Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 30/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
4558/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 4558/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Emanuela Beltrame ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: a) pronunciare ai sensi dell'art 3 n 2 lett. b) della Legge 1° dicembre 1970 n 898 lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra Parte_1 ed il sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Parte_2 competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) I figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre che curerà l'ordinaria amministrazione mentre ogni decisione su educazione, salute ed istruzione dovrà essere presa di comune accordo tra i genitori. MODALITTA' DI VISITA DEL PADRE Il padre potrà stare con i figli due giorni a settimana dalle ore 18.00 sino alle ore 22.00 , fine settimana alternati dal sabato mattina e/o dall'uscita della scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00 , il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze di Natale in via alternata e con le seguenti scadenze: vigila di Natale con il padre dalle ore 10,00 e sino alle ore 22,00, Natale e Santo Stefano con la madre
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potrà inoltre tenerli con sé 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre;
le festività infrasettimanali alternate con prelievo dei figli alle ore 19,00 del giorno prefestivo e ritorno alle 20,00 del giorno festivo ASSEGNO DI MANTENIMENTO Il sig. si obbliga a corrispondere alla signora Parte_2 Parte_1
a titolo di mantenimento a favore dei figli e la somma Persona_1 Per_2 di euro 250,00 per ciascun figlio e così euro 500,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% dell'assegno unico e il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive entro il giorno 15 di ogni mese come di seguito indicate:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) farmaci da banco per la cura di malanni ordinari e/o stagionali f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
g) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapie;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) fondo cassa richiesto dalla scuola;
d) assicurazione scolastica;
e) gite scolastiche;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e alla sede universitaria
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e corsi universitari imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso sede universitaria;
d) corsi di recupero e lezioni private;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da entri territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) un corso di istruzione, un'attività sportiva e pertinenti attrezzature;
I coniugi prestano l'assenso al rilascio e rinnovo del passaporto per i figli.
2 Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 28-11-2024 avanti il Tribunale di Rovigo,
e chiedevano ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 6-9-2009 a VI (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VI (RO) al n. 5, Parte II, Serie A, anno 2009, e deducevano che:
- dall'unione erano nati i figli e , rispettivamente il 21-10-2007 e il Per_1 Per_2
13-1-2013;
- con decreto n. 5744/2022, depositato in data 12-9-2022, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 9-9-2022;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- svolgeva l'attività di operaia presso l'impresa Marin Isabella Parte_1
e percepiva una retribuzione pari a circa 1.250,00 euro al mese, mentre svolgeva l'attività di impiegato presso Umana e Parte_2 percepiva una retribuzione pari a circa 1.800,00 euro al mese.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 30-1-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore ha rimesso la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 5744/2022 depositato in data 12-9-2022, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 9-9-2022 (doc. 2), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
3 Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse dei figli e , minori di età. Per_1 Per_2
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 4558/2024 R.G. promossa da Parte_1
e da con l'intervento del Pubblico
[...] Parte_2
Ministero,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 6-9-2009 a Parte_1 Parte_2
VI (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VI (RO) al n. 5, Parte II, Serie A, anno 2009;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, il 30 gennaio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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