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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
RA PAOLO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 439/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Arenula 70 00186 Roma RM
Ministero Della IU Tribunale Venezia - Santa Croce, 430 30100 Venezia VE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
TA IU Spa - 09982061005
elettivamente domiciliato presso Viale Tor Marancia 4 00147 Roma RM Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 7612-2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 621/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "annullarsi e revocarsi ... l'avviso di TA IU". Resistente: "Dichiararsi l'inammissibilità del ricorso"; "Rigettarsi il ricorso"; "la liquidazione degli onorari".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13 marzo 2025 TA IU ha notificato alla Ricorrente_1 l'invito al pagamento con cui richiede il versamento di € 43,00 a titolo di contributo unificato per il procedimento ex art. 492-bis c.p.c. iscritto al n. 1700/2021 R.G. Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Venezia.
In data 8 maggio 2025, la Ricorrente_1, rapprsentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il suddetto invito al pagamento notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso al Ministero della IU, al Tribunale di Venezia e a TA IU S.p.A..
La ricorrente deduce, in sintesi:
- l'applicabilità del regime di gratuità fiscale di cui all'articolo unico della Legge 2 aprile 1958, n. 319, come interpretato dalla Corte costituzionale (Sentenza n. 227/2001), trattandosi di iniziativa strumentale alla tutela di crediti di lavoro / previdenza;
- l'illegittimità di pretese fondate su prassi amministrative (richiamata, in atti, la circolare del Ministero della
IU – Dipartimento per gli Affari di IU del 9 gennaio 2023), non idonee a creare obbligazioni tributarie in assenza di base legislativa.
In data 4 giugno 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 439/2025.
In data 10 settembre 2025, si è costituito in giudizio il Tribunale Ordinario di Venezia, eccependo inammissibilità per omessa impugnazione del precedente invito / diffida della Cancelleria del 20 febbraio
2024, nonché tardività; nel merito sostiene la debenza del contributo unificato richiamando il Decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ed, in particolare, l'art. 13, comma 1-quinquies, in relazione ai procedimenti ex art. 492-bis c.p.c., oltre a giurisprudenza di legittimità sulla natura “liquidatoria” dell'invito ex art. 248 D.P.R. n. 115 del 2002 (tra cui Ordinanza Corte di cassazione del 15 dicembre 2021
n. 40233.
In data 16 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
1) Sull'eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione dell'atto della Cancelleria (20 febbraio 2024)
L'eccezione non può essere accolta. Il Tribunale resistente assume che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'atto della Cancelleria del 20 febbraio 2024, qualificandolo quale “avviso di liquidazione” del contributo unificato.
Tuttavia, dall'esame dell'atto emerge che esso si limita a “invitare” al pagamento entro 30 giorni e ad “avvertire” circa l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento, senza contenere gli elementi minimi tipici dell'atto impositivo o di liquidazione in termini di compiuta rappresentazione del titolo, né – soprattutto – alcuna indicazione su autorità competente e termine di impugnazione.
Ne consegue che tale atto non è idoneo, nella fattispecie concreta, a produrre quell'effetto di “cristallizzazione” della pretesa che il resistente pretende di ricavarne in via assertiva, confondendo un sollecito amministrativo con un atto impositivo pienamente definito.
In ogni caso, l'atto qui impugnato è l'invito al pagamento TA IU n. 7612/2024, che espressamente indica l'impugnabilità dinanzi al Giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica;
esso costituisce, pertanto, atto idoneo a veicolare una pretesa tributaria e, come tale, è autonomamente sindacabile.
2) Sulla tardività
L'eccezione di tardività è infondata.
L'invito di TA IU è stato notificato via PEC il 13 marzo 2025.
Dalla memoria del resistente risulta che il ricorso è stato notificato in data 8 maggio 2025 e poi depositato il 4 giugno 2025.
Ne consegue che la notificazione del ricorso è intervenuta entro 60 giorni ex art. 21 del Decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546 ed anche il deposito è avvenuto in conformità al termine processuale stabilito dal successivo art. 22.
3) Nel merito: debenza del contributo unificato per procedimento ex art. 492-bis c.p.c. attivato per crediti di lavoro/previdenza
Il ricorso è fondato.
La pretesa ha ad oggetto il contributo unificato (euro 43,00) richiesto per il procedimento ex art. 492-bis c.
p.c., incardinato in volontaria giurisdizione (R.G. 1700/2021) e promosso – come dedotto dalla ricorrente – in forza di titolo formatosi in ambito lavoro, connesso al recupero di crediti qualificabili come “di lavoro / previdenza”.
Orbene, il regime di gratuità previsto dall'articolo unico della Legge n. 319 del 1958, come delineato e valorizzato dalla ricorrente anche mediante richiamo alla Sentenza della Corte costituzionale n. 227/2001, costituisce norma speciale che, nella materia in esame, non può essere neutralizzata da letture
“amministrative” (circolari) né da estensioni interpretative di norme tributarie in difetto di base espressa, trattandosi di prestazioni patrimoniali soggette a riserva di legge (art. 23 della Costituzione).
Il resistente invoca, inoltre, la disciplina generale del contributo unificato e la giurisprudenza che qualifica l'invito ex art. 248 del D.P.R. 115/2002 come atto di liquidazione impugnabile (Cass. 40233/2021).
Ma tale principio – peraltro – attiene alla natura dell'atto (profilo processuale), non risolve automaticamente il presupposto sostanziale della debenza del tributo quando operi un regime speciale di esenzione in ragione della tipologia di credito e della funzione del procedimento azionato.
Ne discende che, nella fattispecie, l'invito al pagamento impugnato non trova adeguato fondamento per derogare al regime di esenzione invocato dalla ricorrente: la pretesa risulta dunque illegittima e va annullata. 4) Spese
Le spese seguono la soccombenza dell'Amministrazione resistente, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di IU Tributaria di 1° grado di Venezia – sez. II -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• accoglie il ricorso;
• annulla l'invito al pagamento del contributo unificato oggetto di causa relativo al procedimento ex art. 492- bis c.p.c. (RG Tribunale Venezia 1700/2021; registro TA n. 7612/2024);
• condanna l'Amministrazione resistente, come in atti, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 250,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettario, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
Così deciso in Venezia il 16 ottobre 2025.
Il Giudice Monocratico
AO RR
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
RA PAOLO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 439/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Arenula 70 00186 Roma RM
Ministero Della IU Tribunale Venezia - Santa Croce, 430 30100 Venezia VE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
TA IU Spa - 09982061005
elettivamente domiciliato presso Viale Tor Marancia 4 00147 Roma RM Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 7612-2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 621/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "annullarsi e revocarsi ... l'avviso di TA IU". Resistente: "Dichiararsi l'inammissibilità del ricorso"; "Rigettarsi il ricorso"; "la liquidazione degli onorari".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13 marzo 2025 TA IU ha notificato alla Ricorrente_1 l'invito al pagamento con cui richiede il versamento di € 43,00 a titolo di contributo unificato per il procedimento ex art. 492-bis c.p.c. iscritto al n. 1700/2021 R.G. Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Venezia.
In data 8 maggio 2025, la Ricorrente_1, rapprsentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il suddetto invito al pagamento notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso al Ministero della IU, al Tribunale di Venezia e a TA IU S.p.A..
La ricorrente deduce, in sintesi:
- l'applicabilità del regime di gratuità fiscale di cui all'articolo unico della Legge 2 aprile 1958, n. 319, come interpretato dalla Corte costituzionale (Sentenza n. 227/2001), trattandosi di iniziativa strumentale alla tutela di crediti di lavoro / previdenza;
- l'illegittimità di pretese fondate su prassi amministrative (richiamata, in atti, la circolare del Ministero della
IU – Dipartimento per gli Affari di IU del 9 gennaio 2023), non idonee a creare obbligazioni tributarie in assenza di base legislativa.
In data 4 giugno 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 439/2025.
In data 10 settembre 2025, si è costituito in giudizio il Tribunale Ordinario di Venezia, eccependo inammissibilità per omessa impugnazione del precedente invito / diffida della Cancelleria del 20 febbraio
2024, nonché tardività; nel merito sostiene la debenza del contributo unificato richiamando il Decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ed, in particolare, l'art. 13, comma 1-quinquies, in relazione ai procedimenti ex art. 492-bis c.p.c., oltre a giurisprudenza di legittimità sulla natura “liquidatoria” dell'invito ex art. 248 D.P.R. n. 115 del 2002 (tra cui Ordinanza Corte di cassazione del 15 dicembre 2021
n. 40233.
In data 16 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
1) Sull'eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione dell'atto della Cancelleria (20 febbraio 2024)
L'eccezione non può essere accolta. Il Tribunale resistente assume che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'atto della Cancelleria del 20 febbraio 2024, qualificandolo quale “avviso di liquidazione” del contributo unificato.
Tuttavia, dall'esame dell'atto emerge che esso si limita a “invitare” al pagamento entro 30 giorni e ad “avvertire” circa l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento, senza contenere gli elementi minimi tipici dell'atto impositivo o di liquidazione in termini di compiuta rappresentazione del titolo, né – soprattutto – alcuna indicazione su autorità competente e termine di impugnazione.
Ne consegue che tale atto non è idoneo, nella fattispecie concreta, a produrre quell'effetto di “cristallizzazione” della pretesa che il resistente pretende di ricavarne in via assertiva, confondendo un sollecito amministrativo con un atto impositivo pienamente definito.
In ogni caso, l'atto qui impugnato è l'invito al pagamento TA IU n. 7612/2024, che espressamente indica l'impugnabilità dinanzi al Giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica;
esso costituisce, pertanto, atto idoneo a veicolare una pretesa tributaria e, come tale, è autonomamente sindacabile.
2) Sulla tardività
L'eccezione di tardività è infondata.
L'invito di TA IU è stato notificato via PEC il 13 marzo 2025.
Dalla memoria del resistente risulta che il ricorso è stato notificato in data 8 maggio 2025 e poi depositato il 4 giugno 2025.
Ne consegue che la notificazione del ricorso è intervenuta entro 60 giorni ex art. 21 del Decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546 ed anche il deposito è avvenuto in conformità al termine processuale stabilito dal successivo art. 22.
3) Nel merito: debenza del contributo unificato per procedimento ex art. 492-bis c.p.c. attivato per crediti di lavoro/previdenza
Il ricorso è fondato.
La pretesa ha ad oggetto il contributo unificato (euro 43,00) richiesto per il procedimento ex art. 492-bis c.
p.c., incardinato in volontaria giurisdizione (R.G. 1700/2021) e promosso – come dedotto dalla ricorrente – in forza di titolo formatosi in ambito lavoro, connesso al recupero di crediti qualificabili come “di lavoro / previdenza”.
Orbene, il regime di gratuità previsto dall'articolo unico della Legge n. 319 del 1958, come delineato e valorizzato dalla ricorrente anche mediante richiamo alla Sentenza della Corte costituzionale n. 227/2001, costituisce norma speciale che, nella materia in esame, non può essere neutralizzata da letture
“amministrative” (circolari) né da estensioni interpretative di norme tributarie in difetto di base espressa, trattandosi di prestazioni patrimoniali soggette a riserva di legge (art. 23 della Costituzione).
Il resistente invoca, inoltre, la disciplina generale del contributo unificato e la giurisprudenza che qualifica l'invito ex art. 248 del D.P.R. 115/2002 come atto di liquidazione impugnabile (Cass. 40233/2021).
Ma tale principio – peraltro – attiene alla natura dell'atto (profilo processuale), non risolve automaticamente il presupposto sostanziale della debenza del tributo quando operi un regime speciale di esenzione in ragione della tipologia di credito e della funzione del procedimento azionato.
Ne discende che, nella fattispecie, l'invito al pagamento impugnato non trova adeguato fondamento per derogare al regime di esenzione invocato dalla ricorrente: la pretesa risulta dunque illegittima e va annullata. 4) Spese
Le spese seguono la soccombenza dell'Amministrazione resistente, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di IU Tributaria di 1° grado di Venezia – sez. II -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• accoglie il ricorso;
• annulla l'invito al pagamento del contributo unificato oggetto di causa relativo al procedimento ex art. 492- bis c.p.c. (RG Tribunale Venezia 1700/2021; registro TA n. 7612/2024);
• condanna l'Amministrazione resistente, come in atti, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 250,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettario, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
Così deciso in Venezia il 16 ottobre 2025.
Il Giudice Monocratico
AO RR