Articolo 6 della Legge 18 novembre 1964, n. 1265
Articolo 5Articolo 7
Versione
22 dicembre 1964
Art. 6.
Alla retribuzione dei professori incaricati si provvedera' con le modalita' di cui all' articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive modificazioni.
La relativa spesa gravera' sui normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1964