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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/10/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e così composta:
1) dr. Massimo Gullino Presidente rel.
2) dr. Augusto Sabatini Consigliere
3) dr. ssa Marisa Salvo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 232/2023 R.G. vertente tra
nata a [...] il [...], (c.f. ), in qualità di Parte_1 C.F._1 amministratore unico di con sede in Messina, Strada Statale 114 – via Roccamotore CP_1
Vill. C.F. , rappresentata e difesa - giusto mandato in calce al presente atto Parte_2 P.IVA_1
- dall'Avv. Francesca G. Conte, del Foro di Lecce, nata a [...], il [...], ivi residente in Piazza Mazzini, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico CodiceFiscale_2 del difensore PEC Email_1
Appellante in riassunzione
e
(c.f. ) in persona del Sin1daco p.t., dott. , Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Arturo Merlo (c.f. – fax 090712046 – pec e con lui elett.te CodiceFiscale_3 Email_2 dom.to presso il suo studio in Messina, Via Ettore Lombardo Pellegrino, n. 103,
Appellato
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito di pronuncia emessa dalla I Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 37804/2022 RG, pubblicata in data 27.12.2022, nell'ambito del procedimento civile n. 4259/2019 RG, con cui è stata annullata la sentenza n. 658/2018, pubbl. il 02.07.2018, RG n. 668/2016, emessa dalla Corte d'Appello di Messina, I Sezione in data 20.04.2018, depositata in cancelleria il 02.07.2018, nell'ambito del procedimento civile n. 668/2016 RG. App. e n. 7484/2011 R.G.T. appello avverso la sentenza n. 1006/2022 del 26.7.2022 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in riassunzione notificata, nella qualità di amministratore della Parte_1
riassumeva il giudizio indicato in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Messina, in accoglimento della domanda di parte attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza supra indicata: Nel merito, in via principale 1) Accertare e dichiarare, che il contratto di appalto di servizi stipulato il 13.09.2005 era, al momento della risoluzione (30.03.2010) da parte dal valido, CP_2 legittimo e non scaduto e conseguentemente 2) dichiarare che il contratto de quo ha perso efficacia per il recesso unilaterale del ai sensi e con gli effetti dell'art. 1671 c.c. e pertanto, 3) CP_2 condannare il medesimo a pagare all'odierna attrice: a) le spese sostenute ed i Controparte_2 lavori eseguiti per € 409.041,80 compresi gli oneri passivi sopportati per il mutuo contratto di € 300.000,00; b) un indennizzo, pari ad € 4.622.131,33, per gli utili cui avrebbe avuto titolo in caso di durata quinquennale della commessa, calcolato sulla base degli incassi percepiti dagli impianti durante il periodo di funzionamento;
c) il risarcimento degli ulteriori danni subiti, da quantificare nel 5% dell'importo sugli incassi complessivi che l'attrice avrebbe potuto introitare così come determinati al precedente punto;
d) il risarcimento del maggior danno subito ex art. 1224 c.c. (punto 4.2.3.). e) gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02, su tutte le somme come sopra determinate, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo al recesso, e rivalutazione monetaria su tutte le somme sopra indicate;
4) Condannare il convenuto al pagamento dei diritti ed onorari di causa del presente giudizio, nonché del precedente giudizio di legittimità, e di quelli precedenti, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, in favore dello scrivente procuratore antistatario. In via istruttoria, si reiterano le richieste già avanzate nei precedenti gradi di giudizio, id est: - ammettere, laddove si dovesse ritenere necessario, C.T.U. al fine di verificare l'esatta determinazione degli importi supra richiesti e specificatamente indicati nelle Consulenze di Parte allegate (a firma del Dott. e Per_1 dell'Ing. , a titolo di danno emergente e lucro cessante;
- ordinare al , Per_2 Controparte_2 ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c. l'esibizione ed il deposito della documentazione attestante il numero delle infrazioni elevate dagli impianti collocati dall'attrice durante il periodo di funzionamento degli stessi. Con ogni riserva istruttoria e la più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed argomentare, anche sulla base del comportamento processuale di controparte. fe, proponevano appello avverso la sentenza indicata in epigrafe.
Si costituiva il appellato, rassegnando, a sua volta, le seguenti conclusioni: respingere le CP_2 domande attoree per inidoneità e/o insufficienza della prova, con vittoria di spese e competenze;
- in via subordinata, previa ammissione della CTU, richiesta anche dall'attrice nei termini superiormente rappresentati, determinare correttamente il danno scaturito dall'interruzione unilaterale del rapporto da parte del CP_2
Dopo alcuni rinvii, con le note scritte depositate il 10.12.2023, il segnalava che erano in CP_2 corso trattative volte al bonario componimento della lite.
Con decreto del 3.10.2024, il ruolo veniva sospeso, in ragione dell'imminente collocamento in quiescenza del presidente relatore.
Una volta riassegnato il procedimento al nuovo presidente di sezione, disposta con decreto la sostituzione dell'udienza del 1 luglio 2025 con il deposito telematico di note scritte ex artt. 127 ter cpc e 35 d.lgs. 149/22, la Corte, scaduti i termini assegnati per il deposito di note, con ordinanza del 8 luglio 2025, rilevato che nessuna delle parti aveva depositato note scritte e che ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”, rinviava alla data del 7 ottobre 2025, con assegnazione di un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza.
Nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza in questione, nessuna delle parti provvedeva al deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione, rileva la Corte che il doppio mancato deposito delle note di trattazione comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c. p. c..
La pronuncia di estinzione dell'intero procedimento, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c. p. c..
Le spese di lite, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c., rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 232/2023 R.G. sulla citazione in riassunzione proposta da , in qualità di Parte_1 amministratore della nei confronti del nel giudizio di rinvio a CP_1 Controparte_2 seguito di pronuncia emessa dalla I Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 37804/2022 RG, pubblicata in data 27.12.2022, nell'ambito del procedimento civile n. 4259/2019 RG, con cui è stata annullata la sentenza n. 658/2018, pubbl. il 02.07.2018, RG n. 668/2016, emessa dalla Corte d'Appello di Messina, I Sezione in data 20.04.2018, depositata in cancelleria il 02.07.2018, nell'ambito del procedimento civile n. 668/2016 RG. App. e n. 7484/2011 R.G.T. appello avverso la sentenza n. 1006/2022 del 26.7.2022 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) nulla per le spese. Così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Massimo Gullino