Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 22/12/2025, n. 23545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23545 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23545/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10142/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10142 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Luccarini, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via della Treggia 42/B;
contro
Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza 3;
per l'annullamento
del provvedimento comunicato in data 31.7.2025 a mezzo PEC con il quale ISMEA ha rigettato la richiesta dall’odierno ricorrente di accesso al Fondo per l'innovazione in agricoltura - Anno 2024,
codice domanda: INN24_SNJRSP5B.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 il dott. OR TT CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, i quali hanno dato atto dell’avvenuta ammissione del ricorrente ai benefici richiesti intervenuta in corso di causa;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. circa la regolarità e completezza del contraddittorio ai fini della decisione della causa nel merito, con sentenza in forma semplificata;
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente – titolare dell’omonima impresa individuale - impugna gli atti di cui in epigrafe con i quali l’ISMEA aveva respinto l’istanza dallo stesso presentata per l’accesso alle provvidenze del Fondo innovazione ISMEA, istituito in attuazione della Legge 29,12.2022, n. 197 e regolamentato dal Decreto 9.8.2023 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Più precisamente, con l’istanza del 18.12.2024 di cui in atti, l’impresa aveva richiesto la concessione di un contributo a fondo perduto per l’importo di euro 180.000,00 per l’acquisto di un trattore avente caratteri meglio precisati in atti (spesa ammissibile totale pari ad euro 199.000,00).
La spesa veniva negata in quanto risultavano da verifiche effettuate “pregiudizievoli a carico”, consistenti – come meglio precisato nel corso delle corrispondenze intercorse tra le parti – da una iscrizione ipotecaria del 21.8.2018 da parte di SOGET su terreni dell’impresa stessa, conseguenti a mancato pagamento di IMU; che tuttavia – evidenzia la parte ricorrente - non era dovuta per la natura agricola degli immobili.
L’odierna ricorrente riferiva che la SOGET – a seguito dell’espresso consenso da parte del Comune responsabile d’imposta – aveva già dal 1.10.2024 prestato il proprio consenso alla cancellazione dell’ipoteca e che solo formalmente – al momento della domanda di beneficio – risultavano pendenze, poiché il procedimento di cancellazione non si era definito a causa di un mero errore materiale (come meglio chiarito in atti).
ISMEA, cionondimeno, confermava il rigetto della istanza di finanziamento, con il provvedimento che viene impugnato nel presente giudizio per articolate ragioni di censura.
Si è costituito l’ISMEA che resiste al ricorso.
Nel prosieguo del giudizio, l’Istituto resistente ha depositato un provvedimento di autotutela con il quale ha riesaminato l’istanza ed ha concluso per la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza d’interesse.
Con propria memoria, il ricorrente ha rilevato che l’autotutela non aveva ancora condotto all’ammissione del finanziamento, prospettando l’attualità dell’interesse alla decisione della domanda cautelare, quantomeno con riferimento all’accantonamento delle somme del Fondo necessarie al finanziamento dell’istanza.
Per consentire all’ISMEA di definire il procedimento, è stato disposto il rinvio della trattazione della causa (camera di consiglio del 15 ottobre 2025).
Successivamente, l’ISMEA ha depositato la determinazione di ammissione all’agevolazione n. 773 del 22.10.2025.
Nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025 le parti hanno convenuto circa l’avvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo parte ricorrente sulle spese di lite.
Stante l’avvenuta ammissione della impresa ricorrente al finanziamento richiesto, non v’è ragione di negare che si sia determinata la cessazione della materia del contendere.
Peraltro, dagli atti di causa si evince che l’ammissione al finanziamento è avvenuta necessariamente previo riconoscimento delle ragioni della ricorrente, essendo venuto meno ogni rilievo ostativo (cfr. determina di autotutela del 17 settembre 2025).
Le spese sono dunque da regolarsi secondo la soccombenza virtuale; tuttavia, il Collegio reputa di giustizia liquidarle nella misura ridotta di cui in dispositivo tenendo conto dello spontaneo riconoscimento delle ragioni della parte ricorrente, sia pure solo in giudizio; e con il conseguente minore impegno difensivo per quest’ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere e condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 800,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA Caminiti, Presidente
OR TT CO, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR TT CO | MA Caminiti |
IL SEGRETARIO
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