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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 4586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4586 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 28.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 5609/2024 R.G.
promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Succi Giuseppe giusta procura in atti;
Parte_1 CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Livia Gaezza giusta procura generale alle liti;
Con ricorso depositato il 11.06.2024 la sig.ra esponeva di essere pensionata Parte_1
titolare della pensione INPS Cat: VOSCOMS, n. 48601231; che con nota del
06.12.2023 l' di Catania gli ha comunicato di aver accertato, a seguito di verifiche, CP_1
per il periodo 01.01.2011 - 31.07.2021, l'avvenuta erogazione in suo favore di un importo pensionistico superiore a quello spettante, per complessivi € 6.952,31 con la seguente motivazione: “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della
pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti
stabiliti dalla legge.” e, contestualmente, le comunicava che il predetto importo sarebbe stato recuperato sulla pensione in godimento attraverso una trattenuta del 20% a partire dalla prima rata utile. Tanto premesso la ricorrente deduceva l'asserita illegittimità del provvedimento redibitorio, adducendo: la prescrizione della pretesa per le annualità
2011, 2012 e 2013; l'irripetibilità dell'indebito alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, relativo agli indebiti assistenziali, secondo il quale in assenza di dolo dell'accipiens sono ripetibili soltanto i ratei di prestazione eventualmente erogati successivamente alla data in cui l'assistito è stato messo a formale conoscenza del fatto che l'istituto ha adottato il provvedimento di revoca o rideterminazione della prestazione, poiché solo da quella data si palesa la mancanza di buona fede del percipiente, e, nel caso di specie, la buona fede della ricorrente si paleserebbe nella circostanza dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni reddituali;
l'irripetibilità
dell'indebito anche nel caso in cui alla fattispecie si dovesse ritenere applicabile la disciplina dell'indebito previdenziale, per la violazione del disposto dell'art. 13, c.2, l.
n. 412/1991, a mente del quale l' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;
nel caso di specie, l' , sarebbe già a conoscenza dei redditi CP_1
della pensionata e del di lei coniuge che incidevano sulla misura della sua prestazione,
in conseguenza della presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, dunque l'Istituto avrebbe dovuto procedere al recupero dell'indebito reclamato con la tempistica
Pag. 2 di 11 prevista dall'art. 13 citato, circostanza, invece, non occorsa nella fattispecie. La sig.ra concludeva chiedendo al Giudice adito di volersi: “IN PRINCIPALITA': Parte_1
preliminarmente, ritenere e dichiarare l'intervenuta estinzione del diritto dell a CP_1
richiedere in restituzione le somme erogate alla ricorrente negli anni 2011, 2012 e
2013 sulla VOCOMS n. 40681231, per decorso del termine prescrizionale ordinario
decennale dalla data di ciascuna erogazione mensile fino a quella dell'atto interruttivo
del 06.12-2023; In ogni caso, ritenere e dichiarare che, trattandosi di indebito
assistenziale (maggiorazione sociale o aumento), l' non ha diritto a richiedere la CP_1
ripetizione delle somme reclamate con nota del 06.12.2023, atteso che nessuna delle
erogazioni richieste in restituzione è avvenuta in data successiva a quella nel quale
l' ha adottato il provvedimento di revoca e/o riduzione e lo ha comunicato alla CP_1
percipiente. IN SUBORDINE: ritenere e dichiarare che ai sensi e per gli effetti dell'art.
52, Legge n. 88/89 cosi come autenticamente interpretato dall'art. 13, comma secondo,
della Legge n. 412/91, l' non ha diritto di operare alcun recupero delle somme CP_1
erroneamente erogate alla ricorrente medesima nel periodo 01.11.2011- 31.12.2020,
atteso che l'istituto era pienamente a conoscenza del reddito percepito dalla pensionata
in quanto la ricorrente ed il coniuge avevano sempre regolarmente riportato tutti i
propri redditi in seno alle dichiarazioni presentate annualmente nei termini di legge,
mentre l'Isti-tuto ha effettuato la richiesta di rimborso dell'indebito soltanto in data
06.12.2023 e cioè oltre il termine di un anno solare successivo a quello di effettiva
erogazione e conoscenza, e comunque an-che oltre l'anno solare successivo a quello
dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei red-diti relativi e ciò con
riferimento a tutte le annualità dal 2011 al 2020. - ln ogni caso, condannare l' alla CP_1
Pag. 3 di 11 rifusione alla SI.ra , di tutte le somme eventualmente a tale titolo Parte_1
trattenute, sulla pensione erogata alla SI.ra , con gli interessi Parte_1
legali e la rivalutazione monetaria su tali importi dalla data di ciascuna trattenuta fino
all'effettivo soddisfo.” Spese e compensi di lite.
Con memoria di costituzione l' rilevava l'infondatezza dell'avverso ricorso di cui CP_1
ne chiedeva il rigetto stante la piena ripetibilità dell'indebito.
La causa di natura documentale è stata delegata a questo giudice per le decisione e rinviata all'udienza del 28.11.2025 sostituita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c;
depositate le note la causa veniva decisa con sentenza emessa fuori udienza.
Premesso che nel caso di specie l'indebito per il trattamento minimo dal 2012 al 2021
deriva dall'aggiornamento del pro-rata estero, mentre il debito per maggiorazione sociale per gli anni dal 2011 al 2015 è stato contestato per superamento del limite reddituale coniugale;
donde la rielaborazione della prestazione, in data 11 giugno 2021
è avvenuta ad opera dell' a seguito di segnalazione telematica, con l'attribuzione CP_1
del corretto possesso dei redditi derivanti da pensione estera. La prestazione è stata calcolata dall' a debito con ricalcolo del trattamento minimo e revoca della CP_1
maggiorazione sociale, nel limite della prescrizione ordinaria decennale dalla data di elaborazione (cfr. TE08.).
Ed invero la ricorrente risultava aver presentato insieme al coniuge i modelli fiscali 730
per gli anni dal 2010 al 2015 e dal 2017 al 2019, ma in questi anni essa risultava aver presentato, al fine dell'integrale comunicazione dei redditi posseduti, soltanto il modello reddituale (RED) relativo all'anno 2015, in data 06/02/2018.
Pag. 4 di 11 Parte ricorrente eccepiva preliminarmente la prescrizione in relazione agli anni 2011,
2012 e 2013 sulla VOCOMS n. 40681231 il cui termine, vertendosi in tema di indebito ex art. 2033 c.c. è pacificamente decennale.
Invero il recupero, da parte dell' è stato operato, entro il suddetto termine, a CP_1
decorrere dal luglio 2011, posto che la mancata comunicazione da parte della pensionata di fatti incidenti sulla propria situazione reddituale sospende la prescrizione fintanto che l' sia messo nelle condizioni di conoscere la variazione reddituale, vale a dire CP_1
con la data di rielaborazione della prestazione a debito del 16 giugno 2021 (in all.),
dunque, nei termini l' ha provveduto al recupero della prestazione a far data dal CP_1
rateo di luglio 2011, ossia nel decennio antecedente.
Osserva subito il decidente che l' ha allegato che per quanto concerne le pensioni CP_1
estere, occorre presentare specifica comunicazione dei dati reddituali, non apparendo idonea la presentazione delle dichiarazioni redditi, al fine dell'individuazione dell'an e del quantum della prestazione collegata al reddito spettante.
La necessità della presentazione di tali modelli reddituali, in caso di percezione di prestazione estera, è prevista non soltanto dalla Circolare n. 195/2015, bensì, CP_1 direttamente, dall'art. 49, punto 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 -cfr. Circ. CP_1
n. 124/2003), a tenore del quale: “I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
”
Pag. 5 di 11 Il Decreto ministeriale del 12-5-2003 di attuazione del citato articolo 49, agli artt. 1 e 2 precisa in quali casi l'accertamento reddituale debba effettuarsi con l'acquisizione di certificazioni rilasciate dagli Organismi esteri ed in quali altri possa essere sufficiente l'autocertificazione.
La dichiarazione dei redditi prodotti all'estero, dunque, per espressa previsione dell'art. 49 sopra citato, deve essere oggetto di apposita dichiarazione, e ciò in quanto vi sono alcune tipologie reddituali la cui rappresentazione ai fini previdenziali è diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale. In tale ultima ipotesi, i percettori delle prestazioni in esame sono tenuti, comunque, ad effettuare la comunicazione delle suddette tipologie reddituali all' , secondo le modalità e nei termini indicati nei CP_1 paragrafi successivi.
Fra i redditi che hanno modalità peculiari di rappresentazione dal punto di vista previdenziale rispetto al Fisco e che devono, quindi, essere dichiarati all' , anche CP_1 laddove già presenti nei modelli 730 o UNICO, vi sono, tra gli altri le Pensioni estere dirette, pensioni estere ai superstiti, pensioni estere da infortunio sul lavoro e relativi arretrati per ciascuna delle fatti-specie descritte, rendite estere costituite a titolo oneroso.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la ricorrente risulta aver presentato insieme al coniuge i modelli fiscali 730 per gli anni dal 2010 al 2015 e dal 2017 al 2019, ma in questi anni essa risulta aver presentato, al fine dell'integrale comunicazione dei redditi posseduti, soltanto il modello reddituale (RED) relativo all'anno 2015, in data
06/02/2018.
La regolare presentazione dei modelli 730 e/o UNICO, è suscettibile di comprovare quella buona fede dell'accipiens che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 13 della L.
412/91, che ha interpretato autenticamente l'art. 52 della L. 88/89, impedisce la ripetizione dell'indebito decorsi i termini decadenziali previsti dalla citata norma, laddove si sia in presenza di prestazioni provenienti dall'Estero, regolarmente dichiarate dal contribuente.
Ed invero secondo il dettato dell'art. 35, co. 10 bis, del D.L. n. 207/2008, laddove la norma prevede che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 13 L. 412/91 e dell'insorgenza della buona fede prevista dalla citata norma, è condizione necessaria e sufficiente che i percettori della prestazione previdenziale dichiarino regolarmente tutti i redditi
Pag. 6 di 11 percepiti, ivi compresi quelli percepiti all'Estero, attraverso la regolare presentazione dei modelli 730 e/o UNICO.
Il fatto che i modelli di dichiarazione fiscale, non contengano, per scelta del legislatore, alcune indicazioni che l' ritiene utili ai fini previdenziali (nazione di provenienza), CP_1 non è certamente circostanza imputabile all'accipiens, nè tanto meno, suscettibile di far venir meno la buona fede dello stesso.
A nulla rileva in vero, che con Circolare n. 195 del 2015, l' , per propri fini CP_1 amministrativi abbia inteso, all'art. 2.1, settimo capoverso, introdurre l'onere per il pensionato di presentare il modello RED, anche qualora avesse rettamente ed integralmente esposto i propri redditi da pensione estera in seno al 730.
Si ricava dalla documentazione prodotta che l'indebito di cui si discute ha natura assistenziale in quanto le integrazioni o maggiorazioni sociali pur erogate insieme a prestazioni previdenziali (assegno ordinario di invalidità) hanno autonoma natura assistenziale in quanto ne presenta tutti gli elementi tipici quali: la maggiorazione sociale non richiede contributi, è riconosciuta solo se il reddito è sottoposto a soglie determinate, puo essere revocata o ridotta ogni anno e serve a garantire un livello minimo di sostentamento.
E' dunque alla luce della specifica disciplina dell'indebito assistenziale che vanno vagliate le istanze del ricorrente.
La Suprema Corte ha avuto modo di osservare che, nello specifico ambito delle prestazioni assistenziali, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo applicarsi in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali (v. Cass. sez. lav. n. 1446/2008; Cass. sez. lav.,
20/05/2021, n.13915).
In materia trovano pertanto applicazione, in generale, i principi di settore, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del 1988), i quali, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati successivamente alla data del provvedimento che ha accertato l'indebito.
Pag. 7 di 11 E' principio ribadito dalla Suprema Corte che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento"(Cass. n. 1446/2008 cit. e n. 11921/2015).
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale che, in materia di indebito assistenziale, pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte ha altresì rilevato che l'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale finalizzata alle primarie esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 39/1993; n. 431/1993).
Sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale rammenta poi la Suprema Corte che “vanno richiamati i principi già espressi da questa
Corte (cfr. Cass. 28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14
Pag. 8 di 11 dicembre 1993, n. 431). […] L'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass.
23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. […] Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012)” (Cass. sez. lav. 22.2.2021, n. 4668).
Quindi, nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatoria, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, la ripetibilità deve tenere conto della funzionalità delle erogazioni al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia, della non addebitabilità al percettore della erogazione e dell'incolpevole affidamento dello stesso.
Muovendo dai suesposti principi e venendo al caso di specie, allo scopo di valutare la fondatezza della domanda attorea, occorre esaminare l'effettiva portata applicativa dell'art. 35, comma 10 bis del D. L. n. 207/2008.
In ordine all' irripetibilità delle somme corrisposte la Suprema Corte chiarisce, una volta per tutte e in maniera dirimente, che “l'Ente erogatore può sempre rettificare gli errori (ove ve ne siano) ma non lo si autorizza a recuperare le somme già versate”. L'art. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1989, infatti, evidenzia che laddove state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme
Pag. 9 di 11 corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Un principio ribadito in numerose sentenze è quello che dell'art. 13 della legge 412/1991: in sostanza, la norma summenzionata va interpretata nel senso che la sanatoria prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo, che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Ciò significa in sostanza che il pensionato o titolare di prestazioni previdenziali/assistenziali, è tutelato dalla rettifica del provvedimento errato effettuata dall' : se le somme sono state da lui percepite in buona fede sulla base di CP_1 un provvedimento definitivo dell'Ente, errato in senso peggiorativo o addirittura revocato, la restituzione non sarà dovuta.
Pertanto, considerato che parte ricorrente ha presentato insieme al coniuge i modelli fiscali 730 per gli anni dal 2010 al 2015 e dal 2017 al 2019, e al fine dell'integrale comunicazione dei redditi posseduti, il modello reddituale (RED) relativo all'anno
2015, in data 06/02/2018, nessuna contestazione può essere mossa alla ricorrente.
Pertanto, tale ripetizione di indebito è illegittima e conseguentemente viene annullato il provvedimento dell' impugnato, con il quale l' chiede la restituzione al CP_1 CP_1 ricorrente delle somme indebitamente percepite e per l'effetto, ritiene che nulla è CP_ dovuto dalla ricorrente all'
Le spese di lite tenuto conto della complessità della questione vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n.
5738/2023 Rg disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa, accoglie il ricorso;
spese compensate;
Così deciso in Catania il 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 10 di 11 Pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 28.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 5609/2024 R.G.
promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Succi Giuseppe giusta procura in atti;
Parte_1 CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Livia Gaezza giusta procura generale alle liti;
Con ricorso depositato il 11.06.2024 la sig.ra esponeva di essere pensionata Parte_1
titolare della pensione INPS Cat: VOSCOMS, n. 48601231; che con nota del
06.12.2023 l' di Catania gli ha comunicato di aver accertato, a seguito di verifiche, CP_1
per il periodo 01.01.2011 - 31.07.2021, l'avvenuta erogazione in suo favore di un importo pensionistico superiore a quello spettante, per complessivi € 6.952,31 con la seguente motivazione: “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della
pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti
stabiliti dalla legge.” e, contestualmente, le comunicava che il predetto importo sarebbe stato recuperato sulla pensione in godimento attraverso una trattenuta del 20% a partire dalla prima rata utile. Tanto premesso la ricorrente deduceva l'asserita illegittimità del provvedimento redibitorio, adducendo: la prescrizione della pretesa per le annualità
2011, 2012 e 2013; l'irripetibilità dell'indebito alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, relativo agli indebiti assistenziali, secondo il quale in assenza di dolo dell'accipiens sono ripetibili soltanto i ratei di prestazione eventualmente erogati successivamente alla data in cui l'assistito è stato messo a formale conoscenza del fatto che l'istituto ha adottato il provvedimento di revoca o rideterminazione della prestazione, poiché solo da quella data si palesa la mancanza di buona fede del percipiente, e, nel caso di specie, la buona fede della ricorrente si paleserebbe nella circostanza dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni reddituali;
l'irripetibilità
dell'indebito anche nel caso in cui alla fattispecie si dovesse ritenere applicabile la disciplina dell'indebito previdenziale, per la violazione del disposto dell'art. 13, c.2, l.
n. 412/1991, a mente del quale l' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;
nel caso di specie, l' , sarebbe già a conoscenza dei redditi CP_1
della pensionata e del di lei coniuge che incidevano sulla misura della sua prestazione,
in conseguenza della presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, dunque l'Istituto avrebbe dovuto procedere al recupero dell'indebito reclamato con la tempistica
Pag. 2 di 11 prevista dall'art. 13 citato, circostanza, invece, non occorsa nella fattispecie. La sig.ra concludeva chiedendo al Giudice adito di volersi: “IN PRINCIPALITA': Parte_1
preliminarmente, ritenere e dichiarare l'intervenuta estinzione del diritto dell a CP_1
richiedere in restituzione le somme erogate alla ricorrente negli anni 2011, 2012 e
2013 sulla VOCOMS n. 40681231, per decorso del termine prescrizionale ordinario
decennale dalla data di ciascuna erogazione mensile fino a quella dell'atto interruttivo
del 06.12-2023; In ogni caso, ritenere e dichiarare che, trattandosi di indebito
assistenziale (maggiorazione sociale o aumento), l' non ha diritto a richiedere la CP_1
ripetizione delle somme reclamate con nota del 06.12.2023, atteso che nessuna delle
erogazioni richieste in restituzione è avvenuta in data successiva a quella nel quale
l' ha adottato il provvedimento di revoca e/o riduzione e lo ha comunicato alla CP_1
percipiente. IN SUBORDINE: ritenere e dichiarare che ai sensi e per gli effetti dell'art.
52, Legge n. 88/89 cosi come autenticamente interpretato dall'art. 13, comma secondo,
della Legge n. 412/91, l' non ha diritto di operare alcun recupero delle somme CP_1
erroneamente erogate alla ricorrente medesima nel periodo 01.11.2011- 31.12.2020,
atteso che l'istituto era pienamente a conoscenza del reddito percepito dalla pensionata
in quanto la ricorrente ed il coniuge avevano sempre regolarmente riportato tutti i
propri redditi in seno alle dichiarazioni presentate annualmente nei termini di legge,
mentre l'Isti-tuto ha effettuato la richiesta di rimborso dell'indebito soltanto in data
06.12.2023 e cioè oltre il termine di un anno solare successivo a quello di effettiva
erogazione e conoscenza, e comunque an-che oltre l'anno solare successivo a quello
dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei red-diti relativi e ciò con
riferimento a tutte le annualità dal 2011 al 2020. - ln ogni caso, condannare l' alla CP_1
Pag. 3 di 11 rifusione alla SI.ra , di tutte le somme eventualmente a tale titolo Parte_1
trattenute, sulla pensione erogata alla SI.ra , con gli interessi Parte_1
legali e la rivalutazione monetaria su tali importi dalla data di ciascuna trattenuta fino
all'effettivo soddisfo.” Spese e compensi di lite.
Con memoria di costituzione l' rilevava l'infondatezza dell'avverso ricorso di cui CP_1
ne chiedeva il rigetto stante la piena ripetibilità dell'indebito.
La causa di natura documentale è stata delegata a questo giudice per le decisione e rinviata all'udienza del 28.11.2025 sostituita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c;
depositate le note la causa veniva decisa con sentenza emessa fuori udienza.
Premesso che nel caso di specie l'indebito per il trattamento minimo dal 2012 al 2021
deriva dall'aggiornamento del pro-rata estero, mentre il debito per maggiorazione sociale per gli anni dal 2011 al 2015 è stato contestato per superamento del limite reddituale coniugale;
donde la rielaborazione della prestazione, in data 11 giugno 2021
è avvenuta ad opera dell' a seguito di segnalazione telematica, con l'attribuzione CP_1
del corretto possesso dei redditi derivanti da pensione estera. La prestazione è stata calcolata dall' a debito con ricalcolo del trattamento minimo e revoca della CP_1
maggiorazione sociale, nel limite della prescrizione ordinaria decennale dalla data di elaborazione (cfr. TE08.).
Ed invero la ricorrente risultava aver presentato insieme al coniuge i modelli fiscali 730
per gli anni dal 2010 al 2015 e dal 2017 al 2019, ma in questi anni essa risultava aver presentato, al fine dell'integrale comunicazione dei redditi posseduti, soltanto il modello reddituale (RED) relativo all'anno 2015, in data 06/02/2018.
Pag. 4 di 11 Parte ricorrente eccepiva preliminarmente la prescrizione in relazione agli anni 2011,
2012 e 2013 sulla VOCOMS n. 40681231 il cui termine, vertendosi in tema di indebito ex art. 2033 c.c. è pacificamente decennale.
Invero il recupero, da parte dell' è stato operato, entro il suddetto termine, a CP_1
decorrere dal luglio 2011, posto che la mancata comunicazione da parte della pensionata di fatti incidenti sulla propria situazione reddituale sospende la prescrizione fintanto che l' sia messo nelle condizioni di conoscere la variazione reddituale, vale a dire CP_1
con la data di rielaborazione della prestazione a debito del 16 giugno 2021 (in all.),
dunque, nei termini l' ha provveduto al recupero della prestazione a far data dal CP_1
rateo di luglio 2011, ossia nel decennio antecedente.
Osserva subito il decidente che l' ha allegato che per quanto concerne le pensioni CP_1
estere, occorre presentare specifica comunicazione dei dati reddituali, non apparendo idonea la presentazione delle dichiarazioni redditi, al fine dell'individuazione dell'an e del quantum della prestazione collegata al reddito spettante.
La necessità della presentazione di tali modelli reddituali, in caso di percezione di prestazione estera, è prevista non soltanto dalla Circolare n. 195/2015, bensì, CP_1 direttamente, dall'art. 49, punto 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 -cfr. Circ. CP_1
n. 124/2003), a tenore del quale: “I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
”
Pag. 5 di 11 Il Decreto ministeriale del 12-5-2003 di attuazione del citato articolo 49, agli artt. 1 e 2 precisa in quali casi l'accertamento reddituale debba effettuarsi con l'acquisizione di certificazioni rilasciate dagli Organismi esteri ed in quali altri possa essere sufficiente l'autocertificazione.
La dichiarazione dei redditi prodotti all'estero, dunque, per espressa previsione dell'art. 49 sopra citato, deve essere oggetto di apposita dichiarazione, e ciò in quanto vi sono alcune tipologie reddituali la cui rappresentazione ai fini previdenziali è diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale. In tale ultima ipotesi, i percettori delle prestazioni in esame sono tenuti, comunque, ad effettuare la comunicazione delle suddette tipologie reddituali all' , secondo le modalità e nei termini indicati nei CP_1 paragrafi successivi.
Fra i redditi che hanno modalità peculiari di rappresentazione dal punto di vista previdenziale rispetto al Fisco e che devono, quindi, essere dichiarati all' , anche CP_1 laddove già presenti nei modelli 730 o UNICO, vi sono, tra gli altri le Pensioni estere dirette, pensioni estere ai superstiti, pensioni estere da infortunio sul lavoro e relativi arretrati per ciascuna delle fatti-specie descritte, rendite estere costituite a titolo oneroso.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la ricorrente risulta aver presentato insieme al coniuge i modelli fiscali 730 per gli anni dal 2010 al 2015 e dal 2017 al 2019, ma in questi anni essa risulta aver presentato, al fine dell'integrale comunicazione dei redditi posseduti, soltanto il modello reddituale (RED) relativo all'anno 2015, in data
06/02/2018.
La regolare presentazione dei modelli 730 e/o UNICO, è suscettibile di comprovare quella buona fede dell'accipiens che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 13 della L.
412/91, che ha interpretato autenticamente l'art. 52 della L. 88/89, impedisce la ripetizione dell'indebito decorsi i termini decadenziali previsti dalla citata norma, laddove si sia in presenza di prestazioni provenienti dall'Estero, regolarmente dichiarate dal contribuente.
Ed invero secondo il dettato dell'art. 35, co. 10 bis, del D.L. n. 207/2008, laddove la norma prevede che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 13 L. 412/91 e dell'insorgenza della buona fede prevista dalla citata norma, è condizione necessaria e sufficiente che i percettori della prestazione previdenziale dichiarino regolarmente tutti i redditi
Pag. 6 di 11 percepiti, ivi compresi quelli percepiti all'Estero, attraverso la regolare presentazione dei modelli 730 e/o UNICO.
Il fatto che i modelli di dichiarazione fiscale, non contengano, per scelta del legislatore, alcune indicazioni che l' ritiene utili ai fini previdenziali (nazione di provenienza), CP_1 non è certamente circostanza imputabile all'accipiens, nè tanto meno, suscettibile di far venir meno la buona fede dello stesso.
A nulla rileva in vero, che con Circolare n. 195 del 2015, l' , per propri fini CP_1 amministrativi abbia inteso, all'art. 2.1, settimo capoverso, introdurre l'onere per il pensionato di presentare il modello RED, anche qualora avesse rettamente ed integralmente esposto i propri redditi da pensione estera in seno al 730.
Si ricava dalla documentazione prodotta che l'indebito di cui si discute ha natura assistenziale in quanto le integrazioni o maggiorazioni sociali pur erogate insieme a prestazioni previdenziali (assegno ordinario di invalidità) hanno autonoma natura assistenziale in quanto ne presenta tutti gli elementi tipici quali: la maggiorazione sociale non richiede contributi, è riconosciuta solo se il reddito è sottoposto a soglie determinate, puo essere revocata o ridotta ogni anno e serve a garantire un livello minimo di sostentamento.
E' dunque alla luce della specifica disciplina dell'indebito assistenziale che vanno vagliate le istanze del ricorrente.
La Suprema Corte ha avuto modo di osservare che, nello specifico ambito delle prestazioni assistenziali, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo applicarsi in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali (v. Cass. sez. lav. n. 1446/2008; Cass. sez. lav.,
20/05/2021, n.13915).
In materia trovano pertanto applicazione, in generale, i principi di settore, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del 1988), i quali, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati successivamente alla data del provvedimento che ha accertato l'indebito.
Pag. 7 di 11 E' principio ribadito dalla Suprema Corte che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento"(Cass. n. 1446/2008 cit. e n. 11921/2015).
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale che, in materia di indebito assistenziale, pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte ha altresì rilevato che l'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale finalizzata alle primarie esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 39/1993; n. 431/1993).
Sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale rammenta poi la Suprema Corte che “vanno richiamati i principi già espressi da questa
Corte (cfr. Cass. 28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14
Pag. 8 di 11 dicembre 1993, n. 431). […] L'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass.
23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. […] Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012)” (Cass. sez. lav. 22.2.2021, n. 4668).
Quindi, nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatoria, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, la ripetibilità deve tenere conto della funzionalità delle erogazioni al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia, della non addebitabilità al percettore della erogazione e dell'incolpevole affidamento dello stesso.
Muovendo dai suesposti principi e venendo al caso di specie, allo scopo di valutare la fondatezza della domanda attorea, occorre esaminare l'effettiva portata applicativa dell'art. 35, comma 10 bis del D. L. n. 207/2008.
In ordine all' irripetibilità delle somme corrisposte la Suprema Corte chiarisce, una volta per tutte e in maniera dirimente, che “l'Ente erogatore può sempre rettificare gli errori (ove ve ne siano) ma non lo si autorizza a recuperare le somme già versate”. L'art. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1989, infatti, evidenzia che laddove state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme
Pag. 9 di 11 corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Un principio ribadito in numerose sentenze è quello che dell'art. 13 della legge 412/1991: in sostanza, la norma summenzionata va interpretata nel senso che la sanatoria prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo, che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Ciò significa in sostanza che il pensionato o titolare di prestazioni previdenziali/assistenziali, è tutelato dalla rettifica del provvedimento errato effettuata dall' : se le somme sono state da lui percepite in buona fede sulla base di CP_1 un provvedimento definitivo dell'Ente, errato in senso peggiorativo o addirittura revocato, la restituzione non sarà dovuta.
Pertanto, considerato che parte ricorrente ha presentato insieme al coniuge i modelli fiscali 730 per gli anni dal 2010 al 2015 e dal 2017 al 2019, e al fine dell'integrale comunicazione dei redditi posseduti, il modello reddituale (RED) relativo all'anno
2015, in data 06/02/2018, nessuna contestazione può essere mossa alla ricorrente.
Pertanto, tale ripetizione di indebito è illegittima e conseguentemente viene annullato il provvedimento dell' impugnato, con il quale l' chiede la restituzione al CP_1 CP_1 ricorrente delle somme indebitamente percepite e per l'effetto, ritiene che nulla è CP_ dovuto dalla ricorrente all'
Le spese di lite tenuto conto della complessità della questione vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n.
5738/2023 Rg disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa, accoglie il ricorso;
spese compensate;
Così deciso in Catania il 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Alessia Trovato
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