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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 4891/2019 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Cosentini (C.F.: ), presso il cui C.F._1
studio, in Napoli, alla Via Nuova del Campo, n. 14, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
(C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentate e difese dell'Avv. Gennaro C.F._3
Tecame (C.F.: non indicato), presso il cui studio, in Frattamaggiore, alla Via P.M. Vergara, n. 140, sono elettivamente domiciliate;
APPELLATE – APPELLANTI INCIDENTALI
e contro (C.F.: ), rappresentato e Controparte_3 C.F._4
difeso dagli Avv.ti Antonio Barbato (C.F.: ) e C.F._5
Andrea Pezone (C.F.: ), presso il cui studio, in C.F._6
Frattaminore, alla Via Giovanni XXIII, n. 143, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
, in persona del Sindaco in carica;
E_
APPELLATO - CONTUMACE avverso la sentenza n. 2865/2018 del G.U. del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata il 26.09.2018 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 28.10.2019, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, adito dall'odierna appellante, dichiarata la nullità dell'atto di permuta immobiliare dedotto in lite, ha disatteso l'istanza risarcitoria avanzata dall'attrice, compensando integralmente tra le parti le spese.
2. Con l'originario libello, la aveva dedotto la Parte_1
stipula, in data 23.10.2003, di un contratto di permuta, con il quale le convenute trasferivano alla società attrice la piena proprietà del CP_1
terreno, sito in agro di , località Chiusa Lampa, CP_4
identificato in Catasto al foglio 8, particella 149, impegnandosi al trasferimento, in favore delle alienanti, di quota parte del complesso edilizio da realizzare, in conformità del progetto allegato alla concessione edilizia n. 41/2003.
Tuttavia, i successivi lavori edili, intrapresi dall'acquirente, furono sospesi dall , in quanto l'area interessata, contrariamente a CP_5 quanto riportato dal tecnico di fiducia delle Geom. , nel CP_1 CP_3
titolo edilizio (D2), era, in realtà, priva di vocazione edificatoria.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di nullità dell'atto pubblico di permuta, per violazione dell'art. 1346 c.c. e per la condanna delle in solido con l' , al risarcimento del danno, CP_1 CP_5
quantificato in complessivi € 1.500.000,00, fatta salva differente determinazione, all'esito dell'istruttoria, anche in via equitativa.
2.1. Alla domanda resistevano le le quali spiegavano, a loro CP_1
volta, domanda riconvenzionale, diretta alla declaratoria di nullità del rogito per difetto di causa e per la condanna dell'attrice al rilascio dell'area.
Le convenute, in ogni caso, chiedevano ed ottenevano l'autorizzazione alla chiamata in garanzia del Geom. , ritenuto responsabile CP_3
della fuorviante destinazione urbanistica oggetto della permuta.
2.2. Resisteva, anche, sia l'Ente civico che il terzo chiamato in causa.
Vinte le spese.
2.3. Il Tribunale, disattesa la domanda di nullità avanzata dall'attrice, accolta quella riconvenzionale spiegata dalle convenute e CP_1
dichiarata la nullità del rogito per difetto di causa in concreto, ha rigettato, altresì, l'istanza risarcitoria della Parte_1
per difetto di riscontro probatorio, bollando di inammissibilità, perché generiche, le istanze istruttorie di prova orale, e quella di ctu, perché esplorativa.
3. Con il gravame, affidato a cinque ordini di motivi, l'appellante lamenta erroneo rigetto dell'istanza risarcitoria (primo motivo); erroneo rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. (secondo motivo); omessa pronuncia sulla domanda risolutoria per inadempimento di controparte
(terzo motivo); erroneo rigetto della domanda risarcitoria avanzata in danno delle chiamate a rispondere in solido con il loro tecnico CP_1 di fiducia, Geom. (quarto motivo); erronea compensazione CP_3
delle spese di lite (quinto motivo).
3.1. Hanno resistito gli appellati, fatta eccezione del E_
, che, sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace.
[...]
3.2. Le appellate hanno reiterato, in via condizionata, la CP_1
domanda di garanzia in danno del e con unico motivo di CP_3
gravame incidentale, hanno denunciato omessa pronuncia in ordine alla invocata condanna al rilascio dell'area da parte della
[...]
CO
. All'udienza del 20.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dai
[...]
procuratori delle parti costituite, la causa veniva introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
4. Col primo motivo è sostanzialmente censurato il rigetto della domanda risarcitoria, motivato dal Tribunale sul rilievo che “La società attrice non ha provato la sussistenza del danno patito, né sotto il profilo del danno emergente né del lucro cessante (cfr. art. 1223 c.c.)
Ed invero, le voci di danno reclamate in citazione sono rimaste sul piano delle mere asserzioni, come peraltro confermato indirettamente dalla genericità della prova sul punto articolata ed alla quale non si sarebbe potuto sopperire con la richiesta Ctu, se si considera che avrebbe avuto il vietato carattere esplorativo. Ed invero, degli esborsi fatti, l'attrice non ha prodotto le relative fatture che non si rinvengono in atti, mancando il fascicolo di parte;
egualmente, della stipula dei contratti preliminari di vendita non vi è traccia” (V. pag. 7 della sentenza impugnata).
4.1. L'appellante ha opposto di aver fornito riscontro probatorio dei danni, mediante la produzione della fattura di fornitura del materiale edile necessario per dare esecuzione al pdc n. 41/2003 e mediante la risoluzione del preliminare di compravendita concluso con terzi, a seguito della quale ha dovuto restituire al promissario acquirente l'acconto di € 30.000,00.
Contesta la declaratoria di inammissibilità della prova orale, della quale invoca alla Corte l'ammissione, sulle circostanze di fatto capitolate da sub a) a sub k), nelle pagg. 18-20 dell'atto di appello.
4.2. Mette conto evidenziare che l'attrice, con il libello introduttivo il giudizio a quo, ha allegato tre voci di danno: a) danno emergente, rappresentato dalle spese sostenute per dare avvio ai lavori;
b) danno da risoluzione contrattuale dei preliminari stipulati con terzi;
c) danno all'immagine; invocandone il risarcimento, quantificato in complessivi €
1.500.000,00, “da determinarsi anche… secondo equità in base al prudente apprezzamento di questo giudicante” (V. conclusioni atto di citazione di primo grado).
Con il gravame, l'appellante ha considerevolmente ridimensionato l'istanza risarcitoria, quantificandola in complessivi € 400.000,00, fatta sempre salva la differente quantificazione secondo equità (V. conclusioni rassegnate nell'atto di appello).
4.3. Osserva il Collegio che, quanto al danno emergente, l'appellante non ha prodotto alcuna fattura di spesa, né ha documentato l'esborso economico sostenuto per dare avvio ai lavori.
Ed invero, il documento che sarebbe correlato all'acquisto del materiale edile, emesso dalla TRAVI SUD S.p.A., è rappresentato, in realtà, da un'offerta di fornitura, corredata da un D.d.T., e non già da una fattura quietanzata, attestante l'avvenuto esborso del relativo importo.
4.4. Quanto all'unico preliminare (e non già ai plurimi contratti, per come genericamente allegati da parte attrice) versato in atti, oltre alla restituzione al promissario acquirente della caparra ricevuta, non risulta documentato alcun danno conseguenziale alla asserita risoluzione consensuale.
4.5. Quanto al danno di immagine, l'istanza è risultata del tutto generica.
In tema di nesso causale, esistono due momenti diversi del giudizio civile, costituito il primo dalla ricostruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità, per il quale la problematica causale, detta della causalità materiale o di fatto, è analoga a quella penale di cui agli art. 40 e 41 c.p. ed il danno rileva solo come evento lesivo, ed il secondo, al quale va riferita la regola dell'art. 1223 c.c., che riguarda la determinazione dell'intero danno cagionato oggetto dell'obbligazione risarcitoria, attribuendosi rilievo (all'interno delle serie causali individuate) a quelle che, nel momento in cui si produce l'evento, non appaiono del tutto inverosimili, come richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici.
Sotto altro profilo, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tanto è consentito al Giudice il ricorso alla liquidazione equitativa, in quanto sia stata previamente dimostrata l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio.
È l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa.
E', dunque, jus receptum che la facoltà per il Giudice di liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: in primo luogo, che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato;
in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il Giudice abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) d'una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno (Cass. n. 4534/2017).
La Sezione, peraltro, ha già avuto modo di osservare che il potere di liquidare il danno in via equitativa conferito al Giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., e il suo esercizio dà luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno.
Il Giudice è pertanto tenuto a dare conto dell'esercizio dei propri poteri discrezionali, e perché la liquidazione equitativa non risulti arbitraria, è necessario che spieghi le ragioni del processo logico sul quale essa è fondata, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato, al fine di consentire il relativo controllo di logicità, coerenza e congruità (ex multis, Cass. n. 1579/2019).
4.6. In considerazione dei rilievi che precedono, risulta senz'altro condivisibile quanto affermato dal Tribunale in ordine alla natura, meramente esplorativa, della invocata ctu, reiterata anche nel presente grado.
Come pure, del tutto generica è risultata l'istanza di prova orale, diretta a fornire riscontro probatorio in ordine alla stipula di “diversi contratti preliminari di vendita”, acquisto di “materiale necessario per la realizzazione degli opifici”, affidamento a “consulenze tecniche ed amministrative per l'esatta esecuzione del contratto oggetto del presente giudizio” (capitolo a); “sul cantiere sono stati impiegati giornalmente quattro uomini” (capitolo g); il potenziale investimento in
“più proficui lavori” (capitolo j); l'obbligo di restituzione di “somme percepite a titolo di acconto per compromessi stipulati e non onorati”
(capitolo k).
Inconferenti risultano le circostanze capitolate sub b (acquisizione del parere sanitario), c (volturazione del PdC), e (sospensione dei lavori per ordine della PA), f (direzione dei lavori affidata al ), g (lavori CP_3
edili affidati alla , i (indagine Controparte_7
geologiche affidate a e Parte_2 Parte_3 Parte_4
).
[...]
Tra l'altro, per tutti i richiamati incarichi l'appellante ha omesso di fornire i rispettivi impegni di spesa;
sicché deve sostanzialmente condividersi la declaratoria di inammissibilità della prova orale, per come dichiarata dal Tribunale nella sentenza impugnata.
4.6. Il primo motivo è, dunque, rigettato.
5. Del pari infondato è il secondo motivo, con il quale l'appellante si duole della declaratoria di inammissibilità di indebito arricchimento, per difetto del requisito di sussidiarietà (art. 2042 c.c.).
La censura non si misura con i principi fissati, di recente, dalle SS. UU.
n. 33954/2023, con la quale si sono definiti i limiti della esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., che deve ritenersi senz'altro preclusa quando il rigetto della domanda principale, nel merito, è derivato – come nel caso di specie - dal mancato assolvimento dell'onere cui la legge subordina la difesa nell'interesse dell'impoverito (ad es. la mancata prova del danno subito in caso di responsabilità contrattuale).
6. È inammissibile il terzo motivo, con il quale l'appellante denuncia omessa pronuncia in ordine alla domanda di risoluzione per grave inadempimento delle CP_1
La pronuncia risolutoria è, nel caso di specie, preclusa dalla declaratoria di nullità del contratto, tra l'altro, giammai posta in discussione dalla stessa appellante. 7. Il quarto (responsabilità delle in solido con il ) ed il CP_1 CP_3
quinto motivo (compensazione delle spese di lite) sono assorbiti dal rigetto della domanda risarcitoria, siccome infondata in fatto ed in diritto.
8. Va dichiarata, invece, l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo spiegato dalle le quali hanno lamentato omessa CP_1
pronuncia sulla domanda di restituzione dell'area oggetto del contratto di permuta.
8.1. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 26.09.18.
Le appellanti incidentali si sono costituite nel presente grado solo nel gennaio 2020 e, dunque, ben oltre il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
8.2. Con il gravame incidentale, le hanno posto in discussione CP_1
capo di sentenza non attinto dall'appello principale: "l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale" (Cass. n.
6156/2018).
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che l'interesse delle all'impugnazione non è sorto per effetto del gravame proposto CP_1
dall'appellante principale, ma già in conseguenza dell'emanazione della sentenza.
Di conseguenza, ad avviso del Collegio, l'appello incidentale avrebbe dovuto essere proposto nei termini ordinari di impugnazione, senza possibilità di usufruire dei termini previsti dall'art. 334 c.p.c. per l'impugnazione incidentale tardiva.
Non può, dunque, consentirsi alla parte appellata di recuperare, mediante il gravame incidentale tardivo, la possibilità di effettuare un'impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza.
In definitiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 343, 370 e 371 c.p.c., sono inammissibili le impugnazioni incidentali tardive che investono un capo della sentenza non impugnato con quella principale e destinate a porre in discussione assetti di interessi non attinti da quest'ultima (Cass. n. 17614/2020).
9. Al rigetto dell'appello principale fa seguito la condanna dell'appellante, in favore delle appellate e dell'appellato CP_1
, delle spese del grado, che, tenuto conto del valore della CP_3
controversia (indeterminato, ma di complessità bassa), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n.
147/2022, sono liquidate, per ciascuna parte appellata, come da dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti del , rimasto E_
contumace.
10. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. 30.5.2012, n. 115, per il versamento, sia per l'appellante principale che per quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello principale e per il gravame incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 28.10.2019, da nei confronti di , Parte_1 CP_1 CP_2
, e;
nonché,
[...] Controparte_3 E_
sull'appello incidentale spiegato dalle avverso la sentenza n. CP_1 2865/2018 del G.U. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
E_
- rigetta l'appello principale;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore delle appellate CP_1
e dell'appellato , delle spese del presente grado, che liquida, CP_3
per ciascuna parte appellata, in complessivi € 8.469,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se ed in quanto dovuta;
- nulla per le spese nei confronti dell'intimato contumace,
[...]
; CP_4
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico sia di parte appellante principale sia di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello principale e per il gravame incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.02.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo