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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9870 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 18184/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. RA AR SM Presidente rel.est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 14/05/2025 promossa da 1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 06/07/1980 a SALERNO (SA) cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA STILICONE 15 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. D'ANGELO MARIACONCETTA elettivamente domiciliato via andrea costa n. 8 20131 MILANO Parte attrice nei confronti di 2) CP_1 data e luogo di nascita: 27/10/1977 a REPUBBLICA POPOLARE Pt_2 cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._2
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento e vistati senza osservazioni in data 24.6.2025
OGGETTO: SEPARAZIONE e SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. parte attrice ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale di separazione sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la pronunzia dello scioglimento del matrimonio e per la definizione delle ulteriori domande.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Cina in data 14.4.2019, Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile di Milano in data 30/7/2019 ( Anno 2019, Atto n.636, parte seconda serie C)
Dal matrimonio il 29.9.2019 in Milano è nato il figlio , Per_1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13.5.2025 ha chiesto cumulativamente Parte_1
a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio avanzando ulteriori domande;
parte convenuta non si è costituita nei termini assegnati;
all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, il G.D. verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, dato atto che la convenuta non si è costituita , ne ha dichiarato la contumacia, pertanto non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, parte ricorrente ha insistito per l'emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e, all'esito, per la pronuncia di sentenza parziale sullo status separativo;
quindi il Giudice delegato, con ordinanza del 28.11.2025 ha emesso i provvedimenti provvisori, ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone, dovendo il procedimento proseguire per la pronunzia dello scioglimento del matrimonio e per definizione delle ulteriori domande.
*******
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.18184/2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Cina in data 14.4.2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di
Milano in data 30/7/2019 ( Anno 2019, Atto n.636, parte seconda serie C)
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.
RA AR SM;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Presidente rel est.
Dott. RA AR SM
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. RA AR SM Presidente rel.est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 14/05/2025 promossa da 1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 06/07/1980 a SALERNO (SA) cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA STILICONE 15 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. D'ANGELO MARIACONCETTA elettivamente domiciliato via andrea costa n. 8 20131 MILANO Parte attrice nei confronti di 2) CP_1 data e luogo di nascita: 27/10/1977 a REPUBBLICA POPOLARE Pt_2 cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._2
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento e vistati senza osservazioni in data 24.6.2025
OGGETTO: SEPARAZIONE e SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. parte attrice ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale di separazione sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la pronunzia dello scioglimento del matrimonio e per la definizione delle ulteriori domande.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Cina in data 14.4.2019, Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile di Milano in data 30/7/2019 ( Anno 2019, Atto n.636, parte seconda serie C)
Dal matrimonio il 29.9.2019 in Milano è nato il figlio , Per_1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13.5.2025 ha chiesto cumulativamente Parte_1
a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio avanzando ulteriori domande;
parte convenuta non si è costituita nei termini assegnati;
all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, il G.D. verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, dato atto che la convenuta non si è costituita , ne ha dichiarato la contumacia, pertanto non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, parte ricorrente ha insistito per l'emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e, all'esito, per la pronuncia di sentenza parziale sullo status separativo;
quindi il Giudice delegato, con ordinanza del 28.11.2025 ha emesso i provvedimenti provvisori, ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone, dovendo il procedimento proseguire per la pronunzia dello scioglimento del matrimonio e per definizione delle ulteriori domande.
*******
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.18184/2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Cina in data 14.4.2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di
Milano in data 30/7/2019 ( Anno 2019, Atto n.636, parte seconda serie C)
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.
RA AR SM;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Presidente rel est.
Dott. RA AR SM