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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai IGnori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria ConIGliere
3) dott. Caterina Greco ConIGliere rel. nella causa civile iscritta al n. 483 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello D A
e , rappresentate e difese dagli Avvocati Parte_1 Parte_2
GERACI ALFREDO e GERACI GIANCARLO
- Appellanti - C O N T R O
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
- Appellato – E
rappresentato e difeso dall'Avv. CIANCIMINO ROSARIA CP_2
- Appellato -
All'udienza del 15/05/2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E MOTIVI
Con la sentenza n. 902/2022 del 16.12.2022, il Tribunale di Termini Imerese ha respinto la domanda proposta da e con ricorso Parte_1 Parte_2 depositato il 26.01.2018, diretta ad ottenere l'annullamento del verbale di accertamento n.2017005165/DDL del 22.06.2017, finalizzato alla verifica dei presupposti per la concessione della prestazione di maternità in favore della
[...]
, all'esito della quale è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato Pt_1 instaurato da quest'ultima, per il periodo dall'08.09.2016 al 31.12.2016, presso l'Azienda Agroturistica Biologica Bergi, di titolarità della madre Parte_2 avendo riscontrato la ricorrenza di un rapporto di collaborazione gratuita improntata ai criteri della affectio familiaris.
1 In particolare, il Giudice adito – dopo aver preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' e rigettato le eccezioni preliminari sollevate dall' – ha ritenuto, nel merito, che non fossero emersi, né dall'istruttoria orale CP_2 né da quella documentale, gli elementi necessari per la qualificazione subordinata del rapporto. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato il 24.05.2023. L' ha resistito al gravame. CP_2
L' si è costituito in giudizio, evidenziando la formazione del giudicato sul capo della sentenza dichiarativo del proprio difetto di legittimazione passiva. All'udienza del 15/05/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
***** Con l'interposto gravame, l'appellante eccepisce preliminarmente la nullità della sentenza impugnata per mancata lettura del dispositivo in udienza in violazione dell'art.429, comma 1, c.p.c. Nel merito, ribadisce la sussistenza di tutti gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali: l'etero-direzione e la continuità delle prestazioni rese, confermate dai testi escussi;
l'onerosità del rapporto corroborata dalla corresponsione pattuita nel contratto stipulato tra le parti, il cui pagamento avveniva in contanti, e dell'appartenenza ad un diverso nucleo familiare della
[...]
coniugata e residente in diversa abitazione, di tal che non potevasi invocare Pt_1 la presunzione di gratuità riferita all'appartenenza al medesimo nucleo familiare. L'appello è infondato. Non merita, anzitutto, accoglimento l'eccezione preliminare di nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo in udienza, trattandosi di provvedimento reso all'esito di udienza a trattazione scritta o “cartolare”, prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, come modif. dal d.l. n. 28 del 2020, e che oggi costituisce mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e ss.mm.ii. Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente affermato che “Nel rito del lavoro, la mancata comunicazione del dispositivo (che, secondo la regola generale dell'art. 437 c.p.c., dev'essere letto nella stessa udienza di discussione) in esito all'udienza cartolare a trattazione scritta - prevista per l'emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - non determina alcuna nullità, sia perché il legislatore ha adottato in via generale, anche nel rito speciale, lo schema camerale per la trattazione dei processi
2 civili, ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio anche con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo senza che ciò comporti lesione del diritto di difesa (dato che i termini per l'impugnazione decorrono dalla data della comunicazione telematica), sia perché nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale", né è vietata l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, affermando l'irrilevanza del fatto che nello storico del procedimento la lettura del dispositivo risultava registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta)” (Cass., Sez. L., Sentenza n. 17587 del 26/06/2024). Parimenti infondate sono le doglianze di merito sollevate dalle appellanti, inerenti la natura subordinata del rapporto intercorso tra le stesse. La nozione giuridica di subordinazione nella prestazione di lavoro, contenuta all'art.2094 c.c. (“È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”), richiede quali elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato: la etero-direzione (da intendersi quale assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che si estrinseca in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa), la continuità nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ricavabile da indici sintomatici, quale l'osservanza di un vincolo di orario) e la onerosità del rapporto (consistente nel versamento a cadenze periodiche della relativa retribuzione). Nel caso di specie non ricorre nessuno dei menzionati presupposti. Quanto all'elemento della etero-direzione, non risultano determinanti le dichiarazioni rese dai testimoni assunti nel corso dell'istruttoria di primo grado, le quali si sono limitate a riferire, in modo alquanto generico, che le direttive impartite dalla alla consistessero nello stabilire l'assegnazione delle camere e Pt_2 Pt_1 il prezzo delle stesse;
in dettaglio, la teste ha riferito: “La IG.ra NE
, in quanto proprietaria dell'agriturismo è sempre presente e assume ogni decisione in Parte_2 ordine all'alloggio dei clienti, occupandosi di impartire direttive alla IG.ra sia in Parte_1 ordine alle stanze da assegnare sia in ordine al prezzo che doveva essere pagato”; la teste
[...]
, dipendente della TI, ha dichiarato: “La SI.ra , Testimone_2 Parte_2 proprietaria dell'agriturismo, durante il periodo di lavoro che ho svolto per lei, era sempre presente e assumeva tutte le decisioni in ordine ai clienti dell'agriturismo, acquisiva le prenotazione, decideva quali alloggi assegnare e la IG.ra si limitava ad eseguire le direttive che Parte_1 le venivano impartire dalla IG.ra .” (cfr. verbale di udienza del 10.06.2021). Pt_2
Per come appare evidente, le riferite “direttive” non rappresentano una forma di costante supervisione da parte dell'imprenditore sulle modalità di espletamento
3 della prestazione lavorativa del collaboratore, né si estrinsecano in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione medesima, trattandosi piuttosto di indicazioni di carattere generale, non particolarmente incisive sulle mansioni della persona addetta al ricevimento clienti. Con riguardo al requisito della continuità della prestazione, l'esito della prova testimoniale assume, invece, rilievo nel senso della sua esclusione, in quanto dalle deposizioni dei testi si evince che nel periodo tra settembre e Parte_1 dicembre 2016, si recasse saltuariamente presso la sede aziendale, solo quando chiamata dalla per la necessità di accogliere ospiti alloggianti, con una Pt_2 incidenza di circa due volte al mese nell'arco dei tre mesi in cui si è sviluppato l'asserito rapporto (teste di “Ricordo che nel periodo tra settembre e NE dicembre 2016, l'agriturismo Bergi rimaneva chiuso durante la settimana e apriva solo nel fine settimana;
in quel periodo, la IG.ra veniva saltuariamente solo quanto vi erano ospiti Pt_1 che rimanevano a dormire; questo capitava circa due volte al mese”; teste Testimone_2
: “Nel periodo tra settembre e dicembre 2016 la IG.ra si presentava in
[...] Parte_1 agriturismo quando veniva chiamata perché c'erano clienti che alloggiavano lì o occasionalmente quando c'era bisogno di altro personale” e “preciso che nel periodo tra settembre e dicembre 2016 l'agriturismo, che era sempre aperto, durante la settimana lavorava poco e l'attività era concentrata nel fine settimana. La IG.ra in tali occasioni era presente se vi erano clienti che Pt_1 alloggiavano”). Peraltro, le deposizioni dei testi confutano le dichiarazioni scritte rese da Pt_2 in sede ispettiva in data 05.05.2017, nelle quali aveva riferito che la figlia
[...] [...]
prima della formale assunzione, svolgeva le medesime mansioni di Parte_1 receptionist senza vincolo di orario e di retribuzione e che, a seguito della formale assunzione, diversamente da prima, le stesse erano invece svolte con orario di lavoro articolato dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00, previa chiamata da parte della stessa in considerazione delle presenze degli ospiti in agriturismo (v. doc.
“ALL. DI GARBO DICHIARAZIONI A VERBALE” prodotto dall' . CP_2
Tale asserita articolazione oraria (riportata nei verbali ispettivi ma non riprodotta negli scritti difensivi), oltre a non trovare corrispondenza nell'istruttoria orale, collide con le altre dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e, in particolare, con quelle rese in data 25.05.2017 da (poi teste nel presente Testimone_2 giudizio), la quale aveva riferito agli ispettori di non saper dire con precisione gli orari di lavoro svolti da in quanto “spesso capitava che lei arrivasse a Parte_1 metà mattinata oppure in tarda mattinata” (v. doc. “ALL. DI GARBO DICHIARAZIONI A VERBALE” cit.).
4 Non può, dunque, ritenersi raggiunta la prova circa l'obbligo, in capo alla
[...]
di rispettare un preciso orario di lavoro, risultando, anzi, che la stessa si Pt_1 recasse nell'azienda agroturistica “saltuariamente” e “occasionalmente”, spesso “a metà mattina oppure in tarda mattinata” e solo ove necessario, su chiamata della madre,
. Parte_2
Da ultimo, con riferimento al presupposto della onerosità della prestazione, non coglie nel segno l'argomento circa “la diversità del nucleo familiare a cui appartengono le ricorrenti, sia dal punto di vista fiscale che abitativo”, in ragione dell'intervenuto matrimonio della e della fissazione della residenza di quest'ultima presso Pt_1 la casa coniugale. Sul punto, vale richiamare consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione” (Cass. Sez. L., Sentenza n. 17992 del 02/08/2010 e, più di recente in senso conforme, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 19144 del 06/07/2021). In adesione a tale principio, pertanto, la circostanza dedotta può, al più, escludere la presunzione di gratuità, ma senza che ciò comporti automaticamente l'operatività di una presunzione di segno contrario, permanendo in capo alla parte che faccia valere diritti derivanti dal rapporto lavorativo dedotto, l'onere di provare in modo preciso e rigoroso tutti i requisiti indefettibili della subordinazione. Tanto chiarito, ferma la mancata dimostrazione della sussistenza dei requisiti della etero-direzione e della continuità, neppure può dirsi raggiunta la prova in ordine all'onerosità quale ulteriore elemento caratterizzante la subordinazione: non è stata, infatti, in alcun modo fornita la prova del pagamento della retribuzione (che si assume essere stata corrisposta in contanti), né è stata prodotta alcuna busta paga riferibile a diversamente dagli altri dipendenti dell'azienda Parte_1 agroturistica che, pur essendo retribuiti con le medesime modalità, ricevevano regolarmente la busta paga recante somme corrispondenti a quelle percepite in contanti ( – cfr. doc. NE Persona_1 Persona_2
“ALL. DI GARBO DICHIARAZIONI A VERBALE” cit.). Del tutto irrilevante, a tal proposito, è poi l'espressa pattuizione di una retribuzione all'interno del contratto di lavoro sottoscritto tra la e la Pt_1
5 TI (v. doc. 5 di parte appellante), in ragione dell'intervenuto disconoscimento del rapporto da parte dell' in esito al verbale di accertamento CP_2
n.2017005165/DDL del 22.06.2017, qui impugnato (v. doc. “ALL. Pt_1
DISCONOSCIMENTO RAPP. LAV TI-Di prodotto dall' e, Pt_1 CP_2 dunque, della contestata simulazione degli atti in tal senso confezionati dal datore di lavoro. Simulazione che risulta vieppiù avvalorata dalla circostanza, riferita in sede ispettiva proprio dalla , che alcuna differenza sussisteva tra l'attività resa dalla Pt_2
anteriormente alla propria formale assunzione (dove, pacificamente, la Pt_1 stessa aveva reso le medesime prestazioni di addetta alla ricezione degli ospiti in favore dell'azienda agroturistica della madre) e quella prestata tra settembre e novembre 2016 (periodo dell'asserito rapporto di lavoro subordinato, instaurato peraltro in concomitanza con l'evento gravidanza della stessa e, precisamente, al terzo-quarto mese di gestazione), non essendo emersi, quanto al secondo periodo, i dedotti elementi distintivi della subordinazione. Sicché, questa Corte non può che condividere le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori in sede di accertamento, dovendosi ritenere che, anche nel periodo successivo all'assunzione (settembre-novembre 2016), la abbia in realtà, Pt_1 continuativamente rispetto al passato e al pari delle altre sorelle, reso in favore dell'impresa familiare prestazioni gratuite sorrette dalla affectio familiaris. Conseguentemente la sentenza impugnata va confermata. Le spese seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano in favore dell' come in dispositivo. CP_2
Sussistono, altresì, giustificati motivi per la compensazione delle spese processuali nei confronti dell' , stante la sua Controparte_1 posizione di terzietà rispetto al presente giudizio nel quale è stato già dichiarato privo di legittimazione passiva (con statuizione non impugnata) ed evocato unicamente quale litisconsorte processuale, ex art. 331 c.p.c..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.902/2022 resa il 16.12.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese. Condanna le appellanti, in solido tra loro, a rifondere all' le spese processuali CP_2 che liquida per compensi in € 3.473,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Compensa le spese nei confronti dell' . Controparte_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
6 a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-bis, dpr n. 115/02. Palermo, 15/05/2025 Il ConIGliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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