato dalla cessazione della attività (vedasi Cassazione, Sentenza n.12499 del 19/7/2012 secondo cui:
“In tema di forma del licenziamento, l'art. 2 della legge n. 604 del 1966 esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione. Pertanto, è efficace il licenziamento comunicato a mezzo di ufficiale di polizia giudiziaria, ancorché
3 quest'ultimo sia sprovvisto dei requisiti soggettivi per procedere ad una vera e propria notifica.”).
Per quanto attiene all'asserito carattere ritorsivo del licenziamento, si osserva che la Corte di Cassazione con Sentenza n.23583 del 23/9/2019 ha affermato che: “L'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, dopo avere escluso la sussistenza in concreto del giustificato motivo, aveva posto in relazione tra loro gli elementi indiziari acquisiti al giudizio, unitamente alla circostanza della contiguità temporale tra il rientro dalla malattia del lavoratore e l'intimazione del recesso, così ritenendo - secondo una valutazione dell'"id quod pletumque accidit" - che l'iniziativa datoriale non trovasse altra plausibile spiegazione se non nella rappresaglia per la lunga malattia).
Nella fattispecie in esame dalle testimonianze acquisite nel procedimento non è emerso che la ricorrente si fosse più volte lamentata del mancato pagamento delle retribuzioni.
Infatti, su tale punto il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “non Tes_1 sono parente di , ma la conosco perché è la compagna del mio Parte_1 amico . So che la IG ha lavorato nel Ristorante Persona_1 Parte_1
Geco di Ugento, perché sono andato a pranzo in quel Ristorante e ho visto che lei lavorava lì. L'ho vista qualche volta che lavorava al bar che si trovava alle spalle del Ristorante e altre volte che serviva ai tavoli. Ricordo che ha lavorato nel
Ristorante fino a Ottobre del 2024. Il Ristorante, se non sbaglio, è ancora aperto ma io non ci sono andato più a mangiare. Ho saputo che la IG ha Pt_1 avuto dei problemi con quel lavoro, mi ricordo che una volta mi ha detto che mancavano dei soldi dalla busta paga. Non so dire quante ore al giorno lavorava la IG nel Ristorante, ma credo che lavorasse fino alle Parte_1
17.00 o 18.00, comunque fino al pomeriggio. Non ricordo che avesse un giorno di riposo settimanale, penso che il Ristorante durante la settimana non chiudesse mai. Non so dire se la IG quando lavorava nel Ristorante ha fruito Parte_1 di ferie.”, “non ricordo se quando sono andato nel Ristorante Geco mi è capitato di vedere la IG alla cassa”. Parte_1
La teste di parte ricorrente ha dichiarato: “non sono Testimone_2 parente di , ma la conosco perché siamo amiche da molto tempo. Parte_1
4 So che la IG ha lavorato nel Ristorante Geco di Ugento, perché
Parte_1 anche io ho lavorato in quel Ristorante nelle prime tre settimane di Giugno 2024, la IG aveva iniziato poco prima di me. Non sono stata pagata per il
Parte_1 lavoro che ho svolto, ma non ho fatto causa, perché erano soltanto tre settimane di lavoro. Se ben ricordo la IG ha lavorato nel Ristorante Geco fino a
Parte_1 fine Ottobre 2024. Il Ristorante non ha chiuso dopo la cessazione del rapporto lavorativo della IG , è tuttora aperto, è sia Ristorante, sia bar.
Parte_1
Quando ho lavorato nel Ristorante io e la IG andavamo al lavoro
Parte_1 insieme, iniziavamo alle 7,45 e finivamo alle 18,00. La IG si
Parte_1 occupava di tutto, dalla cucina al bar, al servizio ai tavoli. La IG non si Pt_1 occupava della cassa, perché c'era la Cassa automatica. Il Ristorante non aveva giorno di chiusura. Né io, né la IG abbiamo mai avuto un giorno di
Parte_1 riposo. Che io sappia la IG non ha mai fruito di ferie. Ricordo
Parte_1 che la IG non ha mai ricevuto i soldi dell'ultima paga,
Parte_1 del resto anche io non ho mai ricevuto la retribuzione.”, ““io non sono mai stata assunta regolarmente, anche se la assunzione mi era stata promessa. Sia io che la IG consegnavamo il conto al cliente, ma poi era il cliente a mettere Pt_1
i soldi nella cassa, non maneggiavamo il denaro”.
Inoltre, si deve osservare che parte ricorrente ha allegato all'atto introduttivo del giudizio la videata dei messaggi whatsapp scambiati in data 3/10/2024 con il sig. , messaggi nei quali si legge alle ore 8.41: “Come io non esco di casa CP_1
e non posso andare alla posta mi puoi dire se mi hai fatto bonifico” e alle ore
12.23: “ non ho ancora bonifico avvertimi quando lo fai che non posso CP_1 uscire” e si legge poi un messaggio di risposta delle ore 12.57 recante unicamente la parola “ok”.
Dalle testimonianze e dai messaggi telefonici non emerge dunque prova sufficiente per ritenere che il licenziamento sia stato determinato da un intento del datore di lavoro di reagire negativamente alla richiesta della lavoratrice di pagamento della retribuzione.
Per quanto attiene invece alla lamentata illegittimità del licenziamento per irrogazione durante lo stato di malattia, si deve rilevare che dal Modello UNILAV del 7/10/2024 allegato al ricorso risulta che il recesso datoriale reca decorrenza
3/10/2024 e che nel certificato medico telematico del 26/9/2024, anche esso allegato al ricorso, viene prorogato lo stato di malattia, precedentemente accertato il 16/9/2024, con prognosi sino al 6/10/2024.
Pertanto, il licenziamento risulta intimato in concomitanza con il periodo di malattia debitamente certificato e comunicato al datore di lavoro e quindi in violazione dell'art.2110 cod. civ.
5 In ordine alla dedotta mancanza di motivo oggettivo del licenziamento, si deve rilevare che il predetto Modello UNILAV del 7/10/2024 riporta come causa del licenziamento la “cessazione attività”.
Trattasi dunque di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.
A tal proposito deve osservarsi che l'onere della prova della esistenza del motivo oggettivo di licenziamento incombe sul datore di lavoro (vedasi Cassazione,
Sentenza n.4660 del 5/3/2015, secondo cui: “Nel giudizio di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo la "causa petendi" è data dall'inesistenza dei fatti giustificativi del potere spettante al datore di lavoro, gravando su quest'ultimo l'onere di provare la concreta sussistenza delle ragioni inerenti all'attività produttiva e l'impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, senza che l'indicazione - da parte del lavoratore che si sia fatto parte diligente - di un posto di lavoro alternativo a lui assegnabile, o l'allegazione di circostanze idonee a comprovare l'insussistenza del motivo oggettivo di licenziamento, comporti l'inversione dell'onere della prova.”
Nel caso in esame, il convenuto, essendo rimasto contumace, non ha assolto l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Peraltro i testi di parte ricorrente hanno confermato che il Ristorante è rimasto aperto anche dopo Ottobre 2024, epoca del licenziamento della lavoratrice (teste Test : “Ricordo che ha lavorato nel Ristorante fino a Ottobre del 2024. Il Ristorante, se non sbaglio, è ancora aperto ma io non ci sono andato più a mangiare”, teste
: “Il Ristorante non ha chiuso dopo la cessazione del rapporto lavorativo Tes_2 della IG , è tuttora aperto, è sia Ristorante, sia bar”). Parte_1
Alla luce di quanto esposto e considerato si deve dunque ritenere che il licenziamento sia stato irrogato in assenza del presupposto del giustificato motivo oggettivo, non essendo stata fornita alcuna prova della cessazione della attività ed essendo invece emerso dalle dichiarazioni testimoniali che il
Ristorante è rimasto aperto anche dopo la fine del rapporto lavorativo tra le parti.
Si deve pertanto ritenere che il licenziamento irrogato con il messaggio ricevuto dalla ricorrente il 7/10/2024 sia illegittimo perché il giustificato motivo oggettivo non è stato provato.
Per quanto attiene alle conseguenze della illegittimità del licenziamento si osserva che il Decreto Legislativo n.23 del 4/3/2015 prevede all'art. 3 che “1.
Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non
6 ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità'.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è' condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3. 3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni”.
Il medesimo Decreto Legislativo prevede poi all'art.9 che “1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma
2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può' in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto”.
Ne consegue che, ai sensi degli artt. 3 e 9 D.L.vo 23/2015, poichè il numero di dipendenti della impresa risulta pari a nove unità al 31/12/2024, CP_1
7 come riportato dalla visura camerale allegata al ricorso, il rapporto lavorativo va dichiarato risolto (dal 16/10/2024 data di cessazione dello stato di malattia), con condanna della parte convenuta al pagamento di una indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (il rapporto lavorativo tra le parti è durato meno di un anno), oltre accessori di legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, come da dispositivo e in favore dello Stato, stante la ammissione della ricorrente al patrocinio legale gratuito (vedasi delibera del
Consiglio dell'Ordine Avvocati allegata alle note depositate il 18/6/2025)
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In accoglimento del ricorso, dichiara risolto il rapporto lavorativo tra le parti dal
16/10/2024 e condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, della indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento in favore dello Stato delle spese di giudizio, liquidate in € 1.400,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, li 5-7/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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