Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00784/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02612/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2612 del 2025, proposto da IA Appalti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in relazione alla procedura CIG B587EA4511;
contro
Pavia Acque S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisabetta Masnata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Merenda e Podavitte S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Rattazzi e Claudia Prandato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- del provvedimento adottato in data 09.06.2025, con cui Pavia Acque Scarl, in via di autotutela, ha proceduto alla riformulazione dei punteggi relativi alle offerte tecniche, all'annullamento della proposta di aggiudicazione precedentemente disposta in favore della ricorrente, nonché della conseguente graduatoria di gara, relativa alla procedura indetta per l'affidamento dei lavori previsti dal progetto "Adeguamento allo schema depurativo delle reti idriche di fognatura degli agglomerati AG01801402 (Bereguardo) AG01801401 (Bereguardo Zelata) e AG01816301 (OL), collegamenti fognari agglomerati TO d'OL e OL" (CIG. B587EA4511);
- della nota pec del 09.06.2025;
- della determina di aggiudicazione, non conosciuta, con cui la stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione della procedura controversa in favore della Merenda e Podavitte Srl;
- della nota prot. n. 21542/2025 del 16.06.2025, di comunicazione ex art. 90 D.Lgs. 36/2023 dell’aggiudicazione;
- del verbale del 03.06.2025, di presa d'atto della rettifica del punteggio tecnico finale;
- della proposta di aggiudicazione adottata in favore della Merenda e Podavitte Srl;
- ove e per quanto occorra di tutti i verbali di gara (di seduta pubblica e riservata) nella parte in cui hanno ammesso ed attribuito punteggi alla Merenda e Podavitte Srl, ivi inclusi il verbale del 10.03.2025, i verbali del 01.04.2025, il verbale del 14.04.2025, il verbale del 13.05.2025, il verbale del 19.05.2025, il verbale del 03.06.2025 ed il verbale del 04.06.2025;
- dell'art. 8 del Disciplinare di gara qualora inteso a ritenere che il Rating di legalità debba essere posseduto in proprio dal concorrente, senza possibilità di ricorrere all'avvalimento;
- della fase di valutazione dei requisiti nei confronti della prima in graduatoria e del relativo esito;
- di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e conseguenziali;
nonché per l'accertamento,
- della nullità dell'art. 8 del Disciplinare di gara qualora inteso a ritenere che il Rating di legalità debba essere posseduto, in proprio, dal concorrente senza possibilità di ricorrere all'avvalimento;
- del diritto della ricorrente alla riattribuzione del punteggio premiante relativo al rating di legalità;
- del conseguente diritto della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto, con declaratoria di inefficacia del contratto, nelle more eventualmente stipulato e subentro nell'affidamento dell'odierna ricorrente, ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento dell'aggiudicazione dovesse risultare impossibile a seguito di eventuale sottoscrizione del contratto di appalto, di condanna dell'ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Merenda e Podavitte S.r.l. e di Pavia Acque S.C.A.R.L.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa LE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente IA Appalti S.r.l. espone di aver partecipato alla procedura aperta bandita da Pavia Acque S.C.A.R.L., gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Pavia, per l’affidamento dei lavori previsti dal progetto “ Adeguamento allo schema depurativo delle reti idriche di fognatura degli agglomerati AG01801402 (Bereguardo) AG01801401 (Bereguardo Zelata) e AG01816301 (OL), collegamenti fognari agglomerati TO d’OL e OL (CIG. B587EA4511) ”, collocandosi al primo posto in graduatoria.
2. Con il presente ricorso, impugna i provvedimenti con cui Pavia Acque S.C.A.R.L. ha proceduto, previa riformulazione dei punteggi relativi alle offerte tecniche, all'annullamento della proposta di aggiudicazione precedentemente disposta in suo favore e all’aggiudicazione della procedura di gara alla società Merenda e Podavitte S.r.l.
3. A sostegno del gravame ha dedotto le censure così rubricate:
- “ I - Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990 – Omesso avviso di avvio del procedimento – Violazione del diritto di partecipazione procedimentale – Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ”;
- “ II - Violazione di legge (art. 104 d.lgs. 36/2012) - Ammissibilità dell’avvalimento del rating di legalità - Violazione dei principi di massima partecipazione, concorrenza, favor partecipationis – eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e motivazione ”;
- “ III - Violazione di legge (art. 104 d.lgs. 36/2012) - Ammissibilità dell’avvalimento del rating di legalità - Violazione dei principi di massima partecipazione, concorrenza, favor partecipationis – Eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e motivazione – Nullità disciplinare di gara ”;
- “IV - Violazione di legge (art. 104 d.lgs. 36/2012) - Ammissibilità dell’avvalimento del rating di legalità - Violazione dei principi di massima partecipazione, concorrenza, favor partecipationis – Eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e motivazione ”;
- “ V - Violazione e falsa applicazione di legge (art. 104 del d.lgs. 36/2023) –– Specificità e completezza del contenuto contrattuale ”;
- “ VI - Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990 – Omesso avviso di avvio del procedimento – Violazione del diritto di partecipazione procedimentale – Possesso requisito sostanziale ”;
- “ VII - Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 104 d.lgs. 36/2023) – Difetto assoluto e/o carenza istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Illegittimità derivata ”.
4. Si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso Pavia Acque S.C.A.R.L. e Merenda e Podavitte S.r.l.
5. All’esito della camera di consiglio del 24.07.2025, con ordinanza n. 820/2025 di questo Tribunale, l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata respinta per difetto del requisito del fumus boni iuris di ricorso, avendo la Sezione ritenuto che il contratto depositato da IA Appalti S.r.l. per l’avvalimento del Rating di Legalità “ sembra difettare dei requisiti minimi di specificità, non essendo ivi menzionata, al di là delle generiche locuzioni impiegate, alcun tipo di risorsa (materiale, immateriale, di personale) effettivamente messa a disposizione dall’ausiliaria ”. Indicazione, questa, “ da considerarsi sempre necessaria, pur nel mutato quadro normativo a seguito dell’introduzione dell’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, quantomeno per consentire la verifica della causa in concreto del contratto (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, 13.11.2024, n. 6211) e per comprendere quale sia il reale contributo apportato dall’ausiliaria, sul piano degli elementi che concorrono all’acquisizione del Rating di Legalità, rispetto all’organizzazione aziendale della ricorrente ”.
6. Con atto depositato il 20.01.2026, la ricorrente, premesso di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese di lite. A tale richiesta hanno espressamente prestato adesione la stazione appaltante e la controinteressata, sottoscrivendo la stessa per accettazione anche sotto il profilo della regolazione delle spese di giudizio.
7. Alla pubblica udienza del 4.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Rileva il Collegio che la rinuncia formalizzata dalla ricorrente non può essere considerata produttiva dell’effetto estintivo del giudizio alla stessa di regola collegato, poiché non previamente notificata alle parti costituite, come richiesto dall'art. 84 c.p.a. Di tale rinuncia, tuttavia, è possibile tenere conto al fine di desumere dalla stessa l’insussistenza di un interesse attuale in capo alla ricorrente alla coltivazione dell’impugnativa, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 84, comma 4 c.p.a., a mente del quale “ anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”.
9. Peraltro, la stessa ricorrente ha precisato nel succitato atto di rinuncia al ricorso di non avere più interesse alla definizione di merito della controversia, per cui, anche sulla scorta di tale dato, ritiene il Collegio che il gravame debba essere dichiarato improcedibile.
10. Le spese di lite possono essere interamente compensate stante l’accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AD US, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
LE CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE CA | IA AD US |
IL SEGRETARIO