Art. 11. Norme transitorie 1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, sono adottati, in seduta congiunta, dal consiglio di amministrazione e dal comitato direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il consiglio di amministrazione ed il comitato direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo comitato direttivo.
2. Il consiglio di amministrazione ed il comitato direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo comitato direttivo.