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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/06/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2343/2024 promossa da:
PARTI (CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1 FALANGONE COSIMO ATTRICE contro
CF ), in persona del suo legale rappresentante, contumace Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Si insiste nell'accoglimento delle seguenti conclusioni
- Accertare e dichiarare la responsabilità della società in relazione alle obbligazioni contrattuali CP_1 assunte;
- per l'effetto condannare la medesima al pagamento della somma di €.66.580,00 a titolo di risarcimento danno (patrimoniale e d'immagine) oppure in quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà opportuno individuare anche in via equitativa.
- Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio la società Parte_2 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 66.580,00 a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del contratto di trasporto con essa intercorso, avente ad oggetto il trasferimento aereo dei propri clienti nell'ambito dello svolgimento di un viaggio turistico.
In particolare l'attrice denunciava l'ingiustificato rifiuto dell'imbarco dei propri clienti sul volo da Istanbul a Nairobi da parte della compagnia aerea, motivato dalla mancanza del visto di ingresso in Kenya per i predetti passeggeri, nonostante il Governo keniota avesse derogato alle normali procedure di rilascio del visto medesimo in modalità elettronica on line per via di un attacco hacker alla piattaforma digitale a ciò deputata, consentendo ai viaggiatori di munirsi del visto turistico una volta atterrati.
Deduceva l'attrice di avere rimborsato ai clienti il costo dei pacchetti turistici acquistati, dei quali essi non avevano potuto fruire nell'impossibilità di acquisire il visto con le ordinarie procedure e nell'indisponibilità della compagnia di consentire l'imbarco sui propri voli o su voli di riprotezione, in adempimento degli obblighi assunti con l'emissione dei biglietti. pagina 1 di 3 La convenuta, ritualmente evocata in giudizio, restava contumace.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dall'attrice e, quindi, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma all'udienza del 28.5.2025.
***
La parte attrice ha stipulato con i propri clienti un contratto di viaggio avente ad oggetto un pacchetto turistico completo, includente il trasferimento aereo in Kenya, con prenotazione di sistemazioni alberghiere ed attività turistiche.
I viaggi aerei previsti sarebbero stati operati dalla compagnia aerea convenuta, la quale tuttavia, dopo avere eseguito il trasporto sulla tratta Milano – Istanbul, rifiutava l'imbarco dei passeggeri medesimi sul volo in partenza sulla tratta Istanbul – Nairobi per il motivo che i viaggiatori erano sprovvisti del visto di ingresso nel pese di destinazione.
L'attrice ha allegato una comunicazione ufficiale del Governo etiope dalla quale emerge la chiara indicazione ai viaggiatori, impossibilitati ad accedere alla piattaforma dedicata al rilascio dei visti on line, di munirsi del visto all'arrivo a destinazione nel Paese.
Alla luce di tale documento, il rifiuto del vettore aereo di imbarco dei passeggeri appare ingiustificato e, in assenza di diverse deduzioni della convenuta, rimasta contumace, esso integra inadempimento imputabile del contratto di viaggio che obbliga il vettore medesimo al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Deve ritenersi, infatti, che tra la società attrice, operatore turistico, e la compagnia aerea sia intercorso un contratto di trasporto aereo a beneficio dei clienti della prima, intestatari dei biglietti.
Anche laddove si ritenga che siano intercorsi contratti di trasporto aereo tra i singoli clienti e la compagnia aerea, il diritto azionato dalla società attrice troverebbe fondamento nel disposto di cui all'art. 51 quinquies , 2° comma, d.lg. n. 79/2011, il quale attribuisce all'organizzatore o venditore che abbiano risarcito il viaggiatore il diritto di surrogarsi in tutti i diritti e azioni verso i terzi responsabili.
L'attrice ha provato di avere rimborsato ai propri clienti l'intero costo del pacchetto turistico acquistato, per l'importo richiesto nelle proprie conclusioni, allegando transazioni e distinte di bonifico comprovanti detti rimborsi in denaro o per mezzo di emissione di appositi voucher di valore determinato.
Sussiste, pertanto, il diritto al risarcimento del danno conseguente al negato imbarco, pari al rimborso versato ai clienti, i quali restavano impossibilitati alla partenza sia nel giorno previsto sia nei successivi, dovendo rinunciare alla fruizione dell'intero pacchetto turistico, della durata di alcuni giorni, per l'importo pari a € 52.980,00.
A tali somme vanno aggiunte quelle dovute dalla compagnia a titolo di indennizzo per negato imbarco, ai sensi dell'art., Reg. UE n. 261/2004, oggetto di appositi negozi di cessione allegati in atti, per un ammontare di ulteriori € 3.600,00.
Sulle somme liquidate a titolo risarcitorio decorrono ex officio rivalutazione e interessi, trattandosi di credito risarcitorio, di valore.
Sull'indennizzo dovuto ex art. 7, cit., trattandosi di debito di valuta, non sono dovuti rivalutazione e interessi.
Gli interessi successivi non sono stati oggetto di domanda.
Nulla spetta a titolo di danno da immagine, indicato in via meramente apodittica e astratta dall'attrice, senza allegazione di circostanze idonee ad attestarne, anche solo in via presuntiva, la sussistenza.
All'accoglimento della domanda attorea consegue la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 56.580,00, oltre rivalutazione monetaria istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dì degli esborsi ad oggi;
condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica).
Busto Arsizio, 25 giugno 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2343/2024 promossa da:
PARTI (CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1 FALANGONE COSIMO ATTRICE contro
CF ), in persona del suo legale rappresentante, contumace Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Si insiste nell'accoglimento delle seguenti conclusioni
- Accertare e dichiarare la responsabilità della società in relazione alle obbligazioni contrattuali CP_1 assunte;
- per l'effetto condannare la medesima al pagamento della somma di €.66.580,00 a titolo di risarcimento danno (patrimoniale e d'immagine) oppure in quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà opportuno individuare anche in via equitativa.
- Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio la società Parte_2 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 66.580,00 a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del contratto di trasporto con essa intercorso, avente ad oggetto il trasferimento aereo dei propri clienti nell'ambito dello svolgimento di un viaggio turistico.
In particolare l'attrice denunciava l'ingiustificato rifiuto dell'imbarco dei propri clienti sul volo da Istanbul a Nairobi da parte della compagnia aerea, motivato dalla mancanza del visto di ingresso in Kenya per i predetti passeggeri, nonostante il Governo keniota avesse derogato alle normali procedure di rilascio del visto medesimo in modalità elettronica on line per via di un attacco hacker alla piattaforma digitale a ciò deputata, consentendo ai viaggiatori di munirsi del visto turistico una volta atterrati.
Deduceva l'attrice di avere rimborsato ai clienti il costo dei pacchetti turistici acquistati, dei quali essi non avevano potuto fruire nell'impossibilità di acquisire il visto con le ordinarie procedure e nell'indisponibilità della compagnia di consentire l'imbarco sui propri voli o su voli di riprotezione, in adempimento degli obblighi assunti con l'emissione dei biglietti. pagina 1 di 3 La convenuta, ritualmente evocata in giudizio, restava contumace.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dall'attrice e, quindi, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma all'udienza del 28.5.2025.
***
La parte attrice ha stipulato con i propri clienti un contratto di viaggio avente ad oggetto un pacchetto turistico completo, includente il trasferimento aereo in Kenya, con prenotazione di sistemazioni alberghiere ed attività turistiche.
I viaggi aerei previsti sarebbero stati operati dalla compagnia aerea convenuta, la quale tuttavia, dopo avere eseguito il trasporto sulla tratta Milano – Istanbul, rifiutava l'imbarco dei passeggeri medesimi sul volo in partenza sulla tratta Istanbul – Nairobi per il motivo che i viaggiatori erano sprovvisti del visto di ingresso nel pese di destinazione.
L'attrice ha allegato una comunicazione ufficiale del Governo etiope dalla quale emerge la chiara indicazione ai viaggiatori, impossibilitati ad accedere alla piattaforma dedicata al rilascio dei visti on line, di munirsi del visto all'arrivo a destinazione nel Paese.
Alla luce di tale documento, il rifiuto del vettore aereo di imbarco dei passeggeri appare ingiustificato e, in assenza di diverse deduzioni della convenuta, rimasta contumace, esso integra inadempimento imputabile del contratto di viaggio che obbliga il vettore medesimo al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Deve ritenersi, infatti, che tra la società attrice, operatore turistico, e la compagnia aerea sia intercorso un contratto di trasporto aereo a beneficio dei clienti della prima, intestatari dei biglietti.
Anche laddove si ritenga che siano intercorsi contratti di trasporto aereo tra i singoli clienti e la compagnia aerea, il diritto azionato dalla società attrice troverebbe fondamento nel disposto di cui all'art. 51 quinquies , 2° comma, d.lg. n. 79/2011, il quale attribuisce all'organizzatore o venditore che abbiano risarcito il viaggiatore il diritto di surrogarsi in tutti i diritti e azioni verso i terzi responsabili.
L'attrice ha provato di avere rimborsato ai propri clienti l'intero costo del pacchetto turistico acquistato, per l'importo richiesto nelle proprie conclusioni, allegando transazioni e distinte di bonifico comprovanti detti rimborsi in denaro o per mezzo di emissione di appositi voucher di valore determinato.
Sussiste, pertanto, il diritto al risarcimento del danno conseguente al negato imbarco, pari al rimborso versato ai clienti, i quali restavano impossibilitati alla partenza sia nel giorno previsto sia nei successivi, dovendo rinunciare alla fruizione dell'intero pacchetto turistico, della durata di alcuni giorni, per l'importo pari a € 52.980,00.
A tali somme vanno aggiunte quelle dovute dalla compagnia a titolo di indennizzo per negato imbarco, ai sensi dell'art., Reg. UE n. 261/2004, oggetto di appositi negozi di cessione allegati in atti, per un ammontare di ulteriori € 3.600,00.
Sulle somme liquidate a titolo risarcitorio decorrono ex officio rivalutazione e interessi, trattandosi di credito risarcitorio, di valore.
Sull'indennizzo dovuto ex art. 7, cit., trattandosi di debito di valuta, non sono dovuti rivalutazione e interessi.
Gli interessi successivi non sono stati oggetto di domanda.
Nulla spetta a titolo di danno da immagine, indicato in via meramente apodittica e astratta dall'attrice, senza allegazione di circostanze idonee ad attestarne, anche solo in via presuntiva, la sussistenza.
All'accoglimento della domanda attorea consegue la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 56.580,00, oltre rivalutazione monetaria istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dì degli esborsi ad oggi;
condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica).
Busto Arsizio, 25 giugno 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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