TAR Venezia, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 704
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 22 dello Statuto comunale

    La norma statutaria non subordina la validità delle deliberazioni consiliari all'acquisizione di un parere obbligatorio della Commissione, la quale svolge funzioni di supporto e impulso. La Commissione è stata convocata e la proposta è stata successivamente approvata dal Consiglio.

  • Altro
    Violazione art. 41 Cost., principi di libertà di iniziativa economica, eccesso di potere per difetto di motivazione, istruttoria e proporzionalità, violazione di norme primarie

    La potestà regolamentare deve rispettare principi di legge e non può contrastare la normativa primaria. Le limitazioni sono espressione di discrezionalità pianificatoria e tecnico-amministrativa finalizzata al bilanciamento tra libertà economica e interessi pubblici (sicurezza stradale, paesaggio, decoro urbano). L'art. 41 Cost. non è assoluto e può essere limitato. Gli atti normativi non sono soggetti all'obbligo di motivazione puntuale dell'art. 3 L. 241/1990. Le limitazioni generali non sono incompatibili con l'art. 41 Cost. L'art. 3 è illegittimo per eccesso di potere regolamentare in quanto introduce divieti automatici e generalizzati in aree SIC-ZPS e in prossimità di beni culturali/monumentali, in contrasto con la normativa statale che prevede una valutazione in concreto (verifica di incidenza per aree SIC-ZPS, autorizzazione paesaggistica e per beni culturali). Le altre disposizioni (artt. 5.4, 5.6, 7.1.3, 11) sono legittime in quanto rientrano nella discrezionalità pianificatoria e non presentano profili di manifesta illogicità o irragionevolezza. L'art. 5.4 è legittimo in quanto le distanze minime del Codice della Strada possono essere incrementate dagli enti locali. L'art. 4.1.8 (rotor) è legittimo in quanto la limitazione è coerente con la sicurezza stradale e non assoluta. La censura su camion-vela (art. 4.1.8) è inammissibile per difetto di interesse. La censura su art. 10 è inammissibile per difetto di interesse (refuso). L'art. 5.6 è legittimo in quanto le clausole generali sono tipiche della disciplina urbanistica e le distanze maggiori sono giustificate da esigenze di sicurezza. L'art. 7.1.3 è legittimo in quanto i criteri di armonizzazione sono clausole generali tipiche della pianificazione territoriale. L'art. 11 è legittimo in quanto individua scelte localizzative circoscritte e non un divieto generalizzato.

  • Accolto
    Eccesso di potere regolamentare per divieto automatico e generalizzato

    La normativa statale (Direttiva Habitat, D.Lgs. 42/2004) prevede una valutazione in concreto (verifica di incidenza, autorizzazione paesaggistica/culturale) e non divieti automatici. L'art. 3 del Regolamento introduce un divieto automatico che elide la valutazione caso per caso, incidendo su ampie porzioni del territorio in modo non proporzionato e alterando l'equilibrio tra tutela e libertà economica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 704
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 704
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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