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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 5793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5793 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11631/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso presentato
da
e , rappresentati e difesi dall'avv. TUROLLA CRISTINA, Parte_1 Parte_2
presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. COPPOLA ANDREA, presso lo stesso Controparte_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Resistente
con l'intervento del P.M.;
In punto: Revoca del contributo al mantenimento
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“La signora dichiara di offrire l'importo di 400,00 euro a titolo di spese legali alla signora Pt_2
in via transattiva. La signor accetta questa proposta. Le parti dichiarano che con CP_1 CP_1
questo accordo non hanno più nulla pretendere a tale titolo e che la decorrenza del provvedimento con cui verrà disposta la revoca dell'obbligo di versamento decorre dalla data odierna.”
Pag. 1 di 3 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 22.04.2025 i ricorrenti esponevano che con sentenza n. 1506/2012 il
Tribunale di Venezia aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra Controparte_1
e figlio degli stessi, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di concorrere al CP_2
mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 1.100,00; che tale obbligo, tuttavia, non veniva mai adempiuto;
che, conseguentemente la in ragione della suddetta statuizione nonché del CP_1
fatto che all'epoca percepiva un reddito da lavoro pari a € 345,00 al mese, adiva nuovamente il Tribunale
di Venezia presentando ricorso ex art. 316 bis c.c.; che con decreto del 23.05.2019, n. cron. 7302/2019,
lo stesso Tribunale condannava i ricorrenti al pagamento, in solido tra loro ed a favore di
[...]
, della somma di € 300,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di CP_1
concorso al mantenimento della IP , da effettuarsi mediante trattenuta diretta sulla Parte_3
pensione di ad opera dell' ; che, in seguito, nell'aprile 2024 i ricorrenti raggiungevano Parte_1 CP_3
un accordo con la in ordine alla riduzione del contributo in oggetto a € 252,00. CP_1
Ciò premesso, i ricorrenti, dopo aver rappresentato il venir meno dei presupposti della predetta statuizione,
essendo ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, proponevano ricorso Parte_3
chiedendo la revoca dell'obbligo posto nei loro confronti di contribuire mensilmente al mantenimento della IP.
Regolarmente notificata, la resistente si costituiva in giudizio in data 25.08.2025, aderendo alla domanda formulata in via principale da controparte, ma chiedendo, tuttavia, che i ricorrenti venissero condannati all'integrale rifusione delle spese di liti.
Comparse le parti personalmente all'udienza del 25.09.2025, il Giudice invitava le stesse a trovare una soluzione conciliativa in ordine alle spese di lite. Raggiunto l'accordo come sopra riportato in epigrafe, il
Giudice disponeva nei confronti dell' la revoca a partire dal mese di ottobre 2025 del versamento CP_3
sugli emolumenti versati a in favore della signora e tratteneva in Parte_1 Controparte_1
decisione la causa, a seguito della rinuncia dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. da parte dei rispettivi procuratori di parte. Il Pubblico Ministero è ritualmente intervenuto nel procedimento.
Pag. 2 di 3 La domanda esposta in via principale dai ricorrenti, nonché le conclusioni conformi delle parti in punto di spese processuali come in epigrafe riportate meritano accoglimento.
In ordine alla revoca del contributo al mantenimento a favore di parte resistente, infatti, ha Parte_3
prestato adesione ed, in ogni caso, sulla base di quanto presente in atti emerge chiaramente come la suddetta abbia raggiunto l'autosufficienza economica, disponendo di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Relativamente alle spese di lite si prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non essendovi ragioni ostative.
P.Q.M.
1) a modifica parziale delle condizioni di cui al decreto del 23.05.2019, n. cron. 7302/2019 del Tribunale
di Venezia dichiara la cessazione dell'obbligo posto a carico di e di Parte_1 Parte_2
contribuire al mantenimento di a partire dalla data del 25.09.2025; Parte_3
2) prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine alle spese di lite come in epigrafe riportato.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso presentato
da
e , rappresentati e difesi dall'avv. TUROLLA CRISTINA, Parte_1 Parte_2
presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. COPPOLA ANDREA, presso lo stesso Controparte_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Resistente
con l'intervento del P.M.;
In punto: Revoca del contributo al mantenimento
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“La signora dichiara di offrire l'importo di 400,00 euro a titolo di spese legali alla signora Pt_2
in via transattiva. La signor accetta questa proposta. Le parti dichiarano che con CP_1 CP_1
questo accordo non hanno più nulla pretendere a tale titolo e che la decorrenza del provvedimento con cui verrà disposta la revoca dell'obbligo di versamento decorre dalla data odierna.”
Pag. 1 di 3 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 22.04.2025 i ricorrenti esponevano che con sentenza n. 1506/2012 il
Tribunale di Venezia aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra Controparte_1
e figlio degli stessi, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di concorrere al CP_2
mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 1.100,00; che tale obbligo, tuttavia, non veniva mai adempiuto;
che, conseguentemente la in ragione della suddetta statuizione nonché del CP_1
fatto che all'epoca percepiva un reddito da lavoro pari a € 345,00 al mese, adiva nuovamente il Tribunale
di Venezia presentando ricorso ex art. 316 bis c.c.; che con decreto del 23.05.2019, n. cron. 7302/2019,
lo stesso Tribunale condannava i ricorrenti al pagamento, in solido tra loro ed a favore di
[...]
, della somma di € 300,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di CP_1
concorso al mantenimento della IP , da effettuarsi mediante trattenuta diretta sulla Parte_3
pensione di ad opera dell' ; che, in seguito, nell'aprile 2024 i ricorrenti raggiungevano Parte_1 CP_3
un accordo con la in ordine alla riduzione del contributo in oggetto a € 252,00. CP_1
Ciò premesso, i ricorrenti, dopo aver rappresentato il venir meno dei presupposti della predetta statuizione,
essendo ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, proponevano ricorso Parte_3
chiedendo la revoca dell'obbligo posto nei loro confronti di contribuire mensilmente al mantenimento della IP.
Regolarmente notificata, la resistente si costituiva in giudizio in data 25.08.2025, aderendo alla domanda formulata in via principale da controparte, ma chiedendo, tuttavia, che i ricorrenti venissero condannati all'integrale rifusione delle spese di liti.
Comparse le parti personalmente all'udienza del 25.09.2025, il Giudice invitava le stesse a trovare una soluzione conciliativa in ordine alle spese di lite. Raggiunto l'accordo come sopra riportato in epigrafe, il
Giudice disponeva nei confronti dell' la revoca a partire dal mese di ottobre 2025 del versamento CP_3
sugli emolumenti versati a in favore della signora e tratteneva in Parte_1 Controparte_1
decisione la causa, a seguito della rinuncia dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. da parte dei rispettivi procuratori di parte. Il Pubblico Ministero è ritualmente intervenuto nel procedimento.
Pag. 2 di 3 La domanda esposta in via principale dai ricorrenti, nonché le conclusioni conformi delle parti in punto di spese processuali come in epigrafe riportate meritano accoglimento.
In ordine alla revoca del contributo al mantenimento a favore di parte resistente, infatti, ha Parte_3
prestato adesione ed, in ogni caso, sulla base di quanto presente in atti emerge chiaramente come la suddetta abbia raggiunto l'autosufficienza economica, disponendo di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Relativamente alle spese di lite si prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non essendovi ragioni ostative.
P.Q.M.
1) a modifica parziale delle condizioni di cui al decreto del 23.05.2019, n. cron. 7302/2019 del Tribunale
di Venezia dichiara la cessazione dell'obbligo posto a carico di e di Parte_1 Parte_2
contribuire al mantenimento di a partire dalla data del 25.09.2025; Parte_3
2) prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine alle spese di lite come in epigrafe riportato.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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