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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 22489/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22489/2025 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. FRANCESCA CAZZOLETTI, Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. FRANCESCA CAZZOLETTI;
Parte_2 C.F._2 RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1.I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2.La casa familiare, di proprietà di entrambi, sita a Nuvolera (BS) in Via Patuzza n.5, rimarrà in godimento unitamente a mobili e suppellettili che la compongono al signor posto che la signora si è già recata a Pt_2 Pt_1 vivere con i figli in altra abitazione sita a PR (BS) in Via Zanardelli n.28.
3.La signora si impegna, a semplice richiesta del marito, a cedere allo stesso la propria quota del 50% della Pt_1 proprietà della casa familiare, previa restituzione in proprio favore della somma di €.20.000,00 dalla stessa a suo tempo versata per l'acquisto e con espressa dispensa da ogni onere collegato che sarà assunto per intero dal marito a partire dalla presentazione del ricorso.
4.I figli minori della coppia, e , sono affidati in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori mentre saranno collocati in via prioritaria presso la madre. Il padre potrà vederli e tenerli presso di sé quando lo desideri, previo accordo con la madre e tenendo in debita considerazione sia gli impegni scolastici ed
1 extrascolastici dei figli che i loro desideri;
in linea generale, nell'arco della settimana, i figli resteranno presso l'un genitore quattro giorni e tre giorni presso l'altro in modo tale da garantire che possano trascorrere i fine settimana in via alternata con entrambi i genitori;
i figli potranno inoltre trascorrere le vacanze estive con ognuno dei genitori per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso a fini programmativi;
le festività natalizie saranno ripartite tra i genitori con alternanza dei giorni di Natale e Capodanno;
così pure le vacanze pasquali potranno essere trascorse dai figli con un genitore dal giovedì sera fino alla domenica di Pasqua e con l'altro dalla sera di Pasqua fino al mercoledì sera seguente, alternando i periodi festivi così suddivisi tra i genitori. I genitori potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali dei figli e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
5.In considerazione dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore il padre contribuirà a decorrere dal deposito del ricorso al mantenimento dei figli e , minorenni e non economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2 mediante versamento della somma mensile di €.200,00 (€.100,00 cadauno) a mezzo bonifico bancario, annualmente rivalutabile secondo indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese.
6.Il signor contribuirà altresì al rimborso di quota del 50% delle spese straordinarie, in conformità al relativo Pt_2
Protocollo vigente presso codesto Tribunale.
7.L'assegno unico e eventuali altri provvidenze per il nucleo familiare saranno percepiti dalla madre dei minori. Le detrazioni fiscali saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
8.I coniugi rinunciano espressamente a richiedere l'uno all'altro un contributo per il proprio sostentamento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti.
9.I ricorrenti riconoscono che le autovetture di cui ciascuno è intestatario sono e restano di loro esclusiva proprietà e convengono che le stesse rimangano assegnate in uso esclusivo al relativo titolare.
10.Spese e competenze legali della procedura saranno ripartite tra i coniugi al 50%”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/08/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
MANERBIO, BS (atto n. 9, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
EL PO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22489/2025 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. FRANCESCA CAZZOLETTI, Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. FRANCESCA CAZZOLETTI;
Parte_2 C.F._2 RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1.I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2.La casa familiare, di proprietà di entrambi, sita a Nuvolera (BS) in Via Patuzza n.5, rimarrà in godimento unitamente a mobili e suppellettili che la compongono al signor posto che la signora si è già recata a Pt_2 Pt_1 vivere con i figli in altra abitazione sita a PR (BS) in Via Zanardelli n.28.
3.La signora si impegna, a semplice richiesta del marito, a cedere allo stesso la propria quota del 50% della Pt_1 proprietà della casa familiare, previa restituzione in proprio favore della somma di €.20.000,00 dalla stessa a suo tempo versata per l'acquisto e con espressa dispensa da ogni onere collegato che sarà assunto per intero dal marito a partire dalla presentazione del ricorso.
4.I figli minori della coppia, e , sono affidati in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori mentre saranno collocati in via prioritaria presso la madre. Il padre potrà vederli e tenerli presso di sé quando lo desideri, previo accordo con la madre e tenendo in debita considerazione sia gli impegni scolastici ed
1 extrascolastici dei figli che i loro desideri;
in linea generale, nell'arco della settimana, i figli resteranno presso l'un genitore quattro giorni e tre giorni presso l'altro in modo tale da garantire che possano trascorrere i fine settimana in via alternata con entrambi i genitori;
i figli potranno inoltre trascorrere le vacanze estive con ognuno dei genitori per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso a fini programmativi;
le festività natalizie saranno ripartite tra i genitori con alternanza dei giorni di Natale e Capodanno;
così pure le vacanze pasquali potranno essere trascorse dai figli con un genitore dal giovedì sera fino alla domenica di Pasqua e con l'altro dalla sera di Pasqua fino al mercoledì sera seguente, alternando i periodi festivi così suddivisi tra i genitori. I genitori potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali dei figli e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
5.In considerazione dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore il padre contribuirà a decorrere dal deposito del ricorso al mantenimento dei figli e , minorenni e non economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2 mediante versamento della somma mensile di €.200,00 (€.100,00 cadauno) a mezzo bonifico bancario, annualmente rivalutabile secondo indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese.
6.Il signor contribuirà altresì al rimborso di quota del 50% delle spese straordinarie, in conformità al relativo Pt_2
Protocollo vigente presso codesto Tribunale.
7.L'assegno unico e eventuali altri provvidenze per il nucleo familiare saranno percepiti dalla madre dei minori. Le detrazioni fiscali saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
8.I coniugi rinunciano espressamente a richiedere l'uno all'altro un contributo per il proprio sostentamento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti.
9.I ricorrenti riconoscono che le autovetture di cui ciascuno è intestatario sono e restano di loro esclusiva proprietà e convengono che le stesse rimangano assegnate in uso esclusivo al relativo titolare.
10.Spese e competenze legali della procedura saranno ripartite tra i coniugi al 50%”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/08/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
MANERBIO, BS (atto n. 9, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
EL PO
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