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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/09/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 344/2013 R.G. riunita al n.758/2012 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Franco Parte_1
- attore -
CONTRO
Controparte_1
- convenuto contumace-
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Marseglia Controparte_2
- convenuta - rappresentato e difeso dagli avv.ti Eugenia Controparte_3
Croce, Enrico Banchero ed Enzo Brudaglio
- convenuta - rappresentata e difesa dall'avv. Gisella Raeli Controparte_4
- terza chiamata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione del 7.2.2012 ritualmente notificato, Parte_1
promuoveva innanzi a questo Tribunale la causa civile R.G.
[...]
1 758/2012, convenendo in giudizio e ed Controparte_1 Controparte_2
esponendo:
- di avere conosciuto nell'anno 2000, tramite un amico imprenditore, il sig.
, promotore finanziario presso la RO TA IM S.p.a. Controparte_1
(poi denominata Intesa TA IM, facente parte del Gruppo Intesa, e successivamente divenuta instaurando con questi un Controparte_3
ottimo rapporto professionale oltre che umano tanto da decidere, su suggerimento e sollecitazione di quest'ultimo, di impiegare parte dei suoi risparmi in prodotti finanziari. Le operazioni si perfezionavano con la sottoscrizione da parte dell'attore sia di moduli di acquisto sia di distinte di bonifico intestate direttamente alle varie società di investimento. In alcuni casi tale aspetto pratico (sottoposizione di firma ed acquisizione della
CP_ modulistica veniva materialmente curato dalle collaboratrici del
( e ); Persona_1 Persona_2
- che le operazioni di compravendita dei titoli erano originariamente effettuate sul rapporto intestato a ed acceso presso la filiale di Tricase di Pt_2 CP_5
CP_
. Nel gennaio 2003, su consiglio dello stesso , l'odierno attore
[...]
apriva un ulteriore rapporto di conto corrente presso la filiale di Tricase di
Banca Primavera, altra società del gruppo . Pertanto da tale data CP_5
alcune operazioni di investimenti venivano regolate suddetto rapporto di conto corrente.
CP_
- che aveva in più occasioni sottoposto alla sua firma modulistica in bianco sia di che di ivi comprese richieste di CP_5 CP_3
emissione di assegni circolari (che avrebbero dovuto rappresentare il prezzo dell'acquisto dei titoli) che prevedevano la delega al ritiro in proprio favore o in favore delle sue due collaboratrici, e di avere fornito all'attore
2 rendicontazioni sempre positive anche mediante appositi prospetti informativi (cfr. all. doc. 1-8);
- dal mese di ottobre 2003 la rete dei promotori di Banca Primavera veniva
CP_ acquisita da parte di e il diveniva promotore di CP_3
quest'ultima; tuttavia, il promotore manteneva nel proprio ufficio modulistica bancaria sia di che del gruppo e continuava a CP_3 CP_5
consegnare all'attore prospetti da lui redatti sugli asseriti andamenti e sulla consistenza del portafoglio titoli del cliente (confronta documenti da 3 a 8);
- di avere appreso solo nel 2007, a seguito di comunicazione di
[...]
CP_
che non operava più quale promotore finanziario della stessa CP_3
(cfr. doc. 9);
CP_
- di averne chiesto conto a ottenendo dallo stesso, in occasione di un incontro concordato per il 14.3.2007, la confessione “di aver distratto notevoli somme di denaro dai rapporti bancari intestati ai propri clienti” ed, in particolare, “di essersi appropriato delle somme portate da numerosi assegni circolari che o richiedeva apponendo false firme del sig. o Pt_1
ritirava personalmente trattenendo per sé i relativi importi invece di impiegarle nei prospettati investimenti”, suggerendo allo stesso di Pt_1
richiedere copia integrale di tutte le movimentazioni dei propri rapporti per verificare la voce “emissione assegni circolari”;
- di avere chiesto ed ottenuto da la documentazione relativa CP_5
all'intercorso rapporto, e successivamente anche da CP_3
ottenendo in entrambi i casi conferma dell'avvenuta distrazione di somme a proprio danno;
- di avere presentato denuncia-querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce da cui aveva avuto origine il giudizio R.G.N.R.
CP_ n. 5145/2007 – conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. di condanna di
3 alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione oltre che alla refusione delle spese processuali in favore delle parti civili costituite in giudizio (tra cui lo stesso attore);
- di avere appreso che la con provvedimento del 1.7.2008, aveva CP_6
CP_ disposto nei confronti di la sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività finanziaria.
In particolare, l'attore sosteneva, sulla base della documentazione rimessa dagli istituti bancari e sulla scorta degli accertamenti effettuati in sede penale, che si era indebitamente appropriato del complessivo importo di € CP_1
136.155,40 per avere illecitamente disposto delle somme depositate sui rapporti bancari a lui intestati; rappresentava infine il rischio di vedere vanificate le possibilità di concreta soddisfazione delle proprie ragioni creditorie a causa della costituzione in fondo patrimoniale dell'unico bene
CP_ immobile di proprietà di con l'espressa accettazione del coniuge CP_2
.
[...]
Concludeva chiedendo:
CP_
- l'accertamento della responsabilità di , quale promotore finanziario, per l'illegittima condotta perpetrata in suo danno, con conseguente condanna di questi al pagamento di tutte le somme dovute a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
- nonché la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
1.2. – Con comparsa del 14.6.2012, si costituiva che Controparte_2
denunciava il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva che venisse, comunque, rigettata la pretesa di diretta a ottenere la declaratoria di Pt_1
inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale oggetto di causa.
4 1.3. – Con comparsa di pari data si costituiva altresì Controparte_1
chiedendo il rigetto delle pretese attoree. Proponeva le sue difese evidenziando che , all'epoca dei fatti di causa, era un investitore Pt_1
esperto, che aveva contezza dello stato e delle movimentazioni dei suoi rapporti finanziari e bancari e che aveva rapporti con altri investitori tali da integrare “una sorta di banca privata che operava indipendentemente e parallelamente ai canali ufficiali” e volti a garantire ai partecipanti “tassi di interesse assolutamente sganciati dai tassi dei mercati ufficiali”.
1.4. – All'esito dell'udienza del 7.3.2013, venivano concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
CP_ Alla successiva udienza del 13.2.2014, dava conto dell'esistenza di altro giudizio promosso medio tempore da nei confronti di Pt_1 CP_3
avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità della con CP_3
conseguente condanna della stessa al pagamento dei medesimi importi pretesi nella causa R.G. n. 758/2012, e chiedeva la riunione dei due procedimenti.
*
2. – Invero, con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
promuoveva il giudizio R.G. n. 344/2013 innanzi il Tribunale di Lecce –
Sezione distaccata di Tricase, convenendo per sentirla Controparte_3
condannare, quale responsabile per il fatto di , al Controparte_1
pagamento della “somma di € 136.155,40, ovvero quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, da maggiorare degli interessi legali e della rivalutazione monetaria”, oltre al risarcimento di danni non patrimoniali, nonché alle refusione delle spese di mediazione e di lite.
A seguito del disposto accorpamento delle sezioni distaccate dei Tribunali, la causa n. 344/2013 veniva riassegnata al Tribunale di Lecce, prendendo il n.
R.G. 70000344/2013.
5 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese CP_3
avversarie, eccependo in particolare l'inammissibilità delle domande di
, la intervenuta prescrizione estintiva e l'inapplicabilità dell'art. 31, Pt_1
comma 3, D.lgs. 58/1998. Rilevava, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva sia rispetto a vicende risalenti al periodo antecedente il trasferimento di ramo d'azienda da Banca Primavera a sia CP_3
rispetto alle doglianze dell'attore attinenti i rapporti bancari tra e Pt_1
ed eccepiva l'infondatezza delle pretese dell'attore anche sotto CP_5
il profilo del quantum. In via subordinata, spiegava domanda CP_3
CP_ riconvenzionale nei confronti di e di chiedendo Controparte_4
l'autorizzazione alla relativa chiamata in causa.
Con provvedimento del 12.11.2013 il Giudice autorizzava la alla CP_3
chiamata di terzo e fissava l'udienza del 22.1.2014.
In data 21.1.2014 si costituiva in giudizio la quale Controparte_4
lamentava il mancato rispetto dei termini a difesa, chiedendo il differimento della prima udienza o, in subordine, la declaratoria di inammissibilità della chiamata di terzo per difetto dei presupposti ex art. 106 c.p.c., insistendo, in ogni caso, per il rigetto della domanda avanzata da nei suoi CP_3
confronti.
Fino si costituiva con comparsa depositata in udienza e, dato atto dell'esistenza di un diverso giudizio (n. 758/2012 R.G.) promosso da Pt_1
nei propri confronti e nei confronti di chiedeva disporsi la Controparte_2
sospensione del giudizio RG n. 70000344/2013 fino alla definizione del procedimento anteriormente incardinato o, in subordine, la riunione dei due
CP_ giudizi. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande avanzate da
, offrendo la medesima prospettazione di cui alle difese spiegate nel Pt_1
giudizio n. R.G. 758/2012.
6 2.6. – All'esito dell'udienza del 22.1.2014, il Giudice disponeva il differimento della prima udienza al 9.7.2014 onde consentire a
[...]
di rinnovare la notificazione della chiamata di terzo nei confronti di CP_3
CP_
e di nel rispetto dei termini a difesa. La curava Controparte_4 CP_3
la tempestiva notificazione dell'atto per chiamata di terzo.
2.7. – In data 23.9.2014 depositava la propria comparsa di Controparte_4
risposta, con la quale chiedeva dichiararsi inammissibile la sua chiamata in causa e, comunque, insisteva per il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti da deducendo, altresì, l'assoluta corrispondenza tra CP_3
le firme di presenti sulla modulistica di rispetto allo Pt_1 CP_5
specimen in possesso della stessa . CP_5
*
3. – All'esito dell'udienza del 4.6.2015 veniva disposta la riunione del giudizio RG n. 70000344/2013 a quello RG n. 758/2012, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e fissata la successiva udienza per il 4.5.2017.
Con l'ordinanza del 24.8.2017, il Giudice disponeva sulle istanze istruttorie delle parti.
Il giudizio veniva istruito, oltre che documentalmente (anche su ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), a mezzo di prova orale. In data 11.1.2022 il processo veniva interrotto e in data 18.1.2022 riassunto da parte attrice.
Al termine dell'istruttoria, dopo una serie di rinvii per assenza del giudice, la causa è stata riassegnata a questo giudice.
Con provvedimento dell'11.2.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di cui appresso.
7 4. – Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di avvenuta estinzione del giudizio reiterata da e nelle rispettive CP_3 Controparte_4
comparse conclusionali.
A tal fine appare utile riportare analiticamente l'iter processuale e gli elementi sui quali si basa l'eccezione proposta, rigettata con ordinanza dell'11.2.2025 emessa dalla scrivente, subentrata nella decisione del precedente g.i.
All'udienza del 25.9.2019 - fissata per la precisazione delle conclusioni -
CP_ l'attore rappresentava come il difensore di , avv. Claudia Maggio, risultasse cancellata dall'Albo e chiedeva, pertanto, l'interruzione della causa.
CP_ All'esito dell'udienza del 28.11.2019, fissata per consentire a di
CP_ nominare un nuovo difensore, e restavano privi di difesa tecnica, CP_2
ma la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per gli
CP_ scritti conclusivi, che le parti (fatta eccezione per e ) depositavano CP_2
ritualmente.
Con provvedimento dell'8.4.2021, il precedente g.i. rimetteva la causa in istruttoria, ritenendo che fosse necessario verificare se la cancellazione dall'Albo dell'avv. Maggio fosse successiva alla rinuncia al mandato del suo codifensore avv. Convertini (avvenuta il 26.1.2018); tempistica che, se confermata, avrebbe comportato l'interruzione del processo ex art. 301 c.p.c.
Con provvedimento comunicato il 17.1.2022, il Giudice prendeva atto della nota pervenuta dall'Ordine degli Avvocati di Lecce con la quale veniva comunicato che la cancellazione dall'Albo dell'avv. Maggio era avvenuta il
19.12.2018, e quindi in data successiva alla rinuncia al mandato dell'avv.
Convertini. Pertanto, riteneva non applicabile la prorogatio di cui all'art. 85
c.p.c. e operante, invece, la causa di interruzione ex art. 301 c.p.c.
In data 18.1.2022, depositava ricorso in riassunzione del giudizio. Pt_1
8 In data 19.1.2022 insisteva per la declaratoria di avvenuta CP_3
estinzione del processo per deposito tardivo del suddetto ricorso.
Con provvedimento del 20.1.2022, il Giudice riservava al prosieguo la decisione sull'istanza di estinzione.
Con atto del 21.6.2022 l'avv. Marseglia si costituiva nell'interesse di CP_2
insistendo per la declaratoria di estinzione del giudizio e, nel merito, per l'estromissione di dalla causa e, comunque, per il rigetto delle CP_2
domande attoree.
Ebbene, tanto premesso, si osserva che il giudizio, interrotto con provvedimento dell'11.01.2022, è stato riassunto con ricorso depositato il
18.01.2022.
La riassunzione è intervenuta tempestivamente, nel termine di tre mesi decorrenti dalla dichiarazione di interruzione del giudizio, non potendosi ritenere che il deposito telematico della nota dell'Ordine degli Avvocati di
Lecce in data 13.10.2021 sia equivalente alla notificazione dell'evento interruttivo o ad altro atto che comprovi l'effettiva conoscenza dell'evento.
Ciò risulta conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto come, ai fini della determinazione del dies a quo per la decorrenza del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto, sia sufficiente una conoscenza legale, e cioè con modalità tali da essere documentabile e rilevante ai fini processuali, realizzata “per il tramite di una dichiarazione, notificazione, o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata” (cfr.
Cass. Civ. Sez. I Ordinanza n. 17994 del 27/08/2020).
Di conseguenza, il deposito nel fascicolo informatico della nota dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, pur se in astratto rende conoscibile l'evento, da parte
9 di tutti coloro che vi hanno accesso o vi possono avere accesso, non è equiparabile ad una forma di comunicazione in senso proprio.
Invero, come argomentato con separata ordinanza a scioglimento della riserva assunta in data 11.2.2025, si osserva che, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui tale evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione (si veda, ex multis, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15004 del 29/05/2024
Rv. 671345 - 01).
Nel caso di specie, la data in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione è da individuare nella data in cui è stata emessa ordinanza di interruzione del processo, ovvero l'11.1.2022, atteso che in precedenza, ovvero specificatamente all'udienza del 25.9.2019, sebbene parte attrice avesse dichiarato l'evento interruttivo, erroneamente il giudice aveva escluso l'interruzione del processo rinviando ad altra udienza (28.11.2019) per la precisazione delle conclusioni.
Va, quindi, considerato tempestivo il ricorso in riassunzione depositato telematicamente dal difensore dell'attore in data 18.1.2022 e l'eccezione in ordine all'intervenuta estinzione del processo a seguito di asserita interruzione automatica sollevata da e Controparte_4 Controparte_3
e condivisa da va, quindi, rigettata.
[...] Controparte_2
Nondimeno, poiché a seguito della riassunzione del processo, il convenuto
, pur regolarmente citato non è comparso, ne va Controparte_1
dichiarata la contumacia.
10 5. – Tanto chiarito, si passa ad analizzare le domande di parte attrice con riferimento a ciascuno dei convenuti.
5.1. Responsabilità di . CP_1
CP_ La responsabilità del risulta pienamente acclarata e la domanda risarcitoria va senza dubbio accolta nei confronti di tale convenuto.
L'attore deduce l'appropriazione da parte del nella sua qualità di CP_1
promotore finanziario di somme di denaro versate per investimenti mobiliari e trattenuta invece dal promotore per fini personali.
La doglianza è fondata.
Tale prospettazione attorea può dirsi processualmente provata dalla concordante risultanza di molteplici presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. ed argomenti di prova, tutti univocamente indirizzati nel senso invocato da
. Pt_1
E' infatti noto che la presunzione semplice, cioè il ragionamento logico lasciato al prudente apprezzamento del Giudice che consente allo stesso di desumere l'esistenza di un fatto ignoto muovendo da un fatto noto, non comporta che la presunzione possa essere ammessa soltanto allorché il fatto ignorato sia l'unica conseguenza possibile del fatto noto, “essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile” (cfr. Cass. 21 maggio 2024, n. 14038).
Va poi rilevato che è possibile fondare la decisione su un unico elemento presuntivo purché non contrastato da altro ragionamento presuntivo di segno contrario “dovendo il requisito della «concordanza» ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di
11 più elementi presuntivi” (cfr. Cass. 11 dicembre 2007 n. 19088; Cass. 29 luglio 2009, n.17574).
A ciò si aggiunga che, in ragione della mancanza di un criterio di gerarchia delle prove, la prova presuntiva ha un'efficacia non minore delle altre prove, con l'unica ovvia eccezione della prova legale, e pertanto il convincimento del Giudice può fondarsi anche solo su una presunzione, e su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se ritenuta tale da far ritenere inattendibili gli altri elementi di giudizio (cfr. Cass. 31 gennaio 2008, n.
2394).
Ciò posto, il convincimento presuntivo di cui sopra deve trarsi:
1) dalla sentenza penale n.66/11 resa nel giudizio n.101/09 R.G. Trib. Lecce
CP_
– Sez. Tricase con la quale ha patteggiato una pena detentiva relativamente a diversi capi di imputazione, tra i quali quello di avere, nella sua qualità di promotore finanziario di (in precedenza Banca Primavera), indotto in errore il CP_3
proprio cliente nonché i funzionari addetti della - Parte_1 CP_5
filiale di Tricase “conseguendo l'ingiusto profitto della disponibilità e dell'incasso
fraudolento della somma di Euro 90.193, della quale si appropriava con pari danno
per il predetto correntista” (cfr. sentenza di applicazione pena su richiesta ex art. concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono dottrina e giurisprudenza ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche.
Il Giudice è, quindi, legittimato ad avvalersi delle prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale e delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (cfr. Cass. 21 settembre 2021, n.25503).
Anzi, nel giudizio di responsabilità in sede civile la sentenza di patteggiamento “costituisce un elemento di prova utilizzabile anche in via esclusiva ai fini della formazione del convincimento del giudice di merito;
qualora quest'ultimo voglia disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali l'imputato abbia ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” (v. App. Firenze, 18 settembre 2018, n.2093; nello stesso senso v. Tribunale Ivrea, 25 gennaio 2021, n.99).
Ebbene, nel corso delle accurate indagini svolte dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza in relazione alle numerose condotte poste in essere
CP_ da ai danni di svariate persone offese è emerso che Parte_1
aveva conosciuto il promotore finanziario nel 2000 e che a seguito del
CP_ rapporto instaurato, gli consigliava di investire i suoi risparmi depositati presso il conto che il aveva presso di Tricase. Le Pt_1 CP_5
CP_ modalità prevedevano che informava il ER della possibilità di
13 acquistare prodotti finanziari e questi lo autorizzava ad effettuare l'operazione di investimento compilando moduli per l'acquisto dei prodotti oppure distinte di bonifico intestate alle società di investimento. Degli aspetti pratici si
CP_ interessava la collaboratrice del che si recava presso l'abitazione del per la sottoscrizione dei moduli oppure per le operazioni di svincolo Pt_1
e di acquisto di somme titolo.
A partire dal 2006 il chiedeva rendicontazione completa della Pt_1
situazione finanziaria e dei risultati delle attività del consulente, senza tuttavia
CP_ ottenere risposte esaustive sino a quando il 14 Marzo del 2007 , recatosi presso la sede della società dove operava , gli riferiva di ritrovarsi in Pt_1
una situazione delicata informandolo di aver prelevato dal suo conto corrente ingenti somme di denaro attraverso emissioni di assegni circolari falsificando la firma.
In sede di querela (che ha originato il procedimento penale numero 5145/2007
- denuncia presentata in data 11 giugno 2007 presso la stazione carabinieri di
Tricase) disconosceva i seguenti assegni circolari, in relazione ai Pt_1
quali la Guardia di Finanza ha eseguito accurati accertamenti (informativa prot. 8170 del 21.5.2008) qui di seguito riportati:
- numero 9190446054- 10 della somma di 24.000 € rilasciato da CP_5
agenzia di Tricase in data 16 gennaio 2006 all'ordine di
[...] Pt_3
: gli accertamenti eseguiti dagli agenti di p.g. hanno portato a
[...]
evidenziare che la data riportata su Modulo richiesta assegni compilato a mano riporta la data 16 gennaio 2005 mentre l'operazione avviene un anno dopo. Inoltre, la firma di sul modulo è tracciata con un Parte_1
segno di colore nero mentre tutta la parte del modulo è compilata con una penna di tratto diverso.
14 - numero 9190446070-00 della somma di 15.000 € non trasferibile rilasciato dalla Banca Intesa di Tricase in data 20 giugno 2006 all'ordine di Pt_4
; si evidenzia come la firma di sul modulo richiesto
[...] Parte_1
assegni circolari è tracciata con un assegno di colore blu mentre il modulo risulta compilato con una penna dello stesso colore ma di tratto diverso;
- numero 9198356366-04 della somma di 10.000 non trasferibile rilasciato da agenzia di Tricase in data 28 giugno 2006 all'ordine di CP_5 [...]
; Parte_5
- numero 9198356367-0 5 della somma di 4.293 Euro non trasferibile rilasciato da agenzia di Tricase in data 28 giugno 2006 CP_5
all'ordine di Pt_5
Gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza e dai carabinieri hanno portato ad accertare che ha utilizzato tali assegni per l'acquisto CP_1
della propria autovettura Mercedes modello E 280 per un importo di 56.300
€ utilizzando quale saldo del prezzo i due assegni provenienti dal conto corrente di (confronta allegato numero 4 all'informativa, Parte_1
risposta della società del 22 Aprile 2008). In relazione Parte_5
quindi a tale operazione si evidenzia come la distinta per la richiesta degli
CP_ assegni circolari è stata firmata dal , atteso che la firma (del ER)
presente sul modulo è stata tracciata con un segno di colore nero mentre parte dell'altro modulo risulta compilata con penna ad inchiostro blu;
inoltre,
CP_ tali assegni sono stati ritirati direttamente dal presso la filiale di CP_5
, in forza di delega alla riscossione dei titoli in banca.
[...]
- numero 9194136554-05 della somma di 1.000 € non trasferibile rilasciato da agenzia di Tricase in data 28.6.2006 all'ordine di CP_5
Persona_3
15 - numero 9198356369-07 della somma di 1.200€ non trasferibile rilasciato da Banca Intesa di Tricase in data 28 giugno 2006 all'ordine di ANDI Lecce;
gli accertamenti di p.g. eseguiti hanno portato ad accertare che nel settembre
CP_ del 2006 ha sponsorizzato una organizzazione della sezione provinciale di Lecce dell'Associazione Nazionale Dentisti TAni pagando appunto la sponsorizzazione con il predetto assegno (confronta all.n. numero 5
dell'informativa);
- numero 9198356368 - 06 della somma di 2.000 € rilasciato da Banca Intesa
di Tricase in data 28 giugno 2006 all'ordine di : gli Parte_6
accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza hanno appurato che suddetto titolo vi sono due firme di girata. La prima a nome e la Parte_1
CP_ seconda a nome di , madre di . La donna avrebbe Persona_4
dunque negoziato il titolo recandosi presso la filiale di di Lecce CP_5
in orario di chiusura sportello: appare, dunque, evidente che in realtà è stato
CP_ lo stesso a negoziare il titolo sfruttando le sue conoscenze nel settore bancario.
- numero 9198356375-00 della somma di 8.500 € non trasferibile rilasciato da Banca Intesa Agenzia di Tricase in data 6 luglio 2006 all'ordine di Pt_3
; il titolo risulta negoziato in data 7 luglio 2006 con una firma
[...]
illeggibile, inoltre la presunta firma di sul modulo Parte_1
richiesta assegni circolari è tracciata con un segno di colore nero mentre la restante parte del modulo risulta tracciata da un segno di colore blu.
I predetti assegni sono inseriti specificamente nel capo di imputazione dei reati di falso e truffa aggravata di cui al decreto di citazione a giudizio del
25.2.2009 (proc. n. 5144/2007 – all. 15 all'atto di citazione – capo c). Detto procedimento, come si è detto, è poi sfociato nella sentenza ex art. 444 cpp del 1.3.2011 del Tribunale di Lecce, sez. Tricase.
16 CP_ Inoltre, in sede di interrogatorio ha ammesso di aver sottratto a Pt_1
somme poi versate in favore di un proprio cliente, tale dott. Parte_3
per l'importo di 56.000,00 (v. verbale di interrogatorio della Guardia di
Finanza dell'11.2.2009 e doc. 12 bis atto di citazione contenente i verbali di acquisizione dichiarazioni ex art. 29 d.p.r. 148/1988 del 4.9.2007 e 7.9.2007 con accluso prospetto riepilogativo).
In tali atti, ha esplicitamente ammesso di aver utilizzato la sua CP_1
operatività di promotore finanziario per conto di per Controparte_3
effettuare distrazioni di somme di denaro a favore di terzi ed in particolare nei confronti di , suo cliente, per assecondare le richieste di Parte_3
denaro che per perduravano da tempo e diventavano sempre più insistenti, atteso che quest'ultimo non si accontentava di normali rendimenti ma pretendeva rendimenti sproporzionati rispetto all'andamento reale del mercato non accettando perdite che pure invece si stavano verificando nel suo portafoglio titoli. In tale sede, consegnava un prospetto riepilogativo CP_1
dove indicava gli assegni da lui artatamente gli stratti indicando con la dicitura “NO” la circostanza che i clienti dal cui conto le somme venivano prelevate erano all'oscuro della destinazione delle stesse.
Ebbene in tale prospetto sono elencati i seguenti assegni a firma di Pt_1
(con la dicitura NO):
- assegno 9190446038 di euro 23.500 € del 14 dicembre 2005;
- assegno 9190446054 di euro 24.000 € del 16 gennaio 2006 (già riportato
supra);
- assegno di 9198356375 di euro 8.500 € del 7 luglio 2006.
Inoltre, ulteriori controlli eseguiti dall'attore in seguito alle denuncia presentata hanno consentito di individuare altre operazioni, consistite
17 nell'emissione di assegni circolari o bancari, disposte dal convenuto all'insaputa di . Pt_1
Tali operazioni sono le seguenti:
- assegno circolare di 1.200 € in favore di assegno circolare Persona_5
di 1400 in favore di , emessi il 27 gennaio 2005; Persona_5
- assegno circolare di euro 2400 in favore di - Persona_6
assegno circolare di 5.000 € in favore di emessi Persona_6
entrambi il 27 gennaio 2005;
- assegno circolare di 4.600 € in favore di emesso il 13/12/2005; Persona_7
Sono, inoltre, indicati in atto di citazione i seguenti assegni bancari negoziati in danno dell'attore e tratti sul conto corrente acceso presso CP_3
- assegno bancario di euro 16.382 del 15 maggio 2003 emesso da Pt_1
per consentire al promotore di acquistare dei titoli da intestare al cliente, ma negoziato presso la filiale di , dove l'attore riferisce di non CP_5
essersi mai recato;
- assegno bancario di euro 8.000 del 21/12/2004 consegnato dal al Pt_1
promotore al fine di effettuare investimenti. Detto titolo è stato incassato dalla signora come risulta dalla firma girata sul titolo;
Persona_4
- assegno bancario di euro 5164,57 del 22 dicembre 2004 consegnato da al fine di pagare una rata di una polizza allo stesso intestata, mentre Pt_2
è stato incassato da tale , del tutto sconosciuto all'attore che Persona_8
ha poi scoperto esservi stato l'addebito sul conto corrente del pagamento della polizza a sè intestata;
- assegno bancario di euro 2.065,83 del 28/12/2004 consegnato in bianco dal sul presupposto che il promotore dovesse effettuare delle Pt_2
CP_ operazioni in suo favore, ma in realtà incassato dalla madre del , signora
18 che ha poi firmato per girata (confronta documenti allegati Persona_4
all'atto di citazione da 19 a 22).
CP_ 2) dalle risultanze istruttorie che hanno attestato come abbia tenuto lo stesso comportamento verso altri dieci soggetti, anch'essi parti offese nel procedimento penale definito con la richiamata sentenza di patteggiamento
(v. doc. 15 atto di citazione 7.2.2012: decreto di citazione a giudizio, pag. 11);
3) dalla delibera del 1.7.2008 versata in atti (v. doc. 10 atto di CP_6
citazione 7.2.2012) con la quale, stante la necessità e l'urgenza di tutelare gli
CP_ investitori, anche potenziali, è stata disposta la sospensione cautelare di dall'esercizio dell'attività di promotore finanziario per avere lo stesso compiuto, in danno di svariati clienti, “operazioni illecite di acquisizione diretta di somme mediante versamenti sul conto corrente (…) ovvero operazioni di distrazione a favore di soggetti estranei ai clienti e riconducibili al promotore finanziario (es. parenti, clienti)”; condotte queste che “in ragione della loro gravità, della continuità, delle modalità fraudolente con cui sono state realizzate dal sig. , del numero di clienti coinvolti e CP_1
dell'entità dei danni cagionati, sono sanzionabili con la radiazione dall'Albo”;
4) dal comportamento della stessa che ha provveduto a CP_3
CP_ segnalare le irregolarità poste in essere da nello svolgimento dell'attività di promotore finanziario poi confermate dalle risultanze degli accertamenti bancari eseguiti (v. docc. 10 e 14 atto di citazione 7.2.2012: cfr. delibera
1.7.2008 e rapporto G.d.F. del 17.11.2008, nonché doc. 11 atto di CP_6
citazione 7.2.2012: informativa G.d.F. del 21.5.2008 pagg. 10 ss.);
5) dall'istruttoria orale ove le già indicate evidenze documentali hanno trovato conferma.
19 In particolare, si veda il verbale di udienza 14.6.2018 contenente le dichiarazioni di figlio dell'attore, il quale ha Testimone_1
CP_ confermato l'operatività di presso i locali di a Tricase CP_3
ove disponeva di un ufficio per lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario della stessa banca e ove sono avvenuti tutti gli incontri con
CP_ ; egli poi ha spiegato le modalità operative di il quale chiedeva Pt_1
a di consegnargli assegni bancari in bianco affermando che li avrebbe Pt_1
compilati personalmente “in base al tipo di investimento che andava a fare”
o “riportando l'esatta denominazione della Compagnia assicurativa con la quale mio padre deteneva la polizza” o “della società titolare del fondo pensionistico intestato a mia madre”. Detti incontri avvenivano negli uffici di in Tricase. CP_3
Il teste ha poi espressamente riconosciuto i prospetti informativi in atti (doc. atto di citazione 7.2.2012) che “rappresentavano, secondo le prospettazioni
CP_ del , il rendiconto degli investimenti che lui affermava di aver eseguito nell'interesse di mio padre alle date riportate sugli stessi prospetti” (si vedano anche le dichiarazioni del teste all'udienza del Testimone_2
CP_
1.2.2018 che ha riconosciuto i prospetti degli investimenti che consegnava al padre).
Il teste , presente nel momento in cui sono avvenute le Testimone_1
CP_ stesse ammissioni da parte del in occasione dell'incontro del 14.3.2007, ha confermato che il convenuto ammise “di aver sottratto a mio padre, all'insaputa dello stesso, tramite le false operazioni di investimento una somma che lui stesso nella circostanza quantificava in € 150.000,00 circa” impegnandosi ad un risarcimento tramite la vendita di alcuni immobili di famiglia.
20 Tale ultima circostanza è stata poi confermata dal teste Testimone_3
, presente di persona, come il suddetto ,
[...] Testimone_1
all'incontro del 14.3.2007 in quanto genero di (socio di Persona_9
nella società Tecno C. Emme S.r.l. e vittima di analoghe Parte_1
CP_ CP_ sottrazioni di denaro dal ) il quale ha riferito che: “Il ammise la propria responsabilità e quantificò lui stesso in circa € 150.000,00 le somme che aveva sottratto a ”). Parte_1
Peraltro, è emerso come in una missiva indirizzata a lo stesso CP_3
CP_
avesse dichiarato di aver sottratto a “circa € 150.000,00” (v. Pt_1
doc. 14 atto di citazione: rapporto G.d.F. del 17.11.2008).
Sul punto, non si rinvengono ragioni, né esse sono state enucleate dalle difese,
CP_ per spiegare perché abbia ammesso una sua insussistente responsabilità.
CP_ Peraltro, anche il comportamento processuale di , il quale ha omesso di presentarsi per rendere l'interrogatorio formale (v. verbale udienza 1.2.2018), avvalora la sua responsabilità. Tirando le somme, gli elementi assunti a supporto delle doglianze dell'attore sono plurimi e pur provenendo da fonti diverse sono pienamente convergenti. Nessun dubbio può allora sorgere per quanto attiene alla responsabilità del convenuto nei confronti dell'attore in relazione alle condotte così descritte.
5.2. – La responsabilità di CP_3
Passando ora a verificare se, nel caso in esame, sussiste anche la responsabilità della convenuta occorre evidenziare che, ai CP_3
sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/98 (c.d. T.U.F.) il soggetto abilitato che si avvale di promotori finanziari e conferisce il relativo incarico “(...) è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario,
21 anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale (...)”.
In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 18 dicembre 2015, n. 25442), ai sensi del citato art. 31, comma 3,
l'intermediario finanziario risponde dell'illecito compiuto in danno di terzi dal suo promotore per effetto del nesso di occasionalità necessaria che intercorre tra l'illecito e il conferimento dell'incarico di promuovere affari;
è sufficiente che l'espletamento dell'incarico abbia reso possibile o anche solo agevolato la condotta illecita, tanto più se al fatto dannoso ha concorso un comportamento colpevole dell'intermediario, il quale abbia omesso di osservare i doveri prescritti dalla legge.
La Corte Suprema, nella citata sentenza, precisa, infatti, che il d.lgs. n.
58/1998 prevede che l'intermediario finanziario nella prestazione dei servizi di investimento e accessori debba comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati (profilo privatistico e pubblicistico); disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati;
debbono inoltre adottare cautele efficaci e controllare l'attività del collaboratore affinché non violi i generali obblighi di correttezza e diligenza nello svolgimento del rapporto instauratosi con l'investitore.
In definitiva, secondo l'orientamento consolidato della Corte Suprema di
Cassazione – al quale la scrivente ritiene di aderire - con riguardo alle attività illecite poste in essere da un promotore finanziario non legato da un rapporto contrattuale con la banca è stata ravvisata la responsabilità indiretta dell'istituto di credito quando detta attività sia stata agevolata o resa possibile
22 dall'inserimento, anche temporaneo, del promotore nell'attività d'impresa così da ingenerare nel pubblico un affidamento determinato:
- dalla sua presenza nei locali della banca,
- dall'utilizzo della modulistica di pertinenza della stessa e dalla spendita del nome tale da far apparire al terzo di buona fede che quanto compiuto per la consumazione dell'illecito rientri nell'incarico affidato dalla banca mandante;
Inoltre, si è argomentato che qualora il promotore finanziario si sia appropriato delle somme di danaro consegnategli dall'investitore, la ricezione delle stesse secondo modalità difformi da quelle previste dall'art. 5 co. 8 della
L. n. 1 del 1990 e dal regolamento emanato dalla CONSOB non vale ad interrompere il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita dell'agente e il danno né preclude la possibilità di invocare la responsabilità indiretta del preponente;
ciò a meno che non emerga una condotta
'anomala' del risparmiatore evidenziante una collusione con il dipendente infedele o quanto meno la sua consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole di condotta gravanti sul promotore resa palese da circostanze quali la pregressa esperienza acquisita nell'acquisto di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento, le complessive condizioni culturali e socio- economiche, etc (così Cass. n. 17393/2009 e n. 6829/2011).
Pertanto, si giunge alla conclusione che la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa solo ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore (Cass., n. 31453/22).
23 E' stato altresì osservato che se la presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell'investitore non esclude automaticamente la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, costituendo l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi
(quali il divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore (Cass., n. 31894/23; n. 28634/20).
Del resto, ai sensi dell'art. 1228 c.c. "(…) il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (…)"; ed ancora, l'art. 2049 c.c., previsto in materia di responsabilità dei padroni e committenti, stabilisce che “(...) i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (...)”.
Sussiste, pertanto, nel nostro ordinamento, un principio di responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari.
CP_ Nel caso in esame, è stato accertato che operasse quale promotore finanziario di CP_3
Tanto si desume, in primis, dalla delibera del 1.7.2008 versata in atti CP_6
(v. doc. 10 atto di citazione 7.2.2012) ove in premessa viene certificato che
CP_
ha operato come promotore finanziario per conto di Controparte_7
[...] dall'1.10.2003 al 26.2.2007. Ed infatti è la stessa che
[...] CP_3
ha segnalato alla le irregolarità svolte dal suo promotore CP_6
finanziario.
Inoltre, dalle risultanze istruttorie, allorchè i testi escussi hanno riferito che
CP_ gli incontri fra e avvenivano nei locali della Pt_1 CP_3
(anche suffragati da documentazione fotografica a supporto, ovvero il prospetto del palazzo con acclusa l'insegna della . CP_3
CP_ Peraltro, lo stesso nei verbali di interrogatorio eseguiti nell'ambito delle numerose inchieste penali ammette di essere promotore della CP_3
circostanza avvalorata dalle complessive risultanze istruttorie che hanno
CP_ messo in luce come la condotta del sia stata agevolata e resa possibile dall'inserimento dello stesso nell'attività di promotore finanziario di lungo corso.
CP_ In secondo luogo, ha disposto delle somme depositate da Pt_1
dapprima sul rapporto di c/c n.1985/99 c/c acceso presso la filiale di Tricase di e successivamente anche sul rapporto di c/c n.130783/02 CP_5
acceso presso la filiale di Tricase di Banca Primavera, poi divenuta
[...]
distraendole per i propri fini. CP_3
Si rimanda a quanto analiticamente esaminato per ogni singolo assegno bancario/circolare e a quanto risulta dagli accertamenti eseguiti in sede di indagini preliminari sulla documentazione bancaria oggetto di sequestro: invero, emerge l'esistenza di svariate distinte di richiesta di assegni circolari
-con delega al ritiro in favore di e l'utilizzo dei titoli così emessi per CP_1
corrispondere somme in favore di beneficiari sconosciuti a , ma Pt_1
CP_ CP_ parenti (es. la madre di , ), clienti o persino creditori Persona_4
CP_ del per l'acquisto di beni personali (un'autovettura Mercedes presso
. Parte_5
25 Ciò è stato possibile in quanto nella sua qualità di promotore finanziario CP_1
di e nell'ambito del rapporto fiduciario instaurato in Controparte_3
tale veste con il cliente, consegnava al ER moduli di emissione di assegni circolari, i quali venivano firmati in bianco dall'attore e da quest'ultimo rilasciati al promotore al fine di fornire la provvista per effettuare gli
CP_ investimenti proposti dal (o richiesti al) promotore, provvista che distraeva in proprio favore o in favore di soggetti terzi.
CP_ Infine, è emerso che consegnava dei prospetti contabili per celare le indebite distrazioni di somme a danno di (cfr. dichiarazioni dei testi, Pt_1
e e che lo stesso convenuto, messo Testimone_1 Testimone_2
alle strette, abbia ammesso pacificamente la sua responsabilità in un incontro chiarificatore).
Sicchè deve essere respinta la prospettazione avanzata dalla Banca convenuta secondo la quale le doglianze attore sarebbero sguarnite di prova, non avendo il sig. tempestivamente e puntualmente disconosciuto i documenti Pt_1
offerti in comunicazione dalla Banca ex artt. 2712 e 2719 cod. civ..
Innanzitutto, si osserva come con l'atto introduttivo del giudizio il deducente ha affermato la falsità delle seguenti sottoscrizioni:
1) quella apposta “per girata” sul retro dell'assegno circolare di € 2.000,00 prodotta, sin dalla costituzione in giudizio, come doc.34 bis (cfr. pag.10 citazione);
2) quella apposta sulla distinta bancaria di predisposizione degli assegni circolari di € 2.000,00, di € 10.000,00, di € 4.293,00, di € 1.000,00 e di €
1.200,00 prodotta, sin dalla costituzione in giudizio, come doc.37 (cfr. pagg.10 ed 11 citazione);
26 3) quella apposta sulla distinta bancaria di predisposizione degli assegni circolari di € 15.000,00 prodotta, sin dalla costituzione in giudizio, come doc.39 (cfr. pag.11 citazione);
4) quelle apposte sulle distinte bancarie di emissione degli assegni circolari di € 1.200,00, € 1.400,00, € 2.400,00, € 5.000,00, € 4.600,00 prodotte, sin dalla costituzione in giudizio, come docc.42 e 42 bis (cfr. pagg.12 e 13 citazione).
Inoltre, si sottolinea quanto emerso altresì dalle risultanze delle indagini penali, dalle quali si evince come il ignorava la reale destinazione Pt_1
delle somme che l'attore credeva, invece, indirizzate alla sottoscrizione di investimenti.
CP_ Accertato, pertanto, che , quale promotore finanziario di CP_3
ha illecitamente disposto delle somme depositate sui rapporti bancari intestati all'attore così distraendole per i propri fini, deve condannarsi CP_3
CP_ a risarcire i danni cagionati all'attore dall'attività illecita del promotore , in solido con quest'ultimo.
CP_ Sul punto, si rimarca come le condotte illecite perpetrate dal in danno dell'odierno attore sono state tutte commesse nel periodo in cui quest'ultimo era alle dipendenze di come promotore finanziario ad CP_3
eccezione dell'illecita appropriazione dell'importo di € 16.382,00 avvenuta
CP_ nel maggio 2003 - quando il operava come promotore di Banca
Primavera.
Tuttavia, si ritiene che risponda anche in relazione a detta CP_3
condotta illecita ai sensi del D.Lgs. 385/93, art. 58, comma quinto, avendo rilevato da Banca Primavera la rete dei promotori finanziari nell'ambito di una operazione di cessione di ramo d'azienda (cfr. doc. 2bis suddetto fascicolo).
27 Va, pertanto, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta in quanto, pur essendo soggetto collocante, rimane responsabile in solido per eventuali pregiudizi cagionati ai clienti investitori e risponde per culpa in vigilando. La banca convenuta, infatti, in base al contratto stipulato con il promotore, avrebbe dovuto verificare la natura delle operazioni
CP_ effettuate da , spettando a attivarsi, secondo i Controparte_3
principi di buona fede, in caso di inerzia del suo promotore.
Pertanto, può dirsi acclarata la responsabilità della banca convenuta per tali condotte costituenti fatto illecito.
6. – Va, altresì, disattesa l'eccezione di prescrizione.
Il diritto al risarcimento del danno subito dal sig. è soggetto al Pt_1
termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 comma 1 del codice civile per i fatti illeciti.
Il termine di prescrizione non decorre automaticamente dal momento dell'appropriazione indebita, ma dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile da parte del danneggiato ovvero dal momento in cui egli acquisisce consapevolezza oggettiva del danno subito.
Questo principio è affermato in diverse sentenze della Cassazione, tra cui:
- Cassazione civile Sez. III n. 11119 del 10 maggio 2013: "Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile."
28 - Cassazione civile Sez. II n. 3691 del 29 marzo 1995: "Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del terzo determina la modificazione produttiva di danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile."
Questo principio si applica sia all'azione contro il consulente finanziario che a quella contro la società di intermediazione mobiliare.
Dirimente, infatti, appare la seguente considerazione in merito alla determinazione del momento iniziale della prescrizione (exordium praescriptionis).
CP_ Ebbene, nel caso di specie, accertato che faceva apporre al la Pt_1
propria firma su moduli in bianco che poi opportunamente compilava secondo le proprie esigenze e conseguentemente falsificava i prospetti contabili dei presunti investimenti (cfr. doc. da n. 1 a n. 8) per celare le indebite distrazioni di somme a danno di , può ritenersi dimostrato che questi non abbia Pt_1
avuto conoscenza del danno patito né poteva averla secondo l'ordinaria
CP_ diligenza se non fino al momento della confessione resa da (avvenuta in occasione dell'incontro del 14.03.2007).
Solo a partire da tale data il ha potuto effettuare opportune ricerche Pt_1
per verificare l'effettiva negoziazione dei titoli emessi a suo nome e la reale distrazione di somme che credeva, invece, investite in titoli di vario tipo.
Sicché, considerando tale dies a quo, rispetto alla data di notifica della citazione, risalente, come detto al 07.02.2012, non può considerarsi prescritto il diritto al risarcimento del danno vantato dall'attore nei confronti di entrambi i soggetti convenuti.
29 Nondimeno, nel caso di specie, poiché una parte del fatto generatore della responsabilità (si v. assegni relativi al proc. penale iscritto nel 2007 sfociato nella sentenza di patteggiamento n. 66 del 2011) è riconducibile ad un reato, peraltro pacificamente accertato, per tali condotte deve farsi applicazione dell'art. 2947 c.c. e in specie del terzo comma della citata norma per il quale il termine prescrizionale deve considerarsi pari a quello fissato per il reato, se più lungo, e con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, nel caso di specie sent. n.66/2011 resa dal Tribunale di Lecce –
Sez. Dist. di Tricase e depositata in data 01.03.2011.
Sul punto giova ricordare che, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, la previsione dell'art. 2947 c.c. si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, pertanto, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (cfr. Cass. 9 ottobre 2001, n. 12357), dacché il
CP_ medesimo regime trova applicazione sia in relazione al promotore , che alla intermediaria convenuta.
Pertanto, dovendosi fare applicazione del termine di prescrizione indicato per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 491, 485, 61 n. 11 e 640 c.p., pari ad almeno sette anni e mezzo, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza depositata in data 01.03.2011, può concludersi che, al momento della notifica della citazione, avvenuta in data 07.02.2012, il diritto al risarcimento del danno non era ancora prescritto.
30 7. – Né può essere accolta la domanda subordinata della difesa di
[...]
di individuare un concorso colposo del sig. ex art. 1227 CP_3 Pt_1
c.c. nella causazione dell'evento.
Sul punto, basta osservare che, diversamente da quanto opinato dalla difesa di parte convenuta, deve escludersi che abbia concorso alla Pt_1
produzione del danno per il solo fatto di aver omesso di intestare gli assegni
CP_ bancari ed aver così consentito al di compilarli abusivamente o di avere firmato in bianco la modulistica, non essendo rinvenibile nel comportamento di una consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole Pt_1
gravanti sul promotore.
La giurisprudenza è infatti costante nel ribadire che “le disposizioni regolamentari emanate dalla anche se inserite nel documento CP_6
contrattuale sottoscritto dal cliente, sono dirette unicamente a porre a carico del promotore finanziario un obbligo di comportamento a tutela dell'interesse del risparmiatore, sicché non possono tradursi in un onere di diligenza a carico di quest'ultimo, tale da risolversi in un addebito di colpa nei confronti del danneggiato dall'altrui atto illecito, salvo che la condotta dell'investitore presenti connotati, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore
(diventando, così, rilevante ai fini dell'art. 1227 c.c.)” (cfr. Cass. 01 marzo
2016, n. 4037).
Di più, quanto al rilievo di secondo cui avrebbe CP_3 Pt_1
concorso alla causazione o all'aggravamento del danno dal momento che avrebbe ignorato le risultanze documentali trasmesse dalla banca e omesso di
CP_ segnalare alla stessa le irregolarità nel rapporto con , si osserva che la condotta consistente nella mancata segnalazione da parte del cliente delle operazioni non autorizzate annotate negli estratti conto periodicamente
31 ricevuti non si pone in relazione causale con il danno verificatosi perché il
CP_
riceveva dal una sorta di contabilità parallela, comprovante Pt_1
l'avvenuto utilizzo delle somme a lui addebitate sul conto corrente per gli
CP_ investimenti finanziari e solo dopo aver ricevuto dal la confessione delle proprie condotte illecite, ha potuto in concreto ricostruire il flusso di movimentazione disposta artatamente ai suoi danni, come dimostrato dal
CP_ prospetto che il esibiva alla Guardia di Finanza (all. n. 13 con l'indicazione delle somme di denaro, del numero dell'assegno, del cliente, ignaro della reale destinazione del denaro (dicitura “NO” annotata nell'ultima colonna).
Pertanto, nessun concorso di colpa deve essere ravvisato, in capo a parte
CP_ attrice, nella causazione del danno: conosceva il da lunga data Pt_1
CP_ ed aveva fiducia nel suo buon operato. Inoltre, il , all'interno di locali propri di gli ha consegnato documentazione apparentemente CP_3
riconducibile alla Compagnia, pertanto egli non ha mai avuto alcun concreto motivo di dubitare del buon esito dei versamenti aggiuntivi periodicamente
CP_ effettuati. Solo dopo aver sollecitato il ad una rendicontazione completa e ricevuta la sua confessione, l'attore ha potuto prendere cognizione dell'effettiva distrazione di denaro. Prima di allora, mai l'attore aveva ravvisato elementi che l'avevano indotto a sospettare della veridicità delle
CP_ affermazioni e delle rassicurazioni del , né mai aveva avvertito l'esigenza di fare delle verifiche presso l'agenzia, data la continuità del rapporto col promotore finanziario che si recava anche presso il domicilio, accompagnato da altri collaboratori, per ritirare i premi o consegnare la documentazione riepilogativa.
32 Inoltre, la circostanza che gli assegni fossero stati intestati al non è Pt_1
idonea ad elidere la responsabilità dei convenuti, poiché la giurisprudenza esclude la sussistenza del concorso di colpa anche quando i pagamenti sono avvenuti in modo irregolare o con modalità vietate dalla regolamentazione contrattuale. In particolare, la Suprema Corte esclude l'applicazione dell'art. 1227 c.c. anche nel caso in cui la consegna di somme di denaro da parte del cliente sia avvenuta con modalità difformi da quelle previste, in quanto l'eventuale difformità non esclude il rapporto di necessaria occasionalità e non può pertanto costituire concausa del danno ai fini della riduzione del risarcimento spettante all'investitore (Cass., n. 857/2000; Cass. 01/03/2016,
n. 4037; Cass. 15/05/2014, n. 10645; Cass. 24/07/2009, n. 17393).
CP_ In definitiva, nella presente fattispecie, è pacifico che ha agito come promotore finanziario di e di RO TA IM Controparte_3
(dante causa di all'epoca dei fatti oggetto di lite. Controparte_3
È poi comprovato, come emerge dalle risultanze istruttorie, che i danni sono stati cagionati all'attore nell'esercizio delle mansioni affidate da
[...]
a quale promotore finanziario. Controparte_3 Controparte_1
Indubbio è dunque il nesso di occasionalità necessaria, atteso che le attività svolte dal preposto hanno certamente determinato una situazione tale da rendere possibile o comunque tale da agevolare il comportamento produttivo di danno, tenuto conto che proprio nella sua qualità di promotore finanziario di e nell'ambito del rapporto fiduciario instaurato in Controparte_3
CP_ tale veste con il cliente, veniva in possesso dei moduli di emissione di assegni circolari, compilati in bianco dall'attore e da quest'ultimo rilasciati al promotore al fine di fornire la provvista per effettuare gli investimenti
33 CP_ proposti dal (o richiesti al) promotore, provvista che distraeva in proprio favore o in favore di soggetti terzi.
In questi termini, deve, quindi, ritenersi certamente integrato quel rapporto di occasionalità necessaria che, alla luce dei principi sopra richiamati, è idoneo a fondare la responsabilità dell'intermediario anche in ipotesi di condotte penalmente rilevanti del promotore.
CP_ In base a quanto esposto sussiste, dunque, la responsabilità di e della convenuta per i danni subiti dall'attore in conseguenza Controparte_3
CP_ delle illecite distrazioni compiute da .
8. – Quanto alla domanda di manleva proposta da nei Controparte_3
confronti di la stessa deve essere rigettata. Controparte_4
Non è ravvisabile, infatti, alcuna responsabilità di con Controparte_4
riferimento ai danni lamentati dall'attore.
Dall'istruttoria, infatti, è emerso che l'attore firmava moduli in bianco, che
CP_ venivano abusivamente riempiti da in violazione delle istruzioni fornite dal cliente.
Sicchè alla luce delle risultanze istruttorie non vi è prova che le firme apposte sulle contabili per la richiesta di emissione degli assegni circolari da parte del sig. non corrispondessero esattamente alla firma dallo stesso apposta Pt_1
CP_ sullo specimen in possesso della Banca. Del resto, si è appurato che agiva in virtù di un mandato ricevuto dal sig. e che lo stesso, proprio per Pt_1
l'attività di promotore finanziario, era soggetto conosciuto in ambiente bancario.
Sicchè è ben condivisibile l'assunto per cui non aveva alcun CP_5
motivo di dubitare della liceità delle operazioni poste in essere dallo stesso, operazioni rientranti nel range di normalità per un promotore finanziario,
34 effettuate in base a deleghe sottoscritte con firme corrispondenti allo specimen depositato dal cliente.
Né sono stati provati ulteriori profili di inadeguatezza delle procedure della in ordine all'accredito dei predetti assegni sui conti di terzi. CP_3 CP_5
9. – Passando ora al c.d. quantum debeatur, deve evidenziarsi che il danno
CP_ subito dall'attore a causa della condotta illecita di è sia di tipo patrimoniale che di tipo non patrimoniale.
Quanto al primo, come emerso dalle evidenze documentali in atti, è pari ad €
135.704,83 (risultante dalla somma degli assegni indicati in atto introduttivo alle pagg. 7-8-9).
Si ritiene che sulla somma liquidata per danni patrimoniali vadano calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi come di seguito:
i) al tasso legale dal giorno di traenza degli assegni sino alla data della presente domanda;
ii) al maggior tasso previsto per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali ex art. 1284, 4° comma c.c. dal giorno della domanda giudiziale al saldo (v. Cassazione ordinanza 3 gennaio 2023 n. 61: "La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento).
La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti
35 da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle").
Parte attrice ha avanzato domanda risarcitoria anche per i danni morali patiti a seguito della vicenda in oggetto.
La domanda va accolta e può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, nella specie del danno morale, in quanto scaturente da un fatto qualificabile come reato. L'attore ha allegato di essersi rivolta al
CP_
in quanto da lui conosciuto e stimato;
inoltre questi nel paese di residenza dell'attore aveva altresì diversi clienti;
per questo, ha ritenuto a sua volta di affidarsi a lui, consegnandogli negli anni una ingente somma di denaro che rappresentava i risparmi di una vita.
Non può dubitarsi, in quanto rientrante nella comune esperienza, del patimento interiore dell'attore nel momento in cui ha avuto contezza della
CP_ perdita dei propri risparmi in conseguenza della condotta truffaldina del;
patimento che può presumersi essere stato elevato, se si considerano le somme investite e le difficoltà legale al loro recupero.
A tal proposito si richiama la giurisprudenza secondo cui il Giudice, nel valutare il danno morale allegato, è tenuto a prendere in considerazione tutte le conseguenze modificative in peius della precedente situazione del danneggiato derivanti dall'evento di danno, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. La Suprema Corte ha affermato che "il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei
36 a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto" (Cass. 10/11/2020, n. 25164).
Alla stregua di quanto sopra, e tenuto conto dell'entità del danno, pare equo liquidare in via equitativa il danno morale in euro diecimila (10.000) a titolo di risarcimento del danno morale, oltre interessi dalla presente sentenza al saldo, ritenendolo provato, in considerazione della natura delittuosa della condotta tenuta dal promotore finanziario e della frustrazione profonda che notoriamente soffre l'investitore che viene a conoscenza di essere stato vittima di reati di falso e di truffa indebita (cfr. Cassazione civile sez. III -
19/02/2025, n. 4412).
6. – In ordine alla spiegata domanda di revocatoria di fondo patrimoniale, la stessa va, parimenti, accolta, rigettando l'eccezione attinente al difetto di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_2
Ed invero, nel giudizio per la dichiarazione dell'inefficacia del fondo patrimoniale la legittimazione passiva va riconosciuta ad entrambi i coniugi.
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. 22 febbraio 2022, n. 5768), “in tema di azione revocatoria del fondo patrimoniale, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla sua costituzione in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva va riconosciuta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art. 168 c.c., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, con la precisazione che anche nell'ipotesi in cui la costituzione
37 del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia”.
Allo stesso modo, va disattesa la contestazione sollevata dalla convenuta nella propria comparsa conclusionale di avvenuta liquidazione CP_2
dell'unico bene compreso nel fondo patrimoniale la cui costituzione sarebbe già stata dichiarata inefficace nei confronti di altro creditore, non essendo sufficiente a tale scopo la produzione della sentenza non corredata di idonea certificazione di definitività della pronuncia, né la mera asserzione dell'avvenuta liquidazione sfornita della relativa prova documentale.
Passando quindi al merito, l'azione revocatoria in esame merita integrale accoglimento, sussistendo tutti i presupposti dell'art. 2901 c.c.
Allo stato degli atti, alcun dubbio può nutrirsi circa il fatto che il sia insorto al momento dell'illecito e non del suo accertamento preprocessuale e giudiziale.
La giurisprudenza di legittimità conferma tale assunto evidenziando che “non trattandosi di un'azione costitutiva, ma di una ordinaria azione di condanna,
è applicabile il principio generale costantemente affermato da questa Corte, secondo cui «per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale”
(cfr., ex multis: Cass. 5 settembre 2019, n. 22161, Cass. 27 gennaio 2009, n.
1968; Cass. 17 ottobre 2001, n. 12678). In particolare, “per verificare
l'anteriorità del credito che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria rispetto all'atto di disposizione, allorché si tratti di credito derivante da un
38 illecito, è necessario fare riferimento alla data dell'illecito (ex plurimis, v.
Cass. civ. Sez. III Sent., 10/06/2020, n. 11121); ciò anche qualora si tratti di credito litigioso, in quanto il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. civ. Sez. III Ord., 05/09/2019, n. 22161)”. Dunque, alcun dubbio può nutrirsi circa il fatto che il credito sia sorto anteriormente all'atto
CP_ dispositivo per cui è giudizio, anche alla luce della confessione, resa da in sede di indagini preliminari relative al giudizio penale instaurato nei suoi confronti, di aver costituito il fondo patrimoniale per sottrarre l'immobile alla garanzia dei suoi creditori.
Quanto al profilo oggettivo – il c.d. eventus damni – occorre considerare che, ai fini del legittimo esercizio dell'azione revocatoria, è sufficiente che il debitore ponga in essere un atto che renda anche solo più gravoso il soddisfacimento del credito (pregiudicando le ragioni del creditore). Non viene infatti richiesta la totale compromissione del patrimonio debitorio
(fermo restando l'onere del creditore di provare la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione); di contro è onere del debitore provare che il patrimonio residuo sia sufficiente al soddisfacimento delle ragioni creditorie. Orbene, nella fattispecie per cui è causa, il pregiudizio patrimoniale risulta sicuramente provato non avendo i convenuti fornito alcuna prova circa l'adeguatezza del patrimonio residuo del debitore al soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Quanto al profilo soggettivo della scientia damni, non vi possono essere dubbi sul fatto che, alla data del compimento dell'atto dispositivo, successivo
CP_ all'insorgere del credito, fosse pienamente consapevole di ledere le
39 ragioni del creditore e che, accanto all'animus nocendi, vi sia il consilium fraudis, attesa la relazione di parentela tra le parti contraenti.
Va conseguentemente revocato e, per l'effetto, dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'odierno attore, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale per Notar del 14.02.2007 nn.14466/7309 rep., Persona_10
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Lecce in data 28.02.2007 al n.8489 reg. gen. e n.5924 reg. part.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate come da dispositivo secondo il seguente calcolo:
- spese a carico di , e pari a € 22.564,80, CP_1 CP_3 CP_2
calcolando valori medi ed aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) attesa la riunione di due giudizi;
- spese a carico di in favore della terza chiamata Controparte_3 [...]
pari a € 14.103,00 (calcolando valori medi). Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia Saracino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 70000344/2013 R.G. riunita al n.758/2012 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3
pagamento, per i titoli di cui in motivazione, a favore di parte attrice, della somma di € 135.704,83, oltre rivalutazione monetaria e interessi così calcolati: i) al tasso legale dal giorno di traenza al saldo effettivo, ii) al maggior tasso previsto per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali ex art. 1284, 4° comma c.c. dal giorno della domanda giudiziale al saldo,
40 nonché della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale, oltre interessi dalla presente sentenza al saldo;
- condanna i convenuti , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
in solido, alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali che liquida in €
22.564,80 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Massimo Franco;
- accoglie la domanda di revocatoria contro e per CP_1 Controparte_2
le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901
c.c., nei confronti di l'atto di costituzione del fondo Parte_1
patrimoniale per Notar del 14.02.2007 nn.14466/7309 rep., Persona_10
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Lecce in data 28.02.2007 al n.8489 reg. gen. e n.5924 reg. part.;
- rigetta la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei Controparte_3
confronti della terza chiamata Controparte_4
- condanna la convenuta alla rifusione in favore della terza Controparte_3
chiamata delle spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per Controparte_4
compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Lecce, 15.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Saracino
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Mariangela Liaci, Funzionario UPP sotto la supervisione del magistrato.
41 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
444 c.p.p., agli atti: v. doc. 18 atto di citazione 7.2.2012).
Sul punto, si osserva che la sentenza di patteggiamento integra una prova cd.
“atipica”, in quanto non ricompresa nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge.
Va, infatti, osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del
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