Sentenza 8 maggio 1998
Massime • 1
Il "processo di merito", che costituisce il limite temporale entro il quale il pubblico ministero può chiedere al giudice il sequestro conservativo, a norma dell'art. 316, primo comma, cod. proc. pen., non può considerarsi esaurito con la sola lettura del dispositivo della sentenza di appello, ma solo con il deposito della sentenza, formalità che conclude il processo di merito. Ed infatti, l'art. 548 cod. proc. pen., relativo al deposito della sentenza di primo grado, applicabile anche al giudizio di appello in forza della generale norma di rinvio di cui all'art. 598 cod. proc. pen., pur essendo collocato tra gli "atti successivi alla deliberazione", è pur sempre appartenente alla fase del giudizio, che pertanto non può dirsi concluso se non al momento del deposito della sentenza.
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- 1. Il sequestro conservativo nel procedimento penale in riferimento alla posizione processuale della parte civile: profili teorici e casi praticiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 ottobre 2012
- 2. Il sequestro conservativo nel procedimento penale in riferimento alla posizione processuale della parte civile: profili teorici e casi pratici.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 ottobre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/1998, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 8 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 8/05/1998
1. Dott. Francesco Trifone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Adalberto Albamonte Consigliere N.1706
3. Dott. Giuseppe La Greca Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N.8045/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SA RO, n. a Milano il 6 luglio 1962.
avverso la ordinanza in data 10 dicembre 1997 del Tribunale di Milano Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
A seguito di richiesta del pubblico ministero, intesa a soddisfare le spese di giustizia, la Corte di appello di Milano emetteva in data 16 ottobre 1997 decreto di sequestro conservativo di una imbarcazione appartenente a SA RO, condannato, a seguito della sentenza della stessa Corte in data 11 luglio 1997, ad anni sei di reclusione e lire 70 milioni di multa per reati in materia di stupefacenti.
Il Tribunale di Milano, adito su richiesta di riesame ex art.324 c.p.p., confermava, con ordinanza in data 10 dicembre 1997, il decreto predetto. Osservava il Tribunale che legittimamente la Corte aveva provveduto sulla richiesta, in quanto alla data del provvedimento di sequestro non poteva dirsi ancora esaurita la fase di merito, essendo stato proposto ricorso avverso la sentenza di appello solo in data 28 ottobre 1997.
Quanto al periculum in mora, rilevava il Tribunale che il LA aveva cercato di vendere il natante mentre era detenuto, e che, a fronte dell'ingente debito verso l'erario, la garanzia offerta da tale bene poteva andare facilmente dispersa se egli, assuntore abituale di cocaina, fosse riuscito a monetizzarlo. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Il LA, a mezzo del difensore, lamentando la violazione della legge processuale (art. 316 c.p.p.), in quanto il decreto di sequestro era stato emesso dopo la conclusione del processo di merito, essendo stata già pronunciata la sentenza in grado di appello.
Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia il difetto di motivazione in ordine al periculum in mora, non avendo il Tribunale tenuto conto delle argomentazioni difensive e, in particolare, del fatto che il LA aveva chiesto l'autorizzazione a fare entrare in carcere un notaio proprio alla Corte di appello, pur potendo rivolgersi semplicemente al direttore del carcere, il che escludeva che egli intendesse sopprimere il bene.
Diritto
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, va rilevato che il sequestro conservativo può essere richiesto "in ogni stato e grado del processo di merito" (art. 316 comma 1 c.p.p.). Ora, nella specie, la richiesta del pubblico ministero è intervenuta prima del deposito della sentenza di appello, formalità che conclude il processo di merito.
Al riguardo va infatti sottolineato che l'art. 548 c.p.p. ("Deposito della sentenza"), applicabile anche al giudizio di appello in forza della norma generale di rinvio di cui all'art. 598 c.p.p., pur essendo collocato tra gli "Atti successivi alla deliberazione", è pur sempre appartenente alla fase del giudizio del processo di merito (Libro VII), che pertanto non può dirsi concluso se non al momento del deposito della sentenza.
Non rileva, dunque, che la richiesta sia intervenuta dopo la lettura del dispositivo in udienza.
Infondato è anche il secondo motivo: il fatto che il ricorrente avesse chiesto alla stessa Corte di appello l'autorizzazione a ricevere in carcere la visita del notaio non incide per nulla sulla validità logica dell'osservazione del Tribunale secondo cui tale visita era indice del concreto pericolo che il LA potesse alienare il natante, bene che serviva a garantire il soddisfacimento degli ingenti crediti vantati dall'erario nei confronti del condannato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1998