Articolo 11 della Legge 11 febbraio 1992, n. 153
Articolo 10Articolo 12
Versione
10 marzo 1992
Art. 11. Norme transitorie 1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, sono adottati, in seduta congiunta, dal consiglio di amministrazione e dal comitato direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il consiglio di amministrazione ed il comitato direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo comitato direttivo.
Entrata in vigore il 10 marzo 1992