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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/06/2025, n. 4451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4451 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. 333/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 23/12/2022, discussa nella Camera di Consiglio del 14/05/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Laura Marra presso il cui studio in Milano, Via Morigi 13, è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
31.05.1972,
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18.01.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato dalle parti in data 27/04/2006 a Milano ed iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune, al N. 748, parte 1, anno 2006, con le necessarie annotazioni da parte dell'ufficiale dello stato civile competente, alle seguenti condizioni:
- Disporre che a titolo di contributo paterno per il mantenimento del figlio il sig. Per_1 [...] corrisponda alla sig.ra la somma pari a 250,00€ mensili + 50% delle Controparte_1 Pt_1 spese come da Protocollo in uso presso Codesto Tribunale.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
civile in data 27/04/2006 a Milano, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano all'anno
2006, atto n. 748, reg. 01, Parte 1.
Dall'unione è nato, in data 12.08.2008, il figlio – oggi quasi 17enne. Persona_2
Le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del 18/07/2014 che prevedeva l'affidamento condiviso del minore, collocamento materno, visite paterne libere ed il contributo paterno per il mantenimento del figlio pari a 150,00€ oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 31 maggio 2022 il Tribunale Per i Minorenni di Milano ha dichiarato
[...]
decaduto dalla responsabilità genitoriale. Controparte_1
Con ricorso depositato il 23.12.2023, la ricorrente chiedeva, stante l'irreperibilità del marito, la pronuncia del divorzio dal marito e la conferma del contributo al mantenimento del figlio.
All'udienza presidenziale del 23.05.2025, alla quale non compariva il resistente, il Presidente
f.f., rilevato il mancato perfezionamento della notifica al resistente, assegnava nuovo termine per la rinotifica rinviava l'udienza.
All'udienza del 18.10.2024, alla quale nessuno compariva per il resistente, il Presidente f.f., verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante la cancellazione del convenuto dall'anagrafe per irreperibilità, sentiva la parte ricorrente che così dichiarava: “Non ho la minima idea di dove sia ora mio marito. Non l'ho più visto né sentito dalla separazione consensuale del 2014. Non si è mai fatto sentire neppure con . Infatti è decaduto Per_1 alla responsabilità genitoriale. sta bene e sta frequentando la seconda classe presso l'istituto Per_1 professionale Galdus di Milano. Chiedo il divorzio e la conferma dell'assegno concordato in sede di separazione, che non ha percepito.”
pagina 2 di 5 Il Presidente f.f. confermava provvisoriamente le condizioni di cui alla separazione consensuale e fissava udienza di comparizione e trattazione.
All'udienza del 6.02.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il G.I., rilevato che la sola parte costituita aveva depositato note scritte sostitutive dell'udienza contenenti le proprie conclusioni, senza espressa rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., dichiarava la contumacia del convenuto e assegnava alla parte il termine perentorio di 20 giorni per il deposito della propria comparsa conclusionale, rimettendo, alla scadenza, la causa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 2201/2003 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera b) in quanto l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 27/04/2006 a Milano, iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Milano all'anno 2006, atto n. 748, reg. 01, Parte 1, e si sono separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Milano del 18/07/2014 . Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 23.12.2022. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e pagina 3 di 5 successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il contributo paterno al mantenimento del figlio
In accoglimento della domanda della ricorrente, ritiene il Collegio ritiene di dover rideterminare il contributo paterno al mantenimento del figlio nell'importo di euro 250,00 mensili, tenuto conto dell'obbligo di rivalutazione rispetto alla data dalla separazione (risalente al 2014), nonché tenuto conto del dovere del resistente, la cui capacità lavorativa è da ritenersi tuttora integra - di contribuire al mantenimento del figlio, le cui esigenze data l'età sono da ritenersi accresciute e il cui mantenimento diretto è sempre stato integralmente a carico della madre, per ogni sua necessità; somma da ritenersi omnicomprensiva delle spese straordinarie, stante l'assenza di comunicazione tra le parti.
Le spese di lite
Le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto e Parte_1 [...]
hanno contratto matrimonio civile in data 27/04/2006 a Milano, Controparte_1 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano all'anno 2006, atto n. 748, reg.
01, Parte 1;
2. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di maggio
2025, al mantenimento del figlio sino alla sua autosufficienza economica, versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 250,00 mensili omnicomprensivi, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT;
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
4. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 23/12/2022, discussa nella Camera di Consiglio del 14/05/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Laura Marra presso il cui studio in Milano, Via Morigi 13, è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
31.05.1972,
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18.01.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato dalle parti in data 27/04/2006 a Milano ed iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune, al N. 748, parte 1, anno 2006, con le necessarie annotazioni da parte dell'ufficiale dello stato civile competente, alle seguenti condizioni:
- Disporre che a titolo di contributo paterno per il mantenimento del figlio il sig. Per_1 [...] corrisponda alla sig.ra la somma pari a 250,00€ mensili + 50% delle Controparte_1 Pt_1 spese come da Protocollo in uso presso Codesto Tribunale.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
civile in data 27/04/2006 a Milano, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano all'anno
2006, atto n. 748, reg. 01, Parte 1.
Dall'unione è nato, in data 12.08.2008, il figlio – oggi quasi 17enne. Persona_2
Le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del 18/07/2014 che prevedeva l'affidamento condiviso del minore, collocamento materno, visite paterne libere ed il contributo paterno per il mantenimento del figlio pari a 150,00€ oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 31 maggio 2022 il Tribunale Per i Minorenni di Milano ha dichiarato
[...]
decaduto dalla responsabilità genitoriale. Controparte_1
Con ricorso depositato il 23.12.2023, la ricorrente chiedeva, stante l'irreperibilità del marito, la pronuncia del divorzio dal marito e la conferma del contributo al mantenimento del figlio.
All'udienza presidenziale del 23.05.2025, alla quale non compariva il resistente, il Presidente
f.f., rilevato il mancato perfezionamento della notifica al resistente, assegnava nuovo termine per la rinotifica rinviava l'udienza.
All'udienza del 18.10.2024, alla quale nessuno compariva per il resistente, il Presidente f.f., verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante la cancellazione del convenuto dall'anagrafe per irreperibilità, sentiva la parte ricorrente che così dichiarava: “Non ho la minima idea di dove sia ora mio marito. Non l'ho più visto né sentito dalla separazione consensuale del 2014. Non si è mai fatto sentire neppure con . Infatti è decaduto Per_1 alla responsabilità genitoriale. sta bene e sta frequentando la seconda classe presso l'istituto Per_1 professionale Galdus di Milano. Chiedo il divorzio e la conferma dell'assegno concordato in sede di separazione, che non ha percepito.”
pagina 2 di 5 Il Presidente f.f. confermava provvisoriamente le condizioni di cui alla separazione consensuale e fissava udienza di comparizione e trattazione.
All'udienza del 6.02.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il G.I., rilevato che la sola parte costituita aveva depositato note scritte sostitutive dell'udienza contenenti le proprie conclusioni, senza espressa rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., dichiarava la contumacia del convenuto e assegnava alla parte il termine perentorio di 20 giorni per il deposito della propria comparsa conclusionale, rimettendo, alla scadenza, la causa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 2201/2003 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera b) in quanto l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 27/04/2006 a Milano, iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Milano all'anno 2006, atto n. 748, reg. 01, Parte 1, e si sono separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Milano del 18/07/2014 . Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 23.12.2022. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e pagina 3 di 5 successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il contributo paterno al mantenimento del figlio
In accoglimento della domanda della ricorrente, ritiene il Collegio ritiene di dover rideterminare il contributo paterno al mantenimento del figlio nell'importo di euro 250,00 mensili, tenuto conto dell'obbligo di rivalutazione rispetto alla data dalla separazione (risalente al 2014), nonché tenuto conto del dovere del resistente, la cui capacità lavorativa è da ritenersi tuttora integra - di contribuire al mantenimento del figlio, le cui esigenze data l'età sono da ritenersi accresciute e il cui mantenimento diretto è sempre stato integralmente a carico della madre, per ogni sua necessità; somma da ritenersi omnicomprensiva delle spese straordinarie, stante l'assenza di comunicazione tra le parti.
Le spese di lite
Le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto e Parte_1 [...]
hanno contratto matrimonio civile in data 27/04/2006 a Milano, Controparte_1 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano all'anno 2006, atto n. 748, reg.
01, Parte 1;
2. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di maggio
2025, al mantenimento del figlio sino alla sua autosufficienza economica, versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 250,00 mensili omnicomprensivi, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT;
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
4. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Maria Laura Amato
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