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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 10/04/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 346 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 07.01.2025 e vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di legale rappresentate di Parte_1
, rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. DI LAURO MARIA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. FASULO GAETANO, giusta procura in
[...] atti;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il 17.08.2020, Parte_2 ha proposto opposizione ex art. 22 della legge 689/81 – Art. 6 del
[...]
D.Lgs 150/11 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 41/20 dell' Controparte_1
di Campobasso-Isernia, sede , di importo di € 7.950,20 (comprensiva di
[...] CP_1 spese di notifica), notificata in data 30.07.2020. A parere del ricorrente, l'ordinanza ingiunzione impugnata sarebbe viziata da:
- Nullità derivata per nullità del verbale di primo accesso ispettivo, recante l'indicazione di un accertamento totalmente diverso rispetto ai fatti oggetto di contestazione (controllo eseguito in data 18.2.2019 relativamente a un'attività di taglio di alberi in area boschiva nel comune di Bagnoli del Trigno, in luogo di attività di lavori di ristrutturazione in una villa sita in Capracotta in data 23.07.2019);
- Nel merito, da errore sul fatto in quanto il sig. sarebbe persona Persona_1 assolutamente sconosciuta al ricorrente, mentre il sig. ha avuto Parte_3 contatti con il ricorrente, ma non ha mai prestato lavoro in favore della
Parte_2
Si costitutiva l' controdeducendo alle argomentazioni della Controparte_2 ricorrente e chiedendo il rigetto della proposta opposizione. La causa, istruita con le produzioni documentali depositate dalle parti e con l'escussione del testimone giungeva alla discussione all'udienza del 07.01.2025, trattata Tes_1 in modalità cartolare.
*** 2. Il ricorso non merita di essere accolto per le ragioni che seguono. In via preliminare, non può essere accolta l'eccezione relativa alla nullità del verbale di primo accesso ispettivo, in uno a tutti gli atti preordinati e conseguenti, poiché inficiato da vizi sostanziali e formali nonché affetto da una serie di errori materiali e da illogicità della motivazione. Orbene, l'errore materiale nella trascrizione di alcuni elementi descrittivi della condotta riguardante, tra l'altro, solo la redazione del verbale di primo accesso ispettivo prot. n. 15301 del 25.07.2019 e non i contestuali e successivi atti endoprocedimentali della procedura ispettiva, era facilmente rilevabile dal destinatario con l'ordinaria diligenza sulla base degli elementi indicati correttamente nel provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale prot. n. 15302 del 25/07/2019, contestualmente notificato, dove sono indicati il luogo, la data e le modalità dell'accertamento, i lavoratori e le attività dagli stessi svolte in occasione del controllo dei Carabinieri presso l'immobile sito in Capracotta (IS) in via Santa Maria di Loreto nr 89. Pertanto, considerato che i lavoratori e sono stati trovati dai militari mentre erano Testimone_1 Persona_1 intenti a montare una scala in legno, considerate le dichiarazioni rese dai lavoratori trovati intenti al lavoro, considerato il materiale fotografico prodotto dai militari dell'Arma dei Carabinieri, nonché le risultanze del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e del verbale unico di accertamento e notificazione, si smentisce inequivocabilmente quanto asserito dal ricorrente relativamente al fatto che il verbale di primo accesso ispettivo si riferisca senza ombra di dubbio ad un controllo effettuato in data 18.02.2019 nel comune di Bagnoli del Trigno e riguardante lavori di taglio di un bosco. Poiché tale erronea indicazione non ha, in concreto, tratto in inganno il ricorrente né gli ha impedito di porre le opportune azioni a difesa del proprio diritto, non ha generato alcuna nullità, ma una mera irregolarità; anche nell'ottica del principio di dequotazione dei vizi meramente formali, sancito dall'art. 21 ocites l. 241/90, il dedotto motivo di illegittimità deve essere respinto.
Del tutto infondata è, poi, l'eccezione sollevata da controparte relativa all'asserita violazione del diritto di difesa per mancanza di indicazione nel provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale delle modalità e termini di impugnazione. Ed infatti, l'odierno opponente ha ampiamente esercitato il suo diritto di difesa proponendo ricorso amministrativo avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, nonché avverso il verbale di primo accesso ispettivo. Il predetto ricorso amministrativo ex art 14 D.Lgs 81/2008, con Decreto n. 50 del 10/09/2019 del Capo dell' veniva respinto poiché: “i fini della Controparte_3 verifica dei presupposti per la legittimità del provvedimento impugnato, le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori trovati ad operare i verbali e le risultanze del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale appaiono smentire inequivocabilmente quanto asserito dal ricorrente, laddove afferma che non vi sia stata alcuna verifica in Santa Maria di Loreto, n.89 da parte dei militari della stazione di Capracotta” e dato che “con valenza assorbente, ai fini della presente decisione, che le persone individuate sono state trovate dai militari mentre erano intente a montare una scala in legno”. In tale Decreto veniva comunicato, altresì, che il ricorrente aveva impugnato erroneamente il verbale di primo accesso che di per sé non è impugnabile. Infatti, il Ministero del lavoro con Circolare n. 41/2010, ha previsto che è il Verbale unico Controparte_4 conclusivo degli accertamenti che deve consentire ai destinatari l'acquisizione di certezze riguardo ai presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno determinato le conclusioni dei verbalizzanti così da consentire agli interessati di esercitare il diritto di difesa. Con nota del 16/07/2020 n. 11864 l' Controparte_3 comunicava che il suddetto Decreto era stato notificato al ricorrente presso
[...]
l'indirizzo indicato nel ricorso dove era risultato irreperibile e che tale ultima circostanza non aveva inficiato l'efficacia del Decreto atteso che lo stesso, ai sensi dell'art 14 del D.Lgs 81/08, era stato emanato nei quindici giorni successivi alla presentazione del ricorso. Pertanto, anche l'eccezione sollevata relativa al mancato riscontro del proposto ricorso è del tutto infondata. 3. Nel merito, in primo luogo, è opportuno premettere che è principio ormai consolidato quello secondo il quale l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 689/81 non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla P.A. ed all'opponente, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione ad un suo diverso fondamento, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'inesistenza di cause modificative od estintive di tali fatti (Cass.
9.7.1999 n. 7179, cfr. pure Cass. 18.5.2001, n. 6813, Cass.
8.6.2000 n. 7844, Cass. 22.6.1995 n. 7048, Cass. 13.3.1996 n. 2085). In sostanza, la cognizione del giudice si estende, nell'ambito delle deduzioni delle parti, all'esame del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per stabilire se sia fondata o meno. Sul piano metodologico, preme rilevare, quanto al problema del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, che se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatti dall'ispettorato non fanno mai prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni, è però altrettanto vero che ai sensi degli art. 2699-2700 c.c. gli stessi verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti. Più specificamente, la Corte di Cassazione ha da ultimo compiutamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. N. 166/2014). Di conseguenza, il verbale ispettivo ha valenza privilegiata relativamente ai soli fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichiarati all'ispettore da parte di terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso. 3. Tanto premesso, ritiene il giudicante che l' abbia fornito prova Controparte_3 sufficiente della sussistenza delle contestate violazioni. Va premesso che la violazione amministrativa contestata con l'opposta ordinanza ingiunzione è quella di cui all'art. 3, comma 3 e ter, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, co.1, D.L.vo 151/15, poiché: “ non ha comunicato al Centro per l'impiego competente preventivamente l'assunzione dei dipendenti trovati al lavoro i sigg.
[...]
01.06.76 a Mediolina (Marocco) e SA AK nt. Il 05.01.89 in Marocco”. Parte_4
Le asserzioni di parte ricorrente, il quale sostiene che il sig. sia persona Persona_1 assolutamente sconosciuta mentre il sig. sia una persona a lui nota ma non Testimone_1 lavoratore dipendente della falegnameria sono smentite dalle dichiarazioni Pt_2 rilasciate dai lavoratori durante il controllo dei Carabinieri, e anche dall'istruttoria testimoniale svolta nel presente processo. In particolare, ai carabinieri ha dichiarato:”Si, mi trovavo presso l'abitazione sita Testimone_1 in Capracotta via Santa Maria di Loreto nr 59 per montare il passamano della scala in legno che si trova all'interno della casa, in quanto svolgo la mansione di falegname. Oggi abbiamo iniziato con i lavori di fissaggio del passamano …..lavoro per conto della ditta Parte_2 con sede in Montaquila (IS) via Belvedere nr 1…non sono stato ancora assunto dal mio datore di lavoro e non sono stato ancora retribuito…..” ha dichiarato: “Si, mi trovavo Persona_1 presso l'abitazione sita in Capracotta vai Santa Maria di Loreto nr 59 per montare il passamano della scala in legno che si trova all'interno della casa…oggi abbiamo iniziato con i lavori di fissaggio del passamano ….lavoro per conto della ditta “ con sede in Parte_2
Montaquila (IS) via belvedere nr 1…lavoro con la ditta saltuariamente da più di una settimana…non sono stato ancora assunto dal mio datore di lavoro e non sono stato ancora retribuito…” La conferma della legittimità e fondatezza della violazione per l'utilizzo di lavoratori irregolari della ditta ricorrente è stata fornita dalla dichiarazione testimoniale del sig. all'udienza del 02.04.2024. che ha confermato le circostanza già riferite nella Testimone_1 dichiarazione già resa ai Carabinieri della Stazione di Capracotta in data 23/7/2019 ovvero di prestare attività lavorativa subordinata in un'abitazione di Capracotta seguendo ordini e direttive del sig. , precisando di lavorare con il sig. , Parte_2 Persona_1 anch'esso sul luogo di lavoro per eseguire direttive di lavoro impartite dal (“Io ho Pt_2 lavorato per la falegnameria di e nel 2020 per quattro o cinque mesi, ma non Parte_2 Pt_2 ricordo in quali mesi. Facevo il falegname, io pensavo di essere stato assunto ma non ero stato assunto;
l'hanno scoperto i carabinieri. È successo quando mi sono recato per lavoro in una casa dove dovevo occuparmi delle scale;
a me hanno dato il numero civico della casa dove dovevo andare a lavorare, e quando ho trovato la casa e stavo scaricando il materiale (avevo il furgone con gli attrezzi) mi hanno fermato i carabinieri. ADR: preciso che non ricordo neanche precisamente l'anno, potrebbe essere stato il 2019; confermo il contenuto della deposizione dei carabinieri del 2019. Ero al lavoro con il sig.
). Persona_1
L'esito della prova testimoniale ha fatto emergere gli indici tipici della subordinazione: continuità della prestazione, accordo tra le parti per il pagamento della retribuzione e, soprattutto, nonché la soggezione al potere direttivo datoriale nell'esecuzione della prestazione concordata. Dunque, il ricorso deve essere rigettato. 4. Le spese di causa – che nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione sono regolate secondo la ordinaria disciplina del processo civile (cfr. Cass. 18.7.2000 n. 9446, Cass. 3027/93, Cass. 4212/92 e altre) e possono liquidarsi anche di ufficio (cfr. Cass. 21.4.1990 n. 3346; conforme Cass. 6333/85) – seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- condanna , in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Parte_2
a rifondere all' Parte_2 Controparte_5 le spese di causa, liquidate in euro 2.697,00 per
[...] compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e c.p.a. Così deciso in Isernia, il 10.04.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 346 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 07.01.2025 e vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di legale rappresentate di Parte_1
, rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. DI LAURO MARIA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. FASULO GAETANO, giusta procura in
[...] atti;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il 17.08.2020, Parte_2 ha proposto opposizione ex art. 22 della legge 689/81 – Art. 6 del
[...]
D.Lgs 150/11 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 41/20 dell' Controparte_1
di Campobasso-Isernia, sede , di importo di € 7.950,20 (comprensiva di
[...] CP_1 spese di notifica), notificata in data 30.07.2020. A parere del ricorrente, l'ordinanza ingiunzione impugnata sarebbe viziata da:
- Nullità derivata per nullità del verbale di primo accesso ispettivo, recante l'indicazione di un accertamento totalmente diverso rispetto ai fatti oggetto di contestazione (controllo eseguito in data 18.2.2019 relativamente a un'attività di taglio di alberi in area boschiva nel comune di Bagnoli del Trigno, in luogo di attività di lavori di ristrutturazione in una villa sita in Capracotta in data 23.07.2019);
- Nel merito, da errore sul fatto in quanto il sig. sarebbe persona Persona_1 assolutamente sconosciuta al ricorrente, mentre il sig. ha avuto Parte_3 contatti con il ricorrente, ma non ha mai prestato lavoro in favore della
Parte_2
Si costitutiva l' controdeducendo alle argomentazioni della Controparte_2 ricorrente e chiedendo il rigetto della proposta opposizione. La causa, istruita con le produzioni documentali depositate dalle parti e con l'escussione del testimone giungeva alla discussione all'udienza del 07.01.2025, trattata Tes_1 in modalità cartolare.
*** 2. Il ricorso non merita di essere accolto per le ragioni che seguono. In via preliminare, non può essere accolta l'eccezione relativa alla nullità del verbale di primo accesso ispettivo, in uno a tutti gli atti preordinati e conseguenti, poiché inficiato da vizi sostanziali e formali nonché affetto da una serie di errori materiali e da illogicità della motivazione. Orbene, l'errore materiale nella trascrizione di alcuni elementi descrittivi della condotta riguardante, tra l'altro, solo la redazione del verbale di primo accesso ispettivo prot. n. 15301 del 25.07.2019 e non i contestuali e successivi atti endoprocedimentali della procedura ispettiva, era facilmente rilevabile dal destinatario con l'ordinaria diligenza sulla base degli elementi indicati correttamente nel provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale prot. n. 15302 del 25/07/2019, contestualmente notificato, dove sono indicati il luogo, la data e le modalità dell'accertamento, i lavoratori e le attività dagli stessi svolte in occasione del controllo dei Carabinieri presso l'immobile sito in Capracotta (IS) in via Santa Maria di Loreto nr 89. Pertanto, considerato che i lavoratori e sono stati trovati dai militari mentre erano Testimone_1 Persona_1 intenti a montare una scala in legno, considerate le dichiarazioni rese dai lavoratori trovati intenti al lavoro, considerato il materiale fotografico prodotto dai militari dell'Arma dei Carabinieri, nonché le risultanze del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e del verbale unico di accertamento e notificazione, si smentisce inequivocabilmente quanto asserito dal ricorrente relativamente al fatto che il verbale di primo accesso ispettivo si riferisca senza ombra di dubbio ad un controllo effettuato in data 18.02.2019 nel comune di Bagnoli del Trigno e riguardante lavori di taglio di un bosco. Poiché tale erronea indicazione non ha, in concreto, tratto in inganno il ricorrente né gli ha impedito di porre le opportune azioni a difesa del proprio diritto, non ha generato alcuna nullità, ma una mera irregolarità; anche nell'ottica del principio di dequotazione dei vizi meramente formali, sancito dall'art. 21 ocites l. 241/90, il dedotto motivo di illegittimità deve essere respinto.
Del tutto infondata è, poi, l'eccezione sollevata da controparte relativa all'asserita violazione del diritto di difesa per mancanza di indicazione nel provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale delle modalità e termini di impugnazione. Ed infatti, l'odierno opponente ha ampiamente esercitato il suo diritto di difesa proponendo ricorso amministrativo avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, nonché avverso il verbale di primo accesso ispettivo. Il predetto ricorso amministrativo ex art 14 D.Lgs 81/2008, con Decreto n. 50 del 10/09/2019 del Capo dell' veniva respinto poiché: “i fini della Controparte_3 verifica dei presupposti per la legittimità del provvedimento impugnato, le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori trovati ad operare i verbali e le risultanze del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale appaiono smentire inequivocabilmente quanto asserito dal ricorrente, laddove afferma che non vi sia stata alcuna verifica in Santa Maria di Loreto, n.89 da parte dei militari della stazione di Capracotta” e dato che “con valenza assorbente, ai fini della presente decisione, che le persone individuate sono state trovate dai militari mentre erano intente a montare una scala in legno”. In tale Decreto veniva comunicato, altresì, che il ricorrente aveva impugnato erroneamente il verbale di primo accesso che di per sé non è impugnabile. Infatti, il Ministero del lavoro con Circolare n. 41/2010, ha previsto che è il Verbale unico Controparte_4 conclusivo degli accertamenti che deve consentire ai destinatari l'acquisizione di certezze riguardo ai presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno determinato le conclusioni dei verbalizzanti così da consentire agli interessati di esercitare il diritto di difesa. Con nota del 16/07/2020 n. 11864 l' Controparte_3 comunicava che il suddetto Decreto era stato notificato al ricorrente presso
[...]
l'indirizzo indicato nel ricorso dove era risultato irreperibile e che tale ultima circostanza non aveva inficiato l'efficacia del Decreto atteso che lo stesso, ai sensi dell'art 14 del D.Lgs 81/08, era stato emanato nei quindici giorni successivi alla presentazione del ricorso. Pertanto, anche l'eccezione sollevata relativa al mancato riscontro del proposto ricorso è del tutto infondata. 3. Nel merito, in primo luogo, è opportuno premettere che è principio ormai consolidato quello secondo il quale l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 689/81 non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla P.A. ed all'opponente, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione ad un suo diverso fondamento, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'inesistenza di cause modificative od estintive di tali fatti (Cass.
9.7.1999 n. 7179, cfr. pure Cass. 18.5.2001, n. 6813, Cass.
8.6.2000 n. 7844, Cass. 22.6.1995 n. 7048, Cass. 13.3.1996 n. 2085). In sostanza, la cognizione del giudice si estende, nell'ambito delle deduzioni delle parti, all'esame del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per stabilire se sia fondata o meno. Sul piano metodologico, preme rilevare, quanto al problema del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, che se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatti dall'ispettorato non fanno mai prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni, è però altrettanto vero che ai sensi degli art. 2699-2700 c.c. gli stessi verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti. Più specificamente, la Corte di Cassazione ha da ultimo compiutamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. N. 166/2014). Di conseguenza, il verbale ispettivo ha valenza privilegiata relativamente ai soli fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichiarati all'ispettore da parte di terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso. 3. Tanto premesso, ritiene il giudicante che l' abbia fornito prova Controparte_3 sufficiente della sussistenza delle contestate violazioni. Va premesso che la violazione amministrativa contestata con l'opposta ordinanza ingiunzione è quella di cui all'art. 3, comma 3 e ter, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, co.1, D.L.vo 151/15, poiché: “ non ha comunicato al Centro per l'impiego competente preventivamente l'assunzione dei dipendenti trovati al lavoro i sigg.
[...]
01.06.76 a Mediolina (Marocco) e SA AK nt. Il 05.01.89 in Marocco”. Parte_4
Le asserzioni di parte ricorrente, il quale sostiene che il sig. sia persona Persona_1 assolutamente sconosciuta mentre il sig. sia una persona a lui nota ma non Testimone_1 lavoratore dipendente della falegnameria sono smentite dalle dichiarazioni Pt_2 rilasciate dai lavoratori durante il controllo dei Carabinieri, e anche dall'istruttoria testimoniale svolta nel presente processo. In particolare, ai carabinieri ha dichiarato:”Si, mi trovavo presso l'abitazione sita Testimone_1 in Capracotta via Santa Maria di Loreto nr 59 per montare il passamano della scala in legno che si trova all'interno della casa, in quanto svolgo la mansione di falegname. Oggi abbiamo iniziato con i lavori di fissaggio del passamano …..lavoro per conto della ditta Parte_2 con sede in Montaquila (IS) via Belvedere nr 1…non sono stato ancora assunto dal mio datore di lavoro e non sono stato ancora retribuito…..” ha dichiarato: “Si, mi trovavo Persona_1 presso l'abitazione sita in Capracotta vai Santa Maria di Loreto nr 59 per montare il passamano della scala in legno che si trova all'interno della casa…oggi abbiamo iniziato con i lavori di fissaggio del passamano ….lavoro per conto della ditta “ con sede in Parte_2
Montaquila (IS) via belvedere nr 1…lavoro con la ditta saltuariamente da più di una settimana…non sono stato ancora assunto dal mio datore di lavoro e non sono stato ancora retribuito…” La conferma della legittimità e fondatezza della violazione per l'utilizzo di lavoratori irregolari della ditta ricorrente è stata fornita dalla dichiarazione testimoniale del sig. all'udienza del 02.04.2024. che ha confermato le circostanza già riferite nella Testimone_1 dichiarazione già resa ai Carabinieri della Stazione di Capracotta in data 23/7/2019 ovvero di prestare attività lavorativa subordinata in un'abitazione di Capracotta seguendo ordini e direttive del sig. , precisando di lavorare con il sig. , Parte_2 Persona_1 anch'esso sul luogo di lavoro per eseguire direttive di lavoro impartite dal (“Io ho Pt_2 lavorato per la falegnameria di e nel 2020 per quattro o cinque mesi, ma non Parte_2 Pt_2 ricordo in quali mesi. Facevo il falegname, io pensavo di essere stato assunto ma non ero stato assunto;
l'hanno scoperto i carabinieri. È successo quando mi sono recato per lavoro in una casa dove dovevo occuparmi delle scale;
a me hanno dato il numero civico della casa dove dovevo andare a lavorare, e quando ho trovato la casa e stavo scaricando il materiale (avevo il furgone con gli attrezzi) mi hanno fermato i carabinieri. ADR: preciso che non ricordo neanche precisamente l'anno, potrebbe essere stato il 2019; confermo il contenuto della deposizione dei carabinieri del 2019. Ero al lavoro con il sig.
). Persona_1
L'esito della prova testimoniale ha fatto emergere gli indici tipici della subordinazione: continuità della prestazione, accordo tra le parti per il pagamento della retribuzione e, soprattutto, nonché la soggezione al potere direttivo datoriale nell'esecuzione della prestazione concordata. Dunque, il ricorso deve essere rigettato. 4. Le spese di causa – che nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione sono regolate secondo la ordinaria disciplina del processo civile (cfr. Cass. 18.7.2000 n. 9446, Cass. 3027/93, Cass. 4212/92 e altre) e possono liquidarsi anche di ufficio (cfr. Cass. 21.4.1990 n. 3346; conforme Cass. 6333/85) – seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- condanna , in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Parte_2
a rifondere all' Parte_2 Controparte_5 le spese di causa, liquidate in euro 2.697,00 per
[...] compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e c.p.a. Così deciso in Isernia, il 10.04.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il giudice Elvira Puleio