Art. 1.
I salariati dello Stato, ad eccezione di quelli dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono di ruolo e non di ruolo.
I salariati di ruolo, assunti cioe' stabilmente ed iscritti a matricola, vengono denominati operai permanenti.
I salariati non di ruolo, assunti cioe' a tempo, con contratti di lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario (in corso) ma rinnovabili e rescindibili, vengono denominati operai temporanei.
I salariati dello Stato, ad eccezione di quelli dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono di ruolo e non di ruolo.
I salariati di ruolo, assunti cioe' stabilmente ed iscritti a matricola, vengono denominati operai permanenti.
I salariati non di ruolo, assunti cioe' a tempo, con contratti di lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario (in corso) ma rinnovabili e rescindibili, vengono denominati operai temporanei.