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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 05/12/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3970/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3970 del ruolo degli affari della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Bosa nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Massimiliano Atzori, che lo difende e rappresenta per procure alle liti depositate in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Oristano Parte_2 C.F._2 nello studio dell'avv. Laura Demontis, che la difende e rappresenta per procure alle liti depositate in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 23.12.2024, e , separatisi nel 2024 Parte_1 Parte_2 dopo molti anni di convivenza more uxorio, hanno adito il Tribunale per ottenere la regolazione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della comune figlia , Persona_1 nata il [...].
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: il di essere inoccupato ma di avere Pt_1 svolto, fino a poco tempo prima del deposito del ricorso, l'attività di guardia giurata;
la di Pt_2 lavorare part-time alle dipendenze della corrente in Samugheo. Parte_3
1 Le parti, personalmente comparse all'udienza del 14.04.2025, hanno confermato le condizioni concordate e indicate nel ricorso, esponendo di avervi già dato spontaneamente esecuzione.
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto, tenuto conto dello stato di inoccupazione del padre (comunque, dotato di capacità lavorativa specifica) e dell'attività svolta dalla madre a tempo parziale, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuna delle parti, è idoneo a garantire il diritto di di ricevere da entrambi i genitori educazione, istruzione e cura. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone, su accordo delle parti:
1) , la quale è collocata in via prevalente presso la madre, nella cui abitazione Persona_1 conserverà la residenza anche ai fini anagrafici, è affidata a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di maggiore rilievo (come, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti i trattamenti sanitari, la scuola e l'educazione in genere, le attività ricreative, sportive ed extrascolastiche, l'indirizzo religioso, l'acquisto di mezzi di trasporto personali) e, anche disgiuntamente, sulle questioni di ordinaria amministrazione, con l'onere di tenersi reciprocamente informati;
2) quanto al diritto di visita, e salva diversa concorde volontà delle parti:
a) fino al compimento del sesto anno, il padre vedrà e terrà con sé (che, comunque, Per_1 pernotterà nella casa della madre): (i) a settimane alternate, nella prima settimana, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.00, e, nella seconda settimana, il martedì e il giovedì 16.30 alle ore 19.30, cena inclusa (nei mesi estivi, l'orario sarà dalle 16.00 alle 20.30);
(ii) inoltre, una domenica ogni quindici giorni dalle 11.00 alle 17.00 (nel periodo estivo, l'orario sarà dalle 11.00 alle 20.30);
b) dal compimento del sesto anno, il padre vedrà e terrà con sé (che pernotterà presso la Per_1 madre, salve le deroghe che seguono): (i) a settimane alternate, nella prima settimana, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.00, e, nella seconda settimana, il martedì e il giovedì 16.30 alle ore 19.30, cena inclusa (nei mesi estivi, l'orario sarà dalle 16.00 alle 20.30);
(ii) un fine settimana ogni due, dalle 15.30 del sabato alle 17.00 della domenica (nel periodo estivo, l'orario sarà dalle 15.30 del sabato alle 20.30 della domenica), con pernottamento nella casa del padre nel sabato di sua competenza;
c) le festività sono regolate dal criterio dell'alternanza e, pertanto, trascorrerà il 25 Per_1 dicembre con un genitore e il 26 con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il primo dell'anno con l'altro, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro, e viceversa l'anno successivo;
il criterio dell'alternanza varrà anche per tutte le altre festività, incluso il compleanno della minore;
d) durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascuno dei genitori 10 giorni non Per_1 consecutivi da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno (i genitori dovranno 2 fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora uno dei genitori decida di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia dovrà darne notizia all'altro con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.);
e) sarà cura del padre, nei giorni concordati, recarsi sotto l'alloggio della madre per prendere la minore e riaccompagnarla, sempre sotto l'alloggio della madre, al termine dell'orario di visita;
f) al fine di garantire la frequentazione della minore con gli ascendenti e con i familiari di entrambi i genitori, i ricorrenti concordano che la minore possa frequentare i nonni sia paterni che materni impegnandosi sin d'ora ad astenersi da comportamenti che possano in qualsiasi modo compromettere tale possibilità;
3) è stabilito a carico di , a titolo di contributo per l'indiretto mantenimento della Parte_1 figlia, l'assegno mensile di euro 250,00, oltre rivalutazione annuale su base Istat, che sarà versato a entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_2
4) percepirà per intero l'assegno unico e universale spettante per la figlia Parte_2
; Per_1
5) le spese straordinarie per la minore sono ripartite fra i genitori nella misura del Persona_1
50% a testa e saranno rimborsate, reciprocamente, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, le seguenti spese: - mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- sportive-ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- spese di custodia della minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
3 6) i genitori si impegnano affinché la figlia possa frequentare l'asilo e la scuola dell'obbligo a
Samugheo. Successivamente, per quanto riguarda l'iscrizione alle scuole di secondo grado, i genitori concorderanno la scelta della scuola tenuto conto delle aspirazioni e delle capacità della minore tenuto conto, soprattutto, della volontà della stessa;
7) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. Si impegnano altresì a evitare l'insorgere di contrasti fra i ricorrenti stessi e i familiari dell'uno o dell'altra di essi ed eventuali loro interferenze in merito alle questioni inerenti all'educazione e alla crescita della minore;
Per_1
8) le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
9) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3970 del ruolo degli affari della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Bosa nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Massimiliano Atzori, che lo difende e rappresenta per procure alle liti depositate in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Oristano Parte_2 C.F._2 nello studio dell'avv. Laura Demontis, che la difende e rappresenta per procure alle liti depositate in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 23.12.2024, e , separatisi nel 2024 Parte_1 Parte_2 dopo molti anni di convivenza more uxorio, hanno adito il Tribunale per ottenere la regolazione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della comune figlia , Persona_1 nata il [...].
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: il di essere inoccupato ma di avere Pt_1 svolto, fino a poco tempo prima del deposito del ricorso, l'attività di guardia giurata;
la di Pt_2 lavorare part-time alle dipendenze della corrente in Samugheo. Parte_3
1 Le parti, personalmente comparse all'udienza del 14.04.2025, hanno confermato le condizioni concordate e indicate nel ricorso, esponendo di avervi già dato spontaneamente esecuzione.
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto, tenuto conto dello stato di inoccupazione del padre (comunque, dotato di capacità lavorativa specifica) e dell'attività svolta dalla madre a tempo parziale, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuna delle parti, è idoneo a garantire il diritto di di ricevere da entrambi i genitori educazione, istruzione e cura. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone, su accordo delle parti:
1) , la quale è collocata in via prevalente presso la madre, nella cui abitazione Persona_1 conserverà la residenza anche ai fini anagrafici, è affidata a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di maggiore rilievo (come, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti i trattamenti sanitari, la scuola e l'educazione in genere, le attività ricreative, sportive ed extrascolastiche, l'indirizzo religioso, l'acquisto di mezzi di trasporto personali) e, anche disgiuntamente, sulle questioni di ordinaria amministrazione, con l'onere di tenersi reciprocamente informati;
2) quanto al diritto di visita, e salva diversa concorde volontà delle parti:
a) fino al compimento del sesto anno, il padre vedrà e terrà con sé (che, comunque, Per_1 pernotterà nella casa della madre): (i) a settimane alternate, nella prima settimana, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.00, e, nella seconda settimana, il martedì e il giovedì 16.30 alle ore 19.30, cena inclusa (nei mesi estivi, l'orario sarà dalle 16.00 alle 20.30);
(ii) inoltre, una domenica ogni quindici giorni dalle 11.00 alle 17.00 (nel periodo estivo, l'orario sarà dalle 11.00 alle 20.30);
b) dal compimento del sesto anno, il padre vedrà e terrà con sé (che pernotterà presso la Per_1 madre, salve le deroghe che seguono): (i) a settimane alternate, nella prima settimana, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.00, e, nella seconda settimana, il martedì e il giovedì 16.30 alle ore 19.30, cena inclusa (nei mesi estivi, l'orario sarà dalle 16.00 alle 20.30);
(ii) un fine settimana ogni due, dalle 15.30 del sabato alle 17.00 della domenica (nel periodo estivo, l'orario sarà dalle 15.30 del sabato alle 20.30 della domenica), con pernottamento nella casa del padre nel sabato di sua competenza;
c) le festività sono regolate dal criterio dell'alternanza e, pertanto, trascorrerà il 25 Per_1 dicembre con un genitore e il 26 con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il primo dell'anno con l'altro, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro, e viceversa l'anno successivo;
il criterio dell'alternanza varrà anche per tutte le altre festività, incluso il compleanno della minore;
d) durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascuno dei genitori 10 giorni non Per_1 consecutivi da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno (i genitori dovranno 2 fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora uno dei genitori decida di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia dovrà darne notizia all'altro con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.);
e) sarà cura del padre, nei giorni concordati, recarsi sotto l'alloggio della madre per prendere la minore e riaccompagnarla, sempre sotto l'alloggio della madre, al termine dell'orario di visita;
f) al fine di garantire la frequentazione della minore con gli ascendenti e con i familiari di entrambi i genitori, i ricorrenti concordano che la minore possa frequentare i nonni sia paterni che materni impegnandosi sin d'ora ad astenersi da comportamenti che possano in qualsiasi modo compromettere tale possibilità;
3) è stabilito a carico di , a titolo di contributo per l'indiretto mantenimento della Parte_1 figlia, l'assegno mensile di euro 250,00, oltre rivalutazione annuale su base Istat, che sarà versato a entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_2
4) percepirà per intero l'assegno unico e universale spettante per la figlia Parte_2
; Per_1
5) le spese straordinarie per la minore sono ripartite fra i genitori nella misura del Persona_1
50% a testa e saranno rimborsate, reciprocamente, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, le seguenti spese: - mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- sportive-ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- spese di custodia della minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
3 6) i genitori si impegnano affinché la figlia possa frequentare l'asilo e la scuola dell'obbligo a
Samugheo. Successivamente, per quanto riguarda l'iscrizione alle scuole di secondo grado, i genitori concorderanno la scelta della scuola tenuto conto delle aspirazioni e delle capacità della minore tenuto conto, soprattutto, della volontà della stessa;
7) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. Si impegnano altresì a evitare l'insorgere di contrasti fra i ricorrenti stessi e i familiari dell'uno o dell'altra di essi ed eventuali loro interferenze in merito alle questioni inerenti all'educazione e alla crescita della minore;
Per_1
8) le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
9) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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