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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1267/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
7.11.1969 ( ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CodiceFiscale_2
Maria Padulosi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati presso il difensore in Pompei alla via C. Alberto 59
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 07.03.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.06.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio con rito concordatario in SA VA OR (SA) in data 4.7.2003, scegliendo il regime di comunione legale dei beni;
che nel 2013 hanno adottato un figlio, di nome , nato il [...] in Per_1
Brasile a Belo Horizonte, che frequenta l'ultimo anno dell'Istituto Superiore “Enrico Fermi” di Sarno (SA), maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
che
, laureata in sociologia, è impiegata presso il Comune di SA Parte_1
VA mentre , laureato in scienze politiche, è dipendente presso Parte_2 il (personale A.T.A.) con profilo di assistente Controparte_1 amministrativo;
che tra i coniugi è venuta meno la comunione materiale e spirituale tanto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, che di fatto, si è interrotta già da qualche mese;
che la sig.ra è (temporaneamente) ospite Pt_1 della sorella avendo lasciato al figlio e al marito, il godimento della casa coniugale in Striano, preso atto che la coabitazione non poteva più assicurare ai componenti il nucleo serenità ed equilibrio nei rapporti. Con note depositate in data 29.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024 i coniugi confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni del ricorso, ed il giudice delegato, riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza. In data 07.03.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili. In particolare, le parti dichiaravano che ciascun coniuge gode di propria adeguata indipendenza economica, precisando che la sig.ra , percepisce Parte_1 uno stipendio mensile base di €.1500,00, con una disponibilità reddituale riferita all'ultimo triennio di €. 70.000,00 (tenuto conto delle indennità di funzione e straordinari), e non è proprietaria di beni immobili né è titolare di diritti reali su beni immobili;
mentre il sig. , dipendente presso il Parte_2 [...]
(personale A.T.A.) con profilo di assistente amministrativo, Controparte_1 percepisce un reddito mensile netto di circa €.1250,00, è proprietario esclusivo dell'appartamento adibito a casa coniugale in Striano alla via Palma,74 (bene personale lui pervenuto con donazione fattagli dalla madre) ed è comproprietario insieme alla madre e al fratello, di una villa nell'isola di Ischia, a Forio - frazione Panza, per donazione ricevuta dal padre. La sua disponibilità reddituale e patrimoniale riferita all'ultimo triennio è stata di circa €. 60.000,00. 3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Pt_2
così provvede:
[...]
A. Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
VA OR (SA) il 16.4.1969 (C.F. e C.F._1 Pt_2 nato a [...] il [...]
[...]
( ), ai seguenti patti e condizioni: CodiceFiscale_2
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo di mutuo reciproco rispetto;
2. nella casa coniugale in Striano alla via Palma,74 continuerà a vivere con il figlio , maggiorenne ma non ancora Parte_2 Per_1 economicamente indipendente;
2 i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica per cui nulla è richiesto e dovuto tra loro, avendo fra l'altro regolato fuori da questo procedimento ogni loro rapporto economico;
3 verserà mensilmente al marito , quale Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento del figlio che vive nella casa adibita a Per_1 residenza familiare con il padre, la somma di €.350,00. La somma sarà versata entro il 15 di ogni mese e subirà l'aumento annuale in relazione alla variazione Istat come per legge;
4 I coniugi contribuiranno in parti uguali alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio, facendo espresso rinvio al protocollo d'intesa del 6.7.2021 intervenuto tra il Consiglio dell'Ordine e il Tribunale di Torre Annunziata. B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di SA VA OR (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.27 p. II Vol. M dei registri di matrimonio dell'anno 2003);
C. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 11.03.2025
il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1267/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
7.11.1969 ( ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CodiceFiscale_2
Maria Padulosi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati presso il difensore in Pompei alla via C. Alberto 59
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 07.03.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.06.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio con rito concordatario in SA VA OR (SA) in data 4.7.2003, scegliendo il regime di comunione legale dei beni;
che nel 2013 hanno adottato un figlio, di nome , nato il [...] in Per_1
Brasile a Belo Horizonte, che frequenta l'ultimo anno dell'Istituto Superiore “Enrico Fermi” di Sarno (SA), maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
che
, laureata in sociologia, è impiegata presso il Comune di SA Parte_1
VA mentre , laureato in scienze politiche, è dipendente presso Parte_2 il (personale A.T.A.) con profilo di assistente Controparte_1 amministrativo;
che tra i coniugi è venuta meno la comunione materiale e spirituale tanto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, che di fatto, si è interrotta già da qualche mese;
che la sig.ra è (temporaneamente) ospite Pt_1 della sorella avendo lasciato al figlio e al marito, il godimento della casa coniugale in Striano, preso atto che la coabitazione non poteva più assicurare ai componenti il nucleo serenità ed equilibrio nei rapporti. Con note depositate in data 29.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024 i coniugi confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni del ricorso, ed il giudice delegato, riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza. In data 07.03.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili. In particolare, le parti dichiaravano che ciascun coniuge gode di propria adeguata indipendenza economica, precisando che la sig.ra , percepisce Parte_1 uno stipendio mensile base di €.1500,00, con una disponibilità reddituale riferita all'ultimo triennio di €. 70.000,00 (tenuto conto delle indennità di funzione e straordinari), e non è proprietaria di beni immobili né è titolare di diritti reali su beni immobili;
mentre il sig. , dipendente presso il Parte_2 [...]
(personale A.T.A.) con profilo di assistente amministrativo, Controparte_1 percepisce un reddito mensile netto di circa €.1250,00, è proprietario esclusivo dell'appartamento adibito a casa coniugale in Striano alla via Palma,74 (bene personale lui pervenuto con donazione fattagli dalla madre) ed è comproprietario insieme alla madre e al fratello, di una villa nell'isola di Ischia, a Forio - frazione Panza, per donazione ricevuta dal padre. La sua disponibilità reddituale e patrimoniale riferita all'ultimo triennio è stata di circa €. 60.000,00. 3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Pt_2
così provvede:
[...]
A. Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
VA OR (SA) il 16.4.1969 (C.F. e C.F._1 Pt_2 nato a [...] il [...]
[...]
( ), ai seguenti patti e condizioni: CodiceFiscale_2
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo di mutuo reciproco rispetto;
2. nella casa coniugale in Striano alla via Palma,74 continuerà a vivere con il figlio , maggiorenne ma non ancora Parte_2 Per_1 economicamente indipendente;
2 i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica per cui nulla è richiesto e dovuto tra loro, avendo fra l'altro regolato fuori da questo procedimento ogni loro rapporto economico;
3 verserà mensilmente al marito , quale Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento del figlio che vive nella casa adibita a Per_1 residenza familiare con il padre, la somma di €.350,00. La somma sarà versata entro il 15 di ogni mese e subirà l'aumento annuale in relazione alla variazione Istat come per legge;
4 I coniugi contribuiranno in parti uguali alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio, facendo espresso rinvio al protocollo d'intesa del 6.7.2021 intervenuto tra il Consiglio dell'Ordine e il Tribunale di Torre Annunziata. B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di SA VA OR (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.27 p. II Vol. M dei registri di matrimonio dell'anno 2003);
C. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 11.03.2025
il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato