Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00704/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2024, proposto da
Girardi Pubblicità Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Peschiera del Garda, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Maccarrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Peschiera del Garda n. 24 del 23 ottobre 2023, pubblicata all’Albo pretorio il 30 ottobre 2023, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento sugli impianti pubblicitari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Peschiera del Garda;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. EA De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente, esercente l’attività di commercializzazione di spazi ed impianti pubblicitari, ha ottenuto il rilascio e il rinnovo dei titoli autorizzativi di diversi impianti pubblicitari installati sul territorio del Comune di Peschiera del Garda.
2. Le modalità di svolgimento di tale attività sono state incise dal nuovo Regolamento comunale sugli impianti pubblicitari, approvato con la deliberazione consiliare indicata in epigrafe. In particolare il Consiglio comunale ha ritenuto di aggiornare tale Regolamento nelle parti relative: A) alla sicurezza stradale ed idraulica, alla tutela delle zone SIC-ZPS e delle fasce di rispetto monumentale e alla tutela ambientale; B) alla pubblicità attraverso i c.d. “camion-vela” e alle zone di installazione consentite; C) al posizionamento dei mezzi pubblicitari, con particolare riguardo alle distanze minime richieste; D) agli ambiti “privi di cartelli” all’interno del territorio comunale.
3. Del suddetto Regolamento la società ricorrente ha chiesto l’annullamento con ricorso notificato in data 9 gennaio 2024, affidato ai seguenti motivi.
Con un primo gruppo di censure viene dedotta la violazione dell’art. 22 dello Statuto del Comune di Peschiera del Garda, perché la modifica del Regolamento sarebbe stata adottata senza il preventivo esame della Commissione consiliare permanente per l’aggiornamento e il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, nonostante tale organismo sia deputato alla predisposizione di relazioni e proposte in materia regolamentare.
Con un secondo gruppo di censure viene dedotta « la violazione dell’art. 41 Cost. e dei principi di libertà di iniziativa economica, l’eccesso di potere per difetto di motivazione, istruttoria e proporzionalità, nonché la violazione degli artt. 28 del d.lgs. n. 295/1992 (Codice della Strada), 47 e ss. del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, 1 della l. 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito con modificazioni nella l. n. 27/2012), 7 d.lgs. 18.12.2000 n. 267 e 2 dello Statuto del Comune di Peschiera del Garda» .
Le limitazioni introdotte dal Regolamento inciderebbero in modo eccessivo sull’attività imprenditoriale degli operatori del settore, omettendo il necessario bilanciamento tra interessi pubblici (alla sicurezza stradale, al decoro urbano, all’ambiente) e interessi privati di natura economica.
A detta della società ricorrente, tali limitazioni si configurano come divieti generalizzati, immotivati e sproporzionati, in violazione del principio del minor sacrificio possibile degli interessi degli operatori del settore.
Sarebbe, altresì, carente l’istruttoria posta a fondamento delle singole scelte operate dall’Amministrazione, non essendo dimostrata la necessità di una disciplina restrittiva per realizzare gli obiettivi dichiarati di tutela del territorio, della sicurezza stradale e del decoro urbano.
In particolare, la società ricorrente censura le seguenti disposizioni regolamentari:
- l’art. 3, nella parte in cui vieta l’installazione di cartelli pubblicitari all’interno e in prossimità delle aree classificate come SIC, ZSC e ZPS, tra cui quella del “Laghetto del Frassino” e del “Basso Garda” . Secondo la ricorrente: A) tale disposizione è eccessivamente indeterminata, poiché, in mancanza di cartografie o delimitazioni puntuali delle aree interessate, non individua con precisione l’ambito territoriale del divieto; B) l’utilizzo dell’espressione «in prossimità» rende poi incerti i confini operativi della norma, consentendo applicazioni arbitrarie; C) il divieto risulta sproporzionato, se non si dimostra che la presenza di cartelli pubblicitari è incompatibile con la tutela degli habitat naturali; D) manca il bilanciamento tra la tutela ambientale e gli interessi economici, come richiesto dalla normativa europea e nazionale in materia di conservazione degli habitat , e si realizza un’ingiustificata discriminazione tra cartelli pubblicitari e cartelli istituzionali o culturali, che restano invece ammessi nelle medesime aree;
- l’art. 3, nella parte in cui vieta l’installazione di impianti pubblicitari lungo il perimetro di “Forte Papa” e della “Polveriera Ronchi” , nonché lungo tutte le strade in fregio agli immobili sottoposti a vincolo monumentale. Tale disposizione, in assenza di cartografie o di diverse delimitazioni territoriali, sarebbe indeterminata e sproporzionata, non essendo dimostrata l’asserita incompatibilità tra la cartellonistica pubblicitaria e la tutela dei beni culturali o monumentali;
- l’art. 4.1.8, nella parte in cui vieta l’installazione di impianti pubblicitari di tipo “rotor” su gran parte del territorio comunale. Anche tale divieto sarebbe peraltro sproporzionato ed immotivato, non essendo dimostrata la maggiore pericolosità degli impianti in questione rispetto ad altre tipologie di cartelli pubblicitari;
- l’art. 4.1.8, nella parte in cui consente la sosta dei “camion vela” esclusivamente in determinate aree industriali del territorio comunale, subordinandola al pagamento di una tariffa giornaliera. Tale previsione sarebbe irragionevole, sproporzionata, e in contrasto con la disciplina sul canone unico patrimoniale (l. n. 160 del 2019), perché introduce un onere economico arbitrario non previsto dalla normativa statale;
- l’art. 5.4, che, prevedendo nelle aree ciclopedonali una distanza minima tra impianti o altri mezzi pubblicitari di 50 mt., fissa limitazioni ulteriori rispetto a quelle già stabilite dal Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) e dal relativo Regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495/1992), senza un’adeguata istruttoria sulla concreta necessità delle distanze medesime;
- l’art. 5.6 (primo e secondo periodo), laddove stabilisce che “il posizionamento dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici e della segnaletica stradale a partire da una distanza minima di mt. 50,00” (primo periodo), introducendo un divieto incondizionato di installazione dei mezzi pubblicitari permanenti in corrispondenza di “intersezioni …, all’interno di aree di verde pubblico e di arredo, parchi-giochi e giardini pubblici” (secondo periodo). Secondo la società ricorrente, anche tali norme, formulate in termini eccessivamente generici e indeterminati, finiscono per attribuire all’Amministrazione un margine di discrezionalità eccessivamente ampio nella valutazione delle istanze autorizzatorie, senza considerare che in alcune zone del centro abitato e nelle strade extra-urbane le distanze da rispettare dalla segnaletica stradale sarebbero per legge inferiori. Inoltre, non è motivata la scelta di vietare la collocazione degli impianti pubblicitari nelle aree destinate a verde pubblico o a giardini;
- l’art. 7.1.3, nella parte in cui disciplina l’installazione degli impianti pubblicitari nelle altre zone del territorio comunale, prevedendo criteri di armonizzazione con l’ambiente circostante. La norma sarebbe illegittima per genericità dei criteri applicativi, mancanza di parametri oggettivi e conseguente indiscriminato ampliamento della discrezionalità amministrativa nella valutazione delle domande;
- l’art. 10, che rinvia ad un testo normativo - il d.lgs. n. 507/1993 - abrogato dall’art. 1, comma 847, della l. n. 160/2019;
- l’art. 10.10, nella parte in cui, prevedendo per la pubblicità temporanea ulteriori adempimenti autorizzatori e procedimentali non previsti dalla normativa statale, introduce un ingiustificato aggravamento del procedimento;
- l’art. 11, laddove individua numerose parti del territorio comunale, qualificandole come «ambiti privi di cartelli» , nei quali è vietata l’installazione di nuovi impianti pubblicitari. Tale previsione configurerebbe un divieto generalizzato, adottato anch’esso senza adeguata istruttoria e senza l’indicazione dei criteri utilizzati per l’individuazione delle aree interessate.
4. Il Comune di Peschiera del Garda si è costituito per resistere al ricorso eccependo l’inammissibilità dello stesso, avuto riguardo alla natura insindacabile delle scelte di merito assunte con il Regolamento impugnato, nonché l’infondatezza.
5. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026, in vista della quale le parti hanno scambiato memorie conclusive e di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente dev’essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune resistente, secondo il quale la potestà regolamentare degli enti locali costituisce espressione di un potere connotato da ampia discrezionalità e, pertanto, le relative determinazioni sarebbero sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di profili di manifesta illogicità o irragionevolezza, che però nel caso in esame non sarebbero riscontrabili.
Tale eccezione è infondata.
Come noto, l’ampiezza della discrezionalità amministrativa non esclude il controllo del giudice, ma ne delimita l’estensione, circoscrivendolo alla verifica di eventuali vizi di legittimità, quali la manifesta illogicità, l’irragionevolezza o il difetto di istruttoria.
Ne consegue che la dedotta discrezionalità non integra una causa di inammissibilità del ricorso, ma rileva ai fini della valutazione delle singole censure.
2. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 22 dello Statuto comunale, assumendo che il Regolamento impugnato sarebbe stato approvato senza il previo coinvolgimento della Commissione consiliare permanente per l’aggiornamento e il riesame dei regolamenti comunali.
La censura è infondata.
Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto comunale la predetta Commissione “provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità… potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all’esame del Consiglio… in materia di regolamenti anche la Commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio Comunale”.
Dal tenore di tale norma statutaria non emerge alcuna previsione che subordini la validità delle deliberazioni consiliari in materia di regolamenti all’acquisizione di un parere obbligatorio della predetta Commissione consiliare permanente, né tanto meno alla formalizzazione di uno specifico verbale della relativa seduta.
La Commissione svolge, piuttosto, funzioni di supporto e d’impulso (nella specie, non esercitato) nell’ambito dell’attività regolamentare dell’Ente locale, potendo formulare proposte o relazioni in materia, ma senza che tale attività assurga a presupposto necessario o vincolante rispetto all’esercizio della potestà regolamentare, di esclusiva competenza del Consiglio comunale.
In ogni caso, dalla documentazione versata in atti risulta che la Commissione consiliare è stata convocata dal Sindaco per l’esame del nuovo Regolamento sugli impianti pubblicitari, mentre l’assenza di un verbale è irrilevante, poiché la proposta è stata successivamente sottoposta all’esame del Consiglio comunale che l’ha approvata ad ampia maggioranza, anche con il voto dei consiglieri componenti la Commissione stessa.
3. Con il secondo gruppo di censure la ricorrente deduce in primo luogo la violazione dell’art. 41 Cost., dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, lamentando la carenza di motivazione e di istruttoria delle scelte regolamentari operate dal Comune.
Le censure non sono fondate.
La disciplina degli impianti pubblicitari rientra nella potestà regolamentare attribuita in via generale dall’art. 7 del T.U.E.L. agli enti locali anche nella conformazione dell’assetto del territorio e della circolazione stradale, potestà che deve esercitarsi nel rispetto dei principi fissati dalla legge e non può porsi in contrasto con la normativa primaria.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’adozione di regolamenti comunali in materia di cartellonistica pubblicitaria costituisce espressione di discrezionalità pianificatoria e tecnico-amministrativa dell’ente locale, finalizzata al bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica degli operatori del settore e gli interessi pubblici connessi alla sicurezza della circolazione, alla tutela del paesaggio e al decoro urbano; in tale ambito, il sindacato del giudice amministrativo non può estendersi alla sostituzione delle valutazioni discrezionali dell’Amministrazione con quelle del giudice, ma resta limitato alla verifica di eventuali profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione delle scelte regolamentari ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 6175; T.A.R. Veneto, Sez. III, 5 gennaio 2026, n. 14).
Ebbene, tali profili non si ravvisano nel caso in esame.
Le finalità perseguite dal regolamento risultano infatti chiaramente esplicitate nella deliberazione consiliare e nello stesso testo regolamentare, laddove si ribadisce l’espresso riferimento alla necessità di rafforzare la sicurezza stradale, la tutela ambientale e paesaggistica e il decoro urbano del territorio comunale.
Né può condividersi la tesi della ricorrente secondo la quale l’attività pubblicitaria costituirebbe espressione di un diritto soggettivo - la libertà di iniziativa economica - insuscettibile di limitazioni per effetto di norme regolamentari. Difatti, secondo una condivisibile giurisprudenza, la libertà di iniziativa economica, di cui all’art. 41 Cost., non assume carattere assoluto e può essere legittimamente limitata per ragioni di interesse generale, tra le quali rientrano certamente quelle connesse alla sicurezza della circolazione stradale e alla tutela del paesaggio (Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2016, n. 4794).
In tale prospettiva è stato rimarcato dalla giurisprudenza che gli atti normativi non sono soggetti all’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, essendo sufficiente l’indicazione delle finalità generali perseguite dall’amministrazione, e ciò in quanto «le ragioni delle disposizioni regolamentari vanno, dunque, ricavate dal dibattito che ha preceduto l’adozione del regolamento (gli atti interni dell’organo deliberativo) e dagli atti istruttori precedenti la deliberazione e l’onere di motivazione risulta comunque soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte, senza necessità di una puntuale motivazione» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. V, 10 dicembre 2025, n. 7904).
Ne consegue che le limitazioni all’installazione di impianti pubblicitari introdotte dal Regolamento impugnato non risultano, in via generale, incompatibili con la libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., essendo pur sempre espressione della potestà conformativa dell’Amministrazione nella disciplina dell’assetto del territorio e della circolazione stradale, in funzione della tutela degli interessi pubblici coinvolti.
4. Il riconoscimento di tale ampia discrezionalità regolamentare non esime, però, l’Ente locale dal rispetto dei limiti derivanti dalla normativa statale e dai principi generali dell’ordinamento.
In particolare, la potestà regolamentare non può spingersi sino a introdurre divieti assoluti o generalizzati in ambiti già disciplinati dalla normativa primaria, né può sostituire il regime autorizzatorio previsto dalla legge, provocando un’interdizione indiscriminata dell’attività economica in questione.
È proprio in relazione a questo profilo - e non già solo in ragione della dedotta compressione della libertà di iniziativa economica - che deve essere esaminata la censura relativa alla disposizione dell’art. 3 del Regolamento impugnato, la quale investe la scelta del Comune di vietare in modo generalizzato l’installazione di mezzi pubblicitari lungo il perimetro di determinati beni vincolati e lungo tutte le strade in fregio agli immobili sottoposti a vincolo culturale o monumentale.
5. Per quanto riguarda la “Tutela Zone SIC – ZPS: Tutela Zone SIC - ZSC – ZPS Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale” , il citato art. 3 prevede che “Nel territorio comunale di Peschiera del Garda sono individuati due ambiti classificati come SIC, ZSC e ZPS: il Laghetto del Frassino IT3210003 e il Basso Garda IT3210018. Pertanto, è vietata l'installazione di qualsivoglia tipologia di mezzo pubblicitario all'interno ed in prossimità di aree classificate come SIC-ZSC-ZPS, fatta eccezione nei riguardi di cartelli stradali e di segnaletica di interesse culturale o istituzionale. Nello specifico, è vietata l'installazione di qualsiasi tipo di cartello pubblicitario lungo le spiagge e le sponde del Lago di Garda e del Laghetto del Frassino, lungo i punti panoramici e strade in prossimità di tali ambiti, lungo la strada Santa Cristina, lungo la Via Miralago (lato lago) e lungo la fascia ricompresa tra Loc. Sermana e il confine comunale verso Sirmione, dal Km 272 + 400 al Km 273+ 150 (lato lago)”.
Per quanto riguarda le “Fasce di rispetto monumentale e di tutela ambientale: ai sensi dell’art. 10 e 11 del Codice dei beni culturali” , esso prevede che “il Comune garantisce la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di particolare importanza storico-monumentale di propria appartenenza. A tal proposito, è vietata l’installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario lungo tutto il perimetro di Forte Papa in Via Milano e della Polveriera Ronchi in Via Forte Ronchi di Peschiera del Garda, e tutte le strade in fregio al perimetro di immobili sottoposti al vincolo monumentale” .
La società ricorrente contesta la suddetta disposizione regolamentare perché introduce limitazioni all’installazione di impianti pubblicitari in determinate aree del territorio comunale, quali le zone di particolare pregio paesaggistico e ambientale (Zone SIC – ZPS) e gli ambiti privi di cartelli, così come lungo il perimetro di “Forte Papa” e della “Polveriera Ronchi” , nonché lungo tutte le strade in fregio agli immobili sottoposti a vincolo monumentale.
La censura è fondata, nei termini di seguito precisati.
6. La tesi per cui le aree ZPS e SIC sarebbero tutelate esclusivamente per la loro rilevanza naturalistica e non potrebbero pertanto giustificare limitazioni all’installazione di impianti pubblicitari non è, di per sé, decisiva. Invero, è ragionevole ritenere che, in tali ambiti, possano venire in rilievo esigenze locali di contenimento della pressione antropica e di salvaguardia degli equilibri ambientali.
Ciò nondimeno, tali esigenze, pur astrattamente apprezzabili, non risultano nel caso di specie assistite da una specifica copertura normativa, idonea a giustificare l’introduzione, con norma regolamentare, di divieti generalizzati di installazione di impianti pubblicitari.
La disciplina delle aree ZPS e SIC, derivante dalla direttiva 92/43/CEE (“ Habitat ”) e dalla direttiva 2009/147/CE (“ CE ”), come recepita nell’ordinamento interno dal d.P.R. n. 357 del 1997, è infatti fondata su un sistema di valutazione di incidenza che richiede una verifica in concreto degli effetti degli interventi sugli habitat e sulle specie protette, e non prevede l’introduzione di preclusioni automatiche e generalizzate.
In difetto di un espresso fondamento legislativo, la disciplina regolamentare non può, pertanto, sostituirsi a tale sistema, né introdurre divieti assoluti che elidano la valutazione caso per caso, demandata all’autorità competente.
7. Il medesimo modello è, del resto, seguito dalla normativa statale in materia di beni paesaggistici e culturali. Difatti, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, tanto per i beni paesaggistici, quanto per quelli culturali, la collocazione di mezzi pubblicitari è subordinata ad un regime autorizzatorio che richiede una valutazione in concreto della compatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela del bene.
In particolare, l’art. 153 del d.lgs. n. 42/2004 prevede, per i beni paesaggistici, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, così come l’art. 49 del d.lgs. n. 42/2004 consente l’installazione di mezzi pubblicitari sui beni culturali (o monumentali) e nelle aree tutelate previa autorizzazione dell’autorità competente, subordinata alla verifica della compatibilità con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni. Ne emerge un assetto normativo unitario, nel quale la tutela dei valori ambientali, paesaggistici e culturali (o monumentali) è affidata a valutazioni individualizzate, rimesse caso per caso alle autorità preposte.
8. Invece l’art. 3 del Regolamento non si limita a rafforzare la tutela del contesto monumentale o paesaggistico, né a conformare l’esercizio dell’attività economica, ma introduce un divieto automatico, operante in presenza del vincolo, che esclude qualsiasi valutazione concreta della compatibilità dell’impianto pubblicitario con il bene tutelato.
Il divieto assume, quindi, una portata tale da incidere su ampie porzioni del territorio comunale, con effetti non proporzionati rispetto alle finalità di tutela perseguite e altera l’equilibrio tra le esigenze di tutela del patrimonio paesaggistico e culturale e la libertà di iniziativa economica delineato dal legislatore statale.
9. Questo Tribunale con la sentenza n. 14/2026, resa inter alios sul medesimo Regolamento, ha ritenuto in linea generale legittime le scelte regolamentari del Comune di Peschiera del Garda (ivi comprese quelle relative alla disciplina degli ambiti di tutela), evidenziando come esse siano espressione di un equilibrato bilanciamento tra i diversi interessi (pubblici e privati) coinvolti.
Giova allora precisare che la presente decisione non si pone in contrasto con quanto affermato nella predetta sentenza, non venendo qui in discussione la legittimità della scelta di rafforzare la tutela del contesto paesaggistico e monumentale, bensì la specifica modalità con cui tale scelta è stata attuata.
Con la sentenza n. 14/2026 le limitazioni imposte con le norme regolamentari sono state ritenute immuni dalle censure dedotte in quel giudizio in quanto inserite in un contesto interpretativo che comunque ammetteva il contemperamento degli interessi coinvolti ( «i divieti imposti dalla norma regolamentare, …vanno proprio nella medesima direzione, in quanto rafforzano la tutela dei beni culturali nel momento in cui limitano l’installazione degli impianti pubblicitari in modo rigoroso, ma lo fanno contemperando le altre esigenze connesse al diritto di libera iniziativa economica che non risulta affatto azzerato» - §1.1. della parte in diritto).
Invece, come dedotto nel ricorso in esame, la previsione di un divieto esteso alle strade in fregio agli immobili vincolati si risolve in una compressione anticipata e generalizzata dell’attività imprenditoriale, sottraendo la valutazione concreta richiesta dalla normativa statale alla sede autorizzatoria, nella quale viene verificata la compatibilità del singolo impianto con gli interessi pubblici rilevanti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2023, n. 9762).
10. Ne deriva che, a causa dell’eccesso di potere regolamentare, l’art. 3 è illegittimo e dev’essere annullato.
11. A diverse conclusioni si deve, invece, pervenire con riferimento alle censure che hanno ad oggetto le altre disposizioni del Regolamento.
Le limitazioni introdotte dagli artt. 5.4, 5.6, 7.1.3 e 11 del Regolamento si collocano nell’ambito della discrezionalità pianificatoria dell’ente locale nella disciplina dell’assetto del territorio e non risultano affette da profili di manifesta illogicità o irragionevolezza, per le ragioni di seguito indicate.
11.1. Sulle distanze minime tra gli impianti pubblicitari (art. 5.4) .
La ricorrente contesta la disposizione regolamentare che introduce una distanza minima di 50 metri tra gli impianti pubblicitari, assumendo che tale previsione sarebbe in contrasto con la disciplina dettata dal regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
La censura non è fondata.
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalla suddetta sentenza di questo Tribunale n. 14/2026, ove è stato affermato che le distanze previste dall’art. 51 del d.P.R. n. 495 del 1992 costituiscono standard minimi di tutela e non impediscono agli enti proprietari della strada di introdurre prescrizioni più restrittive in relazione alle caratteristiche specifiche della viabilità locale.
La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, chiarito che la qualificazione delle distanze codicistiche come “minime” implica proprio la possibilità per gli enti territoriali di imporre limiti più rigorosi al fine di garantire condizioni di sicurezza maggiori e più adeguate alle peculiarità dei singoli contesti territoriali (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2004, n. 7342).
Nel caso di specie, l’incremento delle distanze minime tra gli impianti pubblicitari risulta coerente con le finalità dichiarate dal Regolamento, che individua espressamente tra i propri obiettivi il rafforzamento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale.
11.2. Sulla disciplina degli impianti pubblicitari di tipo “rotor” e “camion vela ” (art.4.1.8.) .
La ricorrente contesta la disposizione regolamentare che limita l’installazione degli impianti pubblicitari di tipo “rotor”.
La censura non è fondata.
Tali impianti sono caratterizzati dalla presenza di elementi dinamici e rotanti che determinano un particolare impatto visivo e una maggiore capacità di attrazione dell’attenzione degli utenti della strada. In ragione di tali caratteristiche, la limitazione della loro installazione in determinate aree del territorio comunale risulta coerente con le esigenze di sicurezza della circolazione e di tutela del contesto urbano, che l’Amministrazione è tenuta a presidiare nella disciplina della pubblicità stradale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2017, n. 235).
Nel caso di specie, poi, la limitazione introdotta dal Regolamento non si traduce in un divieto assoluto di tali impianti sull’intero territorio comunale, perché ne è consentita l’installazione in specifiche aree periferiche, e ciò dimostra la volontà dell’Amministrazione di operare un bilanciamento tra l’interesse economico degli operatori del settore e le esigenze di sicurezza della circolazione.
Quanto alla censura concernente la disciplina dei veicoli pubblicitari denominati “camion-vela” , è inammissibile per difetto di interesse, avuto riguardo al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le disposizioni regolamentari che incidono solo indirettamente sulla posizione del ricorrente devono essere impugnate unitamente al primo atto applicativo che renda concreta ed attuale la lesione lamentata (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 1° dicembre 2025, n. 9447).
La ricorrente contesta infatti la previsione regolamentare relativa al canone giornaliero applicabile a tali veicoli, ma - in assenza di uno specifico atto applicativo di determinazione e della richiesta di pagamento del canone - manca la lesione immediata della sfera giuridica della ricorrente.
11.3. Sulla censura relativa all’art. 10 del Regolamento .
Anche la censura formulata dalla ricorrente con riferimento all’art. 10 del Regolamento è inammissibile per difetto di interesse.
Come evidenziato dalla difesa comunale, il riferimento al d.lgs. n. 507/1993 è frutto di un evidente refuso, trattandosi di un testo normativo che risulta abrogato, ragion per cui manca la lesione della sfera giuridica della ricorrente.
11.4 . Sulle censure relative all’art. 5.6 del Regolamento .
Secondo la prospettazione della ricorrente, l’art. 5.6 del Regolamento (primo e secondo periodo), nella parte in cui prevede le modalità di collocazione degli impianti pubblicitari lungo la rete viaria comunale, introduce criteri eccessivamente generici ed indeterminati, tali da attribuire all’Amministrazione un potere discrezionale arbitrario nella valutazione delle domande di installazione degli impianti pubblicitari.
La censura non è fondata.
Occorre ribadire che la disciplina regolamentare in esame si limita ad individuare criteri generali di inserimento dei mezzi pubblicitari nel contesto urbano e viario, richiamando esigenze di sicurezza della circolazione, visibilità della segnaletica e compatibilità con l’assetto del territorio.
Tali criteri - lungi dal configurare un potere arbitrario dell’Amministrazione - si configurano come clausole generali, tipiche della disciplina urbanistica e della regolazione delle attività incidenti sull’uso dello spazio pubblico, la cui formulazione, necessariamente generale, è funzionale a consentire l’adattamento delle prescrizioni regolamentari alle diverse situazioni concrete (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1222; id. Sez. VI, 3 luglio 2018, n. 4070).
Tanto premesso, la disposizione regolamentare censurata concerne, da un lato, il rispetto di una distanza minima dagli impianti semaforici e dalla segnaletica stradale e, dall’altro, il divieto di installazione di mezzi pubblicitari in specifici ambiti del territorio comunale.
Quanto al primo profilo, la previsione di una distanza minima di 50 metri è coerente con le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, che costituiscono un interesse primario nella disciplina della pubblicità su strada.
Né può condividersi l’assunto della ricorrente secondo cui la previsione regolamentare si porrebbe in contrasto con le distanze inferiori previste dalla normativa statale. Come chiarito dalla giurisprudenza, le distanze stabilite dal Codice della strada e dal relativo regolamento attuativo hanno carattere di parametri generali, suscettibili di integrazione da parte degli enti proprietari della strada, i quali possono introdurre prescrizioni più rigorose in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio e alle esigenze di sicurezza della circolazione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 aprile 2023, n. 903).
Nel caso di specie, la maggiore distanza prevista dal regolamento risponde all’esigenza, evidenziata dall’Amministrazione, di garantire la piena visibilità della segnaletica e di evitare fenomeni di distrazione degli utenti della strada, senza che emergano profili di manifesta illogicità.
Quanto al secondo profilo, il divieto di installazione in corrispondenza di intersezioni, nonché all’interno di aree di verde pubblico, parchi gioco e giardini, si configura come una scelta localizzativa specifica, volta a preservare la sicurezza della circolazione e il decoro degli spazi pubblici, nonché a evitare la concentrazione di impianti in ambiti particolarmente sensibili.
Si tratta di una previsione sufficientemente determinata, che individua categorie di luoghi chiaramente riconoscibili e non rimette all’Amministrazione un potere indeterminato, ma fissa criteri applicativi destinati a trovare concreta attuazione nei procedimenti autorizzatori.
11.5. Sulle censure relative all’art. 7.1.3 del Regolamento .
Viene altresì in contestazione l’illegittimità dell’art. 7.1.3 del Regolamento, che disciplina l’installazione degli impianti pubblicitari nelle ulteriori zone del territorio comunale non espressamente individuate dalle precedenti disposizioni regolamentari.
Nemmeno tale censura coglie nel segno.
La disposizione in esame stabilisce che l’installazione dei mezzi pubblicitari debba avvenire nel rispetto di criteri di armonizzazione con il contesto urbano e ambientale, richiamando esigenze di sicurezza della circolazione e di tutela del decoro urbano.
Come già osservato con riferimento alla precedente censura, l’utilizzo di clausole generali, quali il decoro urbano o la compatibilità con il contesto ambientale, costituisce una tecnica normativa tipica delle discipline di pianificazione territoriale e non determina, di per sé, alcun vizio di indeterminatezza della norma. Anche sotto tale profilo, pertanto, la disposizione regolamentare gravata si colloca nell’ambito della discrezionalità pianificatoria riconosciuta agli enti locali nella disciplina dell’installazione degli impianti pubblicitari.
11.6. Sulle censure relative all’art. 11 del regolamento (ambiti privi di cartelli) .
Né miglior sorte merita la censura relativa all’art. 11 del Regolamento, che individua specifici tratti del territorio comunale qualificandoli come “ambiti privi di cartelli” , trattandosi di disposizione distinta da quella contenuta nell’art. 3, di cui si è già detto.
In particolare, mentre l’art. 3 introduce un divieto generalizzato connesso alla presenza di vincoli culturali o paesaggistici, interferendo con il sistema autorizzatorio previsto dalla normativa statale, l’art. 11 si limita a individuare specifici ambiti territoriali nei quali l’installazione di impianti pubblicitari è esclusa in ragione delle caratteristiche dei luoghi.
Tale previsione non si traduce, quindi, in un divieto generalizzato, ma costituisce una scelta localizzativa circoscritta, non inficiata da profili di manifesta irragionevolezza.
12. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato solo limitatamente alla censura che investe la disposizione dell’art. 3 del Regolamento, che merita di essere accolta, con conseguente annullamento di tale disposizione.
13. Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e del parziale accoglimento del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per effetto, annulla l’art. 3 del Regolamento approvato con la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Peschiera del Garda n. 24 del 23 ottobre 2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA OR, Presidente
EA De Col, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA De Col | CA OR |
IL SEGRETARIO