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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1109/2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa SS RI Presidente
D.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere relatore riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1109/2025, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Laura Nannucci (c.f.
e VA ON (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso lo studio della prima, sito in Firenze, Borgo San Frediano n. 11, giusta procura in atti;
- appellante - contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._4
CE NI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._5 il suo indirizzo pec giusta procura in atti;
Email_1
-appellata– nonché contro
AVV. (c.f. ), quale curatore speciale del Controparte_2 C.F._6 minore (nato a [...] il [...], c.f. Persona_1 [...]
); C.F._7
e con l'intervento del PG.
1 La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21/11/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ritenuti fondati gli spiegati motivi di gravame, accogliere l'appello col presente atto proposto e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 302/2025, resa inter partes dal
Tribunale Civile di Pistoia - Settore Famiglia e Persone, in composizione collegiale, il
5.5.2025, nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo al n. 2007/2023 R.G., pubblicata in data 8.5.2025, notificata via pec il 13.5.2025: A) Preliminarmente, in via istruttoria, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in prime cure ed in questa sede riproposte negli svolti motivi di gravame, a tutela del minore e del suo diritto alla Persona_1 bigenitorialità: Ø disporre un supplemento ed approfondimento istruttorio volto, tramite una nuova ctu, ad una rivalutazione delle competenze e capacità genitoriali del Sig.re
; Ø attivare un periodo di monitoraggio per verificare l'andamento dei Parte_1 percorsi di sostegno psicologico del minore al fine di adottare i provvedimenti più rispondenti al suo interesse;
Ø in ogni caso, affidare l'incarico di ctu e/o di monitoraggio ad altro professionista;
Ø disporre l'intervento, ex art. 473-bis.27 c.p.c., dei Servizi
Sociali e Sanitari (UFSMIA dell'USL Toscana Centro) di Pistoia, di concerto ed in collaborazione con i corrispondenti professionisti spagnoli stante l'attuale permanenza della Sig.ra e del figlio in Spagna, indicando i termini entro cui i Servizi CP_1
Socio-Sanitari devono depositare una relazione periodica, ex art. 473-bis.27 c.p.c., relativamente alla situazione psico-evolutiva del minore Persona_1
e all'andamento del percorso di sostegno psicologico attivato per . Quanto Persona_1 sopra, tenuto conto in particolare: • della manifesta contraddittorietà tra la ctu di primo grado e le risultanze documentali in atti (cfr. relazioni CAM - relazione UE - relazioni
Dott. Galassi - relazione Dott.ssa - relazione Controparte_3 Per_2
Prof. - certificazione CSM Centro Salute Mentale Azienda Usl Toscana Centro - Per_3
Sentenza penale Corte di Appello di Firenze del 11.03.2024), molte delle quali provenienti da professionisti ed enti pubblici, terzi ed imparziali, indipendenti tra loro, tutte univocamente convergenti nel descrivere il positivo andamento ed esito dei percorsi terapeutici e riabilitativi intrapresi dal Sig.re , con revisione Parte_1 critica dei propri agiti passati e presa di coscienza del disvalore delle proprie condotte, con conseguente concreta possibilità di attuale recupero di competenze genitoriali e di graduale introduzione di incontri protetti padre-figlio; • del fatto che il minore è cosciente dell'esistenza del padre essendo già stato avviato, durante la ctu di primo grado, il disvelamento della figura paterna;
• della necessità di monitorare l'evoluzione della
2 delicata situazione e l'eventualità che possa essere di aiuto al bambino e nel suo interesse l'attivazione di contatti e/o incontri con il padre, sempre in modalità protetta, alla luce anche dell'andamento dei percorsi e degli interventi di sostegno e supporto per i genitori e il minore. B) Nel merito ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in prime cure ed in questa sede riproposte negli svolti motivi di gravame: 1) accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia ex art. 330 c.c. di decadenza dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale del Sig.re nei confronti Parte_1 del figlio minore e, per l'effetto, rigettare la domanda di Persona_1 decadenza formulata dalla IG . 2) In ogni caso, in punto di contatti CP_1 padre-figlio, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Firenze 31.8.2022, in particolare tenuto conto del diritto del minore alla bigenitorialità e del documentato positivo andamento dei percorsi terapeutici e riabilitativi intrapresi dal Sig.re Parte_1
- previa rinnovazione della ctu in punto di rivalutazione delle competenze
[...] genitoriali del Sig.re e attivazione di un periodo di monitoraggio - introdurre Pt_1 incontri protetti padre-figlio, in spazio neutro, con la frequenza e le modalità ritenute più opportune, alla presenza di un operatore ed eventualmente anche di un professionista (psichiatra e/o psicologo) del Servizio Socio-Sanitario, anche, occorrendo,
a distanza mediante collegamento audiovisivo, con possibilità di incremento o riduzione della periodicità degli incontri sulla base del loro andamento, da effettuarsi previa adeguata preparazione del padre e del minore. 3) In ogni caso, disporre l'attivazione di un monitoraggio sull'andamento del percorso psicologico del minore di accompagnamento e sostegno alla conoscenza e comprensione della sua storia.
Assumere, comunque, i provvedimenti più appropriati, più convenienti, meglio visti e ritenuti di giustizia nell'interesse e a protezione della salute, delle esigenze evolutive e dell'equilibrio psico-fisico del bambino, salvaguardando in punto di rapporti padre-figlio il diritto del minore alla bigenitorialità. 4) Prevedere che le decisioni relative alla residenza/domicilio del minore debbano essere concertate col padre. 5) In punto di spese straordinarie mantenere la disciplina dettata dal decreto del Tribunale di Firenze del 31.8.2022 e conseguentemente disporre che le stesse siano poste a carico di entrambi i genitori in ugual misura e siano individuate, concordate e rimborsate secondo le Linee Guida del CNF del 2017. 6) Disporre l'integrale compensazione delle spese sia di lite che di ctu del doppio grado del giudizio”. per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 302/2025 pubblicata in data 08/05/2025
3 nell'ambito del procedimento civile n. 2007/2023 R.G. dal Tribunale di Pistoia. Con vittoria di spese e competenze, anche del secondo grado”. per il curatore: “Tanto premesso il sottoscritto curatore chiede che il ricorso in appello sia rigettato e che venga confermata la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Pistoia pubblicata in data 08.05.25 (r.g. 2007/23)”.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
I. Con decreto reso in data 23.06.2022 e pubblicato in data 31.08.2022 dal Tribunale
Ordinario di Firenze a conclusione del procedimento n. 9043/2020 RG avviato da successivamente all'interruzione, nell'estate 2020, della relazione con CP_1
, veniva disposta la prima regolamentazione dei rapporti col figlio Parte_1 minore della coppia, , nato a [...] in data [...]. Persona_1
Il Tribunale di Firenze, con il suddetto decreto, disponeva, tra le altre cose,
l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso di lei a Pistoia, e il divieto di contatti tra il padre e il minore;
poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma di € 400,00 mensile a titolo di mantenimento del minore (somma ridotta ad € 200,00 mensili da questa Corte d'Appello all'esito del procedimento V.G. n. 130/2023).
Successivamente, con ricorso ex art. 337 quinquies c.c. e art. 473 bis.47 c.p.c. con richiesta di provvedimenti urgenti ex art. 473 bis.15 c.p.c. depositato il 21.08.2023, avanti il Tribunale di Pistoia, chiedeva la parziale modifica delle CP_1 condizioni relative al figlio minore disposte con il Persona_1 suddetto decreto del 23.06.2022.
In particolare, la deducendo di avere avuto un'offerta di lavoro in Spagna, di Per_1 avere già provveduto a bloccare, sul luogo di lavoro, un appartamento per sé e per il figlio minore e di potere iscrivere il bimbo presso una scuola privata, Persona_1 chiedeva che il Tribunale in via urgente ex art. 473 bis.15 c.p.c., consentisse che il minore si trasferisse assieme alla affidataria a San Sebastian, in Spagna.
Nel giudizio così instaurato al n. R.G. 2007/2023, in data 13.09.2023, si costituiva in il quale, in via preliminare, evidenziava come non fosse Pt_1 Pt_1 nell'interesse del minore allontanarsi dal nucleo familiare materno.
Il resistente rappresentava inoltre di avere, con atteggiamento collaborativo, proseguito il percorso di recupero della genitorialità presso la USL e di avere intrapreso vari percorsi terapeutici e riabilitativi, tra cui quello al CSM (Centro Salute
Mentale), quello con il prof. quello con il dott. Galassi, quello con la dott.ssa Per_3
e quello al CAM (Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti). Alla luce di ciò, Per_2 richiedeva di svolgersi incontri padre/figlio in modalità protetta e richiamava
4 l'attenzione sulla necessità di garantire adeguati rapporti tra il bimbo e il ramo familiare paterno.
Con provvedimento del 14.09.2023, Il Tribunale di Pistoia autorizzava in via provvisoria e urgente a trasferirsi in Spagna, a San Sebastian, CP_1 unitamente al figlio minore con effetto immediato, riservando la conferma, la modifica o la revoca di questo provvedimento all'esito del giudizio.
A seguito di domanda di decadenza di dalla responsabilità genitoriale Parte_1 depositata in data 05.01.2024 dalla ricorrente, con provvedimento del 25.1.2024, veniva nominato un curatore speciale per il minore nella persona dell'avv. CP_2
[...]
Svolta consulenza tecnica d'ufficio, la causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis. 28 c.p.c., all'udienza del 25.3.2025, veniva riservata al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 302/2025, pubblicata in data 08.05.2025 il Tribunale di Pistoia:
- disponeva, ex art. 330 c.c., la decadenza dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale di nei confronti del figlio minore Parte_1
Persona_1
- confermava che il minore possa permanere con la madre in Spagna;
- confermava il divieto di contatti tra il padre e il minore, anche in forma protetta o con mezzi a distanza;
- disponeva che il minore proseguisse un percorso psicologico con le finalità indicate in motivazione;
- invitava a proseguire i propri percorsi di cura e riabilitazione;
Parte_1
- disponeva l'aumento in € 300 mensili, oltre rivalutazione Istat, del contributo dovuto da a titolo di mantenimento del figlio minore, in favore Parte_1 di con decorrenza dell'aumento dalla data della pronuncia;
CP_1
- disponeva, quanto alle spese straordinarie, che sarà la madre a scegliere unilateralmente le spese da effettuare, chiedendone il rimborso pro quota al resistente;
- dichiarava inammissibile la domanda relativa al rapporto tra il minore e i nonni paterni;
- condannava alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e, quanto alla posizione del curatore speciale, lo condannava alla CP_1 refusione delle spese di lite in favore dello Stato, liquidate in € 5.431,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- poneva le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di Parte_1
5 II. Avverso la predetta sentenza proponeva appello dinanzi alla Corte Parte_1 di Firenze sulla base dei seguenti motivi.
1) I motivo di appello
L'appellante impugnava anzitutto il capo n. 2 della sentenza con cui veniva disposta, ai sensi dell'art. 330 c.c., la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio . Persona_1
Contestava, in particolare, le valutazioni contenute nella motivazione della sentenza, ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto insussistente una reale presa di coscienza da parte del padre rispetto ai maltrattamenti agiti, e avesse disatteso, omesso o svalutato una pluralità di documenti prodotti nel corso del giudizio, provenienti da professionisti, enti pubblici e strutture sanitarie, terzi ed imparziali, che attestavano il contrario.
In particolare, il deduceva che il Tribunale aveva ignorato le relazioni del Pt_1
Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM), che attestavano la conclusione positiva di un percorso psicoeducativo durato nove mesi, durante il quale egli aveva riconosciuto la responsabilità del proprio comportamento violento e riflettuto sull'impatto delle condotte agite. Il CAM, inoltre, aveva certificato la partecipazione del a un corso aggiuntivo sulla genitorialità, volto a rafforzare le competenze Pt_1 relazionali e comunicative con il figlio.
Richiamava anche la relazione dell'Ufficio UE, redatta su incarico della Corte
d'Appello Penale di Firenze, che dava atto di un comportamento adeguato e della presa di coscienza del disvalore delle condotte contestate. Tali valutazioni, secondo l'appellante, erano state recepite dalla sentenza penale della Corte d'Appello di
Firenze dell'11 marzo 2024, che riduceva la pena inflitta al Sig. e disponeva Pt_1 la sostituzione della detenzione carceraria con quella domiciliare, proprio in considerazione dei percorsi riabilitativi svolti.
Venivano inoltre richiamate le relazioni del Centro di Salute Mentale dell'Azienda USL
Toscana Centro, che documentavano un percorso continuativo dal 2020, con regolare assunzione della terapia farmacologica e miglioramento clinico, nonché la presa in carico del da parte dell'UFSMIA di Pistoia per il recupero della genitorialità, Pt_1 come disposto dal Tribunale di Firenze nel 2022.
L'appellante contestava anche la valutazione negativa delle relazioni del Prof.
[...]
già ordinario di psichiatria, e della Dott.ssa Persona_4 Persona_5 psicoterapeuta, che lo avevano seguito per mesi e avevano attestato un cambiamento profondo, una revisione critica delle condotte passate e l'assenza di elementi psicopatologici ostativi alla ripresa del rapporto padre-figlio. Il Tribunale, secondo
6 l'appellante, aveva erroneamente ritenuto tali relazioni contraddittorie e poco convincenti, senza considerare la loro coerenza cronologica e contenutistica.
Lamentava, inoltre, che il CTU nominato in primo grado, il Dott. Persona_6 avesse formulato conclusioni definitive sulla base di tre soli colloqui, senza somministrazione di test e senza considerare le relazioni mediche e psicologiche prodotte. Egli evidenziava che lo stesso CTU, pur ritenendo non maturata una piena consapevolezza, non aveva mai richiesto la decadenza, e aveva riconosciuto l'esistenza di un atteggiamento critico del padre verso sé stesso.
Infine, rilevava che il Tribunale avesse ignorato il precedente decreto del Tribunale di
Firenze del 31 agosto 2022, che, pur disponendo l'affidamento super esclusivo alla madre, non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la decadenza, lasciando aperta la possibilità di un futuro riavvicinamento.
Sottolineava che la domanda di decadenza era stata introdotta dalla controparte solo in corso di causa e che non vi erano elementi nuovi o sopravvenuti tali da giustificare un provvedimento così afflittivo.
Domandava pertanto che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, relativamente al capo 2 volesse rigettare la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, riformando per l'effetto anche il capo 3 della sentenza, limitatamente alla parte in cui è stato disposto: “la madre ha facoltà di assumere, in autonomia, tutte le decisioni relative al minore, anche quelle riguardanti la sua residenza abituale.
Pertanto, la stessa ha piena facoltà di tenere con sé il minore in Spagna o di spostare, laddove lo ritenga in futuro, il domicilio del minore altrove”, prevedendo, come chiesto in primo grado, che le decisioni relative alla residenza/domicilio del minore venissero concertate col padre.
Parte appellante contestava, inoltre, l'adesione da parte del Tribunale di Pistoia alle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio, Dott. Persona_6 ritenendo che la consulenza fosse affetta da gravi limiti metodologici, da contraddittorietà interna e da omissioni istruttorie tali da renderla inidonea a sorreggere una pronuncia così afflittiva come la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Alla luce di tali rilievi, l'appellante chiedeva che la Corte disponesse un supplemento istruttorio, mediante nuova consulenza tecnica affidata ad altro professionista, e che venisse attivato un periodo di monitoraggio, al fine di valutare l'evoluzione dei percorsi terapeutici e l'interesse del minore alla ripresa graduale dei rapporti con il padre.
2) II motivo di appello
7 Con il secondo motivo di gravame, impugnava il capo n. 4 della Parte_1 sentenza del Tribunale di Pistoia, nella parte in cui veniva confermato il divieto assoluto di contatti tra il padre e il figlio minore, anche in forma protetta o mediante strumenti a distanza.
Il Tribunale, nel motivare tale decisione, riteneva prematura qualsiasi forma di riavvicinamento, affermando che il minore avrebbe dovuto proseguire un percorso psicologico di accompagnamento e sostegno alla conoscenza e comprensione della propria storia familiare.
L'appellante contestava tale impostazione, ritenendola lesiva del diritto del minore alla bigenitorialità, sancito dall'art. 337-ter c.c., e non supportata da una valutazione concreta dell'interesse del minore.
Il rappresentava di aver richiesto, già in primo grado, che fosse valutata Pt_1
l'introduzione di incontri protetti in spazio neutro, alla presenza di operatori qualificati e, se necessario, anche di professionisti del servizio socio-sanitario, con possibilità di svolgimento in modalità a distanza. Tali incontri, secondo l'appellante, avrebbero potuto essere calendarizzati e monitorati, garantendo un ambiente sicuro e controllato, idoneo a favorire una graduale ricostruzione del rapporto padre-figlio.
Lamentava inoltre che il Tribunale aveva omesso qualsiasi valutazione sugli effetti negativi derivanti da una prolungata deprivazione paterna, e non aveva considerato le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia di tutela del diritto alla bigenitorialità. Richiamava, in particolare, i principi espressi dalla Corte EDU, secondo cui le misure volte a favorire il riavvicinamento tra genitore e figlio dovevano essere tempestive, adeguate ed effettive, al fine di evitare un deterioramento irreversibile del legame familiare.
Si doleva anche del fatto che il Tribunale non aveva previsto alcun monitoraggio sull'andamento del percorso psicologico del minore, né aveva disposto l'intervento dei servizi sociali per valutare l'evoluzione della situazione e l'eventuale possibilità di attivare contatti protetti: invero, durante la consulenza tecnica, era già stato avviato il disvelamento della figura paterna, quindi il minore era consapevole dell'esistenza del padre e tale circostanza avrebbe richiesto un accompagnamento strutturato e non una chiusura totale.
Infine, l'appellante sottolineava che la decisione del primo giudice aveva compromesso non solo il rapporto padre-figlio, ma anche quello tra il minore e il ramo familiare paterno, in particolare con i nonni, già destinatari di un provvedimento favorevole da parte del Tribunale per i Minorenni di Firenze.
8 Alla luce di ciò, chiedeva che la Corte valutasse l'opportunità di introdurre incontri protetti, anche in forma indiretta, e di attivare un monitoraggio costante, volto a garantire il rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità e alla continuità affettiva con entrambi i rami genitoriali.
3) III motivo di appello
Con il terzo motivo di appello, parte appellante impugnava il capo n. 5 della sentenza, nella parte in cui veniva modificata la disciplina delle spese straordinarie relative al mantenimento del figlio minore.
In particolare, criticava la statuizione secondo cui, in ragione della disposta decadenza dalla responsabilità genitoriale, doveva essere la madre a scegliere unilateralmente le spese da effettuare, chiedendone il rimborso pro quota al padre, senza alcuna previsione di limiti, modalità di documentazione, né riferimento a protocolli condivisi.
Riteneva che tale decisione fosse ingiusta poiché il Tribunale aveva omesso di distinguere tra spese ordinarie e straordinarie, non aveva indicato alcun tetto massimo di spesa, né aveva previsto l'obbligo di documentazione o di preventiva comunicazione, esponendo il padre al rischio di richieste economiche incontrollate e non verificabili.
Deduceva, inoltre, che la decadenza dalla responsabilità genitoriale non comportava automaticamente la perdita del diritto di essere informato e coinvolto nelle decisioni economiche straordinarie relative al figlio, soprattutto in assenza di un provvedimento che escludesse espressamente tale facoltà.
Sul punto, richiamava giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche il genitore decaduto conserva l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, purchè regolato secondo criteri di equità e legalità.
Alla luce di tali considerazioni, l'appellante chiedeva che la Corte riformasse il capo della sentenza relativo alle spese straordinarie, ripristinando la disciplina prevista dal decreto del Tribunale di Firenze del 2022, ovvero la ripartizione paritaria tra i genitori e l'applicazione delle Linee Guida CNF 2017, al fine di garantire trasparenza, controllo e tutela dell'interesse del minore.
4) IV motivo di appello
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante impugnava la sentenza nella parte in cui veniva disposto il pagamento integrale, a carico del delle spese di lite, Pt_1 delle spese relative al curatore speciale del minore e delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
9 In primo luogo, contestava l'applicazione del principio di soccombenza, ritenendo che nel caso di specie non si fosse verificata una soccombenza totale: il giudizio di primo grado fosse stato introdotto dalla controparte per ottenere la modifica del decreto del Tribunale di Firenze del 31 agosto 2022, in punto di residenza del minore e di contributo al mantenimento;
in merito alla richiesta di trasferimento del minore in Spagna, l'appellante non si era opposto, accettando che il figlio potesse temporaneamente permanere con la madre all'estero, fino al termine del contratto lavorativo triennale;
quanto alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento da € 200,00 a € 400,00 mensili, il Tribunale disponeva un aumento intermedio a €
300,00, determinando una soccombenza reciproca tra le parti.
L'appellante rilevava, inoltre, che la nomina del curatore speciale del minore fosse stata determinata dalla domanda di decadenza introdotta dalla madre in corso di causa, e non da istanze avanzate dal padre;
pertanto, l'addebito delle relative spese, liquidate in favore dello Stato, a suo carico, era ingiustificato.
Quanto alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, osservava che la CTU fosse stata richiesta da tutte le parti e che, nella complessità della vicenda, rappresentasse uno strumento indispensabile per l'adozione di provvedimenti a tutela del minore.
III. In data 16 ottobre 2025 si costituiva il curatore il quale aderiva Controparte_2 alle osservazioni effettuate dal CTU, Dott. secondo cui non vi era Per_6 possibilità per il di svolgere il proprio ruolo genitoriale. Pt_1
Sottolineava infatti che, nonostante i percorsi svolti dal quest'ultimo non Pt_1 aveva ancora maturato uno spirito critico ed una consapevolezza degli agiti aggressivi assunti nei confronti della e del figlio. Per_1
Differentemente da quanto dedotto dall'appellante, il curatore sosteneva che il CTU aveva tenuto in considerazione il lavoro di consapevolezza affrontato dal Pt_1 negli ultimi anni ma aveva altresì ritenuto che l'esito ottenuto dai vari percorsi non fosse sufficiente per poter riallacciare i rapporti con il figlio e quindi esercitare le propri funzioni genitoriali.
Alla luce di ciò, l'avv. sosteneva che doveva essere integralmente confermata CP_2 la sentenza impugnata anche in punto di decadenza dalla responsabilità genitoriale, avendo la condotta del – da ritenersi ancora attuale - arrecato un gravissimo Pt_1 pregiudizio per il minore . Persona_1
Quanto alla bigenitorialità invocata dall'appellante, osservava che tale diritto, stabilito nell'interesse dei figli, consisteva nel diritto a mantenere, durante la loro crescita, un rapporto di costante e duraturo affetto con entrambi i genitori, purché,
10 chiaramente, la condotta genitoriale sia tale da garantire agli stessi figli cura, educazione, istruzione e assistenza morale.
Il curatore chiedeva pertanto che il ricorso in appello venisse rigettato e che venisse confermata la sentenza di primo grado.
IV. In data 22 ottobre 2025 si costituiva in giudizio, prendendo posizione CP_1 su ciascuno dei motivi di appello.
1) I motivo di appello: errata decisione in punto di decadenza e assenza di rinnovo o approfondimento della CTU
Precisava anzitutto parte appellata che la gravità delle condotte del padre, sia verso la madre che direttamente verso il figlio , imponeva una valutazione Persona_1 attenta e rigorosa, come già effettuato dal Tribunale e dal CTU.
Sosteneva che non potevano essere considerati degni di rilievo i documenti citati dalla controparte a sostegno della erroneità della sentenza. Infatti:
- le relazioni dei terapeuti che avevano in cura il erano datate rispetto Pt_1 alla pronuncia o, comunque, erano di parte;
- la relazione UE e le considerazioni della Corte di appello penale relative all'accordo trovato in secondo grado per ridurre la pena avevano natura e finalità diverse da quelle richieste nel procedimento per la decadenza della responsabilità genitoriale;
- il percorso CAM era coevo a valutazioni tecniche da cui si evinceva che all'epoca ancora il tendeva a giustificare gli agiti gravemente Pt_1 maltrattanti.
Specificava la di aver presentato domanda di decadenza solo dopo diverso Per_1 tempo poiché attendeva che la sentenza di condanna divenisse definitiva, al fine di rafforzare la base probatoria.
Rilevava inoltre che le critiche dell'appellante alla CTU risultavano infondate: il CTU aveva risposto puntualmente e con metodo scientifico alle osservazioni del CTP, e già in precedenza il consulente del Tribunale di Firenze, nel primo giudizio riguardante l'affidamento del minore, aveva escluso la capacità genitoriale del padre, proponendo un affidamento super esclusivo alla madre e non disponendo alcuna tipologia di incontri fra il bambino ed il padre.
2) II motivo di appello: incontri padre/figlio
Parte appellata contestava la richiesta di incontri protetti padre figlio avanzata dall'appellante, evidenziando che:
- le motivazioni della decadenza dalla responsabilità genitoriale erano incompatibili con qualsiasi forma di contatto tra padre e figlio;
11 - il caso non riguardava una crisi familiare o un conflitto genitoriale, ma una situazione di violenza, in cui il minore era vittima diretta dei maltrattamenti del padre e, pertanto, il riferimento alla giurisprudenza CEDU non era conferente;
- le dichiarazioni del padre in sede peritale avevano mostrato una scarsa consapevolezza degli agiti violenti, affermando lo stesso di averli compresi solo dopo aver letto gli atti del processo;
- la presenza del padre potrebbe avere effetti negativi sullo sviluppo del bambino, già provato da traumi e da incontri con i familiari paterni che hanno causato scompensi psicologici;
- la richiesta di incaricare i servizi sociali per organizzare incontri era superficiale, poiché tali decisioni dovevano essere precedute da una valutazione clinica del minore e da un intervento del Giudice Tutelare o del
Tribunale.
3) III motivo di appello in punto di spese straordinarie
Deduceva parte appellata che il Tribunale di Pistoia aveva correttamente escluso l'applicazione del normale regime delle spese straordinarie, essendo uno dei genitori decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Rilevava, infatti, che sarebbe illogico e giuridicamente scorretto obbligare la madre – unica titolare della responsabilità – a concordare spese con un soggetto che ha perso completamente tale prerogativa, poiché ciò comporterebbe un'interferenza indebita nelle scelte educative e sanitarie che spettano esclusivamente al genitore non decaduto.
Affermava che il padre aveva utilizzato il disaccordo come strumento per sottrarsi al proprio dovere contributivo, rifiutando di partecipare alle spese relative all'istruzione e alla salute del figlio, accumulando un debito che, al giugno 2025, ammontava a €
4.188,66. Sottolineava che tale somma risultava difficilmente recuperabile, anche tramite procedimento monitorio, poiché il non possedeva beni aggredibili e Pt_1 non aveva mai prodotto documentazione attestante un'attività lavorativa retribuita, nonostante la concessione degli arresti domiciliari fosse fondata anche su tale presupposto.
Rilevava che i pochi versamenti effettuati – due da € 300,00 ciascuno – erano avvenuti solo in prossimità delle udienze, e che l'ultimo era stato eseguito dalla nonna paterna.
Deduceva che non era il diritto del padre a dover essere tutelato, ma quello del figlio a ricevere un contributo economico adeguato alle spese straordinarie legate alla sua crescita, salute e formazione.
12 4) IV motivo di appello: condanna alle spese
In punto di spese di lite, l'appellata deduceva che la condanna disposta dal Tribunale di Pistoia risultava pienamente giustificata, in quanto il era risultato Pt_1 totalmente soccombente nel giudizio di primo grado.
Esponeva la ET di aver dovuto adire il Tribunale per ottenere il trasferimento in
Spagna con il figlio, richiesta che era stata negata in via stragiudiziale dal padre, come dimostrano i documenti allegati al ricorso introduttivo;
che nella sua memoria di costituzione, il si era opposto fermamente al trasferimento, chiedendo il Pt_1 rigetto di tutte le domande della controparte e, solo in un secondo momento, quando il figlio era già stabilizzato in Spagna grazie ai provvedimenti urgenti, aveva preso atto dell'impossibilità di opporsi.
Sottolineava che anche sul piano del mantenimento, il padre aveva ostacolato fin dall'inizio l'aumento dell'importo, mantenendo una posizione di rifiuto sistematico rispetto ai propri doveri genitoriali, e che l'accettazione tardiva di siffatto aumento non poteva essere interpretata come una parziale soccombenza, ma, piuttosto, come una presa d'atto obbligata di una situazione ormai consolidata.
Quanto alle spese del curatore speciale deduceva che l'avv. NI aveva correttamente operato sotto il patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, la posizione processuale del curatore, che aveva aderito alle conclusioni poi recepite nella sentenza, evidenziava chiaramente la soccombenza del resistente anche nei suoi confronti. Di conseguenza, riteneva del tutto legittimo che lo Stato recuperasse le spese liquidate al curatore, come previsto dalla normativa vigente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata e va integralmente rigettata con conseguente conferma del provvedimento di primo grado che appare logico, congruamente motivato e fondato sulle risultanze istruttorie acquisite.
1.Con riferimento al primo motivo di appello concernente la dichiarazione di decadenza va evidenziato quanto segue.
Ai fini della valutazione qui svolta occorre richiamare i presupposti normativi della misura richiesta, così come previsti dall'art. 330 c.c.: il giudice, quando ricorrano fatti concreti che rendono il genitore inidoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale o comunque tali da compromettere gravemente gli interessi morali o materiali del minore, può adottare misure limitative o di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
tali presupposti ricomprendono, a titolo esemplificativo, comportamenti del genitore gravemente contrari all'interesse del minore, persistente inadempimento
13 dei doveri genitoriali, condizioni personali che rendano impossibile l'esercizio della responsabilità, nonché condotte violente o maltrattanti nei confronti del figlio o dell'altro genitore che arrechino pregiudizio al minore.
Non è necessario, per le finalità dell'odierno esame, riportare nuovamente i tratti fattuali della vicenda maltrattante, l'etità dei quali è pacifica e già accertata in sede penale con sentenza di condanna;
sulla sussistenza delle condotte tenute dal non sussistono profili di contestazione, mentre ciò che è motivo di Pt_1 impugnazione, e deve essere oggetto di scrutinio, è il riverbero di tali condotte sulle pronunce rese in sede civile e, segnatamente, la valutazione compiuta dal giudice di primo grado in ordine alla sussistenza dei presupposti per la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In merito si evidenzia che il tribunale di primo grado ha esaminato esaustivamente e integralmente le risultanze istruttorie acquisite e tale valutazione appare corretta e ben motivata.
Rilevanti, nella valutazione effettuata, sono le risultanze della ctu disposta, rispetto a cui, diversamente da quanto asserito da parte impugnante, non può che sottolinearsi il rigore scientifico e la puntuale ricostruzione dei fatti e delle dinamiche relazionali contestate, ricostruzione effettuata tenendo conto dei rilievi formulati dai consulenti di parte le cui osservazioni sono state oggetto di motivata risposta da parte dell'ausiliario del giudice. Le contestazioni effettuate in sede di appello, che si sostanziano in critiche metodologiche, non mettono in luce vizi tali da pregiudicare l'attendibilità complessiva dell'accertamento peritale che, come detto, appare effettuato in maniera puntuale e rigorosa di talchè deve escludersi radicalmente la necessità di disporre in questa sede una nuova ctu così come richiesto da parte appellante.
Venendo agli esiti dell'istruttoria, dalla lettura complessiva delle risultanze acquisite appare invero fondata e riscontrata l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui, nonostante i percorsi terapeutici e di sostegno intrapresi dall'appellante, quest'ultimo non ha ancora mostrato di aver maturato un effettivo spirito critico circa i propri comportamenti né una consapevolezza congrua degli agiti aggressivi posti in essere nei confronti della compagna e del figlio. Pur venendo in rilievo la sussistenza di un percorso intrapreso dall'impugnante (rispetto a cui si auspica un prosieguo che possa in prospettiva permettere una forma di recupero della sua funzionalità relazionale), tuttavia l'analisi del materiale probatorio indica che, allo stato, non sussiste un cambiamento sostanziale idoneo a rideterminare la valutazione sulla sua inidoneità genitoriale.
14 In particolare, la documentazione e le dichiarazioni raccolte evidenziano atteggiamenti di minimizzazione da parte dell'appellante: lo stesso tende ad attribuire le condotte violente a una generica conflittualità di coppia. Tale atteggiamento di non pieno riconoscimento della responsabilità e del danno è rilevante ai fini della prognosi di recupero delle capacità genitoriali, atteso che il pieno ravvedimento e la capacità di modificare i comportamenti dannosi costituiscono elementi essenziali per ritenere sussistente l'idoneità genitoriale.
La consulenza tecnica, dopo aver riportato la ricostruzione dei profili della vicenda ha evidenziato una reale difficoltà dell'appellante a instaurare una relazione con il figlio in termini sani, empatici e rispettosi del vissuto emotivo del minore, concludendo per una prognosi negativa circa la possibilità di recupero della propria idoneità genitoriale.
In tale quadro la decadenza dalla responsabilità genitoriale decisa dal tribunale appare dunque misura proporzionata e necessaria a tutelare l'interesse superiore del minore, posto che il padre non è risultato in grado, allo stato, di apportare un contributo effettivamente utile alla crescita del figlio.
Diversamente da quanto sostenuto dal le circostanze richiamate nei motivi Pt_1 di appello — e attinenti alle indicazioni dei terapisti dell'appellante, nonché agli esiti dei percorsi svolti presso il CAM, l' e l'UE — sono state attentamente CP_4 valutate dal tribunale di primo grado nella motivazione impugnata, non risultando alcuna omissione degli stessi che tuttavia non sono stati valutati idonei a modificare la conclusione sulla inidoneità genitoriale. In tal senso, quanto alle relazioni dei professionisti privati dall'appellante -oltre a doversi necessariamente premettere che in quanto promananti da una parte, le stesse devono essere sottoposte a più rigorosa valutazione- non può non concordarsi sul fatto che le valutazioni offerte dal prof.
[...]
e della dott.ssa appaiono, in alcuni punti, Persona_4 Persona_5 contraddittorie e in conflitto con le risultanze emerse nella CTU e con le dichiarazioni rese dallo stesso appellante dinanzi al consulente d'ufficio.
Anche le risultanze all'esito dei percorsi intrapresi dall'appellante presso il CAM,
l' e l'UE (anch'essi come detto oggetto di valutazione nella sentenza di primo CP_4 grado) non permettono di ritenere allo stato, al di là dell'auspicio circa l'ulteriore sviluppo di un percorso di recupero, la sussistenza di elementi che permettano di ritenere revocabili in dubbio gli elementi discendenti dalla più puntuale valutazione fatta nel corso dell'accertamento peritale e concernente la compiutezza di un percorso di rivalutazione degli agiti da cui inferire un completo ravvedimento e una prognosi positiva circa il recupero della propria funzionalità genitoriale, affermazioni queste
15 che non risultano riportate nelle relazioni richiamate dall'appellante, né potevano esserlo, tenuto conto delle specifiche finalità per cui erano rese.
Quanto alla censura circa la tempestività della richiesta di decadenza — avanzata in corso di causa — e alla rilevanza del precedente decreto del Tribunale del 31 agosto
2022 (che, pur avendo disposto l'affidamento superesclusivo alla madre, non ha dichiarato la decadenza), tali profili non colgono nel segno e risultano del tutto irrilevanti rispetto alla correttezza dell'accertamento sulla sussistenza dei presupposti della decadenza che il tribunale ha compiuto effettuato sulla base del materiale probatorio acquisito.
2. Strettamente connesso al precedente motivo di appello risulta essere il secondo concernente la mancata adozione di incontri, anche in forma protetta, tra il padre e il figlio.
Richiamato quanto già esposto in ordine alla correttezza degli accertamenti istruttori compiuti dal giudice di primo grado, anche le ulteriori doglianze prospettate con il presente motivo di appello devono ritenersi prive di fondamento.
Pur ammettendo, in via generale, che la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale possa non escludere in astratto la possibilità di prevedere incontri tra il genitore decaduto e il minore -qualora ciò risulti conforme all'interesse superiore di quest'ultimo-, tuttavia, nel caso concreto non sussistono — allo stato — le condizioni per poter disporre alcuna forma di contatto tra l'appellante e il figlio.
Sul punto il tribunale ha correttamente confermato le statuizioni rese precedentemente dal tribunale di Firenze, che già escludevano la previsione di incontri, fondandosi su un quadro istruttorio chiaro e coerente. Infatti, già la consulenza tecnica espletata nel precedente giudizio aveva formulato una prognosi negativa circa la possibilità di un riavvicinamento tra padre e figlio;
tale conclusione risulta confermata dalla ctu disposta in primo grado nel presente giudizio, la cui relazione peritale, letta nel suo complesso, esprime in modo netto l'incompatibilità, allo stato, tra l'interesse del minore e la ripresa dei contatti con il padre, argomentando analiticamente le ragioni di tale valutazione. Si riporta il passaggio rilevante della relazione: Per quanto concerne la ripresa dei contatti o degli incontri con il padre ritengo che tale eventualità non sia al momento nell'interesse del minore.
Sostengo tale opinione per 3 fondamentali ragioni, le prime due più contingenti, ma non per questo meno importanti, che potranno nel tempo evolvere, la terza, strutturale, rappresenta un a condizione sulla cui modificabilità esprimo una prognosi negativa. Le illustro: i) La signora è apparsa ancora molto provata per i maltrattamenti subìti Per_1 insieme al figlio, presentando chiare manifestazioni post -traumatiche. Infatti, quando
16 si è riflettuto sulla possibilità di una qualche forma di avvicinamento del bambino al babbo la signora ha avuto evidenti e autentiche reazioni di allerta e paura - Per_1 pianto, espressioni del viso e postura - tipiche in chi percepisce la presenza di una minaccia importante alla sicurezza propria e di persone care. Sono ulteriori prove di questa condizione post -traumatica il non essersi sentita in grado di affrontare il tema del padre con bambino e il non riuscire ad accompagnarlo dentro la stanza degli incontri protetti. Non vi è dubbio sul fatto che la signora abbia necessità di essere aiutata per superare tale condizione psicologica, per il benessere suo e del figlio. Al momento, però, non si può che prendere atto che ella non sarebbe in grado in alcun modo di accompagnare, sostenere e rassicurare in percorso di avvicinamento alla Persona_1 figura paterna. Credo sia superfluo precisare che, essendo tale condizione post - traumatica totalmente ascrivibile alle azioni del sig. , non si può attribuire la Pt_1 responsabilità alla signora di esserne affetta;
ii) Come già riportato il minore non CP_1 ha ricevuto alcuna informazione su quanto accaduto nella vita sua e della sua famiglia.
Egli non sa cosa è successo, dove sia il padre, perché non lo vede, né perché ha con i nonni paterni incontri protett i. È, pertanto, impensabile che si possa procedere a contatti tra padre e figlio prima che sia stato avviato e completato un adeguato percorso che consenta al bambino di conoscere e comprendere quanto accaduto nella sua famiglia, sempre che tali contatti si dimostrino realmente nell'interesse del minore. Tale intervento dovrà, ovviamente, essere, calibrato sulle caratteristiche e sui tempi del minore e condotto da un professionista competente con la partecipazione della madre;
iii) Infine, come in precedenza illustrato , non ritengo che il sig. abbia acquisito Pt_1 la consapevolezza necessaria della gravità dei suoi comportamenti in modo da consentirgli di entrare in relazione con in modo appropriato e sintonico Persona_1 con il mondo interno del piccolo , così da evitare il rischio di ulteriori esperienze dannose di misconoscimento del di lui vissuto emotivo . Escludo, pertanto, in via definitiva, che sia utile per il minore un ripristino, anche parziale, del ruolo genitoriale paterno che non ritenendo che il sig. possa apportare un contributo utile alla crescita del figlio. Pt_1
La stessa consulenza, pur riconoscendo in astratto la possibilità di un'apertura futura, la subordina all'esito positivo di complessi e non brevi percorsi propedeutici sia per il padre sia per il bambino — percorsi che, in ragione della specifica storia familiare e delle gravi criticità relazionali pregresse, appaiono tutt'altro che compiuti.
La valutazione tecnica è dunque chiara: allo stato attuale non vi sono le condizioni minime per garantire ai minori incontri privi di pregiudizio. Non appare pertinente, in contrario, il richiamo al principio di bigenitorialità, il quale — come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità — non configura un diritto del genitore
17 alla frequentazione, bensì un diritto del figlio a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori solo ove ciò sia compatibile con il suo interesse.
Tale principio, pertanto, non può essere invocato quando la condotta del genitore non assicura al minore adeguate condizioni di cura, educazione, istruzione e assistenza morale: circostanza che ricorre nel caso in esame, come ampiamente accertato.
In definitiva i motivi di impugnazione sub 1 e 2 devono essere disattesi e devono essere confermate le statuizioni di primo grado;
resta fermo che, in un futuro e solo all'esito di percorsi terapeutici e rieducativi effettivamente completati sia dal padre sia dal figlio, tali da consentire di ipotizzare la ricostituzione di un minimo spazio relazionale tutelato, l'appellante potrà eventualmente richiedere la ripresa di incontri ovvero il reintegro nella responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 332 c.c.
3. Con il motivo di impugnazione sub 3), l'appellante censura il capo della sentenza concernente le statuizioni in materia di spese straordinarie;
le doglianze non possono essere accolte.
Il Tribunale ha infatti correttamente regolato la materia, ponendo le relative statuizioni quale logica e necessaria conseguenza della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale. È principio pacifico, infatti, che la decadenza incida sui poteri decisionali del genitore ma non elimini, di per sé, l'obbligo di contribuire economicamente al mantenimento del figlio. Ne deriva che, una volta venuto meno l'esercizio della responsabilità genitoriale, tutte le decisioni educative, sanitarie, scolastiche e in generale riconducibili alle spese straordinarie competono esclusivamente al genitore che mantiene la responsabilità. Risulterebbe pertanto illogico – oltre che contrario alla ratio dell'art. 330 c.c. – pretendere che la madre, unica titolare della responsabilità genitoriale, debba concordare con l'appellante le scelte che comportano spese straordinarie. Ciò determinerebbe infatti un'indebita interferenza del genitore decaduto in decisioni che non gli competono più e che, proprio per la misura adottata, devono essere assunte nell'esclusivo interesse del minore da chi è in grado di garantirne la tutela.
Le statuizioni del Tribunale risultano dunque pienamente coerenti sia con il quadro normativo che disciplina gli effetti della decadenza, sia con il principio di prevalenza dell'interesse del minore: principio che verrebbe compromesso se il genitore non decaduto fosse costretto a richiedere il consenso o il previo accordo con un soggetto privo di poteri decisionali. La soluzione adottata dal primo giudice va pertanto confermata.
4.Da ultimo, deve essere rigettato anche l'ultimo motivo di impugnazione relativo al capo della sentenza concernente la condanna alle spese di giudizio.
18 Gli esiti complessivi della lite evidenziano, infatti, una chiara e prevalente soccombenza dell'odierno appellante, sia con riferimento alle domande proposte dalla madre del minore sia con riguardo alla posizione processuale assunta del curatore speciale del minore.
Quanto alle spese della curatela, è irrilevante la circostanza che il curatore sia stato nominato a seguito della domanda di decadenza avanzata dalla madre, posto che tale domanda è stata accolta e che la nomina del curatore costituisce uno strumento di garanzia a tutela del minore, non un'iniziativa processuale imputabile alla parte che l'ha sollecitata.
Parimenti irrilevante è l'argomento secondo cui la consulenza tecnica sarebbe stata richiesta da tutte le parti e costituirebbe un ausilio al giudice: le spese della CTU, infatti, seguono l'ordinario criterio della soccombenza, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
In definitiva, le statuizioni del Tribunale sulle spese processuali risultano pertanto conformi ai principi che regolano la materia e devono essere integralmente confermate.
5.Quanto alle spese di giudizio del presente grado, tenuto conto dell'integrale reiezione dell'appello, le stesse vanno poste a carico dell'impugnante in ragione del principio di soccombenza, liquidandole secondo tabella per scaglione indeterminabile, ai parametri medi ed escludendo la fase istruttoria perché non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze definitivamente decidendo nel procedimento indicato in epigrafe
Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma Parte_1 integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di e del curatore speciale , che CP_1 Controparte_2 liquida in rispettivi €6.946,00, oltre spese e competenze, con la precisazione che risultando il minore ammesso al gratuito patrocinio la refusione delle spese avverrà
a favore dell'erario; raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Firenze, lì 1.12.25
19 Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia La Presidente
SS RI
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
20
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa SS RI Presidente
D.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere relatore riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1109/2025, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Laura Nannucci (c.f.
e VA ON (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso lo studio della prima, sito in Firenze, Borgo San Frediano n. 11, giusta procura in atti;
- appellante - contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._4
CE NI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._5 il suo indirizzo pec giusta procura in atti;
Email_1
-appellata– nonché contro
AVV. (c.f. ), quale curatore speciale del Controparte_2 C.F._6 minore (nato a [...] il [...], c.f. Persona_1 [...]
); C.F._7
e con l'intervento del PG.
1 La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21/11/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ritenuti fondati gli spiegati motivi di gravame, accogliere l'appello col presente atto proposto e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 302/2025, resa inter partes dal
Tribunale Civile di Pistoia - Settore Famiglia e Persone, in composizione collegiale, il
5.5.2025, nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo al n. 2007/2023 R.G., pubblicata in data 8.5.2025, notificata via pec il 13.5.2025: A) Preliminarmente, in via istruttoria, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in prime cure ed in questa sede riproposte negli svolti motivi di gravame, a tutela del minore e del suo diritto alla Persona_1 bigenitorialità: Ø disporre un supplemento ed approfondimento istruttorio volto, tramite una nuova ctu, ad una rivalutazione delle competenze e capacità genitoriali del Sig.re
; Ø attivare un periodo di monitoraggio per verificare l'andamento dei Parte_1 percorsi di sostegno psicologico del minore al fine di adottare i provvedimenti più rispondenti al suo interesse;
Ø in ogni caso, affidare l'incarico di ctu e/o di monitoraggio ad altro professionista;
Ø disporre l'intervento, ex art. 473-bis.27 c.p.c., dei Servizi
Sociali e Sanitari (UFSMIA dell'USL Toscana Centro) di Pistoia, di concerto ed in collaborazione con i corrispondenti professionisti spagnoli stante l'attuale permanenza della Sig.ra e del figlio in Spagna, indicando i termini entro cui i Servizi CP_1
Socio-Sanitari devono depositare una relazione periodica, ex art. 473-bis.27 c.p.c., relativamente alla situazione psico-evolutiva del minore Persona_1
e all'andamento del percorso di sostegno psicologico attivato per . Quanto Persona_1 sopra, tenuto conto in particolare: • della manifesta contraddittorietà tra la ctu di primo grado e le risultanze documentali in atti (cfr. relazioni CAM - relazione UE - relazioni
Dott. Galassi - relazione Dott.ssa - relazione Controparte_3 Per_2
Prof. - certificazione CSM Centro Salute Mentale Azienda Usl Toscana Centro - Per_3
Sentenza penale Corte di Appello di Firenze del 11.03.2024), molte delle quali provenienti da professionisti ed enti pubblici, terzi ed imparziali, indipendenti tra loro, tutte univocamente convergenti nel descrivere il positivo andamento ed esito dei percorsi terapeutici e riabilitativi intrapresi dal Sig.re , con revisione Parte_1 critica dei propri agiti passati e presa di coscienza del disvalore delle proprie condotte, con conseguente concreta possibilità di attuale recupero di competenze genitoriali e di graduale introduzione di incontri protetti padre-figlio; • del fatto che il minore è cosciente dell'esistenza del padre essendo già stato avviato, durante la ctu di primo grado, il disvelamento della figura paterna;
• della necessità di monitorare l'evoluzione della
2 delicata situazione e l'eventualità che possa essere di aiuto al bambino e nel suo interesse l'attivazione di contatti e/o incontri con il padre, sempre in modalità protetta, alla luce anche dell'andamento dei percorsi e degli interventi di sostegno e supporto per i genitori e il minore. B) Nel merito ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in prime cure ed in questa sede riproposte negli svolti motivi di gravame: 1) accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia ex art. 330 c.c. di decadenza dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale del Sig.re nei confronti Parte_1 del figlio minore e, per l'effetto, rigettare la domanda di Persona_1 decadenza formulata dalla IG . 2) In ogni caso, in punto di contatti CP_1 padre-figlio, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Firenze 31.8.2022, in particolare tenuto conto del diritto del minore alla bigenitorialità e del documentato positivo andamento dei percorsi terapeutici e riabilitativi intrapresi dal Sig.re Parte_1
- previa rinnovazione della ctu in punto di rivalutazione delle competenze
[...] genitoriali del Sig.re e attivazione di un periodo di monitoraggio - introdurre Pt_1 incontri protetti padre-figlio, in spazio neutro, con la frequenza e le modalità ritenute più opportune, alla presenza di un operatore ed eventualmente anche di un professionista (psichiatra e/o psicologo) del Servizio Socio-Sanitario, anche, occorrendo,
a distanza mediante collegamento audiovisivo, con possibilità di incremento o riduzione della periodicità degli incontri sulla base del loro andamento, da effettuarsi previa adeguata preparazione del padre e del minore. 3) In ogni caso, disporre l'attivazione di un monitoraggio sull'andamento del percorso psicologico del minore di accompagnamento e sostegno alla conoscenza e comprensione della sua storia.
Assumere, comunque, i provvedimenti più appropriati, più convenienti, meglio visti e ritenuti di giustizia nell'interesse e a protezione della salute, delle esigenze evolutive e dell'equilibrio psico-fisico del bambino, salvaguardando in punto di rapporti padre-figlio il diritto del minore alla bigenitorialità. 4) Prevedere che le decisioni relative alla residenza/domicilio del minore debbano essere concertate col padre. 5) In punto di spese straordinarie mantenere la disciplina dettata dal decreto del Tribunale di Firenze del 31.8.2022 e conseguentemente disporre che le stesse siano poste a carico di entrambi i genitori in ugual misura e siano individuate, concordate e rimborsate secondo le Linee Guida del CNF del 2017. 6) Disporre l'integrale compensazione delle spese sia di lite che di ctu del doppio grado del giudizio”. per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 302/2025 pubblicata in data 08/05/2025
3 nell'ambito del procedimento civile n. 2007/2023 R.G. dal Tribunale di Pistoia. Con vittoria di spese e competenze, anche del secondo grado”. per il curatore: “Tanto premesso il sottoscritto curatore chiede che il ricorso in appello sia rigettato e che venga confermata la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Pistoia pubblicata in data 08.05.25 (r.g. 2007/23)”.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
I. Con decreto reso in data 23.06.2022 e pubblicato in data 31.08.2022 dal Tribunale
Ordinario di Firenze a conclusione del procedimento n. 9043/2020 RG avviato da successivamente all'interruzione, nell'estate 2020, della relazione con CP_1
, veniva disposta la prima regolamentazione dei rapporti col figlio Parte_1 minore della coppia, , nato a [...] in data [...]. Persona_1
Il Tribunale di Firenze, con il suddetto decreto, disponeva, tra le altre cose,
l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso di lei a Pistoia, e il divieto di contatti tra il padre e il minore;
poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma di € 400,00 mensile a titolo di mantenimento del minore (somma ridotta ad € 200,00 mensili da questa Corte d'Appello all'esito del procedimento V.G. n. 130/2023).
Successivamente, con ricorso ex art. 337 quinquies c.c. e art. 473 bis.47 c.p.c. con richiesta di provvedimenti urgenti ex art. 473 bis.15 c.p.c. depositato il 21.08.2023, avanti il Tribunale di Pistoia, chiedeva la parziale modifica delle CP_1 condizioni relative al figlio minore disposte con il Persona_1 suddetto decreto del 23.06.2022.
In particolare, la deducendo di avere avuto un'offerta di lavoro in Spagna, di Per_1 avere già provveduto a bloccare, sul luogo di lavoro, un appartamento per sé e per il figlio minore e di potere iscrivere il bimbo presso una scuola privata, Persona_1 chiedeva che il Tribunale in via urgente ex art. 473 bis.15 c.p.c., consentisse che il minore si trasferisse assieme alla affidataria a San Sebastian, in Spagna.
Nel giudizio così instaurato al n. R.G. 2007/2023, in data 13.09.2023, si costituiva in il quale, in via preliminare, evidenziava come non fosse Pt_1 Pt_1 nell'interesse del minore allontanarsi dal nucleo familiare materno.
Il resistente rappresentava inoltre di avere, con atteggiamento collaborativo, proseguito il percorso di recupero della genitorialità presso la USL e di avere intrapreso vari percorsi terapeutici e riabilitativi, tra cui quello al CSM (Centro Salute
Mentale), quello con il prof. quello con il dott. Galassi, quello con la dott.ssa Per_3
e quello al CAM (Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti). Alla luce di ciò, Per_2 richiedeva di svolgersi incontri padre/figlio in modalità protetta e richiamava
4 l'attenzione sulla necessità di garantire adeguati rapporti tra il bimbo e il ramo familiare paterno.
Con provvedimento del 14.09.2023, Il Tribunale di Pistoia autorizzava in via provvisoria e urgente a trasferirsi in Spagna, a San Sebastian, CP_1 unitamente al figlio minore con effetto immediato, riservando la conferma, la modifica o la revoca di questo provvedimento all'esito del giudizio.
A seguito di domanda di decadenza di dalla responsabilità genitoriale Parte_1 depositata in data 05.01.2024 dalla ricorrente, con provvedimento del 25.1.2024, veniva nominato un curatore speciale per il minore nella persona dell'avv. CP_2
[...]
Svolta consulenza tecnica d'ufficio, la causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis. 28 c.p.c., all'udienza del 25.3.2025, veniva riservata al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 302/2025, pubblicata in data 08.05.2025 il Tribunale di Pistoia:
- disponeva, ex art. 330 c.c., la decadenza dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale di nei confronti del figlio minore Parte_1
Persona_1
- confermava che il minore possa permanere con la madre in Spagna;
- confermava il divieto di contatti tra il padre e il minore, anche in forma protetta o con mezzi a distanza;
- disponeva che il minore proseguisse un percorso psicologico con le finalità indicate in motivazione;
- invitava a proseguire i propri percorsi di cura e riabilitazione;
Parte_1
- disponeva l'aumento in € 300 mensili, oltre rivalutazione Istat, del contributo dovuto da a titolo di mantenimento del figlio minore, in favore Parte_1 di con decorrenza dell'aumento dalla data della pronuncia;
CP_1
- disponeva, quanto alle spese straordinarie, che sarà la madre a scegliere unilateralmente le spese da effettuare, chiedendone il rimborso pro quota al resistente;
- dichiarava inammissibile la domanda relativa al rapporto tra il minore e i nonni paterni;
- condannava alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e, quanto alla posizione del curatore speciale, lo condannava alla CP_1 refusione delle spese di lite in favore dello Stato, liquidate in € 5.431,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- poneva le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di Parte_1
5 II. Avverso la predetta sentenza proponeva appello dinanzi alla Corte Parte_1 di Firenze sulla base dei seguenti motivi.
1) I motivo di appello
L'appellante impugnava anzitutto il capo n. 2 della sentenza con cui veniva disposta, ai sensi dell'art. 330 c.c., la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio . Persona_1
Contestava, in particolare, le valutazioni contenute nella motivazione della sentenza, ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto insussistente una reale presa di coscienza da parte del padre rispetto ai maltrattamenti agiti, e avesse disatteso, omesso o svalutato una pluralità di documenti prodotti nel corso del giudizio, provenienti da professionisti, enti pubblici e strutture sanitarie, terzi ed imparziali, che attestavano il contrario.
In particolare, il deduceva che il Tribunale aveva ignorato le relazioni del Pt_1
Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM), che attestavano la conclusione positiva di un percorso psicoeducativo durato nove mesi, durante il quale egli aveva riconosciuto la responsabilità del proprio comportamento violento e riflettuto sull'impatto delle condotte agite. Il CAM, inoltre, aveva certificato la partecipazione del a un corso aggiuntivo sulla genitorialità, volto a rafforzare le competenze Pt_1 relazionali e comunicative con il figlio.
Richiamava anche la relazione dell'Ufficio UE, redatta su incarico della Corte
d'Appello Penale di Firenze, che dava atto di un comportamento adeguato e della presa di coscienza del disvalore delle condotte contestate. Tali valutazioni, secondo l'appellante, erano state recepite dalla sentenza penale della Corte d'Appello di
Firenze dell'11 marzo 2024, che riduceva la pena inflitta al Sig. e disponeva Pt_1 la sostituzione della detenzione carceraria con quella domiciliare, proprio in considerazione dei percorsi riabilitativi svolti.
Venivano inoltre richiamate le relazioni del Centro di Salute Mentale dell'Azienda USL
Toscana Centro, che documentavano un percorso continuativo dal 2020, con regolare assunzione della terapia farmacologica e miglioramento clinico, nonché la presa in carico del da parte dell'UFSMIA di Pistoia per il recupero della genitorialità, Pt_1 come disposto dal Tribunale di Firenze nel 2022.
L'appellante contestava anche la valutazione negativa delle relazioni del Prof.
[...]
già ordinario di psichiatria, e della Dott.ssa Persona_4 Persona_5 psicoterapeuta, che lo avevano seguito per mesi e avevano attestato un cambiamento profondo, una revisione critica delle condotte passate e l'assenza di elementi psicopatologici ostativi alla ripresa del rapporto padre-figlio. Il Tribunale, secondo
6 l'appellante, aveva erroneamente ritenuto tali relazioni contraddittorie e poco convincenti, senza considerare la loro coerenza cronologica e contenutistica.
Lamentava, inoltre, che il CTU nominato in primo grado, il Dott. Persona_6 avesse formulato conclusioni definitive sulla base di tre soli colloqui, senza somministrazione di test e senza considerare le relazioni mediche e psicologiche prodotte. Egli evidenziava che lo stesso CTU, pur ritenendo non maturata una piena consapevolezza, non aveva mai richiesto la decadenza, e aveva riconosciuto l'esistenza di un atteggiamento critico del padre verso sé stesso.
Infine, rilevava che il Tribunale avesse ignorato il precedente decreto del Tribunale di
Firenze del 31 agosto 2022, che, pur disponendo l'affidamento super esclusivo alla madre, non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la decadenza, lasciando aperta la possibilità di un futuro riavvicinamento.
Sottolineava che la domanda di decadenza era stata introdotta dalla controparte solo in corso di causa e che non vi erano elementi nuovi o sopravvenuti tali da giustificare un provvedimento così afflittivo.
Domandava pertanto che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, relativamente al capo 2 volesse rigettare la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, riformando per l'effetto anche il capo 3 della sentenza, limitatamente alla parte in cui è stato disposto: “la madre ha facoltà di assumere, in autonomia, tutte le decisioni relative al minore, anche quelle riguardanti la sua residenza abituale.
Pertanto, la stessa ha piena facoltà di tenere con sé il minore in Spagna o di spostare, laddove lo ritenga in futuro, il domicilio del minore altrove”, prevedendo, come chiesto in primo grado, che le decisioni relative alla residenza/domicilio del minore venissero concertate col padre.
Parte appellante contestava, inoltre, l'adesione da parte del Tribunale di Pistoia alle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio, Dott. Persona_6 ritenendo che la consulenza fosse affetta da gravi limiti metodologici, da contraddittorietà interna e da omissioni istruttorie tali da renderla inidonea a sorreggere una pronuncia così afflittiva come la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Alla luce di tali rilievi, l'appellante chiedeva che la Corte disponesse un supplemento istruttorio, mediante nuova consulenza tecnica affidata ad altro professionista, e che venisse attivato un periodo di monitoraggio, al fine di valutare l'evoluzione dei percorsi terapeutici e l'interesse del minore alla ripresa graduale dei rapporti con il padre.
2) II motivo di appello
7 Con il secondo motivo di gravame, impugnava il capo n. 4 della Parte_1 sentenza del Tribunale di Pistoia, nella parte in cui veniva confermato il divieto assoluto di contatti tra il padre e il figlio minore, anche in forma protetta o mediante strumenti a distanza.
Il Tribunale, nel motivare tale decisione, riteneva prematura qualsiasi forma di riavvicinamento, affermando che il minore avrebbe dovuto proseguire un percorso psicologico di accompagnamento e sostegno alla conoscenza e comprensione della propria storia familiare.
L'appellante contestava tale impostazione, ritenendola lesiva del diritto del minore alla bigenitorialità, sancito dall'art. 337-ter c.c., e non supportata da una valutazione concreta dell'interesse del minore.
Il rappresentava di aver richiesto, già in primo grado, che fosse valutata Pt_1
l'introduzione di incontri protetti in spazio neutro, alla presenza di operatori qualificati e, se necessario, anche di professionisti del servizio socio-sanitario, con possibilità di svolgimento in modalità a distanza. Tali incontri, secondo l'appellante, avrebbero potuto essere calendarizzati e monitorati, garantendo un ambiente sicuro e controllato, idoneo a favorire una graduale ricostruzione del rapporto padre-figlio.
Lamentava inoltre che il Tribunale aveva omesso qualsiasi valutazione sugli effetti negativi derivanti da una prolungata deprivazione paterna, e non aveva considerato le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia di tutela del diritto alla bigenitorialità. Richiamava, in particolare, i principi espressi dalla Corte EDU, secondo cui le misure volte a favorire il riavvicinamento tra genitore e figlio dovevano essere tempestive, adeguate ed effettive, al fine di evitare un deterioramento irreversibile del legame familiare.
Si doleva anche del fatto che il Tribunale non aveva previsto alcun monitoraggio sull'andamento del percorso psicologico del minore, né aveva disposto l'intervento dei servizi sociali per valutare l'evoluzione della situazione e l'eventuale possibilità di attivare contatti protetti: invero, durante la consulenza tecnica, era già stato avviato il disvelamento della figura paterna, quindi il minore era consapevole dell'esistenza del padre e tale circostanza avrebbe richiesto un accompagnamento strutturato e non una chiusura totale.
Infine, l'appellante sottolineava che la decisione del primo giudice aveva compromesso non solo il rapporto padre-figlio, ma anche quello tra il minore e il ramo familiare paterno, in particolare con i nonni, già destinatari di un provvedimento favorevole da parte del Tribunale per i Minorenni di Firenze.
8 Alla luce di ciò, chiedeva che la Corte valutasse l'opportunità di introdurre incontri protetti, anche in forma indiretta, e di attivare un monitoraggio costante, volto a garantire il rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità e alla continuità affettiva con entrambi i rami genitoriali.
3) III motivo di appello
Con il terzo motivo di appello, parte appellante impugnava il capo n. 5 della sentenza, nella parte in cui veniva modificata la disciplina delle spese straordinarie relative al mantenimento del figlio minore.
In particolare, criticava la statuizione secondo cui, in ragione della disposta decadenza dalla responsabilità genitoriale, doveva essere la madre a scegliere unilateralmente le spese da effettuare, chiedendone il rimborso pro quota al padre, senza alcuna previsione di limiti, modalità di documentazione, né riferimento a protocolli condivisi.
Riteneva che tale decisione fosse ingiusta poiché il Tribunale aveva omesso di distinguere tra spese ordinarie e straordinarie, non aveva indicato alcun tetto massimo di spesa, né aveva previsto l'obbligo di documentazione o di preventiva comunicazione, esponendo il padre al rischio di richieste economiche incontrollate e non verificabili.
Deduceva, inoltre, che la decadenza dalla responsabilità genitoriale non comportava automaticamente la perdita del diritto di essere informato e coinvolto nelle decisioni economiche straordinarie relative al figlio, soprattutto in assenza di un provvedimento che escludesse espressamente tale facoltà.
Sul punto, richiamava giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche il genitore decaduto conserva l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, purchè regolato secondo criteri di equità e legalità.
Alla luce di tali considerazioni, l'appellante chiedeva che la Corte riformasse il capo della sentenza relativo alle spese straordinarie, ripristinando la disciplina prevista dal decreto del Tribunale di Firenze del 2022, ovvero la ripartizione paritaria tra i genitori e l'applicazione delle Linee Guida CNF 2017, al fine di garantire trasparenza, controllo e tutela dell'interesse del minore.
4) IV motivo di appello
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante impugnava la sentenza nella parte in cui veniva disposto il pagamento integrale, a carico del delle spese di lite, Pt_1 delle spese relative al curatore speciale del minore e delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
9 In primo luogo, contestava l'applicazione del principio di soccombenza, ritenendo che nel caso di specie non si fosse verificata una soccombenza totale: il giudizio di primo grado fosse stato introdotto dalla controparte per ottenere la modifica del decreto del Tribunale di Firenze del 31 agosto 2022, in punto di residenza del minore e di contributo al mantenimento;
in merito alla richiesta di trasferimento del minore in Spagna, l'appellante non si era opposto, accettando che il figlio potesse temporaneamente permanere con la madre all'estero, fino al termine del contratto lavorativo triennale;
quanto alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento da € 200,00 a € 400,00 mensili, il Tribunale disponeva un aumento intermedio a €
300,00, determinando una soccombenza reciproca tra le parti.
L'appellante rilevava, inoltre, che la nomina del curatore speciale del minore fosse stata determinata dalla domanda di decadenza introdotta dalla madre in corso di causa, e non da istanze avanzate dal padre;
pertanto, l'addebito delle relative spese, liquidate in favore dello Stato, a suo carico, era ingiustificato.
Quanto alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, osservava che la CTU fosse stata richiesta da tutte le parti e che, nella complessità della vicenda, rappresentasse uno strumento indispensabile per l'adozione di provvedimenti a tutela del minore.
III. In data 16 ottobre 2025 si costituiva il curatore il quale aderiva Controparte_2 alle osservazioni effettuate dal CTU, Dott. secondo cui non vi era Per_6 possibilità per il di svolgere il proprio ruolo genitoriale. Pt_1
Sottolineava infatti che, nonostante i percorsi svolti dal quest'ultimo non Pt_1 aveva ancora maturato uno spirito critico ed una consapevolezza degli agiti aggressivi assunti nei confronti della e del figlio. Per_1
Differentemente da quanto dedotto dall'appellante, il curatore sosteneva che il CTU aveva tenuto in considerazione il lavoro di consapevolezza affrontato dal Pt_1 negli ultimi anni ma aveva altresì ritenuto che l'esito ottenuto dai vari percorsi non fosse sufficiente per poter riallacciare i rapporti con il figlio e quindi esercitare le propri funzioni genitoriali.
Alla luce di ciò, l'avv. sosteneva che doveva essere integralmente confermata CP_2 la sentenza impugnata anche in punto di decadenza dalla responsabilità genitoriale, avendo la condotta del – da ritenersi ancora attuale - arrecato un gravissimo Pt_1 pregiudizio per il minore . Persona_1
Quanto alla bigenitorialità invocata dall'appellante, osservava che tale diritto, stabilito nell'interesse dei figli, consisteva nel diritto a mantenere, durante la loro crescita, un rapporto di costante e duraturo affetto con entrambi i genitori, purché,
10 chiaramente, la condotta genitoriale sia tale da garantire agli stessi figli cura, educazione, istruzione e assistenza morale.
Il curatore chiedeva pertanto che il ricorso in appello venisse rigettato e che venisse confermata la sentenza di primo grado.
IV. In data 22 ottobre 2025 si costituiva in giudizio, prendendo posizione CP_1 su ciascuno dei motivi di appello.
1) I motivo di appello: errata decisione in punto di decadenza e assenza di rinnovo o approfondimento della CTU
Precisava anzitutto parte appellata che la gravità delle condotte del padre, sia verso la madre che direttamente verso il figlio , imponeva una valutazione Persona_1 attenta e rigorosa, come già effettuato dal Tribunale e dal CTU.
Sosteneva che non potevano essere considerati degni di rilievo i documenti citati dalla controparte a sostegno della erroneità della sentenza. Infatti:
- le relazioni dei terapeuti che avevano in cura il erano datate rispetto Pt_1 alla pronuncia o, comunque, erano di parte;
- la relazione UE e le considerazioni della Corte di appello penale relative all'accordo trovato in secondo grado per ridurre la pena avevano natura e finalità diverse da quelle richieste nel procedimento per la decadenza della responsabilità genitoriale;
- il percorso CAM era coevo a valutazioni tecniche da cui si evinceva che all'epoca ancora il tendeva a giustificare gli agiti gravemente Pt_1 maltrattanti.
Specificava la di aver presentato domanda di decadenza solo dopo diverso Per_1 tempo poiché attendeva che la sentenza di condanna divenisse definitiva, al fine di rafforzare la base probatoria.
Rilevava inoltre che le critiche dell'appellante alla CTU risultavano infondate: il CTU aveva risposto puntualmente e con metodo scientifico alle osservazioni del CTP, e già in precedenza il consulente del Tribunale di Firenze, nel primo giudizio riguardante l'affidamento del minore, aveva escluso la capacità genitoriale del padre, proponendo un affidamento super esclusivo alla madre e non disponendo alcuna tipologia di incontri fra il bambino ed il padre.
2) II motivo di appello: incontri padre/figlio
Parte appellata contestava la richiesta di incontri protetti padre figlio avanzata dall'appellante, evidenziando che:
- le motivazioni della decadenza dalla responsabilità genitoriale erano incompatibili con qualsiasi forma di contatto tra padre e figlio;
11 - il caso non riguardava una crisi familiare o un conflitto genitoriale, ma una situazione di violenza, in cui il minore era vittima diretta dei maltrattamenti del padre e, pertanto, il riferimento alla giurisprudenza CEDU non era conferente;
- le dichiarazioni del padre in sede peritale avevano mostrato una scarsa consapevolezza degli agiti violenti, affermando lo stesso di averli compresi solo dopo aver letto gli atti del processo;
- la presenza del padre potrebbe avere effetti negativi sullo sviluppo del bambino, già provato da traumi e da incontri con i familiari paterni che hanno causato scompensi psicologici;
- la richiesta di incaricare i servizi sociali per organizzare incontri era superficiale, poiché tali decisioni dovevano essere precedute da una valutazione clinica del minore e da un intervento del Giudice Tutelare o del
Tribunale.
3) III motivo di appello in punto di spese straordinarie
Deduceva parte appellata che il Tribunale di Pistoia aveva correttamente escluso l'applicazione del normale regime delle spese straordinarie, essendo uno dei genitori decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Rilevava, infatti, che sarebbe illogico e giuridicamente scorretto obbligare la madre – unica titolare della responsabilità – a concordare spese con un soggetto che ha perso completamente tale prerogativa, poiché ciò comporterebbe un'interferenza indebita nelle scelte educative e sanitarie che spettano esclusivamente al genitore non decaduto.
Affermava che il padre aveva utilizzato il disaccordo come strumento per sottrarsi al proprio dovere contributivo, rifiutando di partecipare alle spese relative all'istruzione e alla salute del figlio, accumulando un debito che, al giugno 2025, ammontava a €
4.188,66. Sottolineava che tale somma risultava difficilmente recuperabile, anche tramite procedimento monitorio, poiché il non possedeva beni aggredibili e Pt_1 non aveva mai prodotto documentazione attestante un'attività lavorativa retribuita, nonostante la concessione degli arresti domiciliari fosse fondata anche su tale presupposto.
Rilevava che i pochi versamenti effettuati – due da € 300,00 ciascuno – erano avvenuti solo in prossimità delle udienze, e che l'ultimo era stato eseguito dalla nonna paterna.
Deduceva che non era il diritto del padre a dover essere tutelato, ma quello del figlio a ricevere un contributo economico adeguato alle spese straordinarie legate alla sua crescita, salute e formazione.
12 4) IV motivo di appello: condanna alle spese
In punto di spese di lite, l'appellata deduceva che la condanna disposta dal Tribunale di Pistoia risultava pienamente giustificata, in quanto il era risultato Pt_1 totalmente soccombente nel giudizio di primo grado.
Esponeva la ET di aver dovuto adire il Tribunale per ottenere il trasferimento in
Spagna con il figlio, richiesta che era stata negata in via stragiudiziale dal padre, come dimostrano i documenti allegati al ricorso introduttivo;
che nella sua memoria di costituzione, il si era opposto fermamente al trasferimento, chiedendo il Pt_1 rigetto di tutte le domande della controparte e, solo in un secondo momento, quando il figlio era già stabilizzato in Spagna grazie ai provvedimenti urgenti, aveva preso atto dell'impossibilità di opporsi.
Sottolineava che anche sul piano del mantenimento, il padre aveva ostacolato fin dall'inizio l'aumento dell'importo, mantenendo una posizione di rifiuto sistematico rispetto ai propri doveri genitoriali, e che l'accettazione tardiva di siffatto aumento non poteva essere interpretata come una parziale soccombenza, ma, piuttosto, come una presa d'atto obbligata di una situazione ormai consolidata.
Quanto alle spese del curatore speciale deduceva che l'avv. NI aveva correttamente operato sotto il patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, la posizione processuale del curatore, che aveva aderito alle conclusioni poi recepite nella sentenza, evidenziava chiaramente la soccombenza del resistente anche nei suoi confronti. Di conseguenza, riteneva del tutto legittimo che lo Stato recuperasse le spese liquidate al curatore, come previsto dalla normativa vigente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata e va integralmente rigettata con conseguente conferma del provvedimento di primo grado che appare logico, congruamente motivato e fondato sulle risultanze istruttorie acquisite.
1.Con riferimento al primo motivo di appello concernente la dichiarazione di decadenza va evidenziato quanto segue.
Ai fini della valutazione qui svolta occorre richiamare i presupposti normativi della misura richiesta, così come previsti dall'art. 330 c.c.: il giudice, quando ricorrano fatti concreti che rendono il genitore inidoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale o comunque tali da compromettere gravemente gli interessi morali o materiali del minore, può adottare misure limitative o di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
tali presupposti ricomprendono, a titolo esemplificativo, comportamenti del genitore gravemente contrari all'interesse del minore, persistente inadempimento
13 dei doveri genitoriali, condizioni personali che rendano impossibile l'esercizio della responsabilità, nonché condotte violente o maltrattanti nei confronti del figlio o dell'altro genitore che arrechino pregiudizio al minore.
Non è necessario, per le finalità dell'odierno esame, riportare nuovamente i tratti fattuali della vicenda maltrattante, l'etità dei quali è pacifica e già accertata in sede penale con sentenza di condanna;
sulla sussistenza delle condotte tenute dal non sussistono profili di contestazione, mentre ciò che è motivo di Pt_1 impugnazione, e deve essere oggetto di scrutinio, è il riverbero di tali condotte sulle pronunce rese in sede civile e, segnatamente, la valutazione compiuta dal giudice di primo grado in ordine alla sussistenza dei presupposti per la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In merito si evidenzia che il tribunale di primo grado ha esaminato esaustivamente e integralmente le risultanze istruttorie acquisite e tale valutazione appare corretta e ben motivata.
Rilevanti, nella valutazione effettuata, sono le risultanze della ctu disposta, rispetto a cui, diversamente da quanto asserito da parte impugnante, non può che sottolinearsi il rigore scientifico e la puntuale ricostruzione dei fatti e delle dinamiche relazionali contestate, ricostruzione effettuata tenendo conto dei rilievi formulati dai consulenti di parte le cui osservazioni sono state oggetto di motivata risposta da parte dell'ausiliario del giudice. Le contestazioni effettuate in sede di appello, che si sostanziano in critiche metodologiche, non mettono in luce vizi tali da pregiudicare l'attendibilità complessiva dell'accertamento peritale che, come detto, appare effettuato in maniera puntuale e rigorosa di talchè deve escludersi radicalmente la necessità di disporre in questa sede una nuova ctu così come richiesto da parte appellante.
Venendo agli esiti dell'istruttoria, dalla lettura complessiva delle risultanze acquisite appare invero fondata e riscontrata l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui, nonostante i percorsi terapeutici e di sostegno intrapresi dall'appellante, quest'ultimo non ha ancora mostrato di aver maturato un effettivo spirito critico circa i propri comportamenti né una consapevolezza congrua degli agiti aggressivi posti in essere nei confronti della compagna e del figlio. Pur venendo in rilievo la sussistenza di un percorso intrapreso dall'impugnante (rispetto a cui si auspica un prosieguo che possa in prospettiva permettere una forma di recupero della sua funzionalità relazionale), tuttavia l'analisi del materiale probatorio indica che, allo stato, non sussiste un cambiamento sostanziale idoneo a rideterminare la valutazione sulla sua inidoneità genitoriale.
14 In particolare, la documentazione e le dichiarazioni raccolte evidenziano atteggiamenti di minimizzazione da parte dell'appellante: lo stesso tende ad attribuire le condotte violente a una generica conflittualità di coppia. Tale atteggiamento di non pieno riconoscimento della responsabilità e del danno è rilevante ai fini della prognosi di recupero delle capacità genitoriali, atteso che il pieno ravvedimento e la capacità di modificare i comportamenti dannosi costituiscono elementi essenziali per ritenere sussistente l'idoneità genitoriale.
La consulenza tecnica, dopo aver riportato la ricostruzione dei profili della vicenda ha evidenziato una reale difficoltà dell'appellante a instaurare una relazione con il figlio in termini sani, empatici e rispettosi del vissuto emotivo del minore, concludendo per una prognosi negativa circa la possibilità di recupero della propria idoneità genitoriale.
In tale quadro la decadenza dalla responsabilità genitoriale decisa dal tribunale appare dunque misura proporzionata e necessaria a tutelare l'interesse superiore del minore, posto che il padre non è risultato in grado, allo stato, di apportare un contributo effettivamente utile alla crescita del figlio.
Diversamente da quanto sostenuto dal le circostanze richiamate nei motivi Pt_1 di appello — e attinenti alle indicazioni dei terapisti dell'appellante, nonché agli esiti dei percorsi svolti presso il CAM, l' e l'UE — sono state attentamente CP_4 valutate dal tribunale di primo grado nella motivazione impugnata, non risultando alcuna omissione degli stessi che tuttavia non sono stati valutati idonei a modificare la conclusione sulla inidoneità genitoriale. In tal senso, quanto alle relazioni dei professionisti privati dall'appellante -oltre a doversi necessariamente premettere che in quanto promananti da una parte, le stesse devono essere sottoposte a più rigorosa valutazione- non può non concordarsi sul fatto che le valutazioni offerte dal prof.
[...]
e della dott.ssa appaiono, in alcuni punti, Persona_4 Persona_5 contraddittorie e in conflitto con le risultanze emerse nella CTU e con le dichiarazioni rese dallo stesso appellante dinanzi al consulente d'ufficio.
Anche le risultanze all'esito dei percorsi intrapresi dall'appellante presso il CAM,
l' e l'UE (anch'essi come detto oggetto di valutazione nella sentenza di primo CP_4 grado) non permettono di ritenere allo stato, al di là dell'auspicio circa l'ulteriore sviluppo di un percorso di recupero, la sussistenza di elementi che permettano di ritenere revocabili in dubbio gli elementi discendenti dalla più puntuale valutazione fatta nel corso dell'accertamento peritale e concernente la compiutezza di un percorso di rivalutazione degli agiti da cui inferire un completo ravvedimento e una prognosi positiva circa il recupero della propria funzionalità genitoriale, affermazioni queste
15 che non risultano riportate nelle relazioni richiamate dall'appellante, né potevano esserlo, tenuto conto delle specifiche finalità per cui erano rese.
Quanto alla censura circa la tempestività della richiesta di decadenza — avanzata in corso di causa — e alla rilevanza del precedente decreto del Tribunale del 31 agosto
2022 (che, pur avendo disposto l'affidamento superesclusivo alla madre, non ha dichiarato la decadenza), tali profili non colgono nel segno e risultano del tutto irrilevanti rispetto alla correttezza dell'accertamento sulla sussistenza dei presupposti della decadenza che il tribunale ha compiuto effettuato sulla base del materiale probatorio acquisito.
2. Strettamente connesso al precedente motivo di appello risulta essere il secondo concernente la mancata adozione di incontri, anche in forma protetta, tra il padre e il figlio.
Richiamato quanto già esposto in ordine alla correttezza degli accertamenti istruttori compiuti dal giudice di primo grado, anche le ulteriori doglianze prospettate con il presente motivo di appello devono ritenersi prive di fondamento.
Pur ammettendo, in via generale, che la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale possa non escludere in astratto la possibilità di prevedere incontri tra il genitore decaduto e il minore -qualora ciò risulti conforme all'interesse superiore di quest'ultimo-, tuttavia, nel caso concreto non sussistono — allo stato — le condizioni per poter disporre alcuna forma di contatto tra l'appellante e il figlio.
Sul punto il tribunale ha correttamente confermato le statuizioni rese precedentemente dal tribunale di Firenze, che già escludevano la previsione di incontri, fondandosi su un quadro istruttorio chiaro e coerente. Infatti, già la consulenza tecnica espletata nel precedente giudizio aveva formulato una prognosi negativa circa la possibilità di un riavvicinamento tra padre e figlio;
tale conclusione risulta confermata dalla ctu disposta in primo grado nel presente giudizio, la cui relazione peritale, letta nel suo complesso, esprime in modo netto l'incompatibilità, allo stato, tra l'interesse del minore e la ripresa dei contatti con il padre, argomentando analiticamente le ragioni di tale valutazione. Si riporta il passaggio rilevante della relazione: Per quanto concerne la ripresa dei contatti o degli incontri con il padre ritengo che tale eventualità non sia al momento nell'interesse del minore.
Sostengo tale opinione per 3 fondamentali ragioni, le prime due più contingenti, ma non per questo meno importanti, che potranno nel tempo evolvere, la terza, strutturale, rappresenta un a condizione sulla cui modificabilità esprimo una prognosi negativa. Le illustro: i) La signora è apparsa ancora molto provata per i maltrattamenti subìti Per_1 insieme al figlio, presentando chiare manifestazioni post -traumatiche. Infatti, quando
16 si è riflettuto sulla possibilità di una qualche forma di avvicinamento del bambino al babbo la signora ha avuto evidenti e autentiche reazioni di allerta e paura - Per_1 pianto, espressioni del viso e postura - tipiche in chi percepisce la presenza di una minaccia importante alla sicurezza propria e di persone care. Sono ulteriori prove di questa condizione post -traumatica il non essersi sentita in grado di affrontare il tema del padre con bambino e il non riuscire ad accompagnarlo dentro la stanza degli incontri protetti. Non vi è dubbio sul fatto che la signora abbia necessità di essere aiutata per superare tale condizione psicologica, per il benessere suo e del figlio. Al momento, però, non si può che prendere atto che ella non sarebbe in grado in alcun modo di accompagnare, sostenere e rassicurare in percorso di avvicinamento alla Persona_1 figura paterna. Credo sia superfluo precisare che, essendo tale condizione post - traumatica totalmente ascrivibile alle azioni del sig. , non si può attribuire la Pt_1 responsabilità alla signora di esserne affetta;
ii) Come già riportato il minore non CP_1 ha ricevuto alcuna informazione su quanto accaduto nella vita sua e della sua famiglia.
Egli non sa cosa è successo, dove sia il padre, perché non lo vede, né perché ha con i nonni paterni incontri protett i. È, pertanto, impensabile che si possa procedere a contatti tra padre e figlio prima che sia stato avviato e completato un adeguato percorso che consenta al bambino di conoscere e comprendere quanto accaduto nella sua famiglia, sempre che tali contatti si dimostrino realmente nell'interesse del minore. Tale intervento dovrà, ovviamente, essere, calibrato sulle caratteristiche e sui tempi del minore e condotto da un professionista competente con la partecipazione della madre;
iii) Infine, come in precedenza illustrato , non ritengo che il sig. abbia acquisito Pt_1 la consapevolezza necessaria della gravità dei suoi comportamenti in modo da consentirgli di entrare in relazione con in modo appropriato e sintonico Persona_1 con il mondo interno del piccolo , così da evitare il rischio di ulteriori esperienze dannose di misconoscimento del di lui vissuto emotivo . Escludo, pertanto, in via definitiva, che sia utile per il minore un ripristino, anche parziale, del ruolo genitoriale paterno che non ritenendo che il sig. possa apportare un contributo utile alla crescita del figlio. Pt_1
La stessa consulenza, pur riconoscendo in astratto la possibilità di un'apertura futura, la subordina all'esito positivo di complessi e non brevi percorsi propedeutici sia per il padre sia per il bambino — percorsi che, in ragione della specifica storia familiare e delle gravi criticità relazionali pregresse, appaiono tutt'altro che compiuti.
La valutazione tecnica è dunque chiara: allo stato attuale non vi sono le condizioni minime per garantire ai minori incontri privi di pregiudizio. Non appare pertinente, in contrario, il richiamo al principio di bigenitorialità, il quale — come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità — non configura un diritto del genitore
17 alla frequentazione, bensì un diritto del figlio a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori solo ove ciò sia compatibile con il suo interesse.
Tale principio, pertanto, non può essere invocato quando la condotta del genitore non assicura al minore adeguate condizioni di cura, educazione, istruzione e assistenza morale: circostanza che ricorre nel caso in esame, come ampiamente accertato.
In definitiva i motivi di impugnazione sub 1 e 2 devono essere disattesi e devono essere confermate le statuizioni di primo grado;
resta fermo che, in un futuro e solo all'esito di percorsi terapeutici e rieducativi effettivamente completati sia dal padre sia dal figlio, tali da consentire di ipotizzare la ricostituzione di un minimo spazio relazionale tutelato, l'appellante potrà eventualmente richiedere la ripresa di incontri ovvero il reintegro nella responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 332 c.c.
3. Con il motivo di impugnazione sub 3), l'appellante censura il capo della sentenza concernente le statuizioni in materia di spese straordinarie;
le doglianze non possono essere accolte.
Il Tribunale ha infatti correttamente regolato la materia, ponendo le relative statuizioni quale logica e necessaria conseguenza della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale. È principio pacifico, infatti, che la decadenza incida sui poteri decisionali del genitore ma non elimini, di per sé, l'obbligo di contribuire economicamente al mantenimento del figlio. Ne deriva che, una volta venuto meno l'esercizio della responsabilità genitoriale, tutte le decisioni educative, sanitarie, scolastiche e in generale riconducibili alle spese straordinarie competono esclusivamente al genitore che mantiene la responsabilità. Risulterebbe pertanto illogico – oltre che contrario alla ratio dell'art. 330 c.c. – pretendere che la madre, unica titolare della responsabilità genitoriale, debba concordare con l'appellante le scelte che comportano spese straordinarie. Ciò determinerebbe infatti un'indebita interferenza del genitore decaduto in decisioni che non gli competono più e che, proprio per la misura adottata, devono essere assunte nell'esclusivo interesse del minore da chi è in grado di garantirne la tutela.
Le statuizioni del Tribunale risultano dunque pienamente coerenti sia con il quadro normativo che disciplina gli effetti della decadenza, sia con il principio di prevalenza dell'interesse del minore: principio che verrebbe compromesso se il genitore non decaduto fosse costretto a richiedere il consenso o il previo accordo con un soggetto privo di poteri decisionali. La soluzione adottata dal primo giudice va pertanto confermata.
4.Da ultimo, deve essere rigettato anche l'ultimo motivo di impugnazione relativo al capo della sentenza concernente la condanna alle spese di giudizio.
18 Gli esiti complessivi della lite evidenziano, infatti, una chiara e prevalente soccombenza dell'odierno appellante, sia con riferimento alle domande proposte dalla madre del minore sia con riguardo alla posizione processuale assunta del curatore speciale del minore.
Quanto alle spese della curatela, è irrilevante la circostanza che il curatore sia stato nominato a seguito della domanda di decadenza avanzata dalla madre, posto che tale domanda è stata accolta e che la nomina del curatore costituisce uno strumento di garanzia a tutela del minore, non un'iniziativa processuale imputabile alla parte che l'ha sollecitata.
Parimenti irrilevante è l'argomento secondo cui la consulenza tecnica sarebbe stata richiesta da tutte le parti e costituirebbe un ausilio al giudice: le spese della CTU, infatti, seguono l'ordinario criterio della soccombenza, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
In definitiva, le statuizioni del Tribunale sulle spese processuali risultano pertanto conformi ai principi che regolano la materia e devono essere integralmente confermate.
5.Quanto alle spese di giudizio del presente grado, tenuto conto dell'integrale reiezione dell'appello, le stesse vanno poste a carico dell'impugnante in ragione del principio di soccombenza, liquidandole secondo tabella per scaglione indeterminabile, ai parametri medi ed escludendo la fase istruttoria perché non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze definitivamente decidendo nel procedimento indicato in epigrafe
Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma Parte_1 integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di e del curatore speciale , che CP_1 Controparte_2 liquida in rispettivi €6.946,00, oltre spese e competenze, con la precisazione che risultando il minore ammesso al gratuito patrocinio la refusione delle spese avverrà
a favore dell'erario; raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Firenze, lì 1.12.25
19 Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia La Presidente
SS RI
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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