Art. 3.
Nel terzo comma dell'art. 7 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , le parole "ma l'acquisizione del diritto alla pensione" sono sostituite dalle altre "ma la corresponsione delle rate di pensione".
Dopo tale comma e' inserito il seguente:
"Agli artigiani iscritti nell'anno 1959, limitatamente al biennio per il quale non compete il pagamento delle rate di pensione, non si applicano le norme di cui agli articoli 12 sub 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , per quanto concerne il differimento della decorrenza, della pensione in conseguenza della tardiva presentazione della domanda".
Nel terzo comma dell'art. 7 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , le parole "ma l'acquisizione del diritto alla pensione" sono sostituite dalle altre "ma la corresponsione delle rate di pensione".
Dopo tale comma e' inserito il seguente:
"Agli artigiani iscritti nell'anno 1959, limitatamente al biennio per il quale non compete il pagamento delle rate di pensione, non si applicano le norme di cui agli articoli 12 sub 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , per quanto concerne il differimento della decorrenza, della pensione in conseguenza della tardiva presentazione della domanda".