Art. 6.
L'integrazione della tredicesima mensilita' prevista per il personale in attivita' di servizio ed in quiescenza dalla legge 10 agosto 1964, n. 656 , e' dovuta anche per il 1964 con le seguenti maggiorazioni:
a) a favore del personale in attivita' di servizio il cui trattamento economico e' previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 , e successive modificazioni, un importo pari ad una mensilita' lorda dell'assegno integrativo di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 662 ;
b) a favore del restante personale in attivita' di servizio, un importo pari al 28 per cento di una mensilita' dello stipendio, paga o retribuzione previsti inizialmente, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella funzione, categoria, grado, qualifica o classe di appartenenza;
c) a favore del personale in quiescenza e dei loro aventi diritto un importo pari alla stessa integrazione della tredicesima mensilita' 1963, escluse le categorie di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , e successive modificazioni, per le quali si considera un importo pari ad una mensilita' della integrazione temporanea prevista dall' art. 4 della legge 10 agosto 1964, n. 662 .
La tredicesima mensilita' spettante nel 1964 ai titolari di pensioni tabellari ed ai loro aventi diritto e' integrata di un importo pari all'11 per cento della mensilita' stessa, con l'osservanza dei criteri previsti per le altre categorie di pensionati dalla legge 10 agosto 1964, n. 656 .
La tredicesima mensilita' spettante nel 1965 al personale in attivita', di servizio e' integrata sulla base di quanto previsto dalle lettere a) e b) del primo comma, con una maggiorazione, per il solo personale contemplato alla lettera a), pari al 20 per cento dell'indennita' mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21 . Per quest'ultimo personale, la tredicesima mensilita' spettante negli anni successivi e' integrata di un importo pari al 20 per cento di detta indennita' e dell'assegno integrativo, di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 662 .
L'integrazione della tredicesima mensilita' per gli anni 1964 e successivi va determinata avendo riguardo alla funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio cui e' riferita la mensilita' stessa e va considerata, anche per il personale in attivita' di servizio, ai fini della ritenuta e del relativo contributo per l'assistenza sanitaria.
L'integrazione della tredicesima mensilita' prevista per il personale in attivita' di servizio ed in quiescenza dalla legge 10 agosto 1964, n. 656 , e' dovuta anche per il 1964 con le seguenti maggiorazioni:
a) a favore del personale in attivita' di servizio il cui trattamento economico e' previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 , e successive modificazioni, un importo pari ad una mensilita' lorda dell'assegno integrativo di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 662 ;
b) a favore del restante personale in attivita' di servizio, un importo pari al 28 per cento di una mensilita' dello stipendio, paga o retribuzione previsti inizialmente, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella funzione, categoria, grado, qualifica o classe di appartenenza;
c) a favore del personale in quiescenza e dei loro aventi diritto un importo pari alla stessa integrazione della tredicesima mensilita' 1963, escluse le categorie di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , e successive modificazioni, per le quali si considera un importo pari ad una mensilita' della integrazione temporanea prevista dall' art. 4 della legge 10 agosto 1964, n. 662 .
La tredicesima mensilita' spettante nel 1964 ai titolari di pensioni tabellari ed ai loro aventi diritto e' integrata di un importo pari all'11 per cento della mensilita' stessa, con l'osservanza dei criteri previsti per le altre categorie di pensionati dalla legge 10 agosto 1964, n. 656 .
La tredicesima mensilita' spettante nel 1965 al personale in attivita', di servizio e' integrata sulla base di quanto previsto dalle lettere a) e b) del primo comma, con una maggiorazione, per il solo personale contemplato alla lettera a), pari al 20 per cento dell'indennita' mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21 . Per quest'ultimo personale, la tredicesima mensilita' spettante negli anni successivi e' integrata di un importo pari al 20 per cento di detta indennita' e dell'assegno integrativo, di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 662 .
L'integrazione della tredicesima mensilita' per gli anni 1964 e successivi va determinata avendo riguardo alla funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio cui e' riferita la mensilita' stessa e va considerata, anche per il personale in attivita' di servizio, ai fini della ritenuta e del relativo contributo per l'assistenza sanitaria.