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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/09/2025, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale
nel procedimento iscritto al nr. 10356/2024 R.G. promosso da nato il [...] a [...] – Brasile, di Parte_1
cittadinanza brasiliana, ivi residente Rua Dom Antonio de Macedo n.84
[CF.160.684.997-23];
nata il [...] a [...] - Brasile, di Parte_2
cittadinanza brasiliana, residente a [...]de Janeiro - Brasile in Rua Jorge de Lima n.
184 [CF. C.F._1
nata il [...] a [...] – Brasile, Persona_1
di cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]de Lima n. 184 [CF.140.578.347-
88];
nata il [...] a [...] – Brasile, di Parte_3
cittadinanza brasiliana, residente a [...]– Brasile in Avenida Presidente Wilson n.99
[CF. ]; C.F._2
nata il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza Parte_4
brasiliana, residente a [...]– Brasile in Rua Catharina Signori Vicentin n.34
[CF.374.413.098-32];
Tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. Luigi COLOMBINO
con studio in c.so corso Francesco Ferrucci n. 46
Pag. 1 di 12 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.09.2024 gli attori, tutti cittadini brasiliani hanno convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_1
italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano
[...]
nato a [...] il [...] ed emigrato in Persona_2
Brasile dove ha vissuto senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana (doc.5)
Con decreto del 13.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 21 maggio 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta in data 12 maggio 2025 insistendo per l'accoglimento della domanda e rassegnando le conclusioni che vengono qui trascritte.
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Voglia l'Ecc.mo
Tribunale accertare e dichiarare che , Parte_1 Parte_2
Pag. 2 di 12 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
, , Parte_1 Persona_1 Parte_3
sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto
[...] Parte_4
discendenti legittimi del sig. il quale, per i motivi tutti Persona_2
esposti in premessa, ha validamente loro trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di rilasciato dal Comune di Fabbriche di Vergemoli
(LU) – Italia, competente quale Comune di nascita del sig. Persona_2
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri
[...]
registri dello stato civile, della cittadinanza italiana di Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Persona_1
nonché dei loro atti di stato Parte_3 Parte_4
civile, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_1
udienza sono stati tempestivamente notificati tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che: Persona_2
che nella documentazione del tempo di provenienza estera è indicato
[...]
con il nome di o emigrava in Brasile in epoca imprecisata dove Persona_2 Per_2
contraeva matrimonio in data 08.09.1907 con e dalla loro unione CP_2
nascevano in data 08.09.1903 Per_3
in data 23.05.1921 Persona_4
Dalla unione tra e nasceva in data 23.05.1932, Per_3 Persona_5
in Brasile Parte_5
Pag. 3 di 12 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Dalla unione tra con nascevano Parte_5 Persona_6
in data 01.08.1956 Parte_2
, in data 20.12.1959 Persona_7
Dalla unione tra RESENDE contraeva matrimonio il Parte_2
14/12/1989 con nasceva il 12/06/1990 la sig.ra Persona_8
Persona_1
Dall'unione del sig. RESENDE con Persona_7 Persona_9
nasceva il 27/02/1994 a Rio de Janeiro – Brasile il sig.
[...] [...]
Parte_1
Dalla unione tra con asceva il 09/01/1949 a Persona_4 Per_10
Monsenhor Paulo – Brasile il sig. Parte_6
Dalla unione tra con nasceva il Parte_6 Controparte_3
16/05/1975 a Varginha – Brasile la sig.ra Parte_3
Dalla unione tra con Parte_3 Controparte_4
nasceva il 15/08/2000 la sig.ra Persona_11
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una Pag. 4 di 12 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia né è stato dedotto il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile,
Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere Pag. 5 di 12 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza Persona_2
mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti, (doc.5), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai figli e i quali a loro volta l'hanno trasmessa ai figli che a Per_3 Persona_4
loro volta l'hanno trasmessa ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria
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condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano a o Parte_7 Persona_12 [...]
Parte_8
Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata il [...] in Parte_5
Brasile e sposata con cittadino straniero, talché appare Persona_13
necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto
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perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infine la circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione da a Persona_2 Per_2
o è noto che tale fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era dovuto vuoi
[...] Per_2
ad una errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali vuoi al fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Il che spiega perché in tali casi gli atti di stato civile dei discendenti riportano un cognome differente da quello originario dell'avo.
Nel caso che ci occupa, nonostante la verificazione del fenomeno suddetto, non paiono sussistere dubbi in ordine all'identità delle persone nella linea di discendenza degli attori ed al conseguente rapporto di filiazione plurigenerazionale.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova
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dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano non si è mai naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità brasiliana, (doc. ).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ.
S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative,
Pag. 9 di 12 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione Pt_9
dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata”
(cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del CP_1
trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che
Pag. 10 di 12 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati, in assenza di notula, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del Controparte_1
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara che
• RESENDE [CF.160.684.997-23]; Parte_1
• [CF. 599.299.827-49) Parte_2
• [CF.140.578.347-88]; Persona_1
• [CF.255.760.368-67]; Parte_3
• (c.f. ) Parte_4 C.F._3
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Pag. 11 di 12 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Luigi Colombino, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre
€ 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
• Si comunichi,
Firenze, 21 Maggio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
Pag. 12 di 12
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale
nel procedimento iscritto al nr. 10356/2024 R.G. promosso da nato il [...] a [...] – Brasile, di Parte_1
cittadinanza brasiliana, ivi residente Rua Dom Antonio de Macedo n.84
[CF.160.684.997-23];
nata il [...] a [...] - Brasile, di Parte_2
cittadinanza brasiliana, residente a [...]de Janeiro - Brasile in Rua Jorge de Lima n.
184 [CF. C.F._1
nata il [...] a [...] – Brasile, Persona_1
di cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]de Lima n. 184 [CF.140.578.347-
88];
nata il [...] a [...] – Brasile, di Parte_3
cittadinanza brasiliana, residente a [...]– Brasile in Avenida Presidente Wilson n.99
[CF. ]; C.F._2
nata il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza Parte_4
brasiliana, residente a [...]– Brasile in Rua Catharina Signori Vicentin n.34
[CF.374.413.098-32];
Tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. Luigi COLOMBINO
con studio in c.so corso Francesco Ferrucci n. 46
Pag. 1 di 12 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.09.2024 gli attori, tutti cittadini brasiliani hanno convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_1
italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano
[...]
nato a [...] il [...] ed emigrato in Persona_2
Brasile dove ha vissuto senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana (doc.5)
Con decreto del 13.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 21 maggio 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta in data 12 maggio 2025 insistendo per l'accoglimento della domanda e rassegnando le conclusioni che vengono qui trascritte.
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Voglia l'Ecc.mo
Tribunale accertare e dichiarare che , Parte_1 Parte_2
Pag. 2 di 12 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
, , Parte_1 Persona_1 Parte_3
sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto
[...] Parte_4
discendenti legittimi del sig. il quale, per i motivi tutti Persona_2
esposti in premessa, ha validamente loro trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di rilasciato dal Comune di Fabbriche di Vergemoli
(LU) – Italia, competente quale Comune di nascita del sig. Persona_2
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri
[...]
registri dello stato civile, della cittadinanza italiana di Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Persona_1
nonché dei loro atti di stato Parte_3 Parte_4
civile, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_1
udienza sono stati tempestivamente notificati tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che: Persona_2
che nella documentazione del tempo di provenienza estera è indicato
[...]
con il nome di o emigrava in Brasile in epoca imprecisata dove Persona_2 Per_2
contraeva matrimonio in data 08.09.1907 con e dalla loro unione CP_2
nascevano in data 08.09.1903 Per_3
in data 23.05.1921 Persona_4
Dalla unione tra e nasceva in data 23.05.1932, Per_3 Persona_5
in Brasile Parte_5
Pag. 3 di 12 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Dalla unione tra con nascevano Parte_5 Persona_6
in data 01.08.1956 Parte_2
, in data 20.12.1959 Persona_7
Dalla unione tra RESENDE contraeva matrimonio il Parte_2
14/12/1989 con nasceva il 12/06/1990 la sig.ra Persona_8
Persona_1
Dall'unione del sig. RESENDE con Persona_7 Persona_9
nasceva il 27/02/1994 a Rio de Janeiro – Brasile il sig.
[...] [...]
Parte_1
Dalla unione tra con asceva il 09/01/1949 a Persona_4 Per_10
Monsenhor Paulo – Brasile il sig. Parte_6
Dalla unione tra con nasceva il Parte_6 Controparte_3
16/05/1975 a Varginha – Brasile la sig.ra Parte_3
Dalla unione tra con Parte_3 Controparte_4
nasceva il 15/08/2000 la sig.ra Persona_11
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una Pag. 4 di 12 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia né è stato dedotto il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile,
Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere Pag. 5 di 12 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza Persona_2
mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti, (doc.5), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai figli e i quali a loro volta l'hanno trasmessa ai figli che a Per_3 Persona_4
loro volta l'hanno trasmessa ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria
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condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano a o Parte_7 Persona_12 [...]
Parte_8
Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata il [...] in Parte_5
Brasile e sposata con cittadino straniero, talché appare Persona_13
necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto
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perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infine la circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione da a Persona_2 Per_2
o è noto che tale fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era dovuto vuoi
[...] Per_2
ad una errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali vuoi al fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Il che spiega perché in tali casi gli atti di stato civile dei discendenti riportano un cognome differente da quello originario dell'avo.
Nel caso che ci occupa, nonostante la verificazione del fenomeno suddetto, non paiono sussistere dubbi in ordine all'identità delle persone nella linea di discendenza degli attori ed al conseguente rapporto di filiazione plurigenerazionale.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova
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dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano non si è mai naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità brasiliana, (doc. ).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ.
S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative,
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peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione Pt_9
dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata”
(cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del CP_1
trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che
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dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati, in assenza di notula, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del Controparte_1
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara che
• RESENDE [CF.160.684.997-23]; Parte_1
• [CF. 599.299.827-49) Parte_2
• [CF.140.578.347-88]; Persona_1
• [CF.255.760.368-67]; Parte_3
• (c.f. ) Parte_4 C.F._3
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
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• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Luigi Colombino, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre
€ 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
• Si comunichi,
Firenze, 21 Maggio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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