Sentenza 26 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/09/2003, n. 14316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14316 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE REGOLAMento CONFIM Composta dagli Ill.mi Sigg.ri M strate: Dott. Mario SPAD E 4 Presidente R.G.N. 20775/00 - Rel. Consigliere Cron. 29017 Dott. Alfredo MENSIT RI Rep. 3871 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Ud.29/04/03 - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UZ TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G G BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato RI TERESA SAVINO, che lo difende unitamente all'avvocato BRUNO RUSSELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ST NF, IN RI, elettivamente domiciliati in ROMA, PZZA A MANCINI 4, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO FLERES, che li difende unitamente all'avvocato BRUNO FRATUCELLO, giusta 2003 delega in atti;
700 controricorrenti -1- avverso la sentenza n. 1554/99 del Tribunale di PADOVA, depositata il 24/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato SAVINO RI Teresa, difensore del ricorrente, che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 14 marzo 1991 ON ZZ, premesso di essere proprietario in Comune di contraddistinto Castelbaldo del terreno catastalmente dal fg. 20, mapp.li 30-32; che detto fondo confinava con quello di proprietà di RA EL e RI SA TI contraddistinto dai mappali 557-493-27; che vi era incertezza sul confine, chiedeva che il Pretore di Padova, sezione distaccata di Montagnana, accertasse l'esatto confine tra i fondi con apposizione dei termini, facendo obbligo ai convenuti di restituire ad esso attore la porzione di area di cui si f fossero indebitamente impossessati. u A Costituitisi in giudizio i convenuti contrastavano la pretesa attorea deducendo che il confine di fatto tra i fondi in discorso era consolidato da oltre 35 anni essendo in particolare posto laddove fino al 1987 era collocata una vecchia rete metallica, sostituita in tale ероса da una nuova rete di colore verde e quindi, definitivamente, con un muretto con soprastante rete metallica e che essi stessi ed i loro danti causa avevano posseduto il fondo con tali modalità con animo di proprietari per oltre vent'anni. 3 opporsi al chiesto Dichiaravano, pertanto, di non per il rigetto della accertamento, ma instavano subordinata e, in via riconvenzionale, domanda venisse dichiarata l'usucapione della affinché striscia di terreno da essi goduta ed eventualmente posta tra la recinzione ed il confine catastale. Disposta una CTU ed espletate prove per interrogatorio formale dell'attore e per testi, con sentenza del 28 novembre 1997 il Pretore accertava che il confine tra i fondi era quello risultante mappe catastali, rigettava ladalle domanda riconvenzionale dei convenuti per la mancanza di prova del possesso ultraventennale con i requisiti у н necessari per l'usucapione e condannava gli stessi о alla restituzione della striscia di terreno da essi posseduta oltre il confine catastale. Proposto gravame dai soccombenti i quali deducevano che il Pretore aveva erroneamente valutato le risultanze probatorie, travisando i fatti, e costituitosi in giudizio il ZZ che sosteneva la nullità della citazione d'appello per inesistenza dei motivi non avendo gli appellanti provveduto a argomentazioni del primo giudice,ilconfutare le Tribunale, con sentenza del 24 dicembre 1999, disattesa l'eccezione di nullità dell'atto d'appello, in riforma della gravata sentenza, accertava e dichiarava che il confine tra i fondi oggetto di causa era rappresentato dalla linea spezzata che nel tratto dalla strada al punto C della planimetria all. A della CTU corrispondeva al + muretto ivi esistente e dal punto C al punto A della stessa planimetria corrispondeva al filo esterno del muro dell'edificio di proprietà del ZZ, e condannava il predetto alle spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a suo carico in via definitiva le spese della consulenza. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per у н cassazione ON ZZ sulla base di due motivi, illustrati da memória. - Resistono con controricorso RA EL e RI TI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il ZZ, denunziata la violazione dell'art. 342 cpc in relazione all'art. 360 n. ri 3 e 5 cpc, lamenta che il Tribunale patavino abbia erroneamente dichiarato ammissibile l'appello degli EL-TI ritenendo che i predetti abbiano assolto all'onere di specificazione dei motivi imposto dal predetto art. 342. 5 - La censura fondata , alla luce di una giurisprudenza, più che consolidata, costante nell'affermare che le deduzioni contenute nella citazione di cui all'art. 342 cpc , introduttiva del giudizio d'appello, possono essere ritenute suscettibili di integrare valido motivo di gravame solo quando contengano, insieme con l'indicazione punti delle statuizioni contestate e, quindi, , dei della vertenza che il giudice dell'impugnazione è chiamato a riesaminare,la enunciazione concreta e precisa delle ragioni in base alle quali viene s denunciata l'erroneità e l'ingiustizia della u A pronuncia di primo grado (v. Cass. n. 12518/92, n. 9628/98/93/S. .n.7688/94, n. 1599/97,n.2403/97, n. 6335/98U. ' .n.8553/98,n. 105/99, n. 464/99, n. 9803/99, n. 3539/2000, n. 573/2001, n.10569/2001). Pacifico quanto sopra Osserva il Collegio che nel caso concreto, contrariamente all'assunto del giudice del gravame di merito, i motivi dell'atto di appello degli EL-TI non erano conformi al delineato modello normativo. Tali motivi, il cui diretto esame è consentito in questa sede denunciandosi un "error in procedendo" che sarebbe stato compiuto dal giudice di secondo grado erano così formulati: 1) Errata valutazione e travisamento delle prove. Da un corretto esame delle stesse, appare chiaramente che i convenuti e i loro danti causa hanno avuto il possesso non vizioso e continuo per oltre vent'anni del terreno che catastalmente all'attore, esercitando ogni diritto di risulta signoria. 2) Tant'è errata la sentenza e tant'è vero quanto sostenuto dai convenuti, appellanti, a tal punto che quanto deciso porterebbe alla conseguenza che parte del fabbricato dei convenuti che insiste in un angolo sul mapp. n. 30 del ZZ, da oltre 100 anni e cioè da quando è stata costruita la casa che у н dovrebbe ora essere abbattuta". о Ebbene, posto che le statuizioni della impugnata pronunzia del giudice di prime cure non sono separabili dalle argomentazioni che le sorreggono, il che esige che alla parte volitiva dell'appello si accompagni una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
rilevato che ciò costituisce ineludibile conseguenza del principio che il giudizio d'appello è giudizio d'impugnazione e che volta a contrastare l'argomentataquesta è valutazione del fatto e delle sue conseguenze sul 7 piano del diritto contenuta nella gravata pronuncia e non già un "iudicium novum" con effetto devolutivo generale ed illimitato;
escluso che la cognizione del giudice del gravame possa essere intesa come controllo di una generica ingiustizia della sentenza di primo grado, deve nella specie riconoscersi che nell'atto di appello degli EL-TI non sono individuabili le ragioni atte a confutare le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento della pronunzia ad essi sfavorevole. Appare incontestabile, infatti l'assoluta genericità dell'appello costituito da enunciazioni vaghe, superficiali e , tali da impediredisaggregate l'individuazione delle concrete ragioni del gravame e di apprezzarne il contenuto. Dopo la riaffermazione del possesso "ad usucapionem" del terreno in contestazione, asseritamente emergente da un corretto esame delle prove che sarebbero state invece erroneamente valutate e travisate, gli appellanti, anziché esplicitare i motivi del proprio dissenso dalla pronunzia del primo giudice, contrapponendo alle argomentazioni da essa svolte quelle volte ad incrinarne il fondamento logico , si sono infatti 8 soffermati, e neppur con sufficiente chiarezza, sulle conseguenze pregiudizievoli di tale "decisum". Alla stregua di siffatti rilievi e attesa l'inapplicabilità all'atto di citazione di appello dell'art. 164 cpc, incompatibile con il disposto stesso codice, la rilevata dell'art. 359 dell'onere di specificazione dei inosservanza motivi, posto dall'art. 342 cpc, integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dagli EL-TI, con conseguente effetto del passaggio in giudicato н della decisione pretorile, senza alcuna possibilità н е di sanatoria dell'atto a seguito della costituzione dell'appellato (v. Cass. S.U. n.16/2000). La qui gravata sentenza del Tribunale di Padova che non ha fatto corretta applicazione di tali pronunciando nel merito anziché principi, dichiarare inammissibile il proposto gravame, va pertanto cassata senza rinvio ai sensi dell'art.382 terzo comma ultima parte del codice di rito civile, mentre rimane assorbito il secondo motivo di ricorso involgente critica alla statuizione di merito operata dal giudice d'appello. Ricorrono peraltro giusti motivi per compensare 9 interamente tra le parti le spese del giudizio d'appello e del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio d'appello e del presente giudizio. 2003. Spada Roma 29 aprile Meritie st.Alfach M IL CANCELLIERE 01 AG TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 26 SET. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 26.14.03 serie 4 al n. 3P4 P6 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) for 30/5/2002 - 10