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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/01/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.L. n. 84/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento portante il n. 84 degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promosso da
Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Renato Negroni per mandato generale alle liti del 4/8/2017 in notar ed Per_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Marino, corso Vittoria Colonna n. 4 parte ricorrente
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Silvia Zecchini per mandato generale alle liti del 23/1/2023 in notar ed Per_2 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' sito in Asti, via F.lli Rosselli CP_2
n. 22 parte resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni: per parte ricorrente: come in ricorso per parte resistente: come in memoria di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/01/2023 la società in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' e proponeva opposizione avvero l'avviso di addebito n. CP_1
39720220020417785000 notificato il 14/12/2022 per l'importo di € 39.574,03 con cui l'Istituto aveva proceduto al recupero contributivo per il periodo gennaio 2016 – novembre 2017, chiedendone l'annullamento.
A sostegno della domanda eccepiva gradatamente:
1 R.G.L. n. 84/2023
1. la prescrizione delle avverse pretese creditorie;
2. la nullità del titolo impugnato per inesistenza della motivazione per relationem;
3. l'infondatezza delle contestazioni mosse;
4. errata quantificazione delle somme pretese.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' che contestava CP_1 la fondatezza delle eccezioni formali sollevate e ribadiva la correttezza dei rilievi ispettivi, domandando conseguentemente il rigetto dell'opposizione.
La controversia veniva istruita con acquisizione documentale e con l'esame indotti da parte resistente;
indi all'udienza del 15/11/2024 i procuratori delle parti discutevano la causa, che, sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti defensionali, è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La pretesa creditoria trae origine dal verbale unico di accertamento n. 2021009105 del 7/3/2022 con il quale sono state accertate plurime inadempienze contributive consistenti;
a. nell'erroneo inquadramento del personale della (poi ) impiegato Parte_2 Parte_1 sia presso il punto vendita di Asti con insegna “Acqua e Sapone” nel periodo 1/1/2016 –
30/11/2017 sia presso i punti vendita della provincia di Torino con insegna “Acqua e
Sapone” nel periodo 1/3/2017 – 30/11/2017, in quanto assunto con livelli contrattuali non rispondenti alle effettive mansioni disimpegnate:
b. nel mancato versamento contributivo per lo straordinario giornaliero espletato dal personale della (poi ) impiegato presso il punto vendita di Asti in Parte_2 Parte_1 relazione al periodo 1/1/2016 – 30/11/2017.
1.2. Giova, inoltre, precisare che:
- per la posizione dei lavoratori impiegati in provincia di Torino l'omissione scaturisce dall'accertamento ispettivo conclusosi in data 1/10/2018 con il verbale n.
20180000461/DDL quanto al periodo maggio 2014 / febbraio 2017, nel quale viene precisato che il reinquadramento dei dipendenti è stato disposto dagli ispettori sulla base del CCNL commercio, applicato dall'azienda, con passaggio per i commessi dal V livello al IV livello, decorsi 18 mesi dall'assunzione, e per i responsabili dei negozi con inquadramento nel III livello;
-l'eccedenza oraria è quantificata in 30 minuti di lavoro straordinario al giorno e tre ore settimanali parametrate su sei giorni lavorativi, sostanzialmente sulla base del fatto che
2 R.G.L. n. 84/2023
agli addetti era richiesto di anticipare la prestazione rispetto all'inizio del turno (cfr. verbale di accertamento in atti).
2. Tanto premesso, in primo luogo non può dirsi sussistente l'omissione contributiva concernente la prestazione straordinaria giornaliera.
Tutti i testi escussi, nel confermare quanto dichiarato in sede ispettiva, hanno concordemente riferito che le timbrature avvenivano in coincidenza con l'inizio e la cessazione della prestazione (teste : “noi dipendenti della società ricorrente Tes_1 procedevamo alla timbratura appena arrivati in negozio, quindi ci cambiavamo, attività che richiedeva qualche minuto in quanto dovevamo togliere le scarpe e indossare la maglia fornitaci, e dopo svolgevamo le attività di preparazione all'apertura del negozio, come aprire la cassa, alzare le serrande ed altro. A fine giornata timbravamo dopo aver terminato le attività di chiusura della cassa e del negozio e solo dopo ci cambiavamo”; teste : “preciso che la timbratura avveniva appena arrivati in negozio e solo dopo Tes_2 indossavamo la polo o la felpa che ci erano state fornite e procedevamo all'avvio delle operazioni di apertura del punto vendita. Se il turno coincideva con la chiusura del negozio, la timbratura avveniva a conclusione di tutte le operazioni di chiusura, ivi Tes_ compreso il riordino dei locali”; teste : “tengo a precisare che arrivati in negozio dopo la timbratura dovevamo indossare la maglia fornitaci e subito cominciavate a lavorare, ossia procedere a svolgere i compiti assegnati”).
2.1. Né dell'esame del verbale di accertamento può ritenersi che il rilievo ispettivo poggi su una analisi comparativa tra i dati riportati sulle buste paga e quelli risultanti dalle timbrature.
Si aggiunga che nemmeno rilevano ai presenti fini le considerazioni personali espresse Tes_ dai testi escussi (“Tuttavia, regalavamo 30 minuti all'azienda, poiché non ci venivano riconosciuti in busta paga”) e (“Preciso che nulla mi è stato mai corrisposto in caso Tes_2 di sforamento dell'orario fissato per la chiusura del locale ovvero in relazione alla presenza in negozio nei 15 minuti precedenti l'orario di apertura del negozio. Si tratta di circostanza che ho verificato dalle buste paga. Lo stesso accadeva nel caso di turni spezzati ossia con la pausa pranzo di due ore”), i cui generici apprezzamenti confliggono con dati esposti nei listini paga versati in atti, tutti sottoscritti per quietanza, che attestano la sistematica erogazione del compenso per il lavoro straordinario per un numero significativamente alto di ore nell'arco di ciascun mese, comparabile con i rilievi svolti dal personale ispettivo.
3 R.G.L. n. 84/2023
3. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla pretesa contributiva fondata sul reinquadramento dei lavoratori operato dagli ispettori.
Devono in merito richiamarsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha precisato come “In ragione dell'autonomia del rapporto previdenziale e dell'indisponibilità dei diritti sociali fondamentali, l'ente previdenziale è legittimato a richiedere la contribuzione correlata alla retribuzione dovuta per le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, a prescindere dalla qualifica attribuita dal datore di lavoro e non contestata dal lavoratore, atteso che, nell'ordinamento del lavoro, sussiste un principio di corrispondenza fra mansioni e qualifica, che conferisce al lavoratore il diritto soggettivo alla retribuzione corrispondente alle superiori mansioni esercitate, indipendentemente dalla definitiva acquisizione della relativa qualifica. Ne consegue che
l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. in legge n. 389 del 1989, sancendo che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non può essere inferiore all'importo della retribuzione stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi, non solo rende insensibile l'obbligo contributivo rispetto all'eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro, ma impone altresì di prendere a base di calcolo dei contributi previdenziali la retribuzione dovuta, e non quella corrisposta, di fatto, in misura inferiore” (cfr. Cass. civ. n.
6001/2012).
3.1. Orbene, ferme restando le regole processuali sulla ripartizione degli oneri di prova, parte convenuta non ha offerto alcuna dimostrazione del fatto costitutivo della propria pretesa, difettando perfino la doverosa allegazione dei presupposti per procedere al riconoscimento del diverso inquadramento, necessari per consentire al giudice di merito di svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli.
3.2. Si aggiunga che con riferimento alla posizione degli addetti ai punti vendita della provincia di Torino non possono non richiamarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni rese dalla Corte territoriale nel procedimento di opposizione avverso l'avviso di addebito fondato sul verbale n. 20180000461/DDL, richiamato nel verbale di accertamento da cui trae origine il credito di cui si discute, in difetto di elementi ulteriori a sostegno della pretesa contributiva che era onere dell'Ente offrire. CP_3
La Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 107/2023, invero, precisa:
4 R.G.L. n. 84/2023
“Nel verbale ispettivo del 2017 - da cui scaturisce quello del 2018 che nel suo contenuto ricalca per il resto il primo - sono esposti solo i nominativi degli addetti, non è dato sapere presso quale punto vendita ciascun lavoratore operasse, né quali fossero le mansioni svolte e l'inquadramento attribuito.
Nella memoria di primo grado l ha indicato quattro punti vendita ma nelle CP_1 dichiarazioni dei lavoratori prodotte dall emergono ulteriori due sedi di CP_2 lavoro (in Torino via Tunisi e in Moncalieri Corso Roma, doc.11,13 e 22 , la CP_1 quantificazione della pretesa non è nominativa e la capitolazione delle prove per testi dell è generica. CP_1
Quanto alle contestazioni in fatto svolte sul punto con il ricorso introduttivo, è sufficiente osservare che, come affermato dalla società, queste non possono che essere calibrate sul contenuto dei verbali ispettivi di cui si è detto”.
Ne consegue che anche l'omissione in parola deve reputarsi insussistente, restando assorbito ogni ulteriore profilo di censura sollevato dalla parte opponente.
4. Alla soccombenza segue la condanna dell' alla rifusione in favore CP_1 dell'opponente delle spese di lite, liquidate nei termini di cui al dispositivo in ossequio ai parametri previsti dal D.M. n. 55/14 alla stregua dei valori minimi, tenuto conto della particolarità delle questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, annulla l'avviso di addebito opposto.
Condanna l' alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, CP_1 complessivamente liquidate in € 4.700, oltre € 43 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Asti, 15/11/2024
Il Giudice
Ivana Lo Bello
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento portante il n. 84 degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promosso da
Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Renato Negroni per mandato generale alle liti del 4/8/2017 in notar ed Per_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Marino, corso Vittoria Colonna n. 4 parte ricorrente
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Silvia Zecchini per mandato generale alle liti del 23/1/2023 in notar ed Per_2 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' sito in Asti, via F.lli Rosselli CP_2
n. 22 parte resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni: per parte ricorrente: come in ricorso per parte resistente: come in memoria di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/01/2023 la società in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' e proponeva opposizione avvero l'avviso di addebito n. CP_1
39720220020417785000 notificato il 14/12/2022 per l'importo di € 39.574,03 con cui l'Istituto aveva proceduto al recupero contributivo per il periodo gennaio 2016 – novembre 2017, chiedendone l'annullamento.
A sostegno della domanda eccepiva gradatamente:
1 R.G.L. n. 84/2023
1. la prescrizione delle avverse pretese creditorie;
2. la nullità del titolo impugnato per inesistenza della motivazione per relationem;
3. l'infondatezza delle contestazioni mosse;
4. errata quantificazione delle somme pretese.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' che contestava CP_1 la fondatezza delle eccezioni formali sollevate e ribadiva la correttezza dei rilievi ispettivi, domandando conseguentemente il rigetto dell'opposizione.
La controversia veniva istruita con acquisizione documentale e con l'esame indotti da parte resistente;
indi all'udienza del 15/11/2024 i procuratori delle parti discutevano la causa, che, sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti defensionali, è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La pretesa creditoria trae origine dal verbale unico di accertamento n. 2021009105 del 7/3/2022 con il quale sono state accertate plurime inadempienze contributive consistenti;
a. nell'erroneo inquadramento del personale della (poi ) impiegato Parte_2 Parte_1 sia presso il punto vendita di Asti con insegna “Acqua e Sapone” nel periodo 1/1/2016 –
30/11/2017 sia presso i punti vendita della provincia di Torino con insegna “Acqua e
Sapone” nel periodo 1/3/2017 – 30/11/2017, in quanto assunto con livelli contrattuali non rispondenti alle effettive mansioni disimpegnate:
b. nel mancato versamento contributivo per lo straordinario giornaliero espletato dal personale della (poi ) impiegato presso il punto vendita di Asti in Parte_2 Parte_1 relazione al periodo 1/1/2016 – 30/11/2017.
1.2. Giova, inoltre, precisare che:
- per la posizione dei lavoratori impiegati in provincia di Torino l'omissione scaturisce dall'accertamento ispettivo conclusosi in data 1/10/2018 con il verbale n.
20180000461/DDL quanto al periodo maggio 2014 / febbraio 2017, nel quale viene precisato che il reinquadramento dei dipendenti è stato disposto dagli ispettori sulla base del CCNL commercio, applicato dall'azienda, con passaggio per i commessi dal V livello al IV livello, decorsi 18 mesi dall'assunzione, e per i responsabili dei negozi con inquadramento nel III livello;
-l'eccedenza oraria è quantificata in 30 minuti di lavoro straordinario al giorno e tre ore settimanali parametrate su sei giorni lavorativi, sostanzialmente sulla base del fatto che
2 R.G.L. n. 84/2023
agli addetti era richiesto di anticipare la prestazione rispetto all'inizio del turno (cfr. verbale di accertamento in atti).
2. Tanto premesso, in primo luogo non può dirsi sussistente l'omissione contributiva concernente la prestazione straordinaria giornaliera.
Tutti i testi escussi, nel confermare quanto dichiarato in sede ispettiva, hanno concordemente riferito che le timbrature avvenivano in coincidenza con l'inizio e la cessazione della prestazione (teste : “noi dipendenti della società ricorrente Tes_1 procedevamo alla timbratura appena arrivati in negozio, quindi ci cambiavamo, attività che richiedeva qualche minuto in quanto dovevamo togliere le scarpe e indossare la maglia fornitaci, e dopo svolgevamo le attività di preparazione all'apertura del negozio, come aprire la cassa, alzare le serrande ed altro. A fine giornata timbravamo dopo aver terminato le attività di chiusura della cassa e del negozio e solo dopo ci cambiavamo”; teste : “preciso che la timbratura avveniva appena arrivati in negozio e solo dopo Tes_2 indossavamo la polo o la felpa che ci erano state fornite e procedevamo all'avvio delle operazioni di apertura del punto vendita. Se il turno coincideva con la chiusura del negozio, la timbratura avveniva a conclusione di tutte le operazioni di chiusura, ivi Tes_ compreso il riordino dei locali”; teste : “tengo a precisare che arrivati in negozio dopo la timbratura dovevamo indossare la maglia fornitaci e subito cominciavate a lavorare, ossia procedere a svolgere i compiti assegnati”).
2.1. Né dell'esame del verbale di accertamento può ritenersi che il rilievo ispettivo poggi su una analisi comparativa tra i dati riportati sulle buste paga e quelli risultanti dalle timbrature.
Si aggiunga che nemmeno rilevano ai presenti fini le considerazioni personali espresse Tes_ dai testi escussi (“Tuttavia, regalavamo 30 minuti all'azienda, poiché non ci venivano riconosciuti in busta paga”) e (“Preciso che nulla mi è stato mai corrisposto in caso Tes_2 di sforamento dell'orario fissato per la chiusura del locale ovvero in relazione alla presenza in negozio nei 15 minuti precedenti l'orario di apertura del negozio. Si tratta di circostanza che ho verificato dalle buste paga. Lo stesso accadeva nel caso di turni spezzati ossia con la pausa pranzo di due ore”), i cui generici apprezzamenti confliggono con dati esposti nei listini paga versati in atti, tutti sottoscritti per quietanza, che attestano la sistematica erogazione del compenso per il lavoro straordinario per un numero significativamente alto di ore nell'arco di ciascun mese, comparabile con i rilievi svolti dal personale ispettivo.
3 R.G.L. n. 84/2023
3. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla pretesa contributiva fondata sul reinquadramento dei lavoratori operato dagli ispettori.
Devono in merito richiamarsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha precisato come “In ragione dell'autonomia del rapporto previdenziale e dell'indisponibilità dei diritti sociali fondamentali, l'ente previdenziale è legittimato a richiedere la contribuzione correlata alla retribuzione dovuta per le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, a prescindere dalla qualifica attribuita dal datore di lavoro e non contestata dal lavoratore, atteso che, nell'ordinamento del lavoro, sussiste un principio di corrispondenza fra mansioni e qualifica, che conferisce al lavoratore il diritto soggettivo alla retribuzione corrispondente alle superiori mansioni esercitate, indipendentemente dalla definitiva acquisizione della relativa qualifica. Ne consegue che
l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. in legge n. 389 del 1989, sancendo che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non può essere inferiore all'importo della retribuzione stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi, non solo rende insensibile l'obbligo contributivo rispetto all'eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro, ma impone altresì di prendere a base di calcolo dei contributi previdenziali la retribuzione dovuta, e non quella corrisposta, di fatto, in misura inferiore” (cfr. Cass. civ. n.
6001/2012).
3.1. Orbene, ferme restando le regole processuali sulla ripartizione degli oneri di prova, parte convenuta non ha offerto alcuna dimostrazione del fatto costitutivo della propria pretesa, difettando perfino la doverosa allegazione dei presupposti per procedere al riconoscimento del diverso inquadramento, necessari per consentire al giudice di merito di svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli.
3.2. Si aggiunga che con riferimento alla posizione degli addetti ai punti vendita della provincia di Torino non possono non richiamarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni rese dalla Corte territoriale nel procedimento di opposizione avverso l'avviso di addebito fondato sul verbale n. 20180000461/DDL, richiamato nel verbale di accertamento da cui trae origine il credito di cui si discute, in difetto di elementi ulteriori a sostegno della pretesa contributiva che era onere dell'Ente offrire. CP_3
La Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 107/2023, invero, precisa:
4 R.G.L. n. 84/2023
“Nel verbale ispettivo del 2017 - da cui scaturisce quello del 2018 che nel suo contenuto ricalca per il resto il primo - sono esposti solo i nominativi degli addetti, non è dato sapere presso quale punto vendita ciascun lavoratore operasse, né quali fossero le mansioni svolte e l'inquadramento attribuito.
Nella memoria di primo grado l ha indicato quattro punti vendita ma nelle CP_1 dichiarazioni dei lavoratori prodotte dall emergono ulteriori due sedi di CP_2 lavoro (in Torino via Tunisi e in Moncalieri Corso Roma, doc.11,13 e 22 , la CP_1 quantificazione della pretesa non è nominativa e la capitolazione delle prove per testi dell è generica. CP_1
Quanto alle contestazioni in fatto svolte sul punto con il ricorso introduttivo, è sufficiente osservare che, come affermato dalla società, queste non possono che essere calibrate sul contenuto dei verbali ispettivi di cui si è detto”.
Ne consegue che anche l'omissione in parola deve reputarsi insussistente, restando assorbito ogni ulteriore profilo di censura sollevato dalla parte opponente.
4. Alla soccombenza segue la condanna dell' alla rifusione in favore CP_1 dell'opponente delle spese di lite, liquidate nei termini di cui al dispositivo in ossequio ai parametri previsti dal D.M. n. 55/14 alla stregua dei valori minimi, tenuto conto della particolarità delle questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, annulla l'avviso di addebito opposto.
Condanna l' alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, CP_1 complessivamente liquidate in € 4.700, oltre € 43 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Asti, 15/11/2024
Il Giudice
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