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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/05/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4264/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4264 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luigi Parenti giusta procura speciale in atti;
opponente
E
(P. Iva Gruppo UK LI , C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
) in persona dell'amministratore unico p.t., rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'avv. Andrea Ornati e dall'avv. Raffaele Zurlo, giusta procura speciale in atti;
opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 963/2021. CONCLUSIONI
All'udienza del 27 maggio 2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente e tempestivamente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 963 del 2021 con cui gli era stata intimato il pagamento, in favore di della complessiva somma di euro Controparte_1
8.823,89, oltre interessi e spese del procedimento, in forza di un rapporto contrattuale di finanziamento intercorso nell'anno 2008 con IC
Banca.
L'opponente evidenziava l'assenza di prova circa la titolarità del credito da parte di in quanto dal testo della Gazzetta Ufficiale del Controparte_1
10.12.2016 non emerge la cessione del credito da IC a CP_1
l'assoluta indeterminatezza della pretesa creditoria per cui è causa
[...]
attesa l'assenza del numero identificativo del relativo contratto, stipulato il
12.04.2008 per un importo di euro 5.600,00 da restituirsi in 60 rate, la mancata indicazione del numero delle rate corrisposte al creditore originario, elementi, peraltro, non indicati nella lettera di cessione pro soluto asseritamente inviatagli da e nella quale veniva indicata una Controparte_1
sorte capitale pari a euro 7.051,15, somma, peraltro, superiore a quella di cui al contratto sottoscritto con IC Banca s.p.a. In ogni caso, l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria stante l'assenza di atti interruttivi.
Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza Controparte_1
dell'opposizione chiedendone il rigetto, evidenziava che il credito opposto era stato oggetto di un'operazione di cartolarizzazione i cui obblighi pubblicitari erano stati assolti mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale; di aver, comunque, comunicato all'opponente l'avvenuta cessione del credito ed, al contempo, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande afferenti alla titolarità del negozio e ad eventuali patologie del rapporto contrattuale in favore dell'istituto di credito cedente.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.09.2022 il Giudice non concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ritenendo necessario l'accertamento giudiziale dell'ammontare del credito per cui è causa considerato che nelle scritture contabili allegate al ricorso l'ammontare richiesto a titolo di sorte capitale sulla base del contratto di finanziamento e piano di ammortamento non era distinto dall'ammontare richiesto a titolo di interessi moratori.
Acquisita la documentazione prodotta e pervenuto il procedimento definitivamente al sottoscritto giudice, la causa era decisa con la presente sentenza all'udienza del 27 maggio 2025 trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione è fondata e merita, pertanto, di essere accolta per i motivi di seguito esposti. Invero a fronte delle specifiche contestazioni dell'opponente circa la carenza di prova in ordine alla titolarità del credito e la carenza di legittimazione attiva da parte di deve osservarsi quanto Controparte_1
segue. In materia di onere probatorio gravante sulla società cessionaria, in relazione all'inclusione di crediti controversi nell'ambito di una cessione in blocco, ai sensi dell'art. 58 del d. lgs. n. 385/1993, la Corte di Cassazione ha chiarito “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo all'asserita
cessionaria, il mero fatto, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.
lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. civ. 25.11.2020 n. 24551). L'onere di dimostrare che lo specifico credito oggetto di cessione è incluso nella cessione stessa non sussiste non soltanto quando manchi una contestazione, ma anche quando il contratto individui con sufficiente chiarezza le singole categorie di crediti ceduti, così individuando senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Con riferimento alla prova della titolarità del credito in capo al cessionario mediante la produzione in giudizio dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nella quale sono indicate le categorie dei rapporti ceduti in blocco, la Corte di
Cassazione ha chiarito che non occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. civ. 29.12.2017 n. 31188). Inoltre, la Suprema
Corte ha precisato che “1. la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare
del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d. lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche
concrete, con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto
di controversia in altro modo”. (cfr. Cass. civ. 22.03.2024 n. 7866, e Cass. civ.
05.04.2023 n. 9412). Deve, inoltre, osservarsi che, nell'ipotesi in cui siano dedotte una pluralità di cessioni del medesimo credito ed in caso di contestazione specifica, il cessionario ha l'onere di provare tutti i passaggi intermedi mediante l'allegazione dei relativi contratti. (cfr. Cass. civ.
22.06.2023 n. 17944). Quindi, la società opposta, che riveste il ruolo di attrice sostanziale nel presente giudizio di opposizione, avendo l'opponente specificatamente contestato la sua legittimazione attiva, ha l'onere di provare tutte le cessioni precedenti sino ad arrivare all'originaria parte contrattuale dell'opponente. Nel caso di specie la società opposta ha prodotto in giudizio l'accettazione della proposta di Controparte_1
contratto di cessione di crediti, datata 19.10.2016, con la quale la società
Locam s.p.a., sua immediata cedente, le cedeva numero cinque portafogli di crediti oggetto del relativo contratto e di cui all'allegato A, il quale, secondo quanto nello stesso riportato, doveva comprendere tutte le informazioni relative a ciascun credito. Tuttavia, il richiamato allegato A specifica che l'elenco dei crediti verrà scambiato tramite file Excel inviato via PEC ed in atti risulta una lista dei crediti ceduti, la quale, con riferimento al nominativo di , indica un importo a titolo Parte_1
di sorte capitale pari a euro 6.664,43 e un totale complessivo pari a euro
8.823,89, ma non consente di individuare senza incertezza che l'oggetto della cessione sia il rapporto di credito originariamente sorto con
IC Banca s.p.a. e l'inclusione del credito azionato al suo interno.
La predetta lista dei crediti ceduti non contiene alcun riferimento al contratto sottoscritto dall'opponente e l'importo della sorte capitale indicata non è soltanto diversa da quella per la quale l'opponente ha sottoscritto il contratto con IC Banca s.p.a, ma anche da quella di cui alla lettera di comunicazione della cessione del credito inviata da all'opponente e pari a euro 7.051,15, nella quale l'opposta Controparte_1
non ha indicato né il numero del contratto di riferimento, né l'originario istituto di credito contraente, né la data di sottoscrizione del contratto, né
l'importo finanziato e neppure il numero delle rate pagate. Peraltro, nell'estratto autentico delle scritture contabili, è a sua volta indicato un importo complessivo diverso e pari euro 8.823,94. Appare di tutta evidenza l'indeterminatezza dell'oggetto del relativo contratto di cessione.
L'opposta ha, altresì, prodotto in giudizio l'estratto della Gazzetta
Ufficiale del 10.12.2016, contenente l'avviso di cessione di crediti pro soluto
con il quale rende noto di essere cessionaria, a titolo Controparte_1
oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del testo Unico Bancario costituito da crediti pecuniari in essere al 19 settembre 2016 di titolarità di Locam S.p.a.
costituito da “(i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati dagli originator indicati nell'allegato D al contratto di cessione e per i quali sia stata dichiarata la decadenza del beneficio del termine;
(ii) crediti con un valore nominale per capitale ed interessi al 19 settembre 2016 massimo pari a euro 1.666.825,94; (iii)
crediti acquistati da Sofigeco Controparte_2 Parte_2
Crediti S.p.a.; (iv) crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in euro;
(v) crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
(vi)
crediti di natura chirografaria”. Nell'allegato D, nell'elenco degli originator, è indicata tra gli altri IC Banca s.p.a, ma l'opposta non ha fornito alcuna prova in merito all'avvenuta cessione del credito per cui è causa dall'originaria parte contrattuale IC Banca s.p.a. a Locam s.p.a.,
né in atti risulta alcuna comunicazione riguardante la decadenza dell'opponente dal beneficio del termine. In conclusione, l'opposta non ha fornito la prova della titolarità dal lato attivo in capo a sé del rapporto dedotto in giudizio in quanto non ha provato la riconducibilità del credito azionato ai rapporti oggetto della cessione, né ha provato tutte le cessioni precedenti sino ad arrivare all'originaria controparte contrattuale dell'opponente ossia IC
Banca s.p.a.
Per completezza giova, infine, evidenziare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, gli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie, se sufficienti ai fini della richiesta e dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, non costituiscono di per sé sole prove nel giudizio di opposizione al quale, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
All'accoglimento dell'opposizione ed alla revoca del decreto ingiuntivo consegue la condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4264/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
963 del 2021; condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore in carica, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in euro 1.700,00 oltre spese generali, IVA, CPA come per legge.
Così deciso in Civitavecchia il 27 maggio 2025.
Il Giudice
Silvia Vitelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4264 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luigi Parenti giusta procura speciale in atti;
opponente
E
(P. Iva Gruppo UK LI , C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
) in persona dell'amministratore unico p.t., rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'avv. Andrea Ornati e dall'avv. Raffaele Zurlo, giusta procura speciale in atti;
opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 963/2021. CONCLUSIONI
All'udienza del 27 maggio 2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente e tempestivamente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 963 del 2021 con cui gli era stata intimato il pagamento, in favore di della complessiva somma di euro Controparte_1
8.823,89, oltre interessi e spese del procedimento, in forza di un rapporto contrattuale di finanziamento intercorso nell'anno 2008 con IC
Banca.
L'opponente evidenziava l'assenza di prova circa la titolarità del credito da parte di in quanto dal testo della Gazzetta Ufficiale del Controparte_1
10.12.2016 non emerge la cessione del credito da IC a CP_1
l'assoluta indeterminatezza della pretesa creditoria per cui è causa
[...]
attesa l'assenza del numero identificativo del relativo contratto, stipulato il
12.04.2008 per un importo di euro 5.600,00 da restituirsi in 60 rate, la mancata indicazione del numero delle rate corrisposte al creditore originario, elementi, peraltro, non indicati nella lettera di cessione pro soluto asseritamente inviatagli da e nella quale veniva indicata una Controparte_1
sorte capitale pari a euro 7.051,15, somma, peraltro, superiore a quella di cui al contratto sottoscritto con IC Banca s.p.a. In ogni caso, l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria stante l'assenza di atti interruttivi.
Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza Controparte_1
dell'opposizione chiedendone il rigetto, evidenziava che il credito opposto era stato oggetto di un'operazione di cartolarizzazione i cui obblighi pubblicitari erano stati assolti mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale; di aver, comunque, comunicato all'opponente l'avvenuta cessione del credito ed, al contempo, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande afferenti alla titolarità del negozio e ad eventuali patologie del rapporto contrattuale in favore dell'istituto di credito cedente.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.09.2022 il Giudice non concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ritenendo necessario l'accertamento giudiziale dell'ammontare del credito per cui è causa considerato che nelle scritture contabili allegate al ricorso l'ammontare richiesto a titolo di sorte capitale sulla base del contratto di finanziamento e piano di ammortamento non era distinto dall'ammontare richiesto a titolo di interessi moratori.
Acquisita la documentazione prodotta e pervenuto il procedimento definitivamente al sottoscritto giudice, la causa era decisa con la presente sentenza all'udienza del 27 maggio 2025 trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione è fondata e merita, pertanto, di essere accolta per i motivi di seguito esposti. Invero a fronte delle specifiche contestazioni dell'opponente circa la carenza di prova in ordine alla titolarità del credito e la carenza di legittimazione attiva da parte di deve osservarsi quanto Controparte_1
segue. In materia di onere probatorio gravante sulla società cessionaria, in relazione all'inclusione di crediti controversi nell'ambito di una cessione in blocco, ai sensi dell'art. 58 del d. lgs. n. 385/1993, la Corte di Cassazione ha chiarito “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo all'asserita
cessionaria, il mero fatto, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.
lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. civ. 25.11.2020 n. 24551). L'onere di dimostrare che lo specifico credito oggetto di cessione è incluso nella cessione stessa non sussiste non soltanto quando manchi una contestazione, ma anche quando il contratto individui con sufficiente chiarezza le singole categorie di crediti ceduti, così individuando senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Con riferimento alla prova della titolarità del credito in capo al cessionario mediante la produzione in giudizio dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nella quale sono indicate le categorie dei rapporti ceduti in blocco, la Corte di
Cassazione ha chiarito che non occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. civ. 29.12.2017 n. 31188). Inoltre, la Suprema
Corte ha precisato che “1. la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare
del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d. lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche
concrete, con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto
di controversia in altro modo”. (cfr. Cass. civ. 22.03.2024 n. 7866, e Cass. civ.
05.04.2023 n. 9412). Deve, inoltre, osservarsi che, nell'ipotesi in cui siano dedotte una pluralità di cessioni del medesimo credito ed in caso di contestazione specifica, il cessionario ha l'onere di provare tutti i passaggi intermedi mediante l'allegazione dei relativi contratti. (cfr. Cass. civ.
22.06.2023 n. 17944). Quindi, la società opposta, che riveste il ruolo di attrice sostanziale nel presente giudizio di opposizione, avendo l'opponente specificatamente contestato la sua legittimazione attiva, ha l'onere di provare tutte le cessioni precedenti sino ad arrivare all'originaria parte contrattuale dell'opponente. Nel caso di specie la società opposta ha prodotto in giudizio l'accettazione della proposta di Controparte_1
contratto di cessione di crediti, datata 19.10.2016, con la quale la società
Locam s.p.a., sua immediata cedente, le cedeva numero cinque portafogli di crediti oggetto del relativo contratto e di cui all'allegato A, il quale, secondo quanto nello stesso riportato, doveva comprendere tutte le informazioni relative a ciascun credito. Tuttavia, il richiamato allegato A specifica che l'elenco dei crediti verrà scambiato tramite file Excel inviato via PEC ed in atti risulta una lista dei crediti ceduti, la quale, con riferimento al nominativo di , indica un importo a titolo Parte_1
di sorte capitale pari a euro 6.664,43 e un totale complessivo pari a euro
8.823,89, ma non consente di individuare senza incertezza che l'oggetto della cessione sia il rapporto di credito originariamente sorto con
IC Banca s.p.a. e l'inclusione del credito azionato al suo interno.
La predetta lista dei crediti ceduti non contiene alcun riferimento al contratto sottoscritto dall'opponente e l'importo della sorte capitale indicata non è soltanto diversa da quella per la quale l'opponente ha sottoscritto il contratto con IC Banca s.p.a, ma anche da quella di cui alla lettera di comunicazione della cessione del credito inviata da all'opponente e pari a euro 7.051,15, nella quale l'opposta Controparte_1
non ha indicato né il numero del contratto di riferimento, né l'originario istituto di credito contraente, né la data di sottoscrizione del contratto, né
l'importo finanziato e neppure il numero delle rate pagate. Peraltro, nell'estratto autentico delle scritture contabili, è a sua volta indicato un importo complessivo diverso e pari euro 8.823,94. Appare di tutta evidenza l'indeterminatezza dell'oggetto del relativo contratto di cessione.
L'opposta ha, altresì, prodotto in giudizio l'estratto della Gazzetta
Ufficiale del 10.12.2016, contenente l'avviso di cessione di crediti pro soluto
con il quale rende noto di essere cessionaria, a titolo Controparte_1
oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del testo Unico Bancario costituito da crediti pecuniari in essere al 19 settembre 2016 di titolarità di Locam S.p.a.
costituito da “(i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati dagli originator indicati nell'allegato D al contratto di cessione e per i quali sia stata dichiarata la decadenza del beneficio del termine;
(ii) crediti con un valore nominale per capitale ed interessi al 19 settembre 2016 massimo pari a euro 1.666.825,94; (iii)
crediti acquistati da Sofigeco Controparte_2 Parte_2
Crediti S.p.a.; (iv) crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in euro;
(v) crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
(vi)
crediti di natura chirografaria”. Nell'allegato D, nell'elenco degli originator, è indicata tra gli altri IC Banca s.p.a, ma l'opposta non ha fornito alcuna prova in merito all'avvenuta cessione del credito per cui è causa dall'originaria parte contrattuale IC Banca s.p.a. a Locam s.p.a.,
né in atti risulta alcuna comunicazione riguardante la decadenza dell'opponente dal beneficio del termine. In conclusione, l'opposta non ha fornito la prova della titolarità dal lato attivo in capo a sé del rapporto dedotto in giudizio in quanto non ha provato la riconducibilità del credito azionato ai rapporti oggetto della cessione, né ha provato tutte le cessioni precedenti sino ad arrivare all'originaria controparte contrattuale dell'opponente ossia IC
Banca s.p.a.
Per completezza giova, infine, evidenziare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, gli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie, se sufficienti ai fini della richiesta e dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, non costituiscono di per sé sole prove nel giudizio di opposizione al quale, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
All'accoglimento dell'opposizione ed alla revoca del decreto ingiuntivo consegue la condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4264/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
963 del 2021; condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore in carica, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in euro 1.700,00 oltre spese generali, IVA, CPA come per legge.
Così deciso in Civitavecchia il 27 maggio 2025.
Il Giudice
Silvia Vitelli