Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/1998, n. 1706
CASS
Sentenza 8 maggio 1998

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Il "processo di merito", che costituisce il limite temporale entro il quale il pubblico ministero può chiedere al giudice il sequestro conservativo, a norma dell'art. 316, primo comma, cod. proc. pen., non può considerarsi esaurito con la sola lettura del dispositivo della sentenza di appello, ma solo con il deposito della sentenza, formalità che conclude il processo di merito. Ed infatti, l'art. 548 cod. proc. pen., relativo al deposito della sentenza di primo grado, applicabile anche al giudizio di appello in forza della generale norma di rinvio di cui all'art. 598 cod. proc. pen., pur essendo collocato tra gli "atti successivi alla deliberazione", è pur sempre appartenente alla fase del giudizio, che pertanto non può dirsi concluso se non al momento del deposito della sentenza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/1998, n. 1706
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1706
Data del deposito : 8 maggio 1998

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