Articolo 4 della Legge 11 agosto 2003, n. 228
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 settembre 2003
Art. 4. (Modifica all'articolo 416 del codice penale). 1. Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale e' aggiunto il seguente:
"Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 416 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.».
Entrata in vigore il 7 settembre 2003
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