CA
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 970/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSARO Parte_1 P.IVA_1
MICHELANGELO ( ) e dell'avv. MARTELLI SERENA C.F._1
( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RT P.IVA_2
STANGHELLINI LORENZO ( ), dell'avv. ISOLDI C.F._3
BERNARDO ( ), e dell'avv. VIGORITI LUIGI GIACOMO C.F._4
( ), C.F._5 appellata
Conclusioni per «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis Parte_1 reiectis: In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3208/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Civile, Giudice Dott. Castagnini
Umberto, nell'ambito del giudizio N.R.G. 9252/2018 accogliere le seguenti conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rejectis:
Nel merito: accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa validità, annullabilità, nullità, inadempimento, legittimità ed efficacia del rapporto derivato Interest Rate Swap di cui ai doc. 7, 8 e 9 e doc. 4 del fascicolo di controparte, nonché della dichiarazione di 'operatore qualificato', che la
Convenuta (ora , ha, senza alcun Controparte_2 RT valido titolo, addebitato all'attrice, importi non dovuti e, per l'effetto, condannarla per le causali di cui in narrativa alla restituzione della somma di €
332.756,51 (trecentotrentaduesettecentocinquantasei,51) alla o la Parte_1 somma maggior e/o minore stabilita in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo effettivo.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze formulate da controparte nell'appello incidentale, questa difesa insiste affinché l'eventuale rinnovata verifica del saldo rettificato tenga conto altresì delle contestazioni alla
CTU riportate nelle osservazioni del CTP di parte attrice e dell'espunzione degli addebiti effettuati a titolo di differenziali negativi prodotti dal contratto IRS nullo ex art. 1418 c.c.
Per tali motivi si chiede il rigetto dell'appello incidentale, e l'accoglimento delle conclusioni e delle richieste istruttorie di cui all'atto di citazione, qui riproposte.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, nonché per il 50% del compenso versato in favore del CTU.
pag. 2/23 In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello»; per «Voglia la Corte d'Appello di Firenze, contrariis RT reiectis, sull'appello della e quindi a conferma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Firenze 16 novembre 2022, n. 3208:
- in via preliminare, in rito, respingere le domande dell'appellante poiché
l'impugnazione è inammissibile in tutto o in parte, per le ragioni di cui in narrativa;
- in ogni caso, confermare la sentenza nei capi impugnati dalla controparte poiché l'appello è infondato in fatto e in diritto;
- in denegata ipotesi, in ogni caso, rigettare tutte le pretese avanzate da
Parte_1
in accoglimento dell'appello incidentale e quindi previa riforma della sentenza del Tribunale di Firenze 16 novembre 2022, n. 3208 nei capi indicati sub § 3.1 e comunque nei motivi del presente atto:
- in tesi, accertare e dichiarare non assolto l'onere della prova da parte di
e quindi rigettare tutte le domande svolte in primo grado con riferimento al Pt_1 conto corrente n. 41590105 e ai conti tecnici collegati;
- in ipotesi, nella misura in cui la pretesa di sia considerata provata: Pt_1
• dichiarare intervenuta la prescrizione delle pretese avanzate da Pt_1 rispetto a operazioni, sul conto corrente n. 41590105 e sui conti tecnici collegati, eseguite oltre un decennio prima della ricezione da parte della del primo CP_2 atto idoneo ad interrompere la prescrizione (atto di citazione in primo grado), provvedendo al ricalcolo del saldo finale;
pag. 3/23 • in ogni caso, effettuare il ricalcolo del saldo finale del conto corrente n.
41590105 e dei conti tecnici collegati sulla base delle osservazioni del CTP della in rettifica del calcolo del CTU;
CP_2
- in ogni caso, condannare al pagamento delle spese legali per il Parte_1 primo grado, tenendo conto della sostanziale soccombenza rispetto alle domande avanzate.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i giudizi».
Rilevato
(in prosieguo ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Pt_1
3208 del 2022 del Tribunale di Firenze, che ha condannato RT
(in prosieguo ) a restituirle la somma di euro 99.267,92, oltre
[...] CP_1 interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, compensando le spese di lite.
Coli aveva agito in ripetizione, deducendo una serie di nullità relativamente ai rapporti intercorsi con Controparte_3
Contr (in prosieguo poi fusa per incorporazione in ): cinque
[...] CP_1 derivanti da contratti regolati in conto corrente, tre da contratti di mutuo e uno da contratto derivato interest rate swap (in prosieguo irs).
Il Tribunale ha ravvisato alcune delle nullità dedotte con riferimento ai rapporti regolati in conto corrente – accogliendo parzialmente, sulla scorta della c.t.u. espletata, la domanda restitutoria, anche in considerazione degli effetti dell'eccepita prescrizione – mentre ha escluso quelle denunciate con riferimento ai mutui. Ha poi ritenuto prescritta l'azione di ripetizione esercitata con riferimento all'indebito relativo al contratto irs, con ciò escludendo l'interesse ad agire in capo a con riguardo all'accertamento dei vizi Pt_1
d'invalidità che lo avrebbero afflitto. Non ha infine accolto le domande di risarcimento del danno e di cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli, pure spiegate.
L'appello proposto da è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la Pt_1 sintesi di cui all'atto d'impugnazione): pag. 4/23 1. «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 2033 c.c. in relazione all'art. 2943 c.c. circa la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito relativo al Contratto IRS»;
2. «Omesso esame/errata motivazione circa le invalidità, annullabilità, nullità, inadempimenti, illegittimità e inefficacia del rapporto derivato
Interest Rate Swap»;
3. «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 C.P.C.».
Si è costituita in giudizio , protestando l'inammissibilità e, CP_1 comunque, l'infondatezza del gravame e proponendo appello incidentale affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui alla comparsa di costituzione e risposta):
1. «Sul mancato soddisfacimento dell'onere della prova da parte di;
Pt_1
2. «Sulla prescrizione con riferimento ai rapporti di conto corrente»;
3. «Sulle rettifiche del saldo degli estratti conto»;
4. «Sulla statuizione riguardo alle spese».
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza dell'8 aprile 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del successivo 8 maggio.
Considerato
1. Con il primo motivo d'impugnazione lamenta anzitutto che il Pt_1
Tribunale non abbia ritenuto idonea a interrompere la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito maturato con riferimento all'irs la nota con cui ne era stata lamentata la nullità ed era stata richiesta la restituzione. Al contempo, sostiene che, comunque, la prescrizione decorrerebbe dall'ultimo pagamento e non da quelli singolarmente considerati.
1.1. Il motivo – ammissibile, consentendo di cogliere con sufficiente chiarezza la portata della censura quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni sviluppate a supporto delle censure e pag. 5/23 confutazione delle ragioni addotte dal giudice di prime cure – è destituito di fondamento quanto alla prima censura.
Il Tribunale ha ritenuto che il primo atto astrattamente idoneo a interrompere la prescrizione vada identificato in quello di citazione, notificato il Contr 2 luglio 2018, negando tale valenza alla pec inviata a a nome della società in data 27 settembre 2016 (doc. 16 fasc. ; ciò tanto con riguardo ai Pt_1 rapporti in conto corrente quanto con riferimento all'irs.
In particolare, a quest'ultimo proposito, il primo giudice ha così motivato:
«Non può essere seguita neppure la tesi della secondo cui il primo atto Parte_1 interruttivo della prescrizione sarebbe la PEC del 27.9.2016, proveniente dall'Avv. Massaro (doc. 16 allegato all'atto di citazione). Come già osservato in relazione ai conti correnti bancari, per quanto concerne il derivato, il testo della missiva risulta ancor di più generico e senza una chiara indicazione dei fatti costitutivi della pretesa (Cass. 4464/2003; Cass. 18365/2022) limitandosi ad affermare che “per il contratto derivato some emerse alcune nullità rilevanti”, senza chiarire di quali nullità si tratti, se totale o parziale, con evidenti riflessi sulla individuazione della pretesa risarcitoria e restitutoria, quantificata peraltro forfettariamente senza esposizione dei criteri seguiti. Il primo valido atto interruttivo della prescrizione, la domanda giudiziale, è intervenuto dopo che la prescrizione era già maturata (l'ultimo pagamento aveva come scadenza il
1.3.2007)».
Tale motivazione è coerente con quella, più diffusa, spesa con riguardo ai rapporti in conto corrente: «L'individuazione del dies a quo [la data di notifica dell'atto di citazione] è corretta atteso che, seppure l'atto di costituzione in mora, ai fini dell'interruzione ex art. 2943 c.c., non deve contenere formule sacramentali e non è necessaria l'indicazione dell'importo richiesto in pagamento, essendo sufficiente la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata all'individuazione del debitore, tuttavia, è pur sempre necessario che siano indicati, in maniera sufficientemente chiara, i fatti costitutivi della pretesa avanzata (Cass. 4464/2004; 18365/2022). Ciò si rende necessario
pag. 6/23 soprattutto nell'ipotesi in cui i diritti fatti valere, come quelli in oggetto, abbiano natura eterodeterminata e quindi siano identificati attraverso la causa petendi.
Nel caso di specie, la missiva inviata via PEC dall'avv. Massaro il 27 settembre
2016 (doc. 16 attore), a cui non risulta allegata la perizia econometrica richiamata, fa esclusivo riferimento, in maniera generica e omnicomprensiva, nonostante i plurimi rapporti, alla “presenza di anatocismo su tutti i suddetti contratti di conto corrente e conti tecnici nonché il superamento delle soglie di usura”. Sono pertanto dedotte solo una minima parte delle censure poste a fondamento dell'azione di ripetizione spiegata in giudizio ed oggetto di accertamento peritale. In particolare, la missiva non menziona il credito nascente dall'applicazione dell'art. 117 TUB per interessi ultralegali, in assenza di contratto in forma scritta, per l'illegittimo esercizio dello ius variandi, per
l'applicazione di CMS e altre commissioni. Sarebbe stata necessaria un'indicazione più puntuale al fine di consentire alla di valutare l'effettivo CP_2 oggetto della pretesa dal momento che la richiesta aveva ad oggetto plurimi rapporti, anche di diversa natura (conti correnti, mutui, derivato), e la somma è stata quantificata senza indicazione dei criteri seguiti (€ 600.000). Anche
l'istanza di mediazione (doc. 22 attore) del 26.7.2017 non contiene un'indicazione chiara dei fatti costitutivi della pretesa essendo allegata esclusivamente la PEC del 27 settembre 2016 e non assume pertanto valore interruttivo della prescrizione».
Tanto premesso, giova preliminarmente rilevare come la statuizione sulla decorrenza della prescrizione per i rapporti regolati in conto corrente non sia stata censurata da per cui, con riferimento a essi, l'inadeguatezza a fini Pt_1 interruttivi della nota del settembre 2016 in ragione della sua genericità è stata definitivamente acclarata. Ingenererebbe un'evidente contraddizione con una statuizione coperta dal giudicato concludere, secondo gli auspici dell'appellante principale, che la medesima nota, ancora più generica con riguardo all'irs, possa, viceversa, aver utilmente interrotto la prescrizione in ordine all'indebito derivante dalla sua asserita nullità.
pag. 7/23 Al contempo, la valutazione del Tribunale pare al Collegio condivisibile.
Come ritenuto dalla medesima (pag. 6 della citazione in appello), ai Pt_1 fini dell'interruzione della prescrizione «è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto»
(Cass. n. 24054 del 2015, in massima).
Tale elemento di sufficienza, tuttavia, nella specie è mancato, non avendo la pretesa creditrice indicato – sia pur sommariamente e a prescindere dalla riprova della loro fondatezza e dalla quantificazione dell'effetto restitutorio che ne sarebbe derivato – i fatti costitutivi della nullità fondante la ripetizione, rimasta formula vuota in quanto non connotata da alcuna specificazione del vizio che avrebbe afflitto il contratto, restando così confinata alla più assoluta genericità, inidonea alla produzione dell'effetto interruttivo della prescrizione
(Cass. n. 279 del 2024, in massima), rammentandosi che, «[i]n tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., perché un atto abbia efficacia interruttiva è necessario che lo stesso contenga l'esplicitazione di una precisa pretesa e l'intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora» (Cass. n. 24656 del 2010, in massima): se la richiesta di pagamento è riscontrabile, l'altro elemento, ossia la pretesa che la fonda, non è esplicitato con adeguata chiarezza e precisione.
Né può ritenersi che, come sostenuto dall'appellante principale, il tenore generico della nota sia stato condizionato dall'indisponibilità del contratto quadro (doc. 30, all. 4 fasc. , considerando che, dalla relativa disamina, Pt_1 emerge chiaramente come una sua copia le fosse stata consegnata proprio al momento della stipulazione, ciò di cui se n'è dato atto con dichiarazione resa in calce al documento medesimo.
pag. 8/23 Nemmeno può ritenersi – come sembrano alludere alcuni passaggi argomentativi svolti da – che il termine di prescrizione dell'azione di Pt_1 ripetizione inizi a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la nullità del titolo sulla base del quale il pagamento ha avuto luogo, perché, prima di tale momento, permarrebbe l'esistenza della causa giustificativa del versamento della somma e sarebbe esclusa la possibilità legale dell'esercizio del diritto. Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai definitivamente assestata in senso contrario, affermando il principio secondo cui «[l]'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione decorre non già dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del negozio, ma da quella del pagamento, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall'origine» (Cass. n. 32694 del 2024, in massima;
analogamente, Cass. n. 10250 del 2014, in motivazione, nonché
Cass. n. 15669 del 2011 e Cass. n. 7651 del 2005, entrambe in massima).
Al contempo, non può condividersi la tesi di , fugacemente CP_1 sostenuta, secondo cui difetterebbe altresì il potere di rappresentanza in capo al professionista, poi difensore in giudizio di che ha redatto la nota in suo Pt_1 nome e per suo conto, atteso che, secondo la Corte regolatrice, «[a]i fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, per l'assenza di prova di una procura già conferita, aveva ritenuto inidonea ad interrompere la prescrizione una lettera firmata dal difensore poi designato dal lavoratore medesimo con procura a margine del
pag. 9/23 ricorso introduttivo del giudizio di primo grado)» (Cass. n. 2965 del 2017, in massima).
Tirando le fila di quanto precede, deve concludersi che il diritto alla ripetizione dei versamenti eseguiti da in virtù dell'irs tacciato di nullità e Pt_1 con ultimo pagamento effettuato nel marzo del 2007 fosse irrimediabilmente prescritto al momento in cui è stato azionato in giudizio nel luglio del 2018, con conseguente reiezione della censura al riguardo e conferma, sul punto, della sentenza gravata.
1.2. L'ulteriore doglianza, secondo cui la prescrizione decorrerebbe dall'ultimo pagamento e non da quelli singolarmente considerati, è assorbita, atteso che, al lume delle considerazioni che precedono, anche così ragionando la prescrizione sarebbe comunque maturata.
2. Parimenti assorbito è il secondo motivo di gravame, con cui Pt_1 ripropone i profili di nullità dedotti in primo grado e non esaminati per carenza d'interesse, in quanto funzionali all'azione di ripetizione.
D'altra parte, la stessa appellante principale, richiamata la statuizione del
Tribunale – secondo cui «[l]a prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito assorbe ogni altra questione in merito al derivato IRS comprese le domande di accertamento dell'invalidità dell'IRS funzionali, appunto, all'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo», onde la carenza d'interesse ad agire – assume che «superata la questione della prescrizione, questa Corte d'Appello dovrà esaminare le domande relative all'IRS» (pag. 11 dell'atto d'appello), così evidenziando la conseguenzialità dei due motivi, per cui la reiezione del primo e la conferma della maturazione della prescrizione del diritto alla ripetizione precludono la disamina del secondo.
Da tanto discende l'impossibilità, per irrilevanza, di assecondare le istanze istruttorie (la prova per testi) avanzate da funzionali ai profili di Pt_1 nullità dedotti. Lo stesso dicasi con riferimento alla richiesta di c.t.u., che,
pag. 10/23 peraltro, nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., richiamata nell'atto d'appello, non era stata avanzata con riguardo all'irs.
Solo in comparsa conclusionale sostiene che il giudice avrebbe Pt_1 erroneamente ravvisato una carenza d'interesse alla pronuncia sulle nullità denunciate, atteso che, anche mantenendo ferma la statuizione sulla prescrizione, il loro riscontro si sarebbe riverberato sul regime delle spese processuali.
La tesi non può essere assecondata.
Come poco sopra evidenziato, la doglianza con cui ha lamentato la Pt_1 mancata pronuncia sulle domande di accertamento delle nullità dedotte è stata correlata, in funzione della ripetizione, al preventivo accoglimento della contestazione sulla maturata prescrizione della pretesa restitutoria, senza coinvolgere il riscontro della carenza d'interesse ad agire in caso contrario, con la conseguenza che, sul punto, il motivo di censura manca del tutto o, comunque, difetta di specificità, carenza che non può certo essere colmata con la comparsa conclusionale, rammentandosi che «[l]'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 c.p.c., determina l'inammissibilità dell'impugnazione e costituisce un limite alla possibilità stessa per il giudice di appello di rilevare d'ufficio questioni attinenti al merito della regiudicanda, che non può essere rimossa da una specificazione dei motivi che avvenga, in corso di causa, con la comparsa conclusionale, neanche se con essa si prospetti una questione che sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice»
(Cass. n. 10930 del 2022, in massima).
3. Il terzo motivo d'impugnazione, con cui censura la statuizione sulle Pt_1 spese processuali, può essere scrutinato assieme all'ultimo motivo dell'appello incidentale, che attinge la medesima questione.
4. Passando all'esame del gravame proposto da , con il primo CP_1 motivo, articolato in più profili di censura, l'appellante lamenta il malgoverno, da parte del Tribunale, dei principi in tema di distribuzione dell'onere della pag. 11/23 prova relativamente al conto corrente “ordinario” n. 41590105, ai tre conti anticipi su fatture e salvo buon fine a esso collegati.
4.1. Con il primo profilo di doglianza lamenta che il Tribunale CP_1 abbia ritenuto assolto l'onere probatorio gravante in capo a sebbene essa Pt_1 non avesse prodotto la serie completa degli estratti conto, ciò che avrebbe reso inattendibile l'accertamento svolto dal c.t.u.
La censura è infondata.
Come ha avuto modo di chiarire la Corte di cassazione, «[n]ei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto – sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto – è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato» (Cass. n. 35979 del 2022, in massima). Peraltro, «[n]ei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio
pag. 12/23 la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali)» (Cass. n. 37800 del 2022, in massima).
Nella fattispecie, premesso che, come rilevato dal c.t.u., la documentazione disponibile agli atti è risultata completa per i conti anticipi, il problema si pone esclusivamente con riguardo al conto ordinario, per il quale
«la documentazione contabile disponibile agli atti è risultata non sempre completa nel periodo oggetto di analisi anni 2002 – 2015. In alcuni trimestri risultano assenti i movimenti di alcuni mesi e in altri risultano assenti anche i prospetti scalari e il riepilogo competenze» (cfr. relazione peritale, sintesi a pag.
76).
Tuttavia, nella ricostruzione il c.t.u. si è uniformato ai citati principi giurisprudenziali, affermando che tali mancanze non pregiudicassero il riconteggio del saldo e che la carenza di documentazione in alcuni trimestri dovesse comportare come conseguenza solo che tali «competenze resteranno definitivamente acquisite dalla Banca senza poter essere modificate in caso di illegittimità accertate» (cfr. relazione peritale, sintesi a pag. 76, cit.), ossia che l'incompletezza si riverberi in danno alla correntista.
Ciò viene sostanzialmente ribadito nelle risposte all'osservazione formulata sul punto dal c.t.p. della banca (cfr. relazione peritale, pagg. 88-89).
Giova ancora rammentare che, secondo la Suprema Corte, il correntista,
«in mancanza di taluni estratti di conto corrente, […] perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati (cfr. Cass. n. 30789 del 2023; Cass. n. 30661 del
2023; Cass. n. 28191 del 2023; Cass. n. 10025 del 2023, che ha significativamente puntualizzato che “L'onere – cd. dovere libero, che risponde pag. 13/23 alla figura logica dell'imperativo ipotetico, 'se vuoi a], devi b]' – è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse [non di altro soggetto, come nell'obbligo ma] proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la c.t.u. [cfr. Cass. n.
11543 del 2019; Cass. n. 9526 del 2019; Cass. n. 29190 del 2020; Cass. n.
20621 del 2021], secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito [cfr. Cass. n. 16837 del 2022; Cass. n. 1538 del 2022; Cass. 1040 del
2022]. Ma è evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato”); ben potendo il giudice accertare, di regola mediante consulenza tecnica d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione dell'attore, in quanto risultanti dagli estratti di conto da questi depositati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni,
Cass. n. 35979 del 2022; Cass. n. 7697 del 2023; Cass. n. 12993 del 2023)»
(Cass. n. 1763 del 2024, in motivazione).
Ne consegue che non è fondata la censura rivolta alla sentenza che si è assisa sugli esiti dell'accertamento peritale operato alla stregua della documentazione disponibile, seppur parziale.
4.2. Con il secondo profilo di doglianza , in sintesi, lamenta che, ai CP_1 fini della valutazione degli effetti della prescrizione, il Tribunale abbia ritenuto provato l'affidamento e il suo ammontare, desumendolo «da elementi non gravi, precisi, concordanti e/o idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza del contratto di affidamento e la sua entità».
La censura è inammissibile per difetto di specificità, in quanto la banca – non lamentando alcuna carenza motivazionale della sentenza – si limita a negare la consistenza probatoria di supporto alla valutazione ivi contenuta, assisa sulle conclusioni raggiunte dal c.t.u., senza indicare quali elementi sarebbero stati erroneamente presi in considerazione, sebbene privi di significatività dimostrativa, con ciò impedendo al Collegio di valutare la fondatezza della doglianza.
pag. 14/23 4.3. Parimenti inammissibile è l'ulteriore censura con cui contesta CP_1
«la giurisprudenza che, ai fini del decorrere della prescrizione, distingue fra rimesse solutorie e ripristinatorie», assumendo che «conta lo spostamento patrimoniale e non la qualifica. È infatti lo spostamento che innesca – astrattamente – la possibilità che una data somma sia ripetibile e, quindi, è dalla data del pagamento che deve decorrere il termine di prescrizione» e rinviando per le argomentazioni di supporto alla comparsa di costituzione in primo grado.
La doglianza, oltre a peccare di mancanza di chiarezza, non contiene una confutazione del percorso argomentativo sviluppato in sentenza, rinviando per le considerazioni di supporto a un precedente atto processuale, ciò che si pone in contrasto con i più stringenti (rispetto al passato) criteri da seguire nell'articolazione dei motivi d'appello secondo il dettato dell'art. 342 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, al contempo evidenziandosi che, già con riguardo a quella precedente, la Suprema Corte aveva affermato che
«[l]'atto di appello che si basi sul rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio non soddisfa il requisito della specificità, prescritto dall'art. 342 cod. proc. civ., in quanto, da una parte, i motivi di gravame devono, per dettato di legge, essere contenuti nell'atto di impugnazione e riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa;
dall'altra, perché un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice “ad quem” ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida» (ex aliis, Cass. n. 18353 del 2004, in massima).
5. Con il secondo motivo d'appello incidentale censura le CP_1 valutazioni operate dal giudice di prime cure in punto di prescrizione, articolando due profili di doglianza.
5.1. Con il primo lamenta che il Tribunale non abbia considerato dirimente, al fine di ritenere prescritte tutte le rimesse anteriori al mese di luglio del 2008 – data a ritroso della quale la prescrizione produce i suoi effetti pag. 15/23 – la circostanza che nel giugno dello stesso anno i conti presentavano un saldo attivo.
Il motivo è destituito di fondamento.
Anzitutto, occorre ribadire il principio per cui solo per le rimesse solutorie decorre immediatamente il termine prescrizionale, non anche per quelle ripristinatorie, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte in sede nomofilattica (Cass., sez. un., n. 24418 del 2010), la quale, «pronunciandosi sulla decorrenza della prescrizione della domanda di restituzione delle voci indebitamente percepite dalla banca, ha chiaramente rilevato che, se al conto accede l'apertura di credito, bancario ex artt.1842 e ss., e se il correntista, durante lo svolgimento del rapporto, ha effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, questi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, ove si tratti di versamenti su conto cd. scoperto, quando cioè siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (o su conto in passivo a cui non acceda l'apertura di credito), mentre negli altri casi nei quali il passivo non superi l'affidamento, i versamenti fungono da atti ripristinatori della provvista di cui il correntista può ancora godere» (Cass. n.
10941 del 2016, in motivazione, citata dallo stesso Tribunale).
Tanto premesso, il fatto che il saldo del conto sia diventato positivo in alcuni momenti di vita del rapporto non elide in alcun modo quanto poc'anzi illustrato e quindi non determina la prescrizione di tutte le rimesse precedenti se avvenute nel periodo da essa coperto, ma consente, al più, di ritenere senz'altro prescritti gli addebiti illegittimamente effettuati attingendo al saldo attivo quando esso era tale, trattandosi di veri e propri pagamenti indebiti.
Poiché il motivo non si riferisce a tale ultima evenienza, ma pretende, sostanzialmente, di dissolvere nel saldo attivo la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie risalenti al periodo a esso precedente, la censura dev'essere respinta.
pag. 16/23 5.2. Con il secondo profilo di doglianza, lamenta che il Tribunale, CP_1 nel considerare le soluzioni alternative prospettate dal c.t.u., abbia optato per quella che, ai fini della prescrizione, faceva riferimento al cosiddetto saldo rettificato piuttosto che al cosiddetto saldo banca.
La censura è inammissibile.
Essa – così come quella esaminata supra, sub 4.3. – difetta di chiarezza e di specificità, non essendo state esplicitate le ragioni per le quali sarebbe preferibile il criterio indicato rispetto a quello seguito, evocandosi a supporto i
«motivi chiaramente espressi dalla giurisprudenza richiamat[a] nelle memorie
(in particolare nella conclusionale § 2.2.5.c)».
A ogni buon conto, sul merito della questione, la Corte regolatrice ha recentemente affermato che, «[l]a questione di quale saldo contabile (il “saldo banca” che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, oppure il “saldo rettificato”, epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito) debba utilizzarsi nei contenziosi bancari aventi ad oggetto (come la odierna controversia) la nullità delle indebite annotazioni effettuate dalla banca nel corso di un rapporto di conto corrente a fronte dell'eccezione di prescrizione della consequenziale azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., è stato oggetto di ampio dibattito, sostenendosi da parte dei fautori del cd. “saldo banca” che, utilizzando il saldo rettificato, si finirebbe per eludere il disposto dell'articolo 1422 c.c., a tenore del quale l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
Altro orientamento, invece, ha sottolineato che, se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estratto conto presenterà dei saldi viziati, inidonei a individuare le rimesse solutorie effettuate dal correntista. Pertanto – si è sostenuto – non si può fare affidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca, in quanto sono basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie a norme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile solo pag. 17/23 apparente e virtuale. Ne discende – secondo tale impostazione – che per riscontrare se i singoli versamenti abbiano avuto natura solutoria (ovvero di pagamento di un debito), occorre effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca, conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci;
e, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso a riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse “apparentemente solutorie” con rimesse “effettivamente solutorie”. […] In un siffatto contesto è intervenuta questa Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9141 del 2020, la quale, pronunciandosi su tale vexata quaestio, ha sottolineato la netta separazione tra l'azione di ripetizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca, ed affermato che, ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e, quindi, nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca senza che il disposto dell'art. 1422 cod. civ. ne risulti violato, poiché esso varrà per tutte le rimesse
“realmente” solutorie individuate in base al saldo ricalcolato. […] Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta
(confermate dalla successiva Cass. n. 3858 del 2021 nonché da
Cass.7721/2023 già citata). Sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare,
l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei pag. 18/23 versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativi diritto (v. Cass. n.
9756/2024)» (Cass. n. 12489 del 2025, in motivazione).
Alla stregua di tali considerazioni la censura è comunque infondata nel merito.
6. Con il terzo motivo d'impugnazione sostiene che, data la CP_1 lacunosità degli estratti conto, i ricalcoli avrebbero dovuto essere svolti dal momento in cui essi fossero stati disponibili con completezza e continuità, non potendosi ammettere una ricostruzione dei saldi approssimativa, come quella operata dal c.t.u. e condivisa dal Tribunale.
Il motivo è infondato.
Come già evidenziato, «[n]ei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti» (Cass. n. 37800 del 2022, cit., in massima).
Tali principi sono ormai consolidati nella giurisprudenza della Corte regolatrice, «costante nell'affermare che il mancato adempimento, da parte dell'attore correntista, all'onere di dare prova, mediante deposito degli estratti periodici di conto, tanto dei pagamenti che dell'assenza di valida causa debendi in riferimento ad un determinato periodo di durata del rapporto, non comporta punto che, per il periodo successivo, in cui i pagamenti risultano invece documentati da tali estratti il primo dei quali evidenziante un saldo a debito del cliente in riferimento al periodo precedente di svolgimento del pag. 19/23 rapporto (non documentato), si debba partire da un saldo pari a zero (sul semplice rilievo dell'artificiosa amputazione, priva di base normativa, dell'andamento di rapporto nel tempo effettivamente svoltosi); dovendo, invece, il sollecitato accertamento del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto essere effettuato dal giudice di merito partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato dall'attore ovvero dall'adempimento della banca a ordine di esibizione a lei impartito dal giudice di merito (cfr. Cass. n.
30789 del 2023; Cass. n. 12993 del 2023; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n.
30822 del 2018; Cass. n. 28945 del 2017; Cass. n. 500 del 2017). […] A conclusioni sostanzialmente analoghe, del resto, è pervenuta anche Cass. n.
37800 del 2022 (pure ribadita dalle già menzionate Cass. n. 7697 del 2023 e
Cass. n. 12993 del 2023), la quale ha puntualizzato, affatto opportunamente, che “l'estratto conto, […], non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass.
10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974): e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass.
1 giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; v. altresì Cass. 2 maggio
2019, n. 11543). Rilevano, altresì, la condotta processuale della controparte ed pag. 20/23 ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal 'saldo a debito', risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti […]. In mancanza di elementi nei due sensi indicati, dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore”» (Cass. n. 1763 del 2024, cit., in motivazione).
Alla stregua del citato orientamento giurisprudenziale, non è dunque necessaria, a fini ricostruttivi, la disponibilità continuativa, senza intervalli, degli estratti conto, dovendosi procedere secondo le indicate coordinate, alle quali si è adeguato il c.t.u., rendendo il relativo accertamento senz'altro condividibile.
7. Entrambe le parti censurano la sentenza quanto alla statuizione in merito alle spese processuali, che sono state integralmente compensate, con riparto al 50% di quelle di c.t.u.: in disparte la fondatezza o meno degli altri motivi d'appello, evidenzia di aver dovuto agire in giudizio per ottenere Pt_1 quantomeno la restituzione di un consistente importo, mentre rimarca CP_1 come gran parte le domande svolte dalla controparte siano state respinte o accolte parzialmente e per un ammontare di gran lunga inferiore a quello ipotizzato.
I motivi sono infondati. ha proposto nei confronti della banca domande restitutorie, Pt_1 risarcitorie e di cancellazione di illegittime segnalazioni. È risultata vincitrice con riferimento ad alcuni capi della domanda restitutoria relativa ai rapporti di conto corrente e soccombente con riferimento ad altri capi, nonché con pag. 21/23 riguardo alle domande relative ai mutui e all'irs e a quelle di risarcimento e di cancellazione.
Non è revocabile in dubbio che la situazione descritta configuri un caso di soccombenza reciproca.
Sebbene le domande respinte siano, per numero e per valore, superiori a quelle accolte, non può non rilevarsi, al precipuo fine della regolazione delle spese di lite, come tale elemento ponderale sia completamente bilanciato dall'attività processuale e istruttoria che quelle accolte hanno richiesto, giustificandosi così l'integrale compensazione a fronte della citata soccombenza reciproca, con eguale distribuzione percentuale degli oneri di c.t.u.
Si rammenta, peraltro, che «la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano parimenti nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149;
Cass. Sez. 2, 20/12/2017, n. 30592)» (Cass. n. 33751 del 2022, in motivazione).
8. In conclusione, sia l'appello principale che quello incidentale vanno respinti.
9. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, anche qui in ragione della reciproca soccombenza.
10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia di che di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Pt_1 CP_1
pag. 22/23 unificato pari a quello dovuto per l'appello, rispettivamente principale e incidentale.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale, proposto da e quello incidentale, Parte_1 proposto da avverso la sentenza n. 3208 del RT
2022 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al presente grado di giudizio;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e di dell'ulteriore importo Parte_1 RT
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, rispettivamente principale e incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
10 giugno 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 23/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSARO Parte_1 P.IVA_1
MICHELANGELO ( ) e dell'avv. MARTELLI SERENA C.F._1
( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RT P.IVA_2
STANGHELLINI LORENZO ( ), dell'avv. ISOLDI C.F._3
BERNARDO ( ), e dell'avv. VIGORITI LUIGI GIACOMO C.F._4
( ), C.F._5 appellata
Conclusioni per «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis Parte_1 reiectis: In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3208/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Civile, Giudice Dott. Castagnini
Umberto, nell'ambito del giudizio N.R.G. 9252/2018 accogliere le seguenti conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rejectis:
Nel merito: accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa validità, annullabilità, nullità, inadempimento, legittimità ed efficacia del rapporto derivato Interest Rate Swap di cui ai doc. 7, 8 e 9 e doc. 4 del fascicolo di controparte, nonché della dichiarazione di 'operatore qualificato', che la
Convenuta (ora , ha, senza alcun Controparte_2 RT valido titolo, addebitato all'attrice, importi non dovuti e, per l'effetto, condannarla per le causali di cui in narrativa alla restituzione della somma di €
332.756,51 (trecentotrentaduesettecentocinquantasei,51) alla o la Parte_1 somma maggior e/o minore stabilita in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo effettivo.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze formulate da controparte nell'appello incidentale, questa difesa insiste affinché l'eventuale rinnovata verifica del saldo rettificato tenga conto altresì delle contestazioni alla
CTU riportate nelle osservazioni del CTP di parte attrice e dell'espunzione degli addebiti effettuati a titolo di differenziali negativi prodotti dal contratto IRS nullo ex art. 1418 c.c.
Per tali motivi si chiede il rigetto dell'appello incidentale, e l'accoglimento delle conclusioni e delle richieste istruttorie di cui all'atto di citazione, qui riproposte.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, nonché per il 50% del compenso versato in favore del CTU.
pag. 2/23 In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello»; per «Voglia la Corte d'Appello di Firenze, contrariis RT reiectis, sull'appello della e quindi a conferma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Firenze 16 novembre 2022, n. 3208:
- in via preliminare, in rito, respingere le domande dell'appellante poiché
l'impugnazione è inammissibile in tutto o in parte, per le ragioni di cui in narrativa;
- in ogni caso, confermare la sentenza nei capi impugnati dalla controparte poiché l'appello è infondato in fatto e in diritto;
- in denegata ipotesi, in ogni caso, rigettare tutte le pretese avanzate da
Parte_1
in accoglimento dell'appello incidentale e quindi previa riforma della sentenza del Tribunale di Firenze 16 novembre 2022, n. 3208 nei capi indicati sub § 3.1 e comunque nei motivi del presente atto:
- in tesi, accertare e dichiarare non assolto l'onere della prova da parte di
e quindi rigettare tutte le domande svolte in primo grado con riferimento al Pt_1 conto corrente n. 41590105 e ai conti tecnici collegati;
- in ipotesi, nella misura in cui la pretesa di sia considerata provata: Pt_1
• dichiarare intervenuta la prescrizione delle pretese avanzate da Pt_1 rispetto a operazioni, sul conto corrente n. 41590105 e sui conti tecnici collegati, eseguite oltre un decennio prima della ricezione da parte della del primo CP_2 atto idoneo ad interrompere la prescrizione (atto di citazione in primo grado), provvedendo al ricalcolo del saldo finale;
pag. 3/23 • in ogni caso, effettuare il ricalcolo del saldo finale del conto corrente n.
41590105 e dei conti tecnici collegati sulla base delle osservazioni del CTP della in rettifica del calcolo del CTU;
CP_2
- in ogni caso, condannare al pagamento delle spese legali per il Parte_1 primo grado, tenendo conto della sostanziale soccombenza rispetto alle domande avanzate.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i giudizi».
Rilevato
(in prosieguo ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Pt_1
3208 del 2022 del Tribunale di Firenze, che ha condannato RT
(in prosieguo ) a restituirle la somma di euro 99.267,92, oltre
[...] CP_1 interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, compensando le spese di lite.
Coli aveva agito in ripetizione, deducendo una serie di nullità relativamente ai rapporti intercorsi con Controparte_3
Contr (in prosieguo poi fusa per incorporazione in ): cinque
[...] CP_1 derivanti da contratti regolati in conto corrente, tre da contratti di mutuo e uno da contratto derivato interest rate swap (in prosieguo irs).
Il Tribunale ha ravvisato alcune delle nullità dedotte con riferimento ai rapporti regolati in conto corrente – accogliendo parzialmente, sulla scorta della c.t.u. espletata, la domanda restitutoria, anche in considerazione degli effetti dell'eccepita prescrizione – mentre ha escluso quelle denunciate con riferimento ai mutui. Ha poi ritenuto prescritta l'azione di ripetizione esercitata con riferimento all'indebito relativo al contratto irs, con ciò escludendo l'interesse ad agire in capo a con riguardo all'accertamento dei vizi Pt_1
d'invalidità che lo avrebbero afflitto. Non ha infine accolto le domande di risarcimento del danno e di cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli, pure spiegate.
L'appello proposto da è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la Pt_1 sintesi di cui all'atto d'impugnazione): pag. 4/23 1. «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 2033 c.c. in relazione all'art. 2943 c.c. circa la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito relativo al Contratto IRS»;
2. «Omesso esame/errata motivazione circa le invalidità, annullabilità, nullità, inadempimenti, illegittimità e inefficacia del rapporto derivato
Interest Rate Swap»;
3. «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 C.P.C.».
Si è costituita in giudizio , protestando l'inammissibilità e, CP_1 comunque, l'infondatezza del gravame e proponendo appello incidentale affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui alla comparsa di costituzione e risposta):
1. «Sul mancato soddisfacimento dell'onere della prova da parte di;
Pt_1
2. «Sulla prescrizione con riferimento ai rapporti di conto corrente»;
3. «Sulle rettifiche del saldo degli estratti conto»;
4. «Sulla statuizione riguardo alle spese».
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza dell'8 aprile 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del successivo 8 maggio.
Considerato
1. Con il primo motivo d'impugnazione lamenta anzitutto che il Pt_1
Tribunale non abbia ritenuto idonea a interrompere la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito maturato con riferimento all'irs la nota con cui ne era stata lamentata la nullità ed era stata richiesta la restituzione. Al contempo, sostiene che, comunque, la prescrizione decorrerebbe dall'ultimo pagamento e non da quelli singolarmente considerati.
1.1. Il motivo – ammissibile, consentendo di cogliere con sufficiente chiarezza la portata della censura quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni sviluppate a supporto delle censure e pag. 5/23 confutazione delle ragioni addotte dal giudice di prime cure – è destituito di fondamento quanto alla prima censura.
Il Tribunale ha ritenuto che il primo atto astrattamente idoneo a interrompere la prescrizione vada identificato in quello di citazione, notificato il Contr 2 luglio 2018, negando tale valenza alla pec inviata a a nome della società in data 27 settembre 2016 (doc. 16 fasc. ; ciò tanto con riguardo ai Pt_1 rapporti in conto corrente quanto con riferimento all'irs.
In particolare, a quest'ultimo proposito, il primo giudice ha così motivato:
«Non può essere seguita neppure la tesi della secondo cui il primo atto Parte_1 interruttivo della prescrizione sarebbe la PEC del 27.9.2016, proveniente dall'Avv. Massaro (doc. 16 allegato all'atto di citazione). Come già osservato in relazione ai conti correnti bancari, per quanto concerne il derivato, il testo della missiva risulta ancor di più generico e senza una chiara indicazione dei fatti costitutivi della pretesa (Cass. 4464/2003; Cass. 18365/2022) limitandosi ad affermare che “per il contratto derivato some emerse alcune nullità rilevanti”, senza chiarire di quali nullità si tratti, se totale o parziale, con evidenti riflessi sulla individuazione della pretesa risarcitoria e restitutoria, quantificata peraltro forfettariamente senza esposizione dei criteri seguiti. Il primo valido atto interruttivo della prescrizione, la domanda giudiziale, è intervenuto dopo che la prescrizione era già maturata (l'ultimo pagamento aveva come scadenza il
1.3.2007)».
Tale motivazione è coerente con quella, più diffusa, spesa con riguardo ai rapporti in conto corrente: «L'individuazione del dies a quo [la data di notifica dell'atto di citazione] è corretta atteso che, seppure l'atto di costituzione in mora, ai fini dell'interruzione ex art. 2943 c.c., non deve contenere formule sacramentali e non è necessaria l'indicazione dell'importo richiesto in pagamento, essendo sufficiente la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata all'individuazione del debitore, tuttavia, è pur sempre necessario che siano indicati, in maniera sufficientemente chiara, i fatti costitutivi della pretesa avanzata (Cass. 4464/2004; 18365/2022). Ciò si rende necessario
pag. 6/23 soprattutto nell'ipotesi in cui i diritti fatti valere, come quelli in oggetto, abbiano natura eterodeterminata e quindi siano identificati attraverso la causa petendi.
Nel caso di specie, la missiva inviata via PEC dall'avv. Massaro il 27 settembre
2016 (doc. 16 attore), a cui non risulta allegata la perizia econometrica richiamata, fa esclusivo riferimento, in maniera generica e omnicomprensiva, nonostante i plurimi rapporti, alla “presenza di anatocismo su tutti i suddetti contratti di conto corrente e conti tecnici nonché il superamento delle soglie di usura”. Sono pertanto dedotte solo una minima parte delle censure poste a fondamento dell'azione di ripetizione spiegata in giudizio ed oggetto di accertamento peritale. In particolare, la missiva non menziona il credito nascente dall'applicazione dell'art. 117 TUB per interessi ultralegali, in assenza di contratto in forma scritta, per l'illegittimo esercizio dello ius variandi, per
l'applicazione di CMS e altre commissioni. Sarebbe stata necessaria un'indicazione più puntuale al fine di consentire alla di valutare l'effettivo CP_2 oggetto della pretesa dal momento che la richiesta aveva ad oggetto plurimi rapporti, anche di diversa natura (conti correnti, mutui, derivato), e la somma è stata quantificata senza indicazione dei criteri seguiti (€ 600.000). Anche
l'istanza di mediazione (doc. 22 attore) del 26.7.2017 non contiene un'indicazione chiara dei fatti costitutivi della pretesa essendo allegata esclusivamente la PEC del 27 settembre 2016 e non assume pertanto valore interruttivo della prescrizione».
Tanto premesso, giova preliminarmente rilevare come la statuizione sulla decorrenza della prescrizione per i rapporti regolati in conto corrente non sia stata censurata da per cui, con riferimento a essi, l'inadeguatezza a fini Pt_1 interruttivi della nota del settembre 2016 in ragione della sua genericità è stata definitivamente acclarata. Ingenererebbe un'evidente contraddizione con una statuizione coperta dal giudicato concludere, secondo gli auspici dell'appellante principale, che la medesima nota, ancora più generica con riguardo all'irs, possa, viceversa, aver utilmente interrotto la prescrizione in ordine all'indebito derivante dalla sua asserita nullità.
pag. 7/23 Al contempo, la valutazione del Tribunale pare al Collegio condivisibile.
Come ritenuto dalla medesima (pag. 6 della citazione in appello), ai Pt_1 fini dell'interruzione della prescrizione «è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto»
(Cass. n. 24054 del 2015, in massima).
Tale elemento di sufficienza, tuttavia, nella specie è mancato, non avendo la pretesa creditrice indicato – sia pur sommariamente e a prescindere dalla riprova della loro fondatezza e dalla quantificazione dell'effetto restitutorio che ne sarebbe derivato – i fatti costitutivi della nullità fondante la ripetizione, rimasta formula vuota in quanto non connotata da alcuna specificazione del vizio che avrebbe afflitto il contratto, restando così confinata alla più assoluta genericità, inidonea alla produzione dell'effetto interruttivo della prescrizione
(Cass. n. 279 del 2024, in massima), rammentandosi che, «[i]n tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., perché un atto abbia efficacia interruttiva è necessario che lo stesso contenga l'esplicitazione di una precisa pretesa e l'intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora» (Cass. n. 24656 del 2010, in massima): se la richiesta di pagamento è riscontrabile, l'altro elemento, ossia la pretesa che la fonda, non è esplicitato con adeguata chiarezza e precisione.
Né può ritenersi che, come sostenuto dall'appellante principale, il tenore generico della nota sia stato condizionato dall'indisponibilità del contratto quadro (doc. 30, all. 4 fasc. , considerando che, dalla relativa disamina, Pt_1 emerge chiaramente come una sua copia le fosse stata consegnata proprio al momento della stipulazione, ciò di cui se n'è dato atto con dichiarazione resa in calce al documento medesimo.
pag. 8/23 Nemmeno può ritenersi – come sembrano alludere alcuni passaggi argomentativi svolti da – che il termine di prescrizione dell'azione di Pt_1 ripetizione inizi a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la nullità del titolo sulla base del quale il pagamento ha avuto luogo, perché, prima di tale momento, permarrebbe l'esistenza della causa giustificativa del versamento della somma e sarebbe esclusa la possibilità legale dell'esercizio del diritto. Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai definitivamente assestata in senso contrario, affermando il principio secondo cui «[l]'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione decorre non già dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del negozio, ma da quella del pagamento, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall'origine» (Cass. n. 32694 del 2024, in massima;
analogamente, Cass. n. 10250 del 2014, in motivazione, nonché
Cass. n. 15669 del 2011 e Cass. n. 7651 del 2005, entrambe in massima).
Al contempo, non può condividersi la tesi di , fugacemente CP_1 sostenuta, secondo cui difetterebbe altresì il potere di rappresentanza in capo al professionista, poi difensore in giudizio di che ha redatto la nota in suo Pt_1 nome e per suo conto, atteso che, secondo la Corte regolatrice, «[a]i fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, per l'assenza di prova di una procura già conferita, aveva ritenuto inidonea ad interrompere la prescrizione una lettera firmata dal difensore poi designato dal lavoratore medesimo con procura a margine del
pag. 9/23 ricorso introduttivo del giudizio di primo grado)» (Cass. n. 2965 del 2017, in massima).
Tirando le fila di quanto precede, deve concludersi che il diritto alla ripetizione dei versamenti eseguiti da in virtù dell'irs tacciato di nullità e Pt_1 con ultimo pagamento effettuato nel marzo del 2007 fosse irrimediabilmente prescritto al momento in cui è stato azionato in giudizio nel luglio del 2018, con conseguente reiezione della censura al riguardo e conferma, sul punto, della sentenza gravata.
1.2. L'ulteriore doglianza, secondo cui la prescrizione decorrerebbe dall'ultimo pagamento e non da quelli singolarmente considerati, è assorbita, atteso che, al lume delle considerazioni che precedono, anche così ragionando la prescrizione sarebbe comunque maturata.
2. Parimenti assorbito è il secondo motivo di gravame, con cui Pt_1 ripropone i profili di nullità dedotti in primo grado e non esaminati per carenza d'interesse, in quanto funzionali all'azione di ripetizione.
D'altra parte, la stessa appellante principale, richiamata la statuizione del
Tribunale – secondo cui «[l]a prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito assorbe ogni altra questione in merito al derivato IRS comprese le domande di accertamento dell'invalidità dell'IRS funzionali, appunto, all'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo», onde la carenza d'interesse ad agire – assume che «superata la questione della prescrizione, questa Corte d'Appello dovrà esaminare le domande relative all'IRS» (pag. 11 dell'atto d'appello), così evidenziando la conseguenzialità dei due motivi, per cui la reiezione del primo e la conferma della maturazione della prescrizione del diritto alla ripetizione precludono la disamina del secondo.
Da tanto discende l'impossibilità, per irrilevanza, di assecondare le istanze istruttorie (la prova per testi) avanzate da funzionali ai profili di Pt_1 nullità dedotti. Lo stesso dicasi con riferimento alla richiesta di c.t.u., che,
pag. 10/23 peraltro, nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., richiamata nell'atto d'appello, non era stata avanzata con riguardo all'irs.
Solo in comparsa conclusionale sostiene che il giudice avrebbe Pt_1 erroneamente ravvisato una carenza d'interesse alla pronuncia sulle nullità denunciate, atteso che, anche mantenendo ferma la statuizione sulla prescrizione, il loro riscontro si sarebbe riverberato sul regime delle spese processuali.
La tesi non può essere assecondata.
Come poco sopra evidenziato, la doglianza con cui ha lamentato la Pt_1 mancata pronuncia sulle domande di accertamento delle nullità dedotte è stata correlata, in funzione della ripetizione, al preventivo accoglimento della contestazione sulla maturata prescrizione della pretesa restitutoria, senza coinvolgere il riscontro della carenza d'interesse ad agire in caso contrario, con la conseguenza che, sul punto, il motivo di censura manca del tutto o, comunque, difetta di specificità, carenza che non può certo essere colmata con la comparsa conclusionale, rammentandosi che «[l]'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 c.p.c., determina l'inammissibilità dell'impugnazione e costituisce un limite alla possibilità stessa per il giudice di appello di rilevare d'ufficio questioni attinenti al merito della regiudicanda, che non può essere rimossa da una specificazione dei motivi che avvenga, in corso di causa, con la comparsa conclusionale, neanche se con essa si prospetti una questione che sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice»
(Cass. n. 10930 del 2022, in massima).
3. Il terzo motivo d'impugnazione, con cui censura la statuizione sulle Pt_1 spese processuali, può essere scrutinato assieme all'ultimo motivo dell'appello incidentale, che attinge la medesima questione.
4. Passando all'esame del gravame proposto da , con il primo CP_1 motivo, articolato in più profili di censura, l'appellante lamenta il malgoverno, da parte del Tribunale, dei principi in tema di distribuzione dell'onere della pag. 11/23 prova relativamente al conto corrente “ordinario” n. 41590105, ai tre conti anticipi su fatture e salvo buon fine a esso collegati.
4.1. Con il primo profilo di doglianza lamenta che il Tribunale CP_1 abbia ritenuto assolto l'onere probatorio gravante in capo a sebbene essa Pt_1 non avesse prodotto la serie completa degli estratti conto, ciò che avrebbe reso inattendibile l'accertamento svolto dal c.t.u.
La censura è infondata.
Come ha avuto modo di chiarire la Corte di cassazione, «[n]ei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto – sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto – è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato» (Cass. n. 35979 del 2022, in massima). Peraltro, «[n]ei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio
pag. 12/23 la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali)» (Cass. n. 37800 del 2022, in massima).
Nella fattispecie, premesso che, come rilevato dal c.t.u., la documentazione disponibile agli atti è risultata completa per i conti anticipi, il problema si pone esclusivamente con riguardo al conto ordinario, per il quale
«la documentazione contabile disponibile agli atti è risultata non sempre completa nel periodo oggetto di analisi anni 2002 – 2015. In alcuni trimestri risultano assenti i movimenti di alcuni mesi e in altri risultano assenti anche i prospetti scalari e il riepilogo competenze» (cfr. relazione peritale, sintesi a pag.
76).
Tuttavia, nella ricostruzione il c.t.u. si è uniformato ai citati principi giurisprudenziali, affermando che tali mancanze non pregiudicassero il riconteggio del saldo e che la carenza di documentazione in alcuni trimestri dovesse comportare come conseguenza solo che tali «competenze resteranno definitivamente acquisite dalla Banca senza poter essere modificate in caso di illegittimità accertate» (cfr. relazione peritale, sintesi a pag. 76, cit.), ossia che l'incompletezza si riverberi in danno alla correntista.
Ciò viene sostanzialmente ribadito nelle risposte all'osservazione formulata sul punto dal c.t.p. della banca (cfr. relazione peritale, pagg. 88-89).
Giova ancora rammentare che, secondo la Suprema Corte, il correntista,
«in mancanza di taluni estratti di conto corrente, […] perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati (cfr. Cass. n. 30789 del 2023; Cass. n. 30661 del
2023; Cass. n. 28191 del 2023; Cass. n. 10025 del 2023, che ha significativamente puntualizzato che “L'onere – cd. dovere libero, che risponde pag. 13/23 alla figura logica dell'imperativo ipotetico, 'se vuoi a], devi b]' – è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse [non di altro soggetto, come nell'obbligo ma] proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la c.t.u. [cfr. Cass. n.
11543 del 2019; Cass. n. 9526 del 2019; Cass. n. 29190 del 2020; Cass. n.
20621 del 2021], secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito [cfr. Cass. n. 16837 del 2022; Cass. n. 1538 del 2022; Cass. 1040 del
2022]. Ma è evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato”); ben potendo il giudice accertare, di regola mediante consulenza tecnica d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione dell'attore, in quanto risultanti dagli estratti di conto da questi depositati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni,
Cass. n. 35979 del 2022; Cass. n. 7697 del 2023; Cass. n. 12993 del 2023)»
(Cass. n. 1763 del 2024, in motivazione).
Ne consegue che non è fondata la censura rivolta alla sentenza che si è assisa sugli esiti dell'accertamento peritale operato alla stregua della documentazione disponibile, seppur parziale.
4.2. Con il secondo profilo di doglianza , in sintesi, lamenta che, ai CP_1 fini della valutazione degli effetti della prescrizione, il Tribunale abbia ritenuto provato l'affidamento e il suo ammontare, desumendolo «da elementi non gravi, precisi, concordanti e/o idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza del contratto di affidamento e la sua entità».
La censura è inammissibile per difetto di specificità, in quanto la banca – non lamentando alcuna carenza motivazionale della sentenza – si limita a negare la consistenza probatoria di supporto alla valutazione ivi contenuta, assisa sulle conclusioni raggiunte dal c.t.u., senza indicare quali elementi sarebbero stati erroneamente presi in considerazione, sebbene privi di significatività dimostrativa, con ciò impedendo al Collegio di valutare la fondatezza della doglianza.
pag. 14/23 4.3. Parimenti inammissibile è l'ulteriore censura con cui contesta CP_1
«la giurisprudenza che, ai fini del decorrere della prescrizione, distingue fra rimesse solutorie e ripristinatorie», assumendo che «conta lo spostamento patrimoniale e non la qualifica. È infatti lo spostamento che innesca – astrattamente – la possibilità che una data somma sia ripetibile e, quindi, è dalla data del pagamento che deve decorrere il termine di prescrizione» e rinviando per le argomentazioni di supporto alla comparsa di costituzione in primo grado.
La doglianza, oltre a peccare di mancanza di chiarezza, non contiene una confutazione del percorso argomentativo sviluppato in sentenza, rinviando per le considerazioni di supporto a un precedente atto processuale, ciò che si pone in contrasto con i più stringenti (rispetto al passato) criteri da seguire nell'articolazione dei motivi d'appello secondo il dettato dell'art. 342 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, al contempo evidenziandosi che, già con riguardo a quella precedente, la Suprema Corte aveva affermato che
«[l]'atto di appello che si basi sul rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio non soddisfa il requisito della specificità, prescritto dall'art. 342 cod. proc. civ., in quanto, da una parte, i motivi di gravame devono, per dettato di legge, essere contenuti nell'atto di impugnazione e riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa;
dall'altra, perché un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice “ad quem” ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida» (ex aliis, Cass. n. 18353 del 2004, in massima).
5. Con il secondo motivo d'appello incidentale censura le CP_1 valutazioni operate dal giudice di prime cure in punto di prescrizione, articolando due profili di doglianza.
5.1. Con il primo lamenta che il Tribunale non abbia considerato dirimente, al fine di ritenere prescritte tutte le rimesse anteriori al mese di luglio del 2008 – data a ritroso della quale la prescrizione produce i suoi effetti pag. 15/23 – la circostanza che nel giugno dello stesso anno i conti presentavano un saldo attivo.
Il motivo è destituito di fondamento.
Anzitutto, occorre ribadire il principio per cui solo per le rimesse solutorie decorre immediatamente il termine prescrizionale, non anche per quelle ripristinatorie, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte in sede nomofilattica (Cass., sez. un., n. 24418 del 2010), la quale, «pronunciandosi sulla decorrenza della prescrizione della domanda di restituzione delle voci indebitamente percepite dalla banca, ha chiaramente rilevato che, se al conto accede l'apertura di credito, bancario ex artt.1842 e ss., e se il correntista, durante lo svolgimento del rapporto, ha effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, questi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, ove si tratti di versamenti su conto cd. scoperto, quando cioè siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (o su conto in passivo a cui non acceda l'apertura di credito), mentre negli altri casi nei quali il passivo non superi l'affidamento, i versamenti fungono da atti ripristinatori della provvista di cui il correntista può ancora godere» (Cass. n.
10941 del 2016, in motivazione, citata dallo stesso Tribunale).
Tanto premesso, il fatto che il saldo del conto sia diventato positivo in alcuni momenti di vita del rapporto non elide in alcun modo quanto poc'anzi illustrato e quindi non determina la prescrizione di tutte le rimesse precedenti se avvenute nel periodo da essa coperto, ma consente, al più, di ritenere senz'altro prescritti gli addebiti illegittimamente effettuati attingendo al saldo attivo quando esso era tale, trattandosi di veri e propri pagamenti indebiti.
Poiché il motivo non si riferisce a tale ultima evenienza, ma pretende, sostanzialmente, di dissolvere nel saldo attivo la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie risalenti al periodo a esso precedente, la censura dev'essere respinta.
pag. 16/23 5.2. Con il secondo profilo di doglianza, lamenta che il Tribunale, CP_1 nel considerare le soluzioni alternative prospettate dal c.t.u., abbia optato per quella che, ai fini della prescrizione, faceva riferimento al cosiddetto saldo rettificato piuttosto che al cosiddetto saldo banca.
La censura è inammissibile.
Essa – così come quella esaminata supra, sub 4.3. – difetta di chiarezza e di specificità, non essendo state esplicitate le ragioni per le quali sarebbe preferibile il criterio indicato rispetto a quello seguito, evocandosi a supporto i
«motivi chiaramente espressi dalla giurisprudenza richiamat[a] nelle memorie
(in particolare nella conclusionale § 2.2.5.c)».
A ogni buon conto, sul merito della questione, la Corte regolatrice ha recentemente affermato che, «[l]a questione di quale saldo contabile (il “saldo banca” che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, oppure il “saldo rettificato”, epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito) debba utilizzarsi nei contenziosi bancari aventi ad oggetto (come la odierna controversia) la nullità delle indebite annotazioni effettuate dalla banca nel corso di un rapporto di conto corrente a fronte dell'eccezione di prescrizione della consequenziale azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., è stato oggetto di ampio dibattito, sostenendosi da parte dei fautori del cd. “saldo banca” che, utilizzando il saldo rettificato, si finirebbe per eludere il disposto dell'articolo 1422 c.c., a tenore del quale l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
Altro orientamento, invece, ha sottolineato che, se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estratto conto presenterà dei saldi viziati, inidonei a individuare le rimesse solutorie effettuate dal correntista. Pertanto – si è sostenuto – non si può fare affidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca, in quanto sono basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie a norme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile solo pag. 17/23 apparente e virtuale. Ne discende – secondo tale impostazione – che per riscontrare se i singoli versamenti abbiano avuto natura solutoria (ovvero di pagamento di un debito), occorre effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca, conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci;
e, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso a riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse “apparentemente solutorie” con rimesse “effettivamente solutorie”. […] In un siffatto contesto è intervenuta questa Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9141 del 2020, la quale, pronunciandosi su tale vexata quaestio, ha sottolineato la netta separazione tra l'azione di ripetizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca, ed affermato che, ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e, quindi, nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca senza che il disposto dell'art. 1422 cod. civ. ne risulti violato, poiché esso varrà per tutte le rimesse
“realmente” solutorie individuate in base al saldo ricalcolato. […] Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta
(confermate dalla successiva Cass. n. 3858 del 2021 nonché da
Cass.7721/2023 già citata). Sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare,
l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei pag. 18/23 versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativi diritto (v. Cass. n.
9756/2024)» (Cass. n. 12489 del 2025, in motivazione).
Alla stregua di tali considerazioni la censura è comunque infondata nel merito.
6. Con il terzo motivo d'impugnazione sostiene che, data la CP_1 lacunosità degli estratti conto, i ricalcoli avrebbero dovuto essere svolti dal momento in cui essi fossero stati disponibili con completezza e continuità, non potendosi ammettere una ricostruzione dei saldi approssimativa, come quella operata dal c.t.u. e condivisa dal Tribunale.
Il motivo è infondato.
Come già evidenziato, «[n]ei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti» (Cass. n. 37800 del 2022, cit., in massima).
Tali principi sono ormai consolidati nella giurisprudenza della Corte regolatrice, «costante nell'affermare che il mancato adempimento, da parte dell'attore correntista, all'onere di dare prova, mediante deposito degli estratti periodici di conto, tanto dei pagamenti che dell'assenza di valida causa debendi in riferimento ad un determinato periodo di durata del rapporto, non comporta punto che, per il periodo successivo, in cui i pagamenti risultano invece documentati da tali estratti il primo dei quali evidenziante un saldo a debito del cliente in riferimento al periodo precedente di svolgimento del pag. 19/23 rapporto (non documentato), si debba partire da un saldo pari a zero (sul semplice rilievo dell'artificiosa amputazione, priva di base normativa, dell'andamento di rapporto nel tempo effettivamente svoltosi); dovendo, invece, il sollecitato accertamento del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto essere effettuato dal giudice di merito partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato dall'attore ovvero dall'adempimento della banca a ordine di esibizione a lei impartito dal giudice di merito (cfr. Cass. n.
30789 del 2023; Cass. n. 12993 del 2023; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n.
30822 del 2018; Cass. n. 28945 del 2017; Cass. n. 500 del 2017). […] A conclusioni sostanzialmente analoghe, del resto, è pervenuta anche Cass. n.
37800 del 2022 (pure ribadita dalle già menzionate Cass. n. 7697 del 2023 e
Cass. n. 12993 del 2023), la quale ha puntualizzato, affatto opportunamente, che “l'estratto conto, […], non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass.
10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974): e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass.
1 giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; v. altresì Cass. 2 maggio
2019, n. 11543). Rilevano, altresì, la condotta processuale della controparte ed pag. 20/23 ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal 'saldo a debito', risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti […]. In mancanza di elementi nei due sensi indicati, dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore”» (Cass. n. 1763 del 2024, cit., in motivazione).
Alla stregua del citato orientamento giurisprudenziale, non è dunque necessaria, a fini ricostruttivi, la disponibilità continuativa, senza intervalli, degli estratti conto, dovendosi procedere secondo le indicate coordinate, alle quali si è adeguato il c.t.u., rendendo il relativo accertamento senz'altro condividibile.
7. Entrambe le parti censurano la sentenza quanto alla statuizione in merito alle spese processuali, che sono state integralmente compensate, con riparto al 50% di quelle di c.t.u.: in disparte la fondatezza o meno degli altri motivi d'appello, evidenzia di aver dovuto agire in giudizio per ottenere Pt_1 quantomeno la restituzione di un consistente importo, mentre rimarca CP_1 come gran parte le domande svolte dalla controparte siano state respinte o accolte parzialmente e per un ammontare di gran lunga inferiore a quello ipotizzato.
I motivi sono infondati. ha proposto nei confronti della banca domande restitutorie, Pt_1 risarcitorie e di cancellazione di illegittime segnalazioni. È risultata vincitrice con riferimento ad alcuni capi della domanda restitutoria relativa ai rapporti di conto corrente e soccombente con riferimento ad altri capi, nonché con pag. 21/23 riguardo alle domande relative ai mutui e all'irs e a quelle di risarcimento e di cancellazione.
Non è revocabile in dubbio che la situazione descritta configuri un caso di soccombenza reciproca.
Sebbene le domande respinte siano, per numero e per valore, superiori a quelle accolte, non può non rilevarsi, al precipuo fine della regolazione delle spese di lite, come tale elemento ponderale sia completamente bilanciato dall'attività processuale e istruttoria che quelle accolte hanno richiesto, giustificandosi così l'integrale compensazione a fronte della citata soccombenza reciproca, con eguale distribuzione percentuale degli oneri di c.t.u.
Si rammenta, peraltro, che «la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano parimenti nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149;
Cass. Sez. 2, 20/12/2017, n. 30592)» (Cass. n. 33751 del 2022, in motivazione).
8. In conclusione, sia l'appello principale che quello incidentale vanno respinti.
9. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, anche qui in ragione della reciproca soccombenza.
10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia di che di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Pt_1 CP_1
pag. 22/23 unificato pari a quello dovuto per l'appello, rispettivamente principale e incidentale.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale, proposto da e quello incidentale, Parte_1 proposto da avverso la sentenza n. 3208 del RT
2022 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al presente grado di giudizio;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e di dell'ulteriore importo Parte_1 RT
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, rispettivamente principale e incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
10 giugno 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 23/23