Ordinanza collegiale 26 marzo 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 04/05/2026, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02823/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04248/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4248 del 2025, proposto da
IA LA, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giannattasio, Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale LI, domiciliataria ex lege in LI, via Diaz 11;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di LI, sezione lavoro, n. 1842/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. GL SA Di LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con ricorso iscritto al n. 4248 dell’anno 2025, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe.
L’Avvocatura dello Stato si costituiva con memoria di stile.
All’udienza camerale del 28 aprile 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
DI
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, in memoria depositata in data 24.4.2026, la ricorrente dichiarava che la sentenza era stata eseguita e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere; chiedeva inoltre la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese in base al principio della soccombenza virtuale.
Le spese seguono la soccombenza virtuale, atteso che l’Amministrazione ha pagato la somma dovuta successivamente alla proposizione del ricorso, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Nona Sezione di LI, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 600 (seicento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato; somma da attribuirsi agli avv.ti Salvatore Giannattasio, Andrea Giannattasio, procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GL SA Di LI, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GL SA Di LI |
IL SEGRETARIO