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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 260/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 260/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 24 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. Lorusso in sostituzione degli avv.ti ORNATI ANDREA e ZURLO Parte_1
RAFFAELE il quale si riporta ai propri scritti difensivi per parte convenuta nessuno compare.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore di parte attrice precisano le conclusioni come da atto introduttivo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 260/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE ( ) VIA FONTEVIVO 21/N 19125 LA SPEZIA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ORNATI ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_1
, C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato introduceva il giudizio di merito nell'ambito Parte_1 del procedimento di opposizione all'esecuzione proposto da e Controparte_1 Controparte_1
convenendo in giudizio avanti all'intestato Tribunale per sentir accogliere le
[...] Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni sopra esposte: In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'opposizione ex art. 617C.p.c.relativa alla regolarità formale del precetto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
accertare e dichiarare la carenza di interesse della signora
[...]
alla presentazione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. per le ragioni di cui in Controparte_1 narrativa;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per tanto, dichiarare il diritto di di procedere ad esecuzione forzata in forza del decreto Parte_1
pagina 2 di 8 ingiuntivo n. 878/2018 del 06/06/2018 reso dal Tribunale di Rimini nel procedimento R.G. n.
1454/2018;rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. per le ragioni tutte esposte in narrativa;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.. …”.
A sostegno della domanda deduceva che società costituita ai sensi della Legge Parte_1
n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in
Milano, al Foro Buonaparte12, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK
S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca
d'Italia del 01/10/2014 con numero 35239.3, era creditrice di e Controparte_1 Controparte_1
in forza di decreto ingiuntivo n. 878/2018del 06/06/2018 reso dal Tribunale di Rimini nel
[...]
procedimento R.G. n. 1454/2018, decreto ingiuntivo notificato rispettivamente in data 29/10/2019 e
03/08/2018, dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data 21/10/2020e munito di formula esecutiva in data 20/02/2020.
In data 25/09/2021 veniva notificato atto di precetto a ed in data 15/09/2021 Controparte_1
a , indi in data 10/11/2021 veniva altresì notificato atto di pignoramento presso terzi Controparte_1
al solo con citazione per l'udienza del 21/12/2021. CP_1
La procedura esecutiva presso terzi veniva iscritta a ruolo in data 07/12/2021 al NRG 2451/2021.
In data 15/03/2022 e depositavano ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c. opponendosi sia CP_1 CP_1
al precetto che al pignoramento, per contestare sia il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata in forza di precedente accordo transattivo, sia la regolarità formale del precetto che avrebbe intimato il pagamento in linea capitale della somma di euro 6.672,66 senza decurtare le somme già versate.
Dopo il rispettivo deposito di memorie autorizzate, il GE pronunciava ordinanza in data 13/12/2022 con cui veniva sospesa la procedura esecutiva;
il GE concedeva termine perentorio di giorni 60 per la introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste dalla materia e dal rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire, di cui all'articolo 163- bis, o altri se previsti, secondo la normativa vigente. si vedeva quindi costretta a introdurre la fase di merito al fine di sentir dichiarare Parte_1
l'inammissibilità e/o il rigetto dell'opposizione.
Deduceva l'inammissibilità dell'opposizione per le contestazioni avversarie relative alle irregolarità formali del precetto poiché l'opposizione era stata proposta in data 15/03/2022, ben oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c..
Eccepiva inoltre la carenza di interesse della ad opporsi al pignoramento non risultando CP_1 destinataria dell'atto di pignoramento presso terzi, che veniva notificato unicamente al CP_1
pagina 3 di 8 Nel merito rilevava che l'accordo transattivo veniva sottoscritto dal in data 27/07/2020 e CP_1
prevedeva un piano di rientro rateale con 50 rate mensili da euro 170,00 cadauna a far data dal
14/08/2020 da corrispondersi entro il 14 di ogni mese, ed una rata finale di euro 42,04 in data
25/10/2024. Inoltre, nell'accordo era chiaramente indicato che il mancato, parziale o ritardato pagamento, anche di una sola rata, avrebbe comportato la risoluzione di diritto.
Dalla documentazione ex adverso prodotta nel processo esecutivo emergeva che:
- La rata di settembre, scadente il 14/09/2020, veniva pagata oltre dieci giorni dopo, in data 28/09/2020, id transazione 18751179112 (cfr. doc. 9).
- La rata di ottobre, scadente il 14/10/2020, veniva pagata oltre dieci giorni dopo, in data 26/10/2020, id transazione 19115129510 (cfr. doc. 10).
- La rata di novembre, scadente il 14/11/2020, veniva pagata oltre dieci giorni dopo, in data
27/11/2020, id transazione 19512641011 (cfr. doc. 11). La rata di dicembre, scadente il 14/12/2020, veniva pagata in ritardo, in data
23/12/2020, id transazione 19831185110 (cfr. doc.
- La rata di gennaio, scadente il 14/01/2021, veniva pagata in ritardo oltre dieci giorni dopo, in data 25/01/2021, id transazione 20187725508 (cfr. doc.
- La rata di febbraio, scadente il 14/02/2021, veniva pagata in ritardo oltre dieci giorni dopo, in dat a 01/03 /2021, id transazione 20592665007 (cfr. doc. 1 4
- La rata di marzo, scadente il 14/03/2021, veniva pagata in ritardo oltre dieci giorni dopo, in data 02/04/2021, id transazione 20993984006 (cfr. doc.
- La rata di aprile, scadente il 14/04/2021, veniva pagata in ritardo oltre dieci giorni dopo, in data 02/05/2021, id transazione 21317525406 (cfr. doc.
- La rata di maggio, scadente il 14/05/2021, veniva pagata in ritardo oltre dieci giorni dopo, in data 26/05/2021, id transazione 21602038711 (cfr. doc.
- La rata di giugno, scadente il 14/06/2021, veniva pagata in ritardo oltre dieci giorni dopo, in data 30/06/2021, id transazione 22023316610 (cfr. doc.
- La rata di luglio, scadente il 14/0 7 /2021, veniva pagata in ritardo oltre d ieci giorni dopo, in data 29 /0 7 /2021, id transazione 22377273504 (cfr. doc. 1 9
Rilevava, dunque, che tutte le rate erano state pagate in ritardo, con palese violazione dell'accordo tra le parti. Inoltre, la rata di agosto 2021, scadente il 14/08/2021, non veniva pagata, neppure in ritardo.
Stante l'inesatto adempimento e l'essenzialità dei termini, il mancato rispetto dell'accordo in parola aveva comportato la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto dello stesso legittimando la creditrice a notificare l'atto di precetto oggi opposto.
pagina 4 di 8 Esponeva poi che le deduzioni avversarie relative alla circostanza che la creditrice avesse formato l'atto di precetto quando ancora il debitore stava onorando l'accordo, stante la data del 28/05/2021 nell'atto di precetto, non dovevano ritenersi meritevoli di accoglimento, atteso che tale data era un mero refuso e che comunque l'atto veniva portato alla notifica dopo che all'ennesima scadenza del termine il debitore non aveva effettuato alcun pagamento.
Contestava pertanto di aver tenuto una condotta contraria a buona fede o una condotta tale da portare ad una condanna ex art. 96 c.p.c.
Nessuno si costituiva in giudizio per . Controparte_1
La causa veniva istruita documentalmente.
Si premette anzitutto che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata e che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ciò premesso in merito agli asseriti vizi relativi ai requisiti formali del precetto e del titolo, questo
Giudice osserva anzitutto che l'opposizione, in parte de qua, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, in quanto con tali motivi non si contesta il diritto di controparte ad agire in via esecutiva, ma la nullità, appunto, del precetto e/o della sua notifica, ovvero il quomodo dell'instaurazione della procedura esecutiva (v. ex multis Cass. ord. n. 25900/2016, Cass. n. 14653/2015).
Va ricordato, a tale proposito, che “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass. 9/5/2012 n. 7051) e che l'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. è rilevabile d'ufficio (Cass.
13/8/2015 n. 16780).
Ne consegue che dalla documentazione versata in atti risulta che il precetto veniva notificato in data
25/09/2021 alla ed in data 15/09/2021 al Pertanto l'opposizione andava proposta nel CP_1 CP_1
termine perentorio di venti giorni cioè rispettivamente entro il 15/10/2021 per la ed entro il CP_1
05/10/2021 per il CP_1
pagina 5 di 8 L'inosservanza del termine perentorio di venti giorni rende l'opposizione spiegata inammissibile nella parte in cui solleva contestazioni formali al precetto.
Per quanto concerne le altre doglianze sussumibili nell'ambito di applicazione di cui all'art. 615 cpc occorre anzitutto precisare che, laddove il titolo posto a fondamento del precetto sia di carattere giudiziale, “il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 9247 del 2015; così anche, Cass. n. 3850 del 2011, tra le tante).
In tal senso la costante giurisprudenza in materia che statuisce “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello” (Cass. civ. 05/09/2008, n. 22402).
Ed ancora “il potere di cognizione del Giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione, le ragioni di merito incidenti sulla formazione di esso … devono esser fatte valer unicamente impugnando la sentenza costituente titolo esecutivo” (Cass. civ. Sez. III, 07-10-2008, n. 24752).
Da ultimo veggasi Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 18-02-2015, n. 3277 che ha così statuito: “ non può che essere ribadito il principio per il quale in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (così già
Cass. n. 1935/94, nonchè Cass. n. 2742/99, citate in sentenza).”
Ciò precisato deve rilevarsi che come si evince dalla documentazione in atti (v. doc. 8 fascicolo parte attrice) l'accordo transattivo veniva sottoscritto dal in data 27/07/2020 e prevedeva un piano di CP_1
rientro rateale con 50 rate mensili da euro 170,00 cadauna a far data dal 14/08/2020 da corrispondersi entro il 14 di ogni mese, ed una rata finale di euro 42,04 in data 25/10/2024. Inoltre, nell'accordo era previsto che il mancato, parziale o ritardato pagamento, anche di una sola rata, avrebbe comportato la risoluzione di diritto.
pagina 6 di 8 Sempre dalla documentazione versata in atti deve pure rilevarsi che in base al già citato accordo transattivo venivano corrisposte sebbene in ritardo le rate di settembre, ottobre, novembre e dicembre del 2020 nonché quelle di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio del 2021.
Pertanto tenuto conto che deve considerarsi versata anche la rata di agosto del 2020 sulla quale non vi sono contestazioni da parte dell'odierna attrice l'ammontare complessivo versato risulta essere pari a euro 2.040,00 corrispondente all'importo di n 12 rate.
Per quanto concerne invece la rata di agosto del 2021, scadente il 14/08/2021, non risulta versata in atti la prova del relativo pagamento.
Priva di pregio appare la deduzione contenuta nel ricorso proposto avanti al G.E. secondo cui la creditrice avrebbe formato l'atto di precetto quando ancora il debitore stava onorando l'accordo posto che l'atto di precetto risulta essere stato presentato all' in data 20/08/2021 dopo la scadenza del Pt_2
termine del 14/08/2021 (v. doc. 3 fascicolo parte attrice).
Si rammenta che con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n. 5515/2008 e
Cass. n. 2938/1992), ribadendo ancora una volta il principio di diritto, secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente.
Con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr., ex multis, Cass. 12-3-2013 n. 6111; Cass. 30-1-
2013 n. 2160; Cass. 29-2-2008 n. 5515).
Ne consegue che l'intimazione di pagamento contenuta nell'atto di precetto notificato è parzialmente illegittima per cui va dichiarata l'inefficacia della somma precettata limitatamente all'importo di €.
2.040,00.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della spiegata domanda accerta e dichiara che l'odierna attrice non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del Decreto Ingiuntivo n. 878/2018 (R.G. n. 1454/2018) emesso dal Tribunale di Rimini il 6.6.2018 e del conseguente atto di precetto per la somma di euro
2.040,00, fermo il resto.
Compensa per intero le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione pagina 7 di 8 al verbale.
Rimini, 24 gennaio 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 260/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 24 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. Lorusso in sostituzione degli avv.ti ORNATI ANDREA e ZURLO Parte_1
RAFFAELE il quale si riporta ai propri scritti difensivi per parte convenuta nessuno compare.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore di parte attrice precisano le conclusioni come da atto introduttivo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 260/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE ( ) VIA FONTEVIVO 21/N 19125 LA SPEZIA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ORNATI ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_1
, C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato introduceva il giudizio di merito nell'ambito Parte_1 del procedimento di opposizione all'esecuzione proposto da e Controparte_1 Controparte_1
convenendo in giudizio avanti all'intestato Tribunale per sentir accogliere le
[...] Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni sopra esposte: In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'opposizione ex art. 617C.p.c.relativa alla regolarità formale del precetto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
accertare e dichiarare la carenza di interesse della signora
[...]
alla presentazione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. per le ragioni di cui in Controparte_1 narrativa;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per tanto, dichiarare il diritto di di procedere ad esecuzione forzata in forza del decreto Parte_1
pagina 2 di 8 ingiuntivo n. 878/2018 del 06/06/2018 reso dal Tribunale di Rimini nel procedimento R.G. n.
1454/2018;rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. per le ragioni tutte esposte in narrativa;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.. …”.
A sostegno della domanda deduceva che società costituita ai sensi della Legge Parte_1
n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in
Milano, al Foro Buonaparte12, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK
S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca
d'Italia del 01/10/2014 con numero 35239.3, era creditrice di e Controparte_1 Controparte_1
in forza di decreto ingiuntivo n. 878/2018del 06/06/2018 reso dal Tribunale di Rimini nel
[...]
procedimento R.G. n. 1454/2018, decreto ingiuntivo notificato rispettivamente in data 29/10/2019 e
03/08/2018, dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data 21/10/2020e munito di formula esecutiva in data 20/02/2020.
In data 25/09/2021 veniva notificato atto di precetto a ed in data 15/09/2021 Controparte_1
a , indi in data 10/11/2021 veniva altresì notificato atto di pignoramento presso terzi Controparte_1
al solo con citazione per l'udienza del 21/12/2021. CP_1
La procedura esecutiva presso terzi veniva iscritta a ruolo in data 07/12/2021 al NRG 2451/2021.
In data 15/03/2022 e depositavano ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c. opponendosi sia CP_1 CP_1
al precetto che al pignoramento, per contestare sia il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata in forza di precedente accordo transattivo, sia la regolarità formale del precetto che avrebbe intimato il pagamento in linea capitale della somma di euro 6.672,66 senza decurtare le somme già versate.
Dopo il rispettivo deposito di memorie autorizzate, il GE pronunciava ordinanza in data 13/12/2022 con cui veniva sospesa la procedura esecutiva;
il GE concedeva termine perentorio di giorni 60 per la introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste dalla materia e dal rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire, di cui all'articolo 163- bis, o altri se previsti, secondo la normativa vigente. si vedeva quindi costretta a introdurre la fase di merito al fine di sentir dichiarare Parte_1
l'inammissibilità e/o il rigetto dell'opposizione.
Deduceva l'inammissibilità dell'opposizione per le contestazioni avversarie relative alle irregolarità formali del precetto poiché l'opposizione era stata proposta in data 15/03/2022, ben oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c..
Eccepiva inoltre la carenza di interesse della ad opporsi al pignoramento non risultando CP_1 destinataria dell'atto di pignoramento presso terzi, che veniva notificato unicamente al CP_1
pagina 3 di 8 Nel merito rilevava che l'accordo transattivo veniva sottoscritto dal in data 27/07/2020 e CP_1
prevedeva un piano di rientro rateale con 50 rate mensili da euro 170,00 cadauna a far data dal
14/08/2020 da corrispondersi entro il 14 di ogni mese, ed una rata finale di euro 42,04 in data
25/10/2024. Inoltre, nell'accordo era chiaramente indicato che il mancato, parziale o ritardato pagamento, anche di una sola rata, avrebbe comportato la risoluzione di diritto.
Dalla documentazione ex adverso prodotta nel processo esecutivo emergeva che:
- La rata di settembre, scadente il 14/09/2020, veniva pagata oltre dieci giorni dopo, in data 28/09/2020, id transazione 18751179112 (cfr. doc. 9).
- La rata di ottobre, scadente il 14/10/2020, veniva pagata oltre dieci giorni dopo, in data 26/10/2020, id transazione 19115129510 (cfr. doc. 10).
- La rata di novembre, scadente il 14/11/2020, veniva pagata oltre dieci giorni dopo, in data
27/11/2020, id transazione 19512641011 (cfr. doc. 11). La rata di dicembre, scadente il 14/12/2020, veniva pagata in ritardo, in data
23/12/2020, id transazione 19831185110 (cfr. doc.
- La rata di gennaio, scadente il 14/01/2021, veniva pagata in ritardo oltre dieci giorni dopo, in data 25/01/2021, id transazione 20187725508 (cfr. doc.
- La rata di febbraio, scadente il 14/02/2021, veniva pagata in ritardo oltre dieci giorni dopo, in dat a 01/03 /2021, id transazione 20592665007 (cfr. doc. 1 4
- La rata di marzo, scadente il 14/03/2021, veniva pagata in ritardo oltre dieci giorni dopo, in data 02/04/2021, id transazione 20993984006 (cfr. doc.
- La rata di aprile, scadente il 14/04/2021, veniva pagata in ritardo oltre dieci giorni dopo, in data 02/05/2021, id transazione 21317525406 (cfr. doc.
- La rata di maggio, scadente il 14/05/2021, veniva pagata in ritardo oltre dieci giorni dopo, in data 26/05/2021, id transazione 21602038711 (cfr. doc.
- La rata di giugno, scadente il 14/06/2021, veniva pagata in ritardo oltre dieci giorni dopo, in data 30/06/2021, id transazione 22023316610 (cfr. doc.
- La rata di luglio, scadente il 14/0 7 /2021, veniva pagata in ritardo oltre d ieci giorni dopo, in data 29 /0 7 /2021, id transazione 22377273504 (cfr. doc. 1 9
Rilevava, dunque, che tutte le rate erano state pagate in ritardo, con palese violazione dell'accordo tra le parti. Inoltre, la rata di agosto 2021, scadente il 14/08/2021, non veniva pagata, neppure in ritardo.
Stante l'inesatto adempimento e l'essenzialità dei termini, il mancato rispetto dell'accordo in parola aveva comportato la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto dello stesso legittimando la creditrice a notificare l'atto di precetto oggi opposto.
pagina 4 di 8 Esponeva poi che le deduzioni avversarie relative alla circostanza che la creditrice avesse formato l'atto di precetto quando ancora il debitore stava onorando l'accordo, stante la data del 28/05/2021 nell'atto di precetto, non dovevano ritenersi meritevoli di accoglimento, atteso che tale data era un mero refuso e che comunque l'atto veniva portato alla notifica dopo che all'ennesima scadenza del termine il debitore non aveva effettuato alcun pagamento.
Contestava pertanto di aver tenuto una condotta contraria a buona fede o una condotta tale da portare ad una condanna ex art. 96 c.p.c.
Nessuno si costituiva in giudizio per . Controparte_1
La causa veniva istruita documentalmente.
Si premette anzitutto che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata e che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ciò premesso in merito agli asseriti vizi relativi ai requisiti formali del precetto e del titolo, questo
Giudice osserva anzitutto che l'opposizione, in parte de qua, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, in quanto con tali motivi non si contesta il diritto di controparte ad agire in via esecutiva, ma la nullità, appunto, del precetto e/o della sua notifica, ovvero il quomodo dell'instaurazione della procedura esecutiva (v. ex multis Cass. ord. n. 25900/2016, Cass. n. 14653/2015).
Va ricordato, a tale proposito, che “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass. 9/5/2012 n. 7051) e che l'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. è rilevabile d'ufficio (Cass.
13/8/2015 n. 16780).
Ne consegue che dalla documentazione versata in atti risulta che il precetto veniva notificato in data
25/09/2021 alla ed in data 15/09/2021 al Pertanto l'opposizione andava proposta nel CP_1 CP_1
termine perentorio di venti giorni cioè rispettivamente entro il 15/10/2021 per la ed entro il CP_1
05/10/2021 per il CP_1
pagina 5 di 8 L'inosservanza del termine perentorio di venti giorni rende l'opposizione spiegata inammissibile nella parte in cui solleva contestazioni formali al precetto.
Per quanto concerne le altre doglianze sussumibili nell'ambito di applicazione di cui all'art. 615 cpc occorre anzitutto precisare che, laddove il titolo posto a fondamento del precetto sia di carattere giudiziale, “il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 9247 del 2015; così anche, Cass. n. 3850 del 2011, tra le tante).
In tal senso la costante giurisprudenza in materia che statuisce “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello” (Cass. civ. 05/09/2008, n. 22402).
Ed ancora “il potere di cognizione del Giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione, le ragioni di merito incidenti sulla formazione di esso … devono esser fatte valer unicamente impugnando la sentenza costituente titolo esecutivo” (Cass. civ. Sez. III, 07-10-2008, n. 24752).
Da ultimo veggasi Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 18-02-2015, n. 3277 che ha così statuito: “ non può che essere ribadito il principio per il quale in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (così già
Cass. n. 1935/94, nonchè Cass. n. 2742/99, citate in sentenza).”
Ciò precisato deve rilevarsi che come si evince dalla documentazione in atti (v. doc. 8 fascicolo parte attrice) l'accordo transattivo veniva sottoscritto dal in data 27/07/2020 e prevedeva un piano di CP_1
rientro rateale con 50 rate mensili da euro 170,00 cadauna a far data dal 14/08/2020 da corrispondersi entro il 14 di ogni mese, ed una rata finale di euro 42,04 in data 25/10/2024. Inoltre, nell'accordo era previsto che il mancato, parziale o ritardato pagamento, anche di una sola rata, avrebbe comportato la risoluzione di diritto.
pagina 6 di 8 Sempre dalla documentazione versata in atti deve pure rilevarsi che in base al già citato accordo transattivo venivano corrisposte sebbene in ritardo le rate di settembre, ottobre, novembre e dicembre del 2020 nonché quelle di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio del 2021.
Pertanto tenuto conto che deve considerarsi versata anche la rata di agosto del 2020 sulla quale non vi sono contestazioni da parte dell'odierna attrice l'ammontare complessivo versato risulta essere pari a euro 2.040,00 corrispondente all'importo di n 12 rate.
Per quanto concerne invece la rata di agosto del 2021, scadente il 14/08/2021, non risulta versata in atti la prova del relativo pagamento.
Priva di pregio appare la deduzione contenuta nel ricorso proposto avanti al G.E. secondo cui la creditrice avrebbe formato l'atto di precetto quando ancora il debitore stava onorando l'accordo posto che l'atto di precetto risulta essere stato presentato all' in data 20/08/2021 dopo la scadenza del Pt_2
termine del 14/08/2021 (v. doc. 3 fascicolo parte attrice).
Si rammenta che con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n. 5515/2008 e
Cass. n. 2938/1992), ribadendo ancora una volta il principio di diritto, secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente.
Con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr., ex multis, Cass. 12-3-2013 n. 6111; Cass. 30-1-
2013 n. 2160; Cass. 29-2-2008 n. 5515).
Ne consegue che l'intimazione di pagamento contenuta nell'atto di precetto notificato è parzialmente illegittima per cui va dichiarata l'inefficacia della somma precettata limitatamente all'importo di €.
2.040,00.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della spiegata domanda accerta e dichiara che l'odierna attrice non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del Decreto Ingiuntivo n. 878/2018 (R.G. n. 1454/2018) emesso dal Tribunale di Rimini il 6.6.2018 e del conseguente atto di precetto per la somma di euro
2.040,00, fermo il resto.
Compensa per intero le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione pagina 7 di 8 al verbale.
Rimini, 24 gennaio 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
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