Art. 6.
Alla retribuzione dei professori incaricati si provvedera' con le modalita' di cui all' articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive modificazioni.
La relativa spesa gravera' sui normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Alla retribuzione dei professori incaricati si provvedera' con le modalita' di cui all' articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive modificazioni.
La relativa spesa gravera' sui normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.