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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/07/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
n. 251/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente dott. Daniela Lococo Consigliere rel. dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 15/02/2021 al n. 251 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 559/2020,
promossa da
, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Parte_1
PELLEGRINI LUCA che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
( quale mandataria di CP_1 Controparte_2 [...]
elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Controparte_3
POGGIALI GIANCARLO che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83
c.p.c in atti
- parte appellata –
cf , e per essa Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_5
- parte appellata/contumace -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, sulla scorta dei motivi specifici di appello, e per le causali di cui in narrativa, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa, in riforma della sentenza n. 559/2020 (R.G. 2926/2019) pubblicata il 07/08/2020 dal Tribunale Ordinario di
Livorno – Sezione Civile – Giudice Unico Dott.ssa Emilia Grassi, e per l'effetto:
- in via preliminare, disporre CTU al fine della individuazione del tasso-soglia per l'usura e dei tassi effettivamente applicati al contratto di mutuo ipotecario di cui è causa;
- in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità della pattuizione negoziale di mutuo di cui è causa laddove è stato applicato un tasso di interessi effettivo, comprensivo di ogni altra accessoria remunerazione e spesa collegata al credito, esorbitante i limiti imposti dalla legge;
- per l'effetto, dichiarare che gli interessi convenzionali e moratori di cui alle rate del contratto di mutuo ipotecario di cui è causa non sono dovuti e condannare ora a CP_1 CP_2
restituire all'attrice le somme percepite a titolo di interessi, con onere di corrispondere sulle medesime anche gli interessi dal momento in cui le ha incassate indebitamente;
- condannare ora al pagamento delle spese e CP_1 CP_2
competenze di entrambi i gradi di giudizio”; per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte territoriale adita, adversis rejectis
RIGETTARE integralmente il gravame (ossia tutte le domande formulate in atto di appello), perché infondato e per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
con conferma integrale della sentenza gravata n. 559/2020 pronunciata dal Tribunale di Livorno in data 7.08.2020.
Vinte le spese e competenze legali del presente grado di giudizio”.
2 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con ricorso notificato in data 26 marzo 2019, la Sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso l'esecuzione promossa da , mandataria di Parte_2 CP_6
, a seguito di precetto relativo al pagamento di alcuni ratei di un mutuo fondiario
[...]
stipulato con la (ora ) in data 26 Controparte_7 CP_6
agosto 2010; a fondamento della proposta opposizione essa deduceva che la Banca mutuante aveva applicato interessi usurari addebitando, oltre al Tasso annuo nominale
(TAN) del 2,55 %, anche interessi di mora del 3% e che lo stesso contratto prevedeva che il tasso di mora fosse calcolato come sommatoria del TAN (2,55%) + la maggiorazione del 3% per un totale del 5,5% (superiore al tasso soglia pari al 3,84%).
Instaurato il contraddittorio con la costituzione della parte opposta, era respinta l'istanza di sospensiva e concesso il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
La Sig. , con atto di citazione notificato in data 2 agosto 2019, ribadiva le Parte_1
deduzioni poste a fondamento dell'originario ricorso innanzi al G.E., e pertanto concludeva chiedendo dichiararsi la nullità parziale del contratto di mutuo, stante l'applicazione di interessi usurari con conseguente gratuità del contratto ex art. 1815,
comma 2, c.c..
Si costituiva la ora denominata la quale contestava la Parte_2 Parte_3
domanda avversaria con riferimento alla dedotta natura usuraria del tasso di interesse pattuito tra le parti, rilevando, in particolare, la impossibilità di sommare il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio al fine di verificare il superamento della soglia usuraria.
Si costituiva pure in giudizio la , quale successore a titolo particolare Controparte_8
della Cassa di Risparmio di Asti, intervenuta nella procedura esecutiva, rilevando la propria estraneità alla controversia in esame e comunque rilevando come l'eventuale accoglimento dell'opposizione proposta non inciderebbe comunque sullo svolgimento della procedura esecutiva mediante cancellazione del pignoramento, atteso che essa intervenuta risultava munita di titolo esecutivo potendo pertanto proseguire la
3 procedura anche nell'ipotesi in cui il titolo azionato da fosse ritenuto Pt_2
invalido.
Con sentenza n. 559/2020, pubblicata in data 7 agosto 2020, il Tribunale di Livorno respingeva le domande di parte attrice sulla base delle seguenti motivazioni:
- la verifica della sussistenza del tasso usurario deve essere fatta attenendosi alle
Istruzioni della Banca d'Italia, che, per il periodo per cui è causa, non considerava ai fini del rilievo del TEGM, gli interessi di mora ma comunque specificava anche la maggiorazione media in ipotesi da considerare, tanto escludendo nella fattispecie il superamento del tasso soglia del 4,99 % previsto per i mutui a tasso fisso, quale quello in esame, come da decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.6.2010.
Sulla scorta di tali argomenti, respingeva l'opposizione proposta condannando la parte attrice a rifondere le spese sostenute ex adverso, liquidate per ciascuna parte nella misura di € 8.200,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 La Sig. ha appellato la sentenza deducendo i seguenti motivi: Parte_1
I) Nullità del procedimento e della sentenza - per violazione dell'art. 132, comma 2,
n. 4 c.p.c., e art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. - in punto di mancata ammissione della Ctu.
II) Erronea valutazione della documentazione probatoria (ove il Tribunale assumeva la sussistenza di un mutuo a tasso fisso in luogo che a tasso variabile, a variabilità trimestrale, come da contratto, e riteneva priva di supporto documentale la deduzione del tasso soglia applicabile, pari al 3,84% nel terzo trimestre dell'anno
2010).
III) Riproposizione della domanda di nullità del contratto di mutuo per usurarietà dei tassi applicati- Non dovutezza degli interessi (richiamando l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte con la sentenza Cass. civ., 9.1.2013, n.
350).
IV) Erronea esclusione degli interessi di mora dal calcolo del tasso soglia usurario
(anche alla luce del più recente intervento di Cass. SS.UU. sent. n. 19957/2020).
4 Sulla scorta di tali argomenti ha pertanto insistito per l'espletamento di Ctu contabile volta a verificare l'avvenuto superamento del tasso soglia antiusura al tempo di conclusione del contratto, concludendo come in epigrafe.
2.2 Rimasta contumace la si è costituita la Controparte_4 Controparte_3
(per il tramite della mandataria ), quale cessionaria del credito, Parte_3
contestando le pretese avversarie alla luce della normativa applicabile, anche tenuto conto del tasso variabile previsto contrattualmente, richiamando il noto arresto della
Cassazione a Sezioni Unite intervenuto in materia, e comunque opponendosi all'espletamento di Ctu contabile.
2.3 La Corte, disattesa la istanza di CTU contabile, all'udienza di trattazione fissata, tenutasi in forma cartolare, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta opportuna la unitaria trattazione dei motivi articolati dall'appellante in quanto tutti incentrati sulla valutazione del superamento del tasso soglia usurario, secondo la normativa vigente, tenuto conto delle previsioni contrattuali inter partes (assumendo a riguardo l'opponente/appellante che la Banca avrebbe applicato interessi usurari addebitando, oltre al tasso annuo nominale del 2,55% anche interessi di mora del 3%, per un totale del 5,5%, valori soggetti a sommatoria ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, nella fattispecie pari al 3,84 %).
Tanto premesso, rileva la Corte che sulla questione controversa tra le parti, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte che, con sentenza n. 19597
del 18/09/2020, hanno affermato il seguente principio: “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso (…) la mancata ricomprensione (degli interessi
5 moratori) nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”.
Con la citata pronuncia la Suprema Corte ha confermato la validità del c.d. principio di simmetria, in continuità con precedente orientamento, “secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2 comma 1 della legge 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione.”
Posto che la verifica del superamento del tasso soglia deve essere svolta avendo riguardo al momento della pattuizione - così come previsto dalla norma di interpretazione autentica del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 1,
convertito dalla Legge 28 febbraio 2001 n. 24 – si osserva che il contratto di mutuo in esame è stato stipulato in data 26 agosto 2010 .
Tanto premesso, mentre i decreti ministeriali dall'entrata in vigore della l. 108/1996
sino al d.m. 25.3.2003 non contenevano la rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori, quelli emanati in epoca successiva indicavano tale maggiorazione media nella misura del 2,1 % con l'ulteriore aumento del 50% cosicchè
per i contratti conclusi dall'1.4.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003)
al 30.6.2011, il tasso soglia di mora si determina sommando al TEGM il valore del 2,1
% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei Decreti Ministeriali), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente.
6 Sulla base del decreto di rilevazione dei tassi di interesse ai fini della normativa antiusura con riferimento ai mutui a tasso variabile, quale quello in questione, il
TEGM rilevato è pertanto pari a 2,56 per il periodo di interesse (applicazione dal 1 luglio al 30 settembre 2010).
Tanto premesso, ne consegue che nella fattispecie, ai fini della individuazione del tasso soglia di usura, deve applicarsi la seguente formula: (TEGM + 2,1) x 1,5, con il calcolo coerentemente sviluppato da parte appellata sulla base di tali criteri, [(TEGM
2,56 % + 2,1 %)x 1,5 ]= 6,99 %.
Tale computo - già esposto in atti dalla opposta/appellata senza che la parte appellante abbia fornito, nei successivi scritti difensivi, elementi di valutazione di segno contrario e di contenuto decisivo - rende conto della congruità del tasso di interesse di mora pattuito dalle parti, in quanto inferiore al tasso soglia usurario.
In conclusione, sulla scorta degli argomenti sopra esposti, risultano infondate le censure articolate mediante i motivi articolati, rendendo superfluo l'espletamento di
Ctu contabile.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, tenuto conto della natura controversa delle questioni dedotte, definitivamente risolte con l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, nella pendenza del giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1.respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 559/2020 Parte_1
emessa dal Tribunale di Livorno nel procedimento n. R.G. 2926/2019;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
3. dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
7 Firenze, camera di consiglio del 1 luglio 2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Daniela Lococo) (dott.ssa Isabella Mariani)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente dott. Daniela Lococo Consigliere rel. dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 15/02/2021 al n. 251 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 559/2020,
promossa da
, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Parte_1
PELLEGRINI LUCA che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
( quale mandataria di CP_1 Controparte_2 [...]
elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Controparte_3
POGGIALI GIANCARLO che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83
c.p.c in atti
- parte appellata –
cf , e per essa Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_5
- parte appellata/contumace -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, sulla scorta dei motivi specifici di appello, e per le causali di cui in narrativa, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa, in riforma della sentenza n. 559/2020 (R.G. 2926/2019) pubblicata il 07/08/2020 dal Tribunale Ordinario di
Livorno – Sezione Civile – Giudice Unico Dott.ssa Emilia Grassi, e per l'effetto:
- in via preliminare, disporre CTU al fine della individuazione del tasso-soglia per l'usura e dei tassi effettivamente applicati al contratto di mutuo ipotecario di cui è causa;
- in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità della pattuizione negoziale di mutuo di cui è causa laddove è stato applicato un tasso di interessi effettivo, comprensivo di ogni altra accessoria remunerazione e spesa collegata al credito, esorbitante i limiti imposti dalla legge;
- per l'effetto, dichiarare che gli interessi convenzionali e moratori di cui alle rate del contratto di mutuo ipotecario di cui è causa non sono dovuti e condannare ora a CP_1 CP_2
restituire all'attrice le somme percepite a titolo di interessi, con onere di corrispondere sulle medesime anche gli interessi dal momento in cui le ha incassate indebitamente;
- condannare ora al pagamento delle spese e CP_1 CP_2
competenze di entrambi i gradi di giudizio”; per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte territoriale adita, adversis rejectis
RIGETTARE integralmente il gravame (ossia tutte le domande formulate in atto di appello), perché infondato e per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
con conferma integrale della sentenza gravata n. 559/2020 pronunciata dal Tribunale di Livorno in data 7.08.2020.
Vinte le spese e competenze legali del presente grado di giudizio”.
2 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con ricorso notificato in data 26 marzo 2019, la Sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso l'esecuzione promossa da , mandataria di Parte_2 CP_6
, a seguito di precetto relativo al pagamento di alcuni ratei di un mutuo fondiario
[...]
stipulato con la (ora ) in data 26 Controparte_7 CP_6
agosto 2010; a fondamento della proposta opposizione essa deduceva che la Banca mutuante aveva applicato interessi usurari addebitando, oltre al Tasso annuo nominale
(TAN) del 2,55 %, anche interessi di mora del 3% e che lo stesso contratto prevedeva che il tasso di mora fosse calcolato come sommatoria del TAN (2,55%) + la maggiorazione del 3% per un totale del 5,5% (superiore al tasso soglia pari al 3,84%).
Instaurato il contraddittorio con la costituzione della parte opposta, era respinta l'istanza di sospensiva e concesso il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
La Sig. , con atto di citazione notificato in data 2 agosto 2019, ribadiva le Parte_1
deduzioni poste a fondamento dell'originario ricorso innanzi al G.E., e pertanto concludeva chiedendo dichiararsi la nullità parziale del contratto di mutuo, stante l'applicazione di interessi usurari con conseguente gratuità del contratto ex art. 1815,
comma 2, c.c..
Si costituiva la ora denominata la quale contestava la Parte_2 Parte_3
domanda avversaria con riferimento alla dedotta natura usuraria del tasso di interesse pattuito tra le parti, rilevando, in particolare, la impossibilità di sommare il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio al fine di verificare il superamento della soglia usuraria.
Si costituiva pure in giudizio la , quale successore a titolo particolare Controparte_8
della Cassa di Risparmio di Asti, intervenuta nella procedura esecutiva, rilevando la propria estraneità alla controversia in esame e comunque rilevando come l'eventuale accoglimento dell'opposizione proposta non inciderebbe comunque sullo svolgimento della procedura esecutiva mediante cancellazione del pignoramento, atteso che essa intervenuta risultava munita di titolo esecutivo potendo pertanto proseguire la
3 procedura anche nell'ipotesi in cui il titolo azionato da fosse ritenuto Pt_2
invalido.
Con sentenza n. 559/2020, pubblicata in data 7 agosto 2020, il Tribunale di Livorno respingeva le domande di parte attrice sulla base delle seguenti motivazioni:
- la verifica della sussistenza del tasso usurario deve essere fatta attenendosi alle
Istruzioni della Banca d'Italia, che, per il periodo per cui è causa, non considerava ai fini del rilievo del TEGM, gli interessi di mora ma comunque specificava anche la maggiorazione media in ipotesi da considerare, tanto escludendo nella fattispecie il superamento del tasso soglia del 4,99 % previsto per i mutui a tasso fisso, quale quello in esame, come da decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.6.2010.
Sulla scorta di tali argomenti, respingeva l'opposizione proposta condannando la parte attrice a rifondere le spese sostenute ex adverso, liquidate per ciascuna parte nella misura di € 8.200,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 La Sig. ha appellato la sentenza deducendo i seguenti motivi: Parte_1
I) Nullità del procedimento e della sentenza - per violazione dell'art. 132, comma 2,
n. 4 c.p.c., e art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. - in punto di mancata ammissione della Ctu.
II) Erronea valutazione della documentazione probatoria (ove il Tribunale assumeva la sussistenza di un mutuo a tasso fisso in luogo che a tasso variabile, a variabilità trimestrale, come da contratto, e riteneva priva di supporto documentale la deduzione del tasso soglia applicabile, pari al 3,84% nel terzo trimestre dell'anno
2010).
III) Riproposizione della domanda di nullità del contratto di mutuo per usurarietà dei tassi applicati- Non dovutezza degli interessi (richiamando l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte con la sentenza Cass. civ., 9.1.2013, n.
350).
IV) Erronea esclusione degli interessi di mora dal calcolo del tasso soglia usurario
(anche alla luce del più recente intervento di Cass. SS.UU. sent. n. 19957/2020).
4 Sulla scorta di tali argomenti ha pertanto insistito per l'espletamento di Ctu contabile volta a verificare l'avvenuto superamento del tasso soglia antiusura al tempo di conclusione del contratto, concludendo come in epigrafe.
2.2 Rimasta contumace la si è costituita la Controparte_4 Controparte_3
(per il tramite della mandataria ), quale cessionaria del credito, Parte_3
contestando le pretese avversarie alla luce della normativa applicabile, anche tenuto conto del tasso variabile previsto contrattualmente, richiamando il noto arresto della
Cassazione a Sezioni Unite intervenuto in materia, e comunque opponendosi all'espletamento di Ctu contabile.
2.3 La Corte, disattesa la istanza di CTU contabile, all'udienza di trattazione fissata, tenutasi in forma cartolare, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta opportuna la unitaria trattazione dei motivi articolati dall'appellante in quanto tutti incentrati sulla valutazione del superamento del tasso soglia usurario, secondo la normativa vigente, tenuto conto delle previsioni contrattuali inter partes (assumendo a riguardo l'opponente/appellante che la Banca avrebbe applicato interessi usurari addebitando, oltre al tasso annuo nominale del 2,55% anche interessi di mora del 3%, per un totale del 5,5%, valori soggetti a sommatoria ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, nella fattispecie pari al 3,84 %).
Tanto premesso, rileva la Corte che sulla questione controversa tra le parti, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte che, con sentenza n. 19597
del 18/09/2020, hanno affermato il seguente principio: “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso (…) la mancata ricomprensione (degli interessi
5 moratori) nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”.
Con la citata pronuncia la Suprema Corte ha confermato la validità del c.d. principio di simmetria, in continuità con precedente orientamento, “secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2 comma 1 della legge 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione.”
Posto che la verifica del superamento del tasso soglia deve essere svolta avendo riguardo al momento della pattuizione - così come previsto dalla norma di interpretazione autentica del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 1,
convertito dalla Legge 28 febbraio 2001 n. 24 – si osserva che il contratto di mutuo in esame è stato stipulato in data 26 agosto 2010 .
Tanto premesso, mentre i decreti ministeriali dall'entrata in vigore della l. 108/1996
sino al d.m. 25.3.2003 non contenevano la rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori, quelli emanati in epoca successiva indicavano tale maggiorazione media nella misura del 2,1 % con l'ulteriore aumento del 50% cosicchè
per i contratti conclusi dall'1.4.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003)
al 30.6.2011, il tasso soglia di mora si determina sommando al TEGM il valore del 2,1
% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei Decreti Ministeriali), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente.
6 Sulla base del decreto di rilevazione dei tassi di interesse ai fini della normativa antiusura con riferimento ai mutui a tasso variabile, quale quello in questione, il
TEGM rilevato è pertanto pari a 2,56 per il periodo di interesse (applicazione dal 1 luglio al 30 settembre 2010).
Tanto premesso, ne consegue che nella fattispecie, ai fini della individuazione del tasso soglia di usura, deve applicarsi la seguente formula: (TEGM + 2,1) x 1,5, con il calcolo coerentemente sviluppato da parte appellata sulla base di tali criteri, [(TEGM
2,56 % + 2,1 %)x 1,5 ]= 6,99 %.
Tale computo - già esposto in atti dalla opposta/appellata senza che la parte appellante abbia fornito, nei successivi scritti difensivi, elementi di valutazione di segno contrario e di contenuto decisivo - rende conto della congruità del tasso di interesse di mora pattuito dalle parti, in quanto inferiore al tasso soglia usurario.
In conclusione, sulla scorta degli argomenti sopra esposti, risultano infondate le censure articolate mediante i motivi articolati, rendendo superfluo l'espletamento di
Ctu contabile.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, tenuto conto della natura controversa delle questioni dedotte, definitivamente risolte con l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, nella pendenza del giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1.respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 559/2020 Parte_1
emessa dal Tribunale di Livorno nel procedimento n. R.G. 2926/2019;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
3. dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
7 Firenze, camera di consiglio del 1 luglio 2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Daniela Lococo) (dott.ssa Isabella Mariani)
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