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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 - Terza Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ grado iscritta il 04.04.2023 al N° R.G.C.A. 4583/2023, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo ROSSI Parte_1
-opponente a D.I.- contro
(già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_1
p.t., e per essa, quale mandataria con rappresentanza di Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco ROSSI, come da procura alle liti sub All. A)
-opposta-
Oggetto: Opposizione a D.I. n. 586 emesso dal Tribunale di Firenze del 14.02.2023
Conclusioni
Per l'opponente (come da nota del 2.4.2025): NEL MERITO ed IN TESI: dichiarare il D.I. emesso inefficace ed illegittimo e quindi revocarlo per assoluto difetto della documentazione ex art 50 T.U.B. ed in particolare della formazione di tale documentazione così come specificato nel punto nr. 6 dell'atto di citazione in opposizione;
NEL MERITO ed IN IPOTESI: 1--dichiarare il D.I. inefficace ed illegittimo per carenza di prova del credito per insufficienza probatoria della documentazione ex art. 50 T.U.B.; 2-- dichiarare il D.I. inefficace ed illegittimo per carenza di titolarità del credito in capo alla
[...]
3--dichiarare il D.I. inefficace ed illegittimo per carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
4---dichiarare il D.I. inefficace ed illegittimo per carenza della prova circa Controparte_1
l'erogazione del finanziamento a seguito di produzione di documento riguardante altro soggetto;
5---dichiarare il D.I. inefficace ed illegittimo per assoluta carenza di prova circa la cessione dei crediti da e da AG CP_3
UC; 6---dichiarare il D.I. emesso inefficace ed illegittimo per carenza di prova circa l'identificazione del credito nei confronti dell'opponente; 7---dichiarare il D.I. inefficace ed illegittimo per mancata notifica alla C comparente della cessione di credito della a NC : 7---dichiarare il D.I. inefficace ed Controparte_4 illegittimo per illegittimità degli interessi pretesi e richiesti;
con vittoria di spese e compenso professionale ed accessori.
Per l'opposta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti negli atti e nei verbali di causa, confermare il D.I. opposto e, in ogni caso, accertato che è creditrice nei Controparte_1 confronti dell'opponente della somma di euro 46.871,31, ovvero di quella diversa somma che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda monitoria sino al saldo, con condanna al pagamento, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Concisa Esposizione dei Fatti
Dalla lettura combinata degli atti di causa, risulta che ha Parte_1 stipulato:
--in data 5.8.2014, quale consumatrice, il contratto di finanziamento “a termine finalizzato altri settori” nr. 10193030818390 con ottenendo la somma di euro CP_3
5.000 (di cui euro 2.100 corrisposti direttamente al fornitore del servizio – protesi dentale – dott. ) da restituire in nr. 48 rate mensili di euro 73 ciascuna (oltre 1,30 di spese Persona_1 di incasso); in relazione a tale contratto maturava un saldo debitore di euro 2.521,00, oltre interessi legali;
cedeva pro soluto a il credito con atto del CP_3 Controparte_1
7.10.2020, che veniva notificato a con racc. a/r; mutava Pt_1 Controparte_1 denominazione sociale il 19.1.2021 in Controparte_1
--in data 24.09.2013, quale consumatrice, il contratto di finanziamento nr. 48800405 con per l'importo di euro 60.086,80 (di cui euro 18.985,85 per Controparte_4 interessi) da restituire in nr. 120 rate mensili di euro 499,34 ciascuna;
in relazione a tale contratto maturava un saldo debitore di euro 44.350,31, oltre interessi legali;
[...] cedeva pro soluto il proprio credito a con atto del CP_4 Controparte_5
19.12.2017 che veniva notificato a a mezzo racc. a/r.; quale Pt_1 Controparte_1 conferitaria del ramo di azienda relativa all'acquisto e gestione del portafogli di crediti deteriorati di diveniva titolare del credito con atto di conferimento del Controparte_5 ramo di azienda del 29.6.2018 nr. 80866 Rep./n. 15510 racc.1; mutava Controparte_1 denominazione sociale in Controparte_6 Deve darsi altresì atto che ha poi conferito mandato Controparte_1 con rappresentanza alla società per l'attività di gestione (e riscossione) dei CP_7 crediti acquistati e, in data 14.12.2020, ha mutato denominazione in CP_7 [...]
Controparte_2
Persistendo la morosità, quale mandataria con Controparte_2 rappresentanza di depositava il 10.01.2023 il ricorso Controparte_1 monitorio presso il Tribunale di Firenze per ottenere il pagamento della complessiva somma di euro 46.871,31, oltre interessi di mora al tasso legale;
il Tribunale accoglieva il ricorso, disponendo anche la condanna al pagamento delle spese del monitorio.
Avverso il D.I. nr. 586 del 14.2.2023 emesso dal Tribunale di Firenze e notificato il
20.02.2023, ha proposto formale opposizione ex art. 645 c.p.c., Parte_1 rilevando:
A--la carenza e/o l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria ex art. 50 T.U.B.;
B--la carenza di titolarità del credito in capo alla Controparte_1
C--la carenza di legittimazione attiva della anche per Controparte_1 intervento di;
CP_8
D-- la carenza di prova circa l'erogazione del finanziamento;
E—la carenza di prova circa la cessione dei crediti da e da AG UC;
CP_3
F—la carenza di prova circa l'identificazione del credito nei confronti dell'opponente;
G--la mancata notifica della cessione di credito della a Controparte_4 CP_5 legittimità degli interessi pretesi e richiesti. CP_9
Regolarmente costituitasi in giudizio, la società quale Controparte_2 mandataria di ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto all'udienza del 6.10.2023, non avendo la creditrice depositato, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, il fascicolo monitorio, è stata espletata da parte convenuta la procedura di mediazione presso l'organismo di mediazione “InMedio” (proc. Nr. 3360/2023
R.A.) con sede in Firenze, terminata senza il raggiungimento di un accordo conciliativo.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.., la causa è stata ritenuta matura per la decisione sulla scorta della documentazione depositata in fase istruttoria;
le parti hanno rassegnato le conclusioni all'udienza “cartolare” del 25.10.2024 ed è stata fissata l'udienza “cartolare” del 4.4.2025 per l'emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
Sull'onere probatorio delle parti
Vertendosi in un giudizio di opposizione a D.I., per unanime giurisprudenza l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in
3 capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Si rileva, altresì, che nel presente giudizio il giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve, soprattutto, accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 14486/2019).
La pronuncia del decreto, invero, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, e, in particolare, senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Orbene, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore, mentre questi, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sentenza nr. 13533 del 2001).
Sui motivi di opposizione
E' stata fornita da parte opposta la prova documentale in ordine alla sussistenza dei crediti azionati nel procedimento monitorio mediante la produzione dei contratti di finanziamento stipulati con e con AG UC da che non CP_3 Parte_1 li ha contestati nemmeno con riferimento all'autografia della sua firma;
tali contratti sono completi perché contengono tutte le condizioni economiche dei rapporti di finanziamento venuti in essere, ivi compresi il tasso degli interessi passivi ( T.A.N., iniziale e puntuale, e
4 T.A.E.G. i cui valori numerici sono stati anche precisati alle pagg. 8 e 9 della comparsa di costituzione e risposta).
Sono state altresì prodotte le lettere di comunicazione delle cessioni di credito che si sono via via succedute, oltre alla comunicazione della decadenza di dal beneficio del Pt_1 termine relativamente al finanziamento AG UC;
si tenga altresì conto che parte opponente
NON ha specificatamente contestato in atto di citazione (ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) i saldi debitori risultanti dagli estratti conto e le poste contabili ivi annotate.
Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha, in virtù dell'applicazione dei principi generali, l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea e non può, dunque, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito;
difatti la “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass.
Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Peraltro, sono stati prodotti agli atti i saldi debitori come da estratti conto con certificazione ex art. 50 T.U.B. (v. doc nr. 7 e 12 del fascicolo monitorio), anche se non era necessaria la loro produzione nel presente giudizio avente ad oggetto finanziamenti personali a rimborso prestabilito (e non rapporti di conto corrente); ad ogni modo la detta produzione meglio evidenzia come la debitrice sia inadempiente ai pagamenti della rate insolute, i cui piani di rimborso erano stati ampiamente disciplinati nei contratti.
In particolare, l'opposta non ha alcun onere di produrre l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., “essendo sufficienti per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento”; ciò si spiega alla luce della particolare morfologia dell'operazione in questione che prevede un'obbligazione restitutoria fissa, sebbene frazionata nel tempo (cfr. Tribunale di Ivrea sentenza nr. 868 del
13.09.2023 e Tribunale Foggia sentenza del 9.2.2017 nr. 339, Tribunale Bari, sez. IV, 22/03/2012,
Tribunale di Busto Arsizio ordinanza del 5.7.2022); laddove vengano prodotti gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, come nel caso di specie, nulla può essere rilevato (la Corte
Cassazione, sentenza n. 31577 del 3/12/2019 ha precisato che tale vantaggio vale anche per i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione – e conseguentemente anche ai loro mandatari – e ciò sulla base dell'interpretazione del combinato disposto degli artt. 58 TUB e 4, comma 1, L. n. 130 del 1999).
Sussiste in capo all'opposta la titolarità del credito e per l'effetto è legittimata attivamente ad agire per ottenerne il pagamento.
5 Il credito di risulta a pag. 35 dell'elenco dei crediti ceduti di cui CP_3 all'Allegato 1 al Contratto di cessione di crediti aggiornato al 5.10.2020 a
[...]
(c.d. annex, debitamente omissato per ragioni di privacy nelle parti Controparte_1 estranee all'odierno giudizio - v. doc nr. 8 fascicolo di parte opposta); Parte_1
è stata notiziata di tale cessione a mezzo raccomandata nr 68585563123-6 del
[...]
7.10.2020 ed è stata ricevuta in consegna il 23.11.2020.
Il credito di OS TO è stato, altrettanto, inserito nell'elenco crediti allegato al contratto di cessione tra AG UC e (v. annex omissato prodotto al doc nr. 9 CP_5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); è stata notiziata Parte_1 della cessione con raccomandata a/r nr. 66559461392-9, ricevuta presso il corretto indirizzo di residenza di in data 6.2.2018 da il disconoscimento dell'attrice Pt_1 Persona_2 della firma apposta sull'attestazione di consegna nello spazio del “ricevente” come a lei non riferibile è del tutto irrilevante essendo palese che non si tratti della stessa persona ed in tal caso sarebbe spettato a parte attrice dimostrare l'estraneità di colei che ha firmato all'abitazione o al nucleo familiare o amicale della destinataria, poiché, per legge, ciò che rileva ai fini dell'avvenuta consegna del plico non è la paternità della sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento da parte del destinatario indicato in indirizzo, ma la circostanza che la raccomandata sia stata consegnata a persona rivenuta a quell'indirizzo ove risiede il destinatario.
Si tratta di circostanze fattuali che si conformano all'orientamento rigoroso della giurisprudenza di legittimità secondo il quale si impone al cessionario l'obbligo di produzione in giudizio del contratto di cessione vero e proprio, della documentazione attestante che lo specifico credito azionato sia compreso nel blocco dei crediti ceduti, dal quale si possa desumere che lo specifico credito oggetto azionato è stato inequivocabilmente assoggettato a cartolarizzazione (tra le tante Cas. 23.2.2018 nr. 4453, Cass. 31.1.2019 nr. 2780) e le relative comunicazioni delle cessioni inviate ai debitori ceduti (v. inoltre Cass. sentenza nr. 3405 del 6 febbraio 2024, per la quale la cessione dei crediti va provata mediante la produzione del relativo contratto di cessione “ In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
Da ultimo, in questo senso, anche la pronuncia con la quale è stato confermato il principio per il quale chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco dei crediti NCri secondo la disciplina di cui all'art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo
6 in detta operazione fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale;
in particolare è sì sufficiente a dimostrare la titolarità del credito mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma deve essere comunque possibile individuare i rapporti oggetto di cessione (Cass. Civ., sez.I, sentenza n.13289 del 24 maggio 2024).
Rileva il Tribunale che, a seguito della produzione in giudizio dell'avviso di cessione e dell'estratto dei crediti ceduti, gravava sulla parte attrice l'onere di formulare contestazioni specifiche in ordine all'effettiva sussistenza dei requisiti indicati nell'avviso stesso (art. 115
c.p.c.); invece, alcun rilievo in tal senso è stato operato dall'opponente che si è limitata ad insistere genericamente nell'eccezione di carenza di titolarità dei crediti in capo a
[...]
Controparte_1
L'affermazione di parte opponente circa il passaggio della titolarità del credito di
[...]
(su G.U. dell' 8.8.2020) non è provata (a riguardo Controparte_1 CP_8 il Tribunale di Taranto con sentenza nr. 161 del 25.1.2023 ha chiarito che: “l'assunto di cessione del credito ad altra società non è adeguatamente provato mediante la mera produzione di avvisi di cessione in
G.U. non accompagnata dai contratti di cessione e dall'elenco contenente l'indicazione dei singoli debitori;
peraltro se effettivamente i crediti per cui è causa fossero stati ceduti ad altri soggetti, gli opponenti non avrebbero avuto difficoltà a dimostrare di aver ricevuto richieste di pagamento da parte di detti terzi, non essendo plausibile ritenere che altri cessionari, ove esistenti, sarebbero rimasti inerti nel procedere al recupero dei crediti per diversi anni dal maturare dell'inadempimento, atteso il rischio della prescrizione”).
Tanto precisato, si ritiene che la convenuta-opposta, già attraverso la documentazione prodotta in sede di ricorso ex art. 633 e segg. c.p.c., abbia dato ampia dimostrazione dell'an e del quantum dei crediti oggetto di cessione.
Il D.I. viene dunque confermato.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. nr. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e in considerazione della mancanza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa e assorbita, RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
e conferma il Decreto Ingiuntivo nr 586 del 2023, dichiarando che
[...] [...]
è debitrice di ella somma di euro 46.871,31, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data di deposito del ricorso monitorio sino al saldo.
7 Le spese processuali di parte opposta sono liquidate in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese vive se documentate, iva, cap, rimborso forfettario del 15% come per legge e sono poste a carico di parte opponente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 12 aprile 2025
La giudice on.
Liliana Anselmo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dal verbale di conferimento del ramo di azienda di cui ai documenti 10 e 11 fascicolo monitorio, relativo alla gestione dei crediti deteriorati da e del 29.6.2018, si legge che: CP_5 CP_1
ha conferito a il ramo di azi ll' uisto e di gestione di portafogli di CP_5 CP_1 c sed…nel ramo sono compresi…tutti i crediti deteriorati di cui si è resa Controparte_5 acquirente e sarà titolare alla data di efficacia del conferimento (1.7.2018); il conferiment tro della società conferitaria nei crediti e nei debiti riferibili all'attività di ramo d'azienda; la società conferitaria riscuoterà l'importo di tali crediti. La cessione del ramo d'azienda è stata iscritta nel Registro delle Imprese ed è stato dato avviso in G.U. nr. 92 del 2018. Come previsto dall'art. 58 T.U.B. producendo nei confronti del debitore gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. ed è conforme alle Disposizioni di Attuazione di Banca d'Italia di cui al Titolo V, capitolo 3, sezione II^, articolo 2 Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari.
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In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 - Terza Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ grado iscritta il 04.04.2023 al N° R.G.C.A. 4583/2023, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo ROSSI Parte_1
-opponente a D.I.- contro
(già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_1
p.t., e per essa, quale mandataria con rappresentanza di Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco ROSSI, come da procura alle liti sub All. A)
-opposta-
Oggetto: Opposizione a D.I. n. 586 emesso dal Tribunale di Firenze del 14.02.2023
Conclusioni
Per l'opponente (come da nota del 2.4.2025): NEL MERITO ed IN TESI: dichiarare il D.I. emesso inefficace ed illegittimo e quindi revocarlo per assoluto difetto della documentazione ex art 50 T.U.B. ed in particolare della formazione di tale documentazione così come specificato nel punto nr. 6 dell'atto di citazione in opposizione;
NEL MERITO ed IN IPOTESI: 1--dichiarare il D.I. inefficace ed illegittimo per carenza di prova del credito per insufficienza probatoria della documentazione ex art. 50 T.U.B.; 2-- dichiarare il D.I. inefficace ed illegittimo per carenza di titolarità del credito in capo alla
[...]
3--dichiarare il D.I. inefficace ed illegittimo per carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
4---dichiarare il D.I. inefficace ed illegittimo per carenza della prova circa Controparte_1
l'erogazione del finanziamento a seguito di produzione di documento riguardante altro soggetto;
5---dichiarare il D.I. inefficace ed illegittimo per assoluta carenza di prova circa la cessione dei crediti da e da AG CP_3
UC; 6---dichiarare il D.I. emesso inefficace ed illegittimo per carenza di prova circa l'identificazione del credito nei confronti dell'opponente; 7---dichiarare il D.I. inefficace ed illegittimo per mancata notifica alla C comparente della cessione di credito della a NC : 7---dichiarare il D.I. inefficace ed Controparte_4 illegittimo per illegittimità degli interessi pretesi e richiesti;
con vittoria di spese e compenso professionale ed accessori.
Per l'opposta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti negli atti e nei verbali di causa, confermare il D.I. opposto e, in ogni caso, accertato che è creditrice nei Controparte_1 confronti dell'opponente della somma di euro 46.871,31, ovvero di quella diversa somma che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda monitoria sino al saldo, con condanna al pagamento, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Concisa Esposizione dei Fatti
Dalla lettura combinata degli atti di causa, risulta che ha Parte_1 stipulato:
--in data 5.8.2014, quale consumatrice, il contratto di finanziamento “a termine finalizzato altri settori” nr. 10193030818390 con ottenendo la somma di euro CP_3
5.000 (di cui euro 2.100 corrisposti direttamente al fornitore del servizio – protesi dentale – dott. ) da restituire in nr. 48 rate mensili di euro 73 ciascuna (oltre 1,30 di spese Persona_1 di incasso); in relazione a tale contratto maturava un saldo debitore di euro 2.521,00, oltre interessi legali;
cedeva pro soluto a il credito con atto del CP_3 Controparte_1
7.10.2020, che veniva notificato a con racc. a/r; mutava Pt_1 Controparte_1 denominazione sociale il 19.1.2021 in Controparte_1
--in data 24.09.2013, quale consumatrice, il contratto di finanziamento nr. 48800405 con per l'importo di euro 60.086,80 (di cui euro 18.985,85 per Controparte_4 interessi) da restituire in nr. 120 rate mensili di euro 499,34 ciascuna;
in relazione a tale contratto maturava un saldo debitore di euro 44.350,31, oltre interessi legali;
[...] cedeva pro soluto il proprio credito a con atto del CP_4 Controparte_5
19.12.2017 che veniva notificato a a mezzo racc. a/r.; quale Pt_1 Controparte_1 conferitaria del ramo di azienda relativa all'acquisto e gestione del portafogli di crediti deteriorati di diveniva titolare del credito con atto di conferimento del Controparte_5 ramo di azienda del 29.6.2018 nr. 80866 Rep./n. 15510 racc.1; mutava Controparte_1 denominazione sociale in Controparte_6 Deve darsi altresì atto che ha poi conferito mandato Controparte_1 con rappresentanza alla società per l'attività di gestione (e riscossione) dei CP_7 crediti acquistati e, in data 14.12.2020, ha mutato denominazione in CP_7 [...]
Controparte_2
Persistendo la morosità, quale mandataria con Controparte_2 rappresentanza di depositava il 10.01.2023 il ricorso Controparte_1 monitorio presso il Tribunale di Firenze per ottenere il pagamento della complessiva somma di euro 46.871,31, oltre interessi di mora al tasso legale;
il Tribunale accoglieva il ricorso, disponendo anche la condanna al pagamento delle spese del monitorio.
Avverso il D.I. nr. 586 del 14.2.2023 emesso dal Tribunale di Firenze e notificato il
20.02.2023, ha proposto formale opposizione ex art. 645 c.p.c., Parte_1 rilevando:
A--la carenza e/o l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria ex art. 50 T.U.B.;
B--la carenza di titolarità del credito in capo alla Controparte_1
C--la carenza di legittimazione attiva della anche per Controparte_1 intervento di;
CP_8
D-- la carenza di prova circa l'erogazione del finanziamento;
E—la carenza di prova circa la cessione dei crediti da e da AG UC;
CP_3
F—la carenza di prova circa l'identificazione del credito nei confronti dell'opponente;
G--la mancata notifica della cessione di credito della a Controparte_4 CP_5 legittimità degli interessi pretesi e richiesti. CP_9
Regolarmente costituitasi in giudizio, la società quale Controparte_2 mandataria di ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto all'udienza del 6.10.2023, non avendo la creditrice depositato, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, il fascicolo monitorio, è stata espletata da parte convenuta la procedura di mediazione presso l'organismo di mediazione “InMedio” (proc. Nr. 3360/2023
R.A.) con sede in Firenze, terminata senza il raggiungimento di un accordo conciliativo.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.., la causa è stata ritenuta matura per la decisione sulla scorta della documentazione depositata in fase istruttoria;
le parti hanno rassegnato le conclusioni all'udienza “cartolare” del 25.10.2024 ed è stata fissata l'udienza “cartolare” del 4.4.2025 per l'emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
Sull'onere probatorio delle parti
Vertendosi in un giudizio di opposizione a D.I., per unanime giurisprudenza l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in
3 capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Si rileva, altresì, che nel presente giudizio il giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve, soprattutto, accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 14486/2019).
La pronuncia del decreto, invero, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, e, in particolare, senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Orbene, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore, mentre questi, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sentenza nr. 13533 del 2001).
Sui motivi di opposizione
E' stata fornita da parte opposta la prova documentale in ordine alla sussistenza dei crediti azionati nel procedimento monitorio mediante la produzione dei contratti di finanziamento stipulati con e con AG UC da che non CP_3 Parte_1 li ha contestati nemmeno con riferimento all'autografia della sua firma;
tali contratti sono completi perché contengono tutte le condizioni economiche dei rapporti di finanziamento venuti in essere, ivi compresi il tasso degli interessi passivi ( T.A.N., iniziale e puntuale, e
4 T.A.E.G. i cui valori numerici sono stati anche precisati alle pagg. 8 e 9 della comparsa di costituzione e risposta).
Sono state altresì prodotte le lettere di comunicazione delle cessioni di credito che si sono via via succedute, oltre alla comunicazione della decadenza di dal beneficio del Pt_1 termine relativamente al finanziamento AG UC;
si tenga altresì conto che parte opponente
NON ha specificatamente contestato in atto di citazione (ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) i saldi debitori risultanti dagli estratti conto e le poste contabili ivi annotate.
Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha, in virtù dell'applicazione dei principi generali, l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea e non può, dunque, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito;
difatti la “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass.
Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Peraltro, sono stati prodotti agli atti i saldi debitori come da estratti conto con certificazione ex art. 50 T.U.B. (v. doc nr. 7 e 12 del fascicolo monitorio), anche se non era necessaria la loro produzione nel presente giudizio avente ad oggetto finanziamenti personali a rimborso prestabilito (e non rapporti di conto corrente); ad ogni modo la detta produzione meglio evidenzia come la debitrice sia inadempiente ai pagamenti della rate insolute, i cui piani di rimborso erano stati ampiamente disciplinati nei contratti.
In particolare, l'opposta non ha alcun onere di produrre l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., “essendo sufficienti per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento”; ciò si spiega alla luce della particolare morfologia dell'operazione in questione che prevede un'obbligazione restitutoria fissa, sebbene frazionata nel tempo (cfr. Tribunale di Ivrea sentenza nr. 868 del
13.09.2023 e Tribunale Foggia sentenza del 9.2.2017 nr. 339, Tribunale Bari, sez. IV, 22/03/2012,
Tribunale di Busto Arsizio ordinanza del 5.7.2022); laddove vengano prodotti gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, come nel caso di specie, nulla può essere rilevato (la Corte
Cassazione, sentenza n. 31577 del 3/12/2019 ha precisato che tale vantaggio vale anche per i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione – e conseguentemente anche ai loro mandatari – e ciò sulla base dell'interpretazione del combinato disposto degli artt. 58 TUB e 4, comma 1, L. n. 130 del 1999).
Sussiste in capo all'opposta la titolarità del credito e per l'effetto è legittimata attivamente ad agire per ottenerne il pagamento.
5 Il credito di risulta a pag. 35 dell'elenco dei crediti ceduti di cui CP_3 all'Allegato 1 al Contratto di cessione di crediti aggiornato al 5.10.2020 a
[...]
(c.d. annex, debitamente omissato per ragioni di privacy nelle parti Controparte_1 estranee all'odierno giudizio - v. doc nr. 8 fascicolo di parte opposta); Parte_1
è stata notiziata di tale cessione a mezzo raccomandata nr 68585563123-6 del
[...]
7.10.2020 ed è stata ricevuta in consegna il 23.11.2020.
Il credito di OS TO è stato, altrettanto, inserito nell'elenco crediti allegato al contratto di cessione tra AG UC e (v. annex omissato prodotto al doc nr. 9 CP_5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); è stata notiziata Parte_1 della cessione con raccomandata a/r nr. 66559461392-9, ricevuta presso il corretto indirizzo di residenza di in data 6.2.2018 da il disconoscimento dell'attrice Pt_1 Persona_2 della firma apposta sull'attestazione di consegna nello spazio del “ricevente” come a lei non riferibile è del tutto irrilevante essendo palese che non si tratti della stessa persona ed in tal caso sarebbe spettato a parte attrice dimostrare l'estraneità di colei che ha firmato all'abitazione o al nucleo familiare o amicale della destinataria, poiché, per legge, ciò che rileva ai fini dell'avvenuta consegna del plico non è la paternità della sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento da parte del destinatario indicato in indirizzo, ma la circostanza che la raccomandata sia stata consegnata a persona rivenuta a quell'indirizzo ove risiede il destinatario.
Si tratta di circostanze fattuali che si conformano all'orientamento rigoroso della giurisprudenza di legittimità secondo il quale si impone al cessionario l'obbligo di produzione in giudizio del contratto di cessione vero e proprio, della documentazione attestante che lo specifico credito azionato sia compreso nel blocco dei crediti ceduti, dal quale si possa desumere che lo specifico credito oggetto azionato è stato inequivocabilmente assoggettato a cartolarizzazione (tra le tante Cas. 23.2.2018 nr. 4453, Cass. 31.1.2019 nr. 2780) e le relative comunicazioni delle cessioni inviate ai debitori ceduti (v. inoltre Cass. sentenza nr. 3405 del 6 febbraio 2024, per la quale la cessione dei crediti va provata mediante la produzione del relativo contratto di cessione “ In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
Da ultimo, in questo senso, anche la pronuncia con la quale è stato confermato il principio per il quale chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco dei crediti NCri secondo la disciplina di cui all'art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo
6 in detta operazione fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale;
in particolare è sì sufficiente a dimostrare la titolarità del credito mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma deve essere comunque possibile individuare i rapporti oggetto di cessione (Cass. Civ., sez.I, sentenza n.13289 del 24 maggio 2024).
Rileva il Tribunale che, a seguito della produzione in giudizio dell'avviso di cessione e dell'estratto dei crediti ceduti, gravava sulla parte attrice l'onere di formulare contestazioni specifiche in ordine all'effettiva sussistenza dei requisiti indicati nell'avviso stesso (art. 115
c.p.c.); invece, alcun rilievo in tal senso è stato operato dall'opponente che si è limitata ad insistere genericamente nell'eccezione di carenza di titolarità dei crediti in capo a
[...]
Controparte_1
L'affermazione di parte opponente circa il passaggio della titolarità del credito di
[...]
(su G.U. dell' 8.8.2020) non è provata (a riguardo Controparte_1 CP_8 il Tribunale di Taranto con sentenza nr. 161 del 25.1.2023 ha chiarito che: “l'assunto di cessione del credito ad altra società non è adeguatamente provato mediante la mera produzione di avvisi di cessione in
G.U. non accompagnata dai contratti di cessione e dall'elenco contenente l'indicazione dei singoli debitori;
peraltro se effettivamente i crediti per cui è causa fossero stati ceduti ad altri soggetti, gli opponenti non avrebbero avuto difficoltà a dimostrare di aver ricevuto richieste di pagamento da parte di detti terzi, non essendo plausibile ritenere che altri cessionari, ove esistenti, sarebbero rimasti inerti nel procedere al recupero dei crediti per diversi anni dal maturare dell'inadempimento, atteso il rischio della prescrizione”).
Tanto precisato, si ritiene che la convenuta-opposta, già attraverso la documentazione prodotta in sede di ricorso ex art. 633 e segg. c.p.c., abbia dato ampia dimostrazione dell'an e del quantum dei crediti oggetto di cessione.
Il D.I. viene dunque confermato.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. nr. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e in considerazione della mancanza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa e assorbita, RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
e conferma il Decreto Ingiuntivo nr 586 del 2023, dichiarando che
[...] [...]
è debitrice di ella somma di euro 46.871,31, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data di deposito del ricorso monitorio sino al saldo.
7 Le spese processuali di parte opposta sono liquidate in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese vive se documentate, iva, cap, rimborso forfettario del 15% come per legge e sono poste a carico di parte opponente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 12 aprile 2025
La giudice on.
Liliana Anselmo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dal verbale di conferimento del ramo di azienda di cui ai documenti 10 e 11 fascicolo monitorio, relativo alla gestione dei crediti deteriorati da e del 29.6.2018, si legge che: CP_5 CP_1
ha conferito a il ramo di azi ll' uisto e di gestione di portafogli di CP_5 CP_1 c sed…nel ramo sono compresi…tutti i crediti deteriorati di cui si è resa Controparte_5 acquirente e sarà titolare alla data di efficacia del conferimento (1.7.2018); il conferiment tro della società conferitaria nei crediti e nei debiti riferibili all'attività di ramo d'azienda; la società conferitaria riscuoterà l'importo di tali crediti. La cessione del ramo d'azienda è stata iscritta nel Registro delle Imprese ed è stato dato avviso in G.U. nr. 92 del 2018. Come previsto dall'art. 58 T.U.B. producendo nei confronti del debitore gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. ed è conforme alle Disposizioni di Attuazione di Banca d'Italia di cui al Titolo V, capitolo 3, sezione II^, articolo 2 Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari.
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