Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/1999, n. 5055
CASS
Sentenza 25 maggio 1999

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L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha, comunque, l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che egli è tenuto ad accoglierla (o rigettarla) qualora ritenga provato (o meno) il credito dedotto, e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/1999, n. 5055
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5055
Data del deposito : 25 maggio 1999

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