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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/12/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 992/2025, promossa con ricorso depositato in data 28/03/2025 da Pt_1
e , entrambi con avv. PAOLA VALLE;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio il 2/09/2006 a Trieste, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
- Dalla loro unione sono nati il 10/06/2011 due figli gemelli: e . Persona_1 Persona_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c., contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la loro separazione personale, alle condizioni riportate, e successivamente il divorzio, in proposito così formulando le loro conclusioni:
“DIVORZIO
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., da trattarsi con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
P R O N U N C I A R E
Sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra e il 02/09/2006 a Parte_1 Parte_2
TRIESTE (TS) Atto N. 267 parte I - anno 2006 - Comune di TRIESTE (TS), ordinando l'annotazione nei relativi registri alle seguenti condizioni
1. AFFIDAMENTO:
I figli sono affidati in modo condiviso a entrambi i genitori e collocati prevalente presso la madre, con cui
pagina 1 di 3 manterranno la residenza.
2. TEMPI DI PERMANENZA:
I tempi di permanenza dei minori presso il padre saranno liberi in considerazione della loro età e dei buoni rapporti tra le parti e tra le parti e i figli.
3. CASA FAMILIARE:
La casa familiare sita in LOCALITA' CARESANA-MAČKOLJE N. 167 - Lettera: A Comune SAN DORLIGO
DELLA VALLE-OBČINA DO (TS) identificata dalla P.T. 2273 c.t. 1 di SAN DORLIGO DELLA VALLE
Foglio A p.c.e. 681/5 - con 1/4 p.i. del c.t. 1 in P.T. 2275 di proprietà esclusiva di viene lei Parte_1 assegnata in quanto genitrice collocataria dei figli;
dà atto di averla già rilasciata il Parte_2
04/03/2025;
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI:
a) Le parti contribuiranno al mantenimento ordinario dei figli in modo diretto, ciascuno per i periodi di rispettiva pertinenza genitoriale;
b) Mantenimento ordinario: contribuirà anche al mantenimento dei figli mediante Parte_2 corresponsione a di mensili € 600,00 (300,00€ a figlio), adeguabili annualmente ex indici ISTAT Parte_1
(decorrenza Istat 28/3/2025), versarsi entro il 28 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente bancario lei intestato.
c) Le parti concordano di dividere ogni spesa straordinaria dei figli in misura del 50% e cioè quelle del
Protocollo dd. 18/05/15
5. ULTERIORI STATUIZIONI:
A) DOCUMENTI PER ESPATRIO: le parti si concedono reciproco assenso al rilascio o al rin-novo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio anche per i figli e propri, previa-mente autorizzandosi a espatri con il minore in giornata in Slovenia, Austria, Croazia.
B) ASSEGNO UNICO E SUSSIDI PUBBLICISTICI: Le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per il figlio spettino al 100% a . Altrettanto la fruizione di eventuali rimborsi Parte_1 pubblici correlati all'Isee. Danno atto di aver tenuto in considera-zione nel raggiungere gli accordi economici rappresentati nel presente ricorso dell'attuale entità dell'assegno unico, così come verrà aumentato all'esito della loro separazione. Per tale motivo, con-vengono che eventuali sue esclusioni o riduzioni acquisiscano giuridica rilevanza utile a rivedere in aumento il contributo al mantenimento ordinario dei figli.
C) CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE: Le parti concordano che il reperimento da parte di Parte_2 di un appartamento con contratto di locazione o contrazione di un mutuo non costituiscano circostanze sopravvenute legittimanti richieste di modifiche delle condizioni patrimoniali sopra riportate
D) ASSEGNO DIVORZILE: si obbliga a corrispondere alla moglie un assegno divorzile di Parte_2
150€ mensili, adeguabili annualmente ex indici ISTAT (decorrenza Istat 28/3/2025), versarsi entro il 28 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente bancario lei intestato”.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pagina 2 di 3 nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
All'esito del deposito delle note sostitutive dell'udienza, il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio, in punto separazione personale tra i coniugi, ed è stata pronunciata la sentenza n. 168/25.
Con le nuove note depositate per l'udienza fissata e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno reiterato la richiesta di divorzio e la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione della sentenza.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione del vincolo merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale, passata in giudicato (per effetto di acquiescenza).
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole – di cui non è necessario l'ascolto, tenuto conto dei contenuti dell'accordo - stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle stesse.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta in modo compiuto a adeguato le condizioni inerenti sia alla prole sia ai rapporti reciproci e non si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 02/09/2006, in Trieste, tra e Parte_1
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 267 parte I - anno 2006).
Così deciso in Trieste, 9/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 992/2025, promossa con ricorso depositato in data 28/03/2025 da Pt_1
e , entrambi con avv. PAOLA VALLE;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio il 2/09/2006 a Trieste, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
- Dalla loro unione sono nati il 10/06/2011 due figli gemelli: e . Persona_1 Persona_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c., contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la loro separazione personale, alle condizioni riportate, e successivamente il divorzio, in proposito così formulando le loro conclusioni:
“DIVORZIO
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., da trattarsi con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
P R O N U N C I A R E
Sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra e il 02/09/2006 a Parte_1 Parte_2
TRIESTE (TS) Atto N. 267 parte I - anno 2006 - Comune di TRIESTE (TS), ordinando l'annotazione nei relativi registri alle seguenti condizioni
1. AFFIDAMENTO:
I figli sono affidati in modo condiviso a entrambi i genitori e collocati prevalente presso la madre, con cui
pagina 1 di 3 manterranno la residenza.
2. TEMPI DI PERMANENZA:
I tempi di permanenza dei minori presso il padre saranno liberi in considerazione della loro età e dei buoni rapporti tra le parti e tra le parti e i figli.
3. CASA FAMILIARE:
La casa familiare sita in LOCALITA' CARESANA-MAČKOLJE N. 167 - Lettera: A Comune SAN DORLIGO
DELLA VALLE-OBČINA DO (TS) identificata dalla P.T. 2273 c.t. 1 di SAN DORLIGO DELLA VALLE
Foglio A p.c.e. 681/5 - con 1/4 p.i. del c.t. 1 in P.T. 2275 di proprietà esclusiva di viene lei Parte_1 assegnata in quanto genitrice collocataria dei figli;
dà atto di averla già rilasciata il Parte_2
04/03/2025;
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI:
a) Le parti contribuiranno al mantenimento ordinario dei figli in modo diretto, ciascuno per i periodi di rispettiva pertinenza genitoriale;
b) Mantenimento ordinario: contribuirà anche al mantenimento dei figli mediante Parte_2 corresponsione a di mensili € 600,00 (300,00€ a figlio), adeguabili annualmente ex indici ISTAT Parte_1
(decorrenza Istat 28/3/2025), versarsi entro il 28 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente bancario lei intestato.
c) Le parti concordano di dividere ogni spesa straordinaria dei figli in misura del 50% e cioè quelle del
Protocollo dd. 18/05/15
5. ULTERIORI STATUIZIONI:
A) DOCUMENTI PER ESPATRIO: le parti si concedono reciproco assenso al rilascio o al rin-novo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio anche per i figli e propri, previa-mente autorizzandosi a espatri con il minore in giornata in Slovenia, Austria, Croazia.
B) ASSEGNO UNICO E SUSSIDI PUBBLICISTICI: Le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per il figlio spettino al 100% a . Altrettanto la fruizione di eventuali rimborsi Parte_1 pubblici correlati all'Isee. Danno atto di aver tenuto in considera-zione nel raggiungere gli accordi economici rappresentati nel presente ricorso dell'attuale entità dell'assegno unico, così come verrà aumentato all'esito della loro separazione. Per tale motivo, con-vengono che eventuali sue esclusioni o riduzioni acquisiscano giuridica rilevanza utile a rivedere in aumento il contributo al mantenimento ordinario dei figli.
C) CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE: Le parti concordano che il reperimento da parte di Parte_2 di un appartamento con contratto di locazione o contrazione di un mutuo non costituiscano circostanze sopravvenute legittimanti richieste di modifiche delle condizioni patrimoniali sopra riportate
D) ASSEGNO DIVORZILE: si obbliga a corrispondere alla moglie un assegno divorzile di Parte_2
150€ mensili, adeguabili annualmente ex indici ISTAT (decorrenza Istat 28/3/2025), versarsi entro il 28 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente bancario lei intestato”.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pagina 2 di 3 nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
All'esito del deposito delle note sostitutive dell'udienza, il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio, in punto separazione personale tra i coniugi, ed è stata pronunciata la sentenza n. 168/25.
Con le nuove note depositate per l'udienza fissata e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno reiterato la richiesta di divorzio e la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione della sentenza.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione del vincolo merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale, passata in giudicato (per effetto di acquiescenza).
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole – di cui non è necessario l'ascolto, tenuto conto dei contenuti dell'accordo - stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle stesse.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta in modo compiuto a adeguato le condizioni inerenti sia alla prole sia ai rapporti reciproci e non si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 02/09/2006, in Trieste, tra e Parte_1
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 267 parte I - anno 2006).
Così deciso in Trieste, 9/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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