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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/12/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2160/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2160/2025 R.G.Div., promossa
DA nata a [...] il [...] Parte_1
( ), ammessa al gratuito patrocinio a spese dello stato giusta delibera del C.F._1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa resa il 28.04.2025, residente a [...]nella Via Ten.
Meli n. 87, elettivamente domiciliata a Comiso presso lo studio dell'avv. Rosario Schembari
( ), che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...] Controparte_1
( ); C.F._3
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
pagina 1 di 3 Rimessa al collegio per discussione e decisione all'esito dell'udienza del 27.11.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che: ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto a Comune di Obispos (Venezuela) il 13.12.2017 con Controparte_1
e e dal quale non sono nati figli;
[...] ha esposto di essere separata dal coniuge giusta sentenza di separazione personale a domanda congiunta n. 3/2025 pubbl. il 13/01/2025 pronunciata inter partes dal Tribunale di Ragusa e di non essersi più riconciliata con lui;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso all'udienza dinnanzi al Presidente delegato di giorno 27 novembre 2025, in difetto diistanze istruttorie ed essendo la causa matura per la decisione fatte precisare le conclusioni dopo la discussione la causa, ex art. 473 bis. 22 cpc, è stata trattenuta per la decisone;
il resistente è rimasto contumace;
Considerato che: preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto Controparte_1 non costituitosi in giudizio benché regolarmente citato;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
invero, lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in mesi se, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione personale a domanda congiunta n. 3/2025 pubbl. il 13/01/2025 pronunciata inter-partes dal Tribunale di Ragusa, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
nessun'altra statuizione va emessa avendo parte ricorrente richiesto confermarsi le condizioni di cui al ricorso per separazione a domanda congiunta, con il quale le parti hanno dichiarato di “null'altro a pretendere, reciprocamente ed a qualsiasi titolo, in relazione alle vicende patrimoniali ed economiche vissute in costanza di matrimonio” e relativamente all'ex casa familiare, non potendo che limitarsi a prendere atto di quanto convenuto dalle parti stesse, ogni regolamentazione al riguardo trovante fonte negli accordi stessi, osservate le disposizioni codicistice;
pagina 2 di 3 relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le stesse vanno vanno dichiarate irreperibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di non costituitosi in giudizio, benché Controparte_1 regolarmente citato;
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Obispos, in data 13.12.2017, tra
[...]
e trascritto nel registro dello stato civile Controparte_1 Parte_1 del Comune di Comiso (RG), al n. 125, parte II, serie C, anno 2020;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese irripetibili.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 16.12.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2160/2025 R.G.Div., promossa
DA nata a [...] il [...] Parte_1
( ), ammessa al gratuito patrocinio a spese dello stato giusta delibera del C.F._1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa resa il 28.04.2025, residente a [...]nella Via Ten.
Meli n. 87, elettivamente domiciliata a Comiso presso lo studio dell'avv. Rosario Schembari
( ), che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...] Controparte_1
( ); C.F._3
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
pagina 1 di 3 Rimessa al collegio per discussione e decisione all'esito dell'udienza del 27.11.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che: ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto a Comune di Obispos (Venezuela) il 13.12.2017 con Controparte_1
e e dal quale non sono nati figli;
[...] ha esposto di essere separata dal coniuge giusta sentenza di separazione personale a domanda congiunta n. 3/2025 pubbl. il 13/01/2025 pronunciata inter partes dal Tribunale di Ragusa e di non essersi più riconciliata con lui;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso all'udienza dinnanzi al Presidente delegato di giorno 27 novembre 2025, in difetto diistanze istruttorie ed essendo la causa matura per la decisione fatte precisare le conclusioni dopo la discussione la causa, ex art. 473 bis. 22 cpc, è stata trattenuta per la decisone;
il resistente è rimasto contumace;
Considerato che: preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto Controparte_1 non costituitosi in giudizio benché regolarmente citato;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
invero, lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in mesi se, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione personale a domanda congiunta n. 3/2025 pubbl. il 13/01/2025 pronunciata inter-partes dal Tribunale di Ragusa, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
nessun'altra statuizione va emessa avendo parte ricorrente richiesto confermarsi le condizioni di cui al ricorso per separazione a domanda congiunta, con il quale le parti hanno dichiarato di “null'altro a pretendere, reciprocamente ed a qualsiasi titolo, in relazione alle vicende patrimoniali ed economiche vissute in costanza di matrimonio” e relativamente all'ex casa familiare, non potendo che limitarsi a prendere atto di quanto convenuto dalle parti stesse, ogni regolamentazione al riguardo trovante fonte negli accordi stessi, osservate le disposizioni codicistice;
pagina 2 di 3 relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le stesse vanno vanno dichiarate irreperibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di non costituitosi in giudizio, benché Controparte_1 regolarmente citato;
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Obispos, in data 13.12.2017, tra
[...]
e trascritto nel registro dello stato civile Controparte_1 Parte_1 del Comune di Comiso (RG), al n. 125, parte II, serie C, anno 2020;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese irripetibili.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 16.12.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3