Versione
7 settembre 2003
7 settembre 2003
Art. 4. (Modifica all'articolo 416 del codice penale). 1. Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale e' aggiunto il seguente:
"Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 416 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.».
"Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 416 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.».
Commentari • 2
- 1. Il delitto di associazione a delinquereMarco Vitali · https://www.diritto.it/ · 14 dicembre 2023 · 3.777981
[…] Il sesto comma, aggiunto con l'articolo 4 della legge 228 del 2003, ha introdotto nell'articolo 416 del Codice Penale una nuova aggravante ad effetto speciale nel caso in cui l'associazione per delinquere sia stata costituita con lo scopo di porre in essere i reati previsti dagli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi) del Codice Penale, nonché dell'articolo 12 comma 3 bis del Testo Unico sull'Immigrazione (disposizioni contro le immigrazioni illegali). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Brescia, sez. I, sentenza 26/08/2024, n. 716Provvedimento: Pubblicato il 26/08/2024 N. 00716/2024 REG.PROV.COLL. N. 00963/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 963 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Piselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Bergamo, in persona del Ministro e del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale …Leggi di più...
- difetto di presupposto·
- principio di proporzionalità·
- art. 67 d.lgs. 159/2011·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 51 c.p.p.·
- retroattività norma penale·
- comunicazione antimafia interdittiva·
- riabilitazione·
- misura di prevenzione·
- eccesso di potere