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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2648/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Dragotto Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2648/2024 con OGGETTO: Mutamento di sesso promossa da:
nato il [...] in [...], residen- Parte_1 te in Alessandria, Via Piacenza 66, C.F. C.F._1
Con l'avv. Marco Cazzola
ATTORE contro
PRESSO LA PROCURA DEL TRIBUNALE DI ALES- Controparte_1
SANDRIA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, di cittadinanza italiana, adiva l'intestato Tribunale in data 9 dicembre
2024, ricorso poi notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessan- dria, al fine di veder riconosciuta la propria identità di genere femminile - contrapposta al sesso biologico maschile - già espressa e rappresentata nella sfera privata e nel contesto so- ciale, con la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile e del nome da Pt_1
1 Per ad (richiamata la giurisprudenza della Corte Costituzionale, n. 221/2015), nonché Pt_1 chiedendo l'autorizzazione a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici ritenuti neces- sari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili. Parte ricorrente concludeva “procedere all'autorizzazione per l'intervento chi- rurgico di riattribuzione di sesso e la rettifica del nome anagrafico e del genere, disponen- do altresì la rettifica degli atti di stato civile, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di nascita (Suceava, Romania) la rettifica del sesso anagrafico da maschile a
Per_ femminile e del nome anagrafico da a ”. Parte_1
In punto di domanda di rettificazione dei dati anagrafici, con riguardo al sesso e al nome, si osserva quanto segue.
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva un disagio manifestatosi in età adole- scenziale;
parte ricorrente si rivolgeva da maggiorenne allo sportello del gruppo Maurice di
Torino e iniziava quindi il proprio percorso di transizione.
Parte ricorrente veniva quindi presa in carico dalla psicologa dott.ssa (anche CTU Per_2
presso il Tribunale di Torino); nella relazione della psicologa si legge in particolare “I. si presenta all'avvio del percorso di transizione con consapevolezza dei passaggi esistenziali che ha attraversato e si affida con fiducia alla psicoterapia come strumento di sostegno fondamentale per affrontare i nodi ancora da sciogliere relativamente alla sua personalità
e come accompagnamento ad una piena assunzione di responsabilità rispetto alla comples- sità del percorso che desidera affrontare. Nel corso di questi mesi di psicoterapia sono av- venuti veri e propri passaggi di maturazione che si sono prodotti grazie al fatto che il per- corso di transizione è stato preso come occasione di messa in discussione di certezze, a volte un po' idealizzate, sulla transizione come “soluzione di tutti i problemi” e di respon- sabilizzazione nei confronti di una scelta che, se pur legittima, è fondamentale abitare mo- do singolare, caso per caso. Questi temi hanno attraversato tutto il percorso e che sono ar- rivati ad un punto di equilibrio e di consapevolezza. Di conseguenza, anche le scelte in ambito sentimentale, amicale, professionale sono diventate più mature, più responsabili ed equilibrate (…) Dagli elementi clinici presentati si evince quindi che
[...]
presenta una Disforia di Genere, manifestatasi in età infantile. È Parte_2
consapevole delle conseguenze positive e negative della riassegnazione del sesso e del ge-
2 nere maschile a quello femminile, anche in relazione agli eventuali interventi chirurgici di riattribuzione sessuale.
Non ha mai manifestato ripensamenti rispetto al percorso di affermazione del genere.
Considera questo obiettivo determinante per il miglioramento della qualità della sua vita, e anche la scrivente considera fondamentale il perseguimento di questo obiettivo.”.
Oltre al percorso psicologico, parte ricorrente si rivolgeva al Centro Auxologico Ariosto di
Milano, per la presa in carico e somministrazione della terapia ormonale. Nella relazione
Per conclusiva in atti a firma della dott.ssa si legge in particolare “ è assoluta- CP_2
mente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali sono verosimilmente gli effetti del trattamento sulla spermatogenesi (sterilità) […]. È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del
Per percorso di affermazione di genere. (…) non ha mai manifestato alcun ripensamento in
Per merito al percorso di affermazione. è perfettamente inserita con il suo ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e lavorativo. Ha una relazione affettiva stabi-
Per le. Nel periodo di tempo in cui ho seguito , ho evidenziato un progressivo miglioramen- to dello stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo. Ritengo fondamentale il completamento del percorso legale con l'attribuzione del nome e del genere d'elezione per garantire a e benessere.”. Parte_3
Parte ricorrente, in sede di interrogatorio libero, ha ulteriormente spiegato il proprio percor- Per so dal punto di vista sociale, spiegando di aver iniziato ad usare il nome circa da quan- do aveva 22 anni, con spendita del nome anche in ambito famigliare.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, si deve ritenere che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici
(relazione dott.ssa , comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere Per_2
(terapia ormonale, relazione dott.ssa risultanze interrogatorio libero). Il cam- CP_2 biamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo;
a riguardo emerge come parte ricorrente abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia or- monale con serietà ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la propria identità femmi- nile anche all'esterno, nella propria vita quotidiana.
3 In particolare, si specifica come entrambe le relazioni prodotte, a firma della dott.ssa Per_3
e della dott.ssa risultino conclusive rispetto al percorso e più che esaustive
[...] CP_2
rispetto alla convinzione e prosieguo dello stesso da parte del ricorrente.
Dunque, nel caso di specie il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata rag-
Per giunta una piena identificazione di (nome di elezione) con il ge- Parte_1
nere femminile.
Ed invero, non risulta necessario, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definiti- vo integrando i presupposti di cui all'art. 1 lg. all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile
1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando appunto il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità femminile.
Sul punto, la Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221/2015, nel ri- gettare la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, ha fornito un'interpretazione costituzionalmente e convenzio- nalmente orientata della disposizione, che non impone di procedere con il previo trattamen- to chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali: “(…) rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Ri- mane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le qua- li il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. (…) In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per acce- dere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conse- guimento di un pieno benessere psicofisico.”. Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza n. 180/2017 ulteriormente chiariva “In coerenza con quanto affermato nella sen- tenza richiamata, va ancora una volta rilevato come l'aspirazione del singolo alla corri- spondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con
4 quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. Nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si rea- lizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici.
Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, indi- viduato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.”. Per La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale femminile e del nome in va quindi accolta.
Parte ricorrente chiedeva poi la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medi- co-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Sul punto bisogna osservare come sia intervenuta, medio tempore, pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico an- che qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stes- so tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Corte Costituzionale nella predetta sentenza (n. 143/2024) con riguardo all'autorizzazione del Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali considera la previsione, pur con tratti paternalistici e senza eguali nel panorama comparatistico, non di per sé irragionevole. Tuttavia, “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 lu- glio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.
Come già sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazio- ni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano neces- sariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo sol- tanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»
(sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto
5 - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avver- rebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale in particolare si riferisce al caso, come il presente, in cui la transi- zione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico, e venga do- mandata quindi la contestuale rettificazione dell'attribuzione del sesso nei documenti ana- grafici e autorizzazione all'operazione chirurgica, che avverrebbe dopo la modifica anagra- fica “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettifica- zione stessa”; tale era invero il caso di specie sottoposto all'attenzione del Tribunale di
Bolzano che sollevava la questione, caso rispetto al quale la Corte riteneva la rilevanza del- la questione (Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore ai fini della rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea docu- mentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un per- corso individuale irreversibile di transizione»).
Nel caso quindi di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico- chirurgici, la Corte Costituzionale ritie- ne che “quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzio- ne di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adegua- mento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.”, dichia- randone la illegittimità costituzionale nel caso in cui appunto venga (già) disposta – senza
6 previo trattamento chirurgico – la rettificazione di attribuzione di sesso negli atti di Stato
Civile.
Dunque, avendo il presente Tribunale ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già in- tervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
La domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici, quindi, in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale, viene dichiarata inammissibile.
Si specifica per chiarezza (anche in parte dispositiva) che tanto comporta che parte ricor- rente, quale , di sesso femminile, giusta rettificazione dell'attribuzione Parte_2
di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ul- teriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico – chirurgici di adegua- mento dei caratteri sessuali cui, lo si ribadisce, nulla osta.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, ec- cezione e difesa disattesa e respinta,
DISPONE la rettificazione dell'attribuzione di sesso di nato il Parte_1
19/3/2000 in Suceava (Romania), C.F. , da maschile a femminile, C.F._1
Per_ con variazione del nome da a;
Parte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sezzadio la rettificazione dell'attribuzione di sesso di nato il [...] in [...] Parte_1
(Romania), C.F. , atto di nascita trascritto nei registri del Comune C.F._1
di Sezzadio (atto n. N. 34 parte II serie B - anno 2008), da maschile a femminile, con varia-
Per_ zione del nome da a;
l'Ufficiale dello Stato Civile dovrà anche darne Parte_1
comunicazione al Comune di residenza e provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024,
7 DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sani- tari detti trattamenti nonché procedervi;
ORDINA alla Cancelleria di comunicare l'emananda sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al affinché l'Ufficiale dello Stato Civile prov- Parte_4
veda alle rettifiche come da dispositivo;
dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in data 4 febbraio 2025 dal Tribunale di Alessandria.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. ssa Martina Bianchi dott.ssa Antonella Dragotto
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Dragotto Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2648/2024 con OGGETTO: Mutamento di sesso promossa da:
nato il [...] in [...], residen- Parte_1 te in Alessandria, Via Piacenza 66, C.F. C.F._1
Con l'avv. Marco Cazzola
ATTORE contro
PRESSO LA PROCURA DEL TRIBUNALE DI ALES- Controparte_1
SANDRIA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, di cittadinanza italiana, adiva l'intestato Tribunale in data 9 dicembre
2024, ricorso poi notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessan- dria, al fine di veder riconosciuta la propria identità di genere femminile - contrapposta al sesso biologico maschile - già espressa e rappresentata nella sfera privata e nel contesto so- ciale, con la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile e del nome da Pt_1
1 Per ad (richiamata la giurisprudenza della Corte Costituzionale, n. 221/2015), nonché Pt_1 chiedendo l'autorizzazione a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici ritenuti neces- sari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili. Parte ricorrente concludeva “procedere all'autorizzazione per l'intervento chi- rurgico di riattribuzione di sesso e la rettifica del nome anagrafico e del genere, disponen- do altresì la rettifica degli atti di stato civile, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di nascita (Suceava, Romania) la rettifica del sesso anagrafico da maschile a
Per_ femminile e del nome anagrafico da a ”. Parte_1
In punto di domanda di rettificazione dei dati anagrafici, con riguardo al sesso e al nome, si osserva quanto segue.
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva un disagio manifestatosi in età adole- scenziale;
parte ricorrente si rivolgeva da maggiorenne allo sportello del gruppo Maurice di
Torino e iniziava quindi il proprio percorso di transizione.
Parte ricorrente veniva quindi presa in carico dalla psicologa dott.ssa (anche CTU Per_2
presso il Tribunale di Torino); nella relazione della psicologa si legge in particolare “I. si presenta all'avvio del percorso di transizione con consapevolezza dei passaggi esistenziali che ha attraversato e si affida con fiducia alla psicoterapia come strumento di sostegno fondamentale per affrontare i nodi ancora da sciogliere relativamente alla sua personalità
e come accompagnamento ad una piena assunzione di responsabilità rispetto alla comples- sità del percorso che desidera affrontare. Nel corso di questi mesi di psicoterapia sono av- venuti veri e propri passaggi di maturazione che si sono prodotti grazie al fatto che il per- corso di transizione è stato preso come occasione di messa in discussione di certezze, a volte un po' idealizzate, sulla transizione come “soluzione di tutti i problemi” e di respon- sabilizzazione nei confronti di una scelta che, se pur legittima, è fondamentale abitare mo- do singolare, caso per caso. Questi temi hanno attraversato tutto il percorso e che sono ar- rivati ad un punto di equilibrio e di consapevolezza. Di conseguenza, anche le scelte in ambito sentimentale, amicale, professionale sono diventate più mature, più responsabili ed equilibrate (…) Dagli elementi clinici presentati si evince quindi che
[...]
presenta una Disforia di Genere, manifestatasi in età infantile. È Parte_2
consapevole delle conseguenze positive e negative della riassegnazione del sesso e del ge-
2 nere maschile a quello femminile, anche in relazione agli eventuali interventi chirurgici di riattribuzione sessuale.
Non ha mai manifestato ripensamenti rispetto al percorso di affermazione del genere.
Considera questo obiettivo determinante per il miglioramento della qualità della sua vita, e anche la scrivente considera fondamentale il perseguimento di questo obiettivo.”.
Oltre al percorso psicologico, parte ricorrente si rivolgeva al Centro Auxologico Ariosto di
Milano, per la presa in carico e somministrazione della terapia ormonale. Nella relazione
Per conclusiva in atti a firma della dott.ssa si legge in particolare “ è assoluta- CP_2
mente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali sono verosimilmente gli effetti del trattamento sulla spermatogenesi (sterilità) […]. È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del
Per percorso di affermazione di genere. (…) non ha mai manifestato alcun ripensamento in
Per merito al percorso di affermazione. è perfettamente inserita con il suo ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e lavorativo. Ha una relazione affettiva stabi-
Per le. Nel periodo di tempo in cui ho seguito , ho evidenziato un progressivo miglioramen- to dello stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo. Ritengo fondamentale il completamento del percorso legale con l'attribuzione del nome e del genere d'elezione per garantire a e benessere.”. Parte_3
Parte ricorrente, in sede di interrogatorio libero, ha ulteriormente spiegato il proprio percor- Per so dal punto di vista sociale, spiegando di aver iniziato ad usare il nome circa da quan- do aveva 22 anni, con spendita del nome anche in ambito famigliare.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, si deve ritenere che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici
(relazione dott.ssa , comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere Per_2
(terapia ormonale, relazione dott.ssa risultanze interrogatorio libero). Il cam- CP_2 biamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo;
a riguardo emerge come parte ricorrente abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia or- monale con serietà ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la propria identità femmi- nile anche all'esterno, nella propria vita quotidiana.
3 In particolare, si specifica come entrambe le relazioni prodotte, a firma della dott.ssa Per_3
e della dott.ssa risultino conclusive rispetto al percorso e più che esaustive
[...] CP_2
rispetto alla convinzione e prosieguo dello stesso da parte del ricorrente.
Dunque, nel caso di specie il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata rag-
Per giunta una piena identificazione di (nome di elezione) con il ge- Parte_1
nere femminile.
Ed invero, non risulta necessario, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definiti- vo integrando i presupposti di cui all'art. 1 lg. all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile
1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando appunto il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità femminile.
Sul punto, la Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221/2015, nel ri- gettare la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, ha fornito un'interpretazione costituzionalmente e convenzio- nalmente orientata della disposizione, che non impone di procedere con il previo trattamen- to chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali: “(…) rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Ri- mane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le qua- li il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. (…) In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per acce- dere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conse- guimento di un pieno benessere psicofisico.”. Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza n. 180/2017 ulteriormente chiariva “In coerenza con quanto affermato nella sen- tenza richiamata, va ancora una volta rilevato come l'aspirazione del singolo alla corri- spondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con
4 quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. Nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si rea- lizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici.
Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, indi- viduato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.”. Per La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale femminile e del nome in va quindi accolta.
Parte ricorrente chiedeva poi la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medi- co-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Sul punto bisogna osservare come sia intervenuta, medio tempore, pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico an- che qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stes- so tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Corte Costituzionale nella predetta sentenza (n. 143/2024) con riguardo all'autorizzazione del Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali considera la previsione, pur con tratti paternalistici e senza eguali nel panorama comparatistico, non di per sé irragionevole. Tuttavia, “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 lu- glio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.
Come già sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazio- ni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano neces- sariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo sol- tanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»
(sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto
5 - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avver- rebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale in particolare si riferisce al caso, come il presente, in cui la transi- zione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico, e venga do- mandata quindi la contestuale rettificazione dell'attribuzione del sesso nei documenti ana- grafici e autorizzazione all'operazione chirurgica, che avverrebbe dopo la modifica anagra- fica “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettifica- zione stessa”; tale era invero il caso di specie sottoposto all'attenzione del Tribunale di
Bolzano che sollevava la questione, caso rispetto al quale la Corte riteneva la rilevanza del- la questione (Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore ai fini della rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea docu- mentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un per- corso individuale irreversibile di transizione»).
Nel caso quindi di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico- chirurgici, la Corte Costituzionale ritie- ne che “quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzio- ne di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adegua- mento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.”, dichia- randone la illegittimità costituzionale nel caso in cui appunto venga (già) disposta – senza
6 previo trattamento chirurgico – la rettificazione di attribuzione di sesso negli atti di Stato
Civile.
Dunque, avendo il presente Tribunale ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già in- tervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
La domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici, quindi, in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale, viene dichiarata inammissibile.
Si specifica per chiarezza (anche in parte dispositiva) che tanto comporta che parte ricor- rente, quale , di sesso femminile, giusta rettificazione dell'attribuzione Parte_2
di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ul- teriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico – chirurgici di adegua- mento dei caratteri sessuali cui, lo si ribadisce, nulla osta.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, ec- cezione e difesa disattesa e respinta,
DISPONE la rettificazione dell'attribuzione di sesso di nato il Parte_1
19/3/2000 in Suceava (Romania), C.F. , da maschile a femminile, C.F._1
Per_ con variazione del nome da a;
Parte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sezzadio la rettificazione dell'attribuzione di sesso di nato il [...] in [...] Parte_1
(Romania), C.F. , atto di nascita trascritto nei registri del Comune C.F._1
di Sezzadio (atto n. N. 34 parte II serie B - anno 2008), da maschile a femminile, con varia-
Per_ zione del nome da a;
l'Ufficiale dello Stato Civile dovrà anche darne Parte_1
comunicazione al Comune di residenza e provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024,
7 DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sani- tari detti trattamenti nonché procedervi;
ORDINA alla Cancelleria di comunicare l'emananda sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al affinché l'Ufficiale dello Stato Civile prov- Parte_4
veda alle rettifiche come da dispositivo;
dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in data 4 febbraio 2025 dal Tribunale di Alessandria.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. ssa Martina Bianchi dott.ssa Antonella Dragotto
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