Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 1
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha, comunque, l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che egli è tenuto ad accoglierla (o rigettarla) qualora ritenga provato (o meno) il credito dedotto, e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/1999, n. 5055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5055 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CRONACA COMASCA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. DE SANCTIS 15, presso l'avvocato A. PELLEGRINI, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO SIMONE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DI GR Sdf;
- intimata -
avverso la sentenza n. 955/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 28/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/99 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giugno 1988, la Cronaca Comasca s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo in data 14 maggio 1988, con cui il Presidente del Tribunale di Como le ingiungeva di pagare alla ricorrente ditta FI s.d.f. la somma capitale di lire 91.177.576, oltre accessori, quale residuo corrispettivo insoluto di eseguite commesse tipografiche.
Nel contraddittorio dell'opposta ditta FI, che al termine dell'istruttoria riduceva il credito azionato alla minor somma capitale di lire 82.994.060, l'adito Tribunale di Como, con sentenza del 16 novembre 1992, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la Cronaca Comasca s.r.l. al pagamento del credito in oggetto nella misura di lire 37.858.060, oltre accessori, nonché alla rifusione delle spese processuali.
Avverso tale pronuncia proponevano gravame, innanzi alla Corte d'Appello di Milano, sia la Cronaca Comasca s.r.l. in via principale, che la ditta FI in via incidentale. Con sentenza depositata il 28 marzo 1997, la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello principale, e, in accoglimento parziale dell'appello incidentale, riformava in parte la sentenza impugnata, condannando la Cronaca Comasca s.r.l. al pagamento della somma capitale di lire 44.210.060, oltre accessori. Le spese del gravame erano poste a carico della stessa Cronaca Comasca s.r.l.. A motivo della decisione, la Corte d'Appello di Milano esponeva che: a) infondata era la pretesa inammissibilità della domanda della ditta FI, giusta la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non richiede la formulazione di espressa domanda di condanna dell'opponente quanto al credito monitoriamente azionato, che, peraltro, può essere richiesto dalle parte in misura ridotta in corso di causa;
b) che la società Cronaca Comasca aveva via via sostenuto in corso di causa tesi difensive mutanti e mai definitive, dalla prospettazione iniziale di un suo debito per lire 37.794.060 a quella finale di un debito di sole lire 414.060, non senza addirittura delineare un proprio controcredito;
c) che, partendo da un oramai pacifico debito iniziale di complessive lire 167.642.516, ad una ricostruzione delle contrapposte partite, coerente ai dati positivi acquisiti in atti, e tenuto conto esclusivamente delle imputazioni legittime effettuate od oggettivamente correlate, risultava a carico della società Cronaca Comasca il debito di lire 44.210.060, oltre interessi;
d) che la condanna della società Cronaca Comasca al pagamento delle spese processuali accedeva all'esito del giudizio, nel quale era rimasta soccombente in misura del tutto prevalente.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la Cronaca Comasca s.r.l., formulando tre motivi.
L'intimata ditta FI s.d.f. non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato "Eccezione di inammissibilità e decadenza della domanda di condanna della FI - Violazione art.167 cpc - Carenza di motivazioni - contraddittorietà - falsa applicazione di legge e dell'art. 184 cpc", la ricorrente società Cronaca Comasca censura la sentenza della Corte d'Appello di Milano, al pari di quella di prima istanza, per essersi pronunciata sulla domanda "riconvenzionale" di pagamento del credito in misura ridotta rispetto a quella di cui al decreto ingiuntivo opposto, che la ditta FI aveva intempestivamente formulato per la prima volta nel corso del giudizio di primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni.
Il motivo è infondato.
In effetti, la sentenza impugnata ha ritenuto ammissibile la contestata domanda della ditta FI, argomentando che la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non richiede da parte opposta la formulazione di espressa domanda di condanna dell'opponente al pagamento del credito monitoriamente azionato, che, peraltro, può essere richiesto in misura ridotta in corso di causa.
Non è rinvenibile, dunque, alcun vizio di motivazione sul punto, che pure la ricorrente denuncia in termini di carenza e di contraddittorietà. D'altro canto, e "in parte qua", la sentenza impugnata è immune dalle violazioni delle norme di diritto, che la ricorrente afferma in ragione di una supposta natura "riconvenzionale" della domanda che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opposta abbia a svolgere per il pagamento del credito monitoriamente azionato, e sia in ragione dell'assunta possibilità che il giudizio di opposizione all'ingiunzione abbia ad oggetto soltanto l' accertamento della validità del decreto ingiuntivo.
In vero, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, è costantemente affermato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche a quello della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha l'obbligo comunque di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto, e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo (v. ex plurimis, in termini, Cass. n. 13027/95 e n. 3628/87). Il sistema codicistico di rito costruisce il procedimento di opposizione all'ingiunzione non come mero giudizio di accertamento della validità del decreto ingiuntivo, ma come ordinario processo di cognizione, che ha inizio con il ricorso del creditore, che contiene in sè sia l'azione sommaria e sia quella ordinaria, emergente di fronte all'eventuale opposizione;
e, nel giudizio di opposizione, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (v. ex plurimis, in termini, Cass. s.u. n. 7448/93). Con il secondo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione di legge - insussistenza della prova omessa - insufficiente e contraddittoria motivazione - omesso esame dei documenti", la ricorrente società Cronaca Comasca censura la sentenza della Corte d'Appello di Milano per aver mancato, all'esito di una ricostruzione delle contrapposte partite (che la stessa ricorrente accetta per il resto), di conteggiare alcune somme in deduzione del debito accertato a suo carico per complessive lire 44.210.060, e in particolare: gli importi di lire 12.648.000 e lire 14.688.000, corrisposti con assegni circolari n.8892 del 9.7.1986, il primo, e n.9161 del 26.8.1986, il secondo;
l'importo di lire 10.000.000 corrisposto in contanti per il pagamento della fattura n. 153/86; l'importo di lire 416.000 di cui alla quietanza 13.1.1987 per la superiore e complessiva somma di lire 20.000.000.
In effetti, la sentenza impugnata ha escluso la deduzione degli importi sopraindicati ed è pervenuta all'accertamento del debito di lire 44.210.060 (oltre interessi) della società Cronaca Comasca, in forza del materiale probatorio acquisito, all'esito di una ricostruzione delle contrapposte partite, tenendo conto esclusivamente delle imputazioni rese, e partendo dall'ormai indiscussa definizione di un complessivo ed iniziale debito di lire 167.642.516 della stessa società, che in corso di causa aveva via via sostenuto tesi mutanti e mai definitive, dalla prospettazione iniziale di un suo residuo debito per lire 39.794.060 a quella successiva di un debito di sole lire 414.060, non senza addirittura delineare infine un proprio credito.
Il motivo è inammissibile.
In vero, e al di là della sua rubrica, con il motivo esposto la ricorrente contrappone segnatamente una propria valutazione delle risultanze processuali a quella svolta nella sentenza impugnata, così prospettando il riesame del merito della controversia, che non è consentito in sede di legittimità.
D'altro canto, tale contrapposizione è sviluppata anche in forma di incongruità ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata per asserito difetto di valutazione di risultanze processuali, che però non vengono precisate quanto ad elementi di individuazione e soprattutto quanto a contenuto, così da non consentire a questa Corte, cui è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la dovuta decisività delle stesse risultanze sulla base del ricorso per cassazione, che è informato a principio di autosufficienza (v. Cass. n. 1860/92, n. 1161/95, e Cass. s.u. n. 265/97). Con il terzo motivo, rubricato "In punto spese", la ricorrente società Cronaca Comasca censura la sentenza della Corte d'appello di Milano, oltre quella di primo grado, per averla condannata al pagamento per intero delle spese processuali senza congrua motivazione e pur essendovi stata in giudizio reciproca soccombenza. Il motivo è inammissibile.
In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, e, nel caso di compensazione, quando la motivazione adottata dal giudice di merito sia illogica o erronea (v. ex plurimis Cass. n. 5174/97, n. 7535/93, n. 12657/92). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, deve provvedersi come da dispositivo, e, in difetto di costituzione dell'intimato, non v'è luogo a provvedere sulle spese dell'odierno giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo;
nulla per le spese. Così deciso il 22.2.1999, in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile.