Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 4586
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa per le annualità 2011, 2012 e 2013

    Il giudice rileva che il recupero è stato operato entro il termine decennale, poiché la mancata comunicazione da parte della pensionata di fatti incidenti sulla propria situazione reddituale sospende la prescrizione fino a quando l'ente non viene messo nelle condizioni di conoscere la variazione reddituale, ovvero con la data di rielaborazione della prestazione a debito del 16 giugno 2021.

  • Accolto
    Irripetibilità dell'indebito assistenziale per mancanza di dolo

    Il giudice accoglie la domanda, ritenendo che la ricorrente ha presentato i modelli fiscali 730 per gli anni rilevanti e il modello reddituale (RED) per l'anno 2015, dimostrando buona fede. Pertanto, la ripetizione dell'indebito è illegittima.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 13, c.2, l. n. 412/1991 per mancato recupero annuale

    Il giudice ritiene che la presentazione dei modelli fiscali 730/UNICO sia sufficiente a comprovare la buona fede dell'accipiens, impedendo la ripetizione dell'indebito decorsi i termini decadenziali, in presenza di prestazioni estere regolarmente dichiarate. La mancata presentazione del modello RED, pur richiesta da circolare INPS, non fa venir meno la buona fede del pensionato.

  • Accolto
    Restituzione delle somme trattenute

    Accogliendo il ricorso principale, il giudice annulla il provvedimento dell'INPS e dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente all'ente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 4586
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 4586
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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