Articolo 35 della Legge 3 agosto 1999, n. 265
Articolo 34
Versione
21 agosto 1999
Art. 35. (Disposizione finanziaria).
1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.

Entrata in vigore il 21 agosto 1999