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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 6287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6287 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16478/2024 vertente
TRA
(Roma, 04.04.1969) con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Alessia Sabene;
ricorrente
E
(San Benedetto dei Marsi (AQ), 06.05.1961) con il CP_1 patrocinio dell'avv. Rosa Viggiano e dell'avv. Emanuele Zesi;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
v. note di trattazione scritta per l'udienza del 25.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con in data 22.9.1993; ha riferito che dalla CP_1
loro unione erano nati i figli (13.3.1997) e ( 12.8.1999); che nel 2021 i coniugi Per_1 Per_2
si erano separati consensualmente e che da allora non era ripresa tra loro la convivenza né si era mai ricostituita alcuna comunione di intenti;
ha chiesto al Tribunale la conferma delle condizioni della separazione che prevedevano, tra l'altro a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario dei due figli pari a complessivi € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha chiesto che le somme in questione fossero versate direttamente ai due ragazzi ormai maggiorenni e che venisse confermata l'assegnazione della casa familiare in suo favore.
costituendosi ha aderito alla domanda di divorzio ma ha chiesto la revoca CP_1 dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento ordinario dei figli, sostenendo che fossero entrambi ormai autosufficienti dal punto di vista economico, laureati e residenti all'estero; in subordine ha proposto di ridurre il contributo a suo carico sino a 100,00 euro per ciascun figlio, da corrispondere direttamente agli stessi, oltre al 30% delle spese straordinarie;
ha poi chiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie essendone venuti meno i presupposti.
1. Status
Può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 18.9.1994, giacché è effettivamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
2. Questioni economiche
La ricorrente ha originariamente domandato la conferma del contributo perequativo paterno al mantenimento ordinario dei due figli pari a complessivi € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, ma ha poi rinunciato alla domanda limitatamente alla figlia riconoscendo che la ragazza sin dal 2023 era divenuta ormai autonoma. Il Parte_1
collegio prende atto della concorde rappresentazione delle parti sul punto e dispone quindi la revoca del contributo perequativo a carico del padre per la figlia, con decorrenza dalla data di costituzione del convenuto in questa sede.
Le situazione dell'altro figlio era invece oggetto di diversa rappresentazione da parte Per_2
dei due genitori;
il giovane, ascoltato all'udienza dell'11.3.2025, ha chiarito la sua attuale situazione lavorativa precisando quando segue: 3
“sono laureato in Economia e Management (laurea triennale e magistrale) e ho fatto un tirocinio sul marketing da settembre 2024 a metà febbraio 2025 a Barcellona, parzialmente sovvenzionato dalla Università La Sapienza e pagato di mia madre, per fare questo tirocinio ho dovuto pagare inizialmente 500,00 perché non era retribuito, lo ho fatto per metterlo sul cv, al momento sto facendo dei colloqui ed è molto difficile trovare lavoro, ma sto cercando;
mio padre sapeva di questo tirocinio ma non si è mai interessato a capire di che tirocinio si trattasse, non mi ha chiesto niente nello specifico altrimenti gli avrei spiegato come funzionava e non ci sarebbe stato bisogno di venire qua…[…]”. In definitiva , oggi Per_2
venticinquenne, pur avendo terminato il corso di studi universitari, non ha ancora trovato una occupazione stabile sebbene si sia impegnato nella ricerca di un lavoro (“sto facendo dei colloqui ed è molto difficile trovare lavoro”) e si sia adoperato in modo attivo per implementare le proprie competenze (in tale contesto va valutata senz'altro positivamente la scelta del ragazzo di intraprendere un tirocinio all'estero non retribuito anche al fine di poterlo inserire nel curriculum vitae) e trovare una occupazione compatibile con il percorso di studi prescelto.
Dunque - essendo ancora privo di un'occupazione, nonostante un'attiva e ragionata Per_2
ricerca di un lavoro attinente alle sue specifiche competenze - necessita ancora del supporto economico dei genitori anche in considerazione della sua giovane età e del fatto che ha terminato solo recentemente il proprio ciclo di studi.
Ciò premesso, nel corso del giudizio è emerso che la ricorrente svolge l'attività di impiegata con reddito mensile pari ad € 2.000,00, vive unitamente al figlio nella casa familiare Per_2
di cui risulta proprietaria esclusiva (cfr. verbale udienza del 29.1.2025), benchè agli atti vi sia una scrittura privata con la quale la stessa ha riconosciuto quale proprietario per una quota pari ad un mezzo il marito (cfr. scrittura privata).
Il resistente vive in Roma, vicolo degli orti della Magliana, 14, e non ha dedotto spese abitative;
da giugno 2024 è pensionato e percepisce circa € 1.650,00 mensili (cfr. verbale udienza del 29.1.2025), oltre ad una pensione di invalidità pari ad € 350,00 mensili e ad una indennità di accompagno in quanto soffre di uno stato depressivo e di numerose patologie oncologiche e ha necessità di continua assistenza medica e infermieristica (cfr. certificati medici) che comportano costanti esborsi di denaro (cfr. spese mediche). Egli inoltre è gravato da una rata mensile pari ad € 219,00 per il rimborso di un finanziamento Agos, con scadenza in data 8.3.2027 (cfr. piano di ammortamento AGOS).
Sulla base degli elementi appena sintetizzati, il collegio ritiene che debba essere confermato a carico del padre un contributo perequativo al mantenimento ordinario del figlio Per_2 nella misura di € 200,00 mensili, tenuto conto della attuale situazione reddituale e patrimoniale 4
delle parti, della incidenza negativa delle spese sanitarie e del rimborso del finanziamento
Agos gravanti sul resistente nonché del venir meno in capo allo stesso dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia e considerata altresì la valenza economica Per_1
delle incombenze domestiche gravanti sulla ricorrente convivente con il figlio e le presumibili esigenze dello stesso in relazione all'età; il contributo andrà versato entro il giorno 5 di ogni mese direttamente al figlio maggiorenne, stante l'accordo delle parti sul punto, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e rivalutazione istat con la medesima decorrenza (ferme per il passato le previgenti disposizioni)..
Le spese straordinarie necessarie per e individuate secondo il protocollo in uso presso Per_2
questo ufficio giudiziario devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno.
3. Casa familiare
Si conferma l'assegnazione dell'immobile alla ricorrente che vi abita con il figlio maggiorenne non autosufficiente.
** ** **
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
16478/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(Roma, 4.4.1969) e (San Benedetto dei Marsi (AQ), 6.5.1961) in Roma in data CP_1
22.9.1993 trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Roma (atto n.
01275, parte 2, serie A03, anno 1993);
-manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att c.p.c.;
- revoca a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza il contributo perequativo per il mantenimento della figlia previsto a carico del padre;
Per_1
-conferma il contributo perequativo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio nella misura di € 200,00 mensili, disponendo che venga corrisposto, a decorrere dalla Per_2
pubblicazione della presente sentenza, direttamente in favore di al suo domicilio o a Per_2
mezzo bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per individuate secondo il protocollo in uso presso questo ufficio Per_2
giudiziario; 5
- conferma l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 16.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16478/2024 vertente
TRA
(Roma, 04.04.1969) con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Alessia Sabene;
ricorrente
E
(San Benedetto dei Marsi (AQ), 06.05.1961) con il CP_1 patrocinio dell'avv. Rosa Viggiano e dell'avv. Emanuele Zesi;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
v. note di trattazione scritta per l'udienza del 25.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con in data 22.9.1993; ha riferito che dalla CP_1
loro unione erano nati i figli (13.3.1997) e ( 12.8.1999); che nel 2021 i coniugi Per_1 Per_2
si erano separati consensualmente e che da allora non era ripresa tra loro la convivenza né si era mai ricostituita alcuna comunione di intenti;
ha chiesto al Tribunale la conferma delle condizioni della separazione che prevedevano, tra l'altro a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario dei due figli pari a complessivi € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha chiesto che le somme in questione fossero versate direttamente ai due ragazzi ormai maggiorenni e che venisse confermata l'assegnazione della casa familiare in suo favore.
costituendosi ha aderito alla domanda di divorzio ma ha chiesto la revoca CP_1 dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento ordinario dei figli, sostenendo che fossero entrambi ormai autosufficienti dal punto di vista economico, laureati e residenti all'estero; in subordine ha proposto di ridurre il contributo a suo carico sino a 100,00 euro per ciascun figlio, da corrispondere direttamente agli stessi, oltre al 30% delle spese straordinarie;
ha poi chiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie essendone venuti meno i presupposti.
1. Status
Può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 18.9.1994, giacché è effettivamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
2. Questioni economiche
La ricorrente ha originariamente domandato la conferma del contributo perequativo paterno al mantenimento ordinario dei due figli pari a complessivi € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, ma ha poi rinunciato alla domanda limitatamente alla figlia riconoscendo che la ragazza sin dal 2023 era divenuta ormai autonoma. Il Parte_1
collegio prende atto della concorde rappresentazione delle parti sul punto e dispone quindi la revoca del contributo perequativo a carico del padre per la figlia, con decorrenza dalla data di costituzione del convenuto in questa sede.
Le situazione dell'altro figlio era invece oggetto di diversa rappresentazione da parte Per_2
dei due genitori;
il giovane, ascoltato all'udienza dell'11.3.2025, ha chiarito la sua attuale situazione lavorativa precisando quando segue: 3
“sono laureato in Economia e Management (laurea triennale e magistrale) e ho fatto un tirocinio sul marketing da settembre 2024 a metà febbraio 2025 a Barcellona, parzialmente sovvenzionato dalla Università La Sapienza e pagato di mia madre, per fare questo tirocinio ho dovuto pagare inizialmente 500,00 perché non era retribuito, lo ho fatto per metterlo sul cv, al momento sto facendo dei colloqui ed è molto difficile trovare lavoro, ma sto cercando;
mio padre sapeva di questo tirocinio ma non si è mai interessato a capire di che tirocinio si trattasse, non mi ha chiesto niente nello specifico altrimenti gli avrei spiegato come funzionava e non ci sarebbe stato bisogno di venire qua…[…]”. In definitiva , oggi Per_2
venticinquenne, pur avendo terminato il corso di studi universitari, non ha ancora trovato una occupazione stabile sebbene si sia impegnato nella ricerca di un lavoro (“sto facendo dei colloqui ed è molto difficile trovare lavoro”) e si sia adoperato in modo attivo per implementare le proprie competenze (in tale contesto va valutata senz'altro positivamente la scelta del ragazzo di intraprendere un tirocinio all'estero non retribuito anche al fine di poterlo inserire nel curriculum vitae) e trovare una occupazione compatibile con il percorso di studi prescelto.
Dunque - essendo ancora privo di un'occupazione, nonostante un'attiva e ragionata Per_2
ricerca di un lavoro attinente alle sue specifiche competenze - necessita ancora del supporto economico dei genitori anche in considerazione della sua giovane età e del fatto che ha terminato solo recentemente il proprio ciclo di studi.
Ciò premesso, nel corso del giudizio è emerso che la ricorrente svolge l'attività di impiegata con reddito mensile pari ad € 2.000,00, vive unitamente al figlio nella casa familiare Per_2
di cui risulta proprietaria esclusiva (cfr. verbale udienza del 29.1.2025), benchè agli atti vi sia una scrittura privata con la quale la stessa ha riconosciuto quale proprietario per una quota pari ad un mezzo il marito (cfr. scrittura privata).
Il resistente vive in Roma, vicolo degli orti della Magliana, 14, e non ha dedotto spese abitative;
da giugno 2024 è pensionato e percepisce circa € 1.650,00 mensili (cfr. verbale udienza del 29.1.2025), oltre ad una pensione di invalidità pari ad € 350,00 mensili e ad una indennità di accompagno in quanto soffre di uno stato depressivo e di numerose patologie oncologiche e ha necessità di continua assistenza medica e infermieristica (cfr. certificati medici) che comportano costanti esborsi di denaro (cfr. spese mediche). Egli inoltre è gravato da una rata mensile pari ad € 219,00 per il rimborso di un finanziamento Agos, con scadenza in data 8.3.2027 (cfr. piano di ammortamento AGOS).
Sulla base degli elementi appena sintetizzati, il collegio ritiene che debba essere confermato a carico del padre un contributo perequativo al mantenimento ordinario del figlio Per_2 nella misura di € 200,00 mensili, tenuto conto della attuale situazione reddituale e patrimoniale 4
delle parti, della incidenza negativa delle spese sanitarie e del rimborso del finanziamento
Agos gravanti sul resistente nonché del venir meno in capo allo stesso dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia e considerata altresì la valenza economica Per_1
delle incombenze domestiche gravanti sulla ricorrente convivente con il figlio e le presumibili esigenze dello stesso in relazione all'età; il contributo andrà versato entro il giorno 5 di ogni mese direttamente al figlio maggiorenne, stante l'accordo delle parti sul punto, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e rivalutazione istat con la medesima decorrenza (ferme per il passato le previgenti disposizioni)..
Le spese straordinarie necessarie per e individuate secondo il protocollo in uso presso Per_2
questo ufficio giudiziario devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno.
3. Casa familiare
Si conferma l'assegnazione dell'immobile alla ricorrente che vi abita con il figlio maggiorenne non autosufficiente.
** ** **
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
16478/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(Roma, 4.4.1969) e (San Benedetto dei Marsi (AQ), 6.5.1961) in Roma in data CP_1
22.9.1993 trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Roma (atto n.
01275, parte 2, serie A03, anno 1993);
-manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att c.p.c.;
- revoca a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza il contributo perequativo per il mantenimento della figlia previsto a carico del padre;
Per_1
-conferma il contributo perequativo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio nella misura di € 200,00 mensili, disponendo che venga corrisposto, a decorrere dalla Per_2
pubblicazione della presente sentenza, direttamente in favore di al suo domicilio o a Per_2
mezzo bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per individuate secondo il protocollo in uso presso questo ufficio Per_2
giudiziario; 5
- conferma l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 16.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi